Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2000, n. 3810
CASS
Sentenza 9 novembre 2000

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Massime1

L'inutile decorrenza del termine di venti giorni di cui all'art. 27 cod. proc. pen. non determina - oltre all'inefficacia del provvedimento emesso dal giudice incompetente - alcun effetto sulla validità della misura autonomamente applicata con successivo intervento del giudice competente nel rispetto della normativa prevista dagli artt. 273 e 274 dello stesso codice, fermo restando che, qualora non vi sia stata soluzione di continuità nella privazione della libertà personale tra lo spirare di quel termine e l'emissione della seconda ordinanza coercitiva, può essere attivata dalla persona sottoposta alla custodia cautelare, in relazione al periodo intercorso tra la perdita di efficacia della prima misura e l'emissione della seconda, la procedura stabilita dall'art. 314 cod. proc. pen. ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione.

Commentario1

  • 1Riparazione per ingiusta detenzione spetta anche per custodia cautelare dopo condanna a pena sospesaAccesso limitato
    Anna Larussa · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2017

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2000, n. 3810
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3810
Data del deposito : 9 novembre 2000

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