Sentenza 9 novembre 2000
Massime • 1
L'inutile decorrenza del termine di venti giorni di cui all'art. 27 cod. proc. pen. non determina - oltre all'inefficacia del provvedimento emesso dal giudice incompetente - alcun effetto sulla validità della misura autonomamente applicata con successivo intervento del giudice competente nel rispetto della normativa prevista dagli artt. 273 e 274 dello stesso codice, fermo restando che, qualora non vi sia stata soluzione di continuità nella privazione della libertà personale tra lo spirare di quel termine e l'emissione della seconda ordinanza coercitiva, può essere attivata dalla persona sottoposta alla custodia cautelare, in relazione al periodo intercorso tra la perdita di efficacia della prima misura e l'emissione della seconda, la procedura stabilita dall'art. 314 cod. proc. pen. ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione.
Commentario • 1
- 1. Riparazione per ingiusta detenzione spetta anche per custodia cautelare dopo condanna a pena sospesaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/11/2000, n. 3810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3810 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMILLO LOSANA Presidente del 09/11/2000
1. Dott. PIERO MOCALI Consigliere SENTENZA
2. " FR IG " N. 6394
3. " IO GI " REGISTRO GENERALE
4. " IC YE " N. 17008/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da NN LI, nato a [...] l'82.1951;
RU IO, nato a [...] il [...];
NO VA, nato a [...] l'[...]; RI MA, nato a [...] il [...]; ON EP, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Messina, in data 24.1.2000;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del sost. PASSACANTANDO che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
OSSERVA
Coll'ordinanza di cui in epigrafe, il Tribunale costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. rigettava la richiesta di riesame avanzata dai soggetti ivi indicati, avverso quella del G.I.P., che l'11.1.2000 applicava nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere, siccome indiziati dei delitti previsti dagli artt. 416 bis c.p., 74 e 73 d.p.R. n.309/1990.
Osservava preliminarmente il Tribunale che non era fondata l'eccezione di inefficacia della misura per violazione del termine stabilito dall'art. 27 c.p.p. per la sua rinnovazione, dal momento che tale termine deve decorrere apparendo necessaria per la pronuncia del provvedimento la concreta investitura del giudice competente non dalla data di emissione della declaratoria di incompetenza, ma da quella del pervenimento degli atti. al giudice competente. Anche perché destinatario della prima pronuncia non è il G.I.P. ma il P.M., che deve pertanto informare concretamente il giudice. D'altra parte, anche dopo la scadenza del termine, non sarebbe stata preclusa la facoltà del G.I.P. di emettere nuovo provvedimento cautelare. Infondata era altresì l'eccezione derivante dal mancato espletamento dell'interrogatorio di garanzia, rispetto alla seconda ordinanza, visto che tale adempimento era stato assolto dal primo giudice e non si erano profilati nuovi elementi indizianti.
Ciò premesso, rilevavano i giudici del riesame che numerosi procedimenti penali avevano appurato l'esistenza del sodalizio mafioso capeggiato da TO PA, ampiamente ramificato e ben organizzato;
nel volgere del tempo e in conseguenza di operazioni investigative e giudiziarie, era emersa la figura di AO UN, che, già rappresentante periferico del PA, aveva poi preso sempre maggior rilievo, fino a diventarne esponente di spicco. Le indagini in proposito avevano preso consistenza da numerose collaborazioni di appartenenti al clan, intrinsecamente attendibili perché non spinti da interesse calunnioso, in possesso, poiché intranei, di un vasto patrimonio conoscitivo e reciprocamente riscontrantisi in ordine alla indicazione delle attività illecite (molto sviluppate nel campo del narcotraffico) e dei loro protagonisti.
Le caratteristiche mafiose del sodalizio erano state significativamente rappresentate, riguardo alla molteplicità dei crimini, alla instaurazione di un clima di omertà diffusa, al rispetto assoluto del vincolo gerarchico all'accollo delle spese di giustizia sostenute dagli affiliati, ma anche allo stile mafioso della soppressione presunti appartenenti alla cosca. Grazie a tali collaborazioni, erano stati svelati l'organigramma del gruppo, l'ambito di operatività e le modalità delittuose, il reclutamento di nuove leve. E se vi era stato qualche contrasto fra le varie narrazioni, il loro complesso era sicuramente attendibile. Oltre a ciò, osservava il Tribunale che la scelta di limitare la contestazione al 1996 non eliminava il permanere di esigenze cautelari, mancando la prova dello scioglimento del gruppo e della dissociazione da parte degli aderenti.
In relazione alle singole posizioni, rilevava il Tribunale:
- quanto al IA
che rispondeva del delitto ex art. 416 bis c.p.; era raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie del collaboratore RO, che, oltre a definirlo "avvicinato" al UN, gli. attribuiva specifici comportamenti: avere alterato i numeri del telaio dei camion rubati in relazione ad uno, rimasto coinvolto in incidente stradale, c'era specifico riscontro); avere chiesto al UN il permesso di incendiare un'autobotte comunale (incarico poi svolto dal collaboratore), sul che v'era, una corrispondente informativa di polizia;
avere svolto opera di intermediazione per contrasti insorti tra il UN e un acquirente di droga;
essere intervenuto in una estorsione ottenendo un compenso l'intermediazione. Inoltre, egli era stato controllato dalla polizia mentre era a bordo di un'auto del UN in Cesena, dove costui aveva specifici interessi. A lui, era intestato un fabbricato di proprietà del medesimo UN e che era ritenuto base logistica per le riunioni della consorteria. Egli era poi prestanome di costui in una società, sfruttando la sua qualità di incensurato che evidentemente riscuoteva la fiducia del capo. Infine, informazioni di polizia attestavano le sue frequentazioni tanto del UN quanto di altri coindagati.
Erano presunte le esigenze cautelari.
- quanto al SS
che rispondeva del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Quattro collaboratori lo accusavano: VO e GA di appartenenza al sodalizio;
RO e GA di episodi specifici, in particolare di partecipazione a qualche rapina ed estorsione, di trasporto di esplosivi e stupefacenti nonché della loro custodia, di frequente accompagnamento del UN a visitare il fratello di questi detenuto e, durante il viaggio, per approvvigionarsi di droga. Non era provato o rilevante il denunciato astio del GA nel di lui confronti, mentre aveva carattere marginale l'errata indicazione della sua residenza, dove peraltro erano state rinvenute cartucce per arma da guerra. Solo l'omertà della vittima di un'estorsione non confermava il suo coinvolgimento, operato dai collaboratori. Egli stesso aveva ammesso gli accompagnamenti del UN, senza validamentente giustificarli;
così come era avvenuto per i numerosi controlli che lo avevano visto insieme a partecipi del sodalizio. Erano presunte le esigenze cautelari e, in forza di tale presunzione, non rilevava la mancata individuazione delle stesse. - quanto al RE
che rispondeva dei delitti previsti dagli artt. 416 bis c.p., 74 e 73 d.p.R. n. 309/l990.
Il quadro indiziario derivava da conformi dichiarazioni accusatorie, dalla molteplicità dei fatti attribuitigli e riscontrati da informative, nonché dalla frequentazione con altri associati. Secondo il RO, egli si occupava di rapine, truffe e particolarmente del narcotraffico;
il collaboratore aveva riferito delle confidenze fattegli in proposito ad uno specifico episodio di rapina in gioielleria, durante una comune detenzione col GA;
di una rapina cui costui aveva partecipato e che si era conclusa con un arresto, confermato in atti;
di altra rapina in occasione della quale lo stesso RO era stato fermato dai Carabinieri, del che sussisteva conferma documentale specifica. Vi era poi la concordanza delle diverse fonti accusatorie sopra citate: VO e GA lo indicavano come aderente al sodalizio, il secondo con particolare riferimento al traffico di droga, ma anche ad episodi consumati insieme e allo specifico incarico, datogli dal UN, di prelevare denaro da una casa da giuoco, ma anche di occuparsi delle armi. Particolarmente grave appariva la sua partecipazione ad una rissa dinanzi ad un locale notturno, dalla quale, secondo convergenti dichiarazioni anche di appartenenti ad altri clan, era derivata poi l'uccisione di un giovane.
Le esigenze cautelari erano presunte;
la presunzione non era superata dall'allontanamento del RE in un centro milanese - circostanza non indicativa di una rescissione del vincolo associativo. - quanto al AN
che rispondeva del delitto ex art. 416 ibis c.p.
Lo VO aveva riferito che costui faceva spaccio di droga all'interno della sua squadra, della quale era simpatizzante;
ma a seguito delle vicende giudiziarie che avevano colpito il collaboratore, era passato al gruppo UN. Mentre a suo carico, il RO parlava "de relato" (attribuendogli partecipazione ad una rapina, due partecipanti alla quale erano stati conformemente identificati), il GA forniva notizie, di prima mano e specifiche, per avere a sua volta partecipato ai fatti riferiti: pestaggio ai danni di persona rifiutatasi di pagare, incendio di un negozio, estorsione ai danni di un'impresa, rapina ai danni di una guardia giurata (episodio specificamente riscontrato, così come quella di un veicolo carico di hamburger).
Pacifiche erano le numerosissime frequentazioni dei coindagati;
gravi i precedenti penali, che lo avevano anche fatto sottoporre a misura di prevenzione;
presunte le esigenze cautelari.
- quanto al ON
che rispondeva del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. Il RO lo indicava come "avvicinato" al UN, per conto del quale faceva da autista nel corso delle rapine;
lo VO - che lo aveva fotograficamente riconosciuto - riferiva di averne avuto indicazioni circa qualche veicolo con carichi pregiati;
il GA aveva effettuato analogo riconoscimento e affermato che faceva parte della squadra del UN, col compito di cui sopra, segnalando poi, una singola rapina relativamente alla quale sussisteva il riscontro di una informativa di polizia e cui il collaboratore aveva preso parte;
ma aggiungeva "de relato" informazioni relative ad altri analoqhi episodi, a loro volta verificati in atti di indagine. Era dunque ampiamente dimostrato il coinvolgimento del ON nel sodalizio, e di certo non per leciti rapporti lavorativi (del tutto indimostrati) col UN, come la difesa aveva voluto sostenere. Presunte per legge erano le esigenze cautelari.
Avverso tale pronuncia ricorrevano per cassazione, a mezzo del loro difensore, tutti gli indiziati.
Era comune a tutti i ricorrenti la riproposizione delle questioni preliminari.
In ordine alla violazione dell'art. 27 c.p.p., si ribadiva la inderogabilità di una interpretazione che - anche per la finalità di abbreviare per quanto possibile la durata dei procedimenti "de libertate" - ricollegasse il decorso del termine per la rinnovazione da parte del giudice competente della misura, alla data di pronuncia della declaratoria di incompetenza, non già al pervenimento degli atti, apparendo inammissibile che detta finalità dipendesse da adempimenti burocratici di cancelleria. Inconferente era il richiamo all'art. 32 c.p.p., in tema di conflitti, dal momento che la norma conteneva una congiunzione avversativa che vanificava l'interpretazione del Tribunale. Inadeguata ed illogica era dunque l'ordinanza sul punto.
In ordine alla mancata reiterazione dell'interrogatorio di garanzia pur essendo vero che il giudice destinatario del procedimento solo facoltizzato e non obbligato alla emissione di nuova ordinanza, dopo di che l'obbligo di legge era però cogente.
Egualmente comune a tutti i ricorrenti era la denunciata violazione di legge in punto di criteri interpretativi della gravità indiziaria. Il Tribunale aveva illogicamente sminuito la rilevanza dei contrasti tra le varie dichiarazioni accusatorie, ritenuto non necessaria la verifica degli elementi materiali del sodalizio e il carattere individualizzante dei riscontri. Erano stati così disattesi consolidati principii giurisprudenziali, sulla attendibilità frazionata delle dichiarazioni, sulle verifiche estrinseche, sul diverso valore fra chiamate dirette e "de relato", in reità o correità, isolate o molteplici. Sbrigativamente era stata liquidata la mancata imputazione dei reati-fine, venendo così meno alla più agevole individuazione del reato-mezzo. Si era ignorata, la più o meno apprezzabile attendibilità dei riferenti e dunque era incomprensibile l'affermata sussistenza del reato associativo.
In relazione alla posizione del IA, osservava il difensore che costui era raggiunto dalle dichiarazioni del solo RO;
la qualifica attribuitagli di "avvicinato", oltre che non corrispondere a quella di associato, era stata accettata dal Tribunale senza alcun riferimento alla sua incensuratezza e alla regolarità del lavoro svolto.
Gli episodi addebitatigli dal collaboratore erano erronei, falsi o non passibili di verificazione o attribuibilità soggettiva;
cosicché il giudizio di gravità indiziaria espresso era del tutto privo di fondamento;
specie in relazione alla carenza di riscontri. Certamente non potevano svolgere tale ruolo i leciti rapporti col UN o le sporadiche frequentazioni di soggetti poi coindagati. Era quindi illogica e carente la motivazione al riguardo. Quanto al SS, le affermazioni labiali dei collaboratori, prive di qualunque riscontro, erano state illegittimamente ritenute credibili;
lo VO e il GA erano generici, mentre quelle del RO e del GA mai si incrociavano su episodi specifici. Cosicché neppure era lecito il ricorso alla prova logica, quando mancavano - come nell'episodio ritenuto il più grave - le causali e le responsabilità soggettive. Valevano altresì le considerazioni svolte quanto al IA. Quindi la motivazione, che non teneva conto dei limiti conoscitivi ammessi dagli stessi VO e GA e attribuiva valore indiziante a fatti del tutto avulsi dal contesto, era illogica ed inadeguata.
In relazione al RE, non potevano considerarsi indizianti le dichiarazioni indirette dello VO, che talora si poneva in contrasto col GA;
il RO parlava. "de relato", non era riscontrato ma anzi contraddetto dal GA circa episodi cui quest'ultimo aveva personalmente partecipato. Quindi, nonostante la molteplicità degli addebiti, per ciascuno di essi sussisteva una sola chiamata accusatoria, non riscontrata, mentre mancavano informative ed apparivano evidenti le discordanze e illogicità intrinseche del narrato. Era per tali ragioni censurabile la motivazione dell'ordinanza impugnata.
Quanto al AN, la credibilità conferita allo VO contrastava illogicamente il mancato addebito, da parte del G.I.P., del reato ex art. 74 d.p.R. n. 309/1990; le dichiarazioni del RO - attinenti ad un solo episodio - erano "de relato", prive di riscontri e smentite da quelle del GA, che non aveva mai riguardato il AN. Del resto, non poteva fondarsi l'attendibilità delle chiamate accusatorie solo sul loro carattere anche autoaccusatorio, specialmente quando mancassero i riscontri e si ravvisassero, nella motivazione, le stesse lacune ed illogicità di cui alla posizione precedente.
Relativamente al ON, erano "de relato" le accuse dello VO e prive di riscontri individualizzanti;
il RO, che genericamente lo definiva "avvicinato", non poteva trarre intrinseca attendibilità solo dall'essersi anch'egli autoaccusato;
non era riscontrato dagli altri collaboratori. Quanto al GA, unico chiamante diretto in correità, mancavano riscontri che costituissero la gravità indiziaria. La motivazione era dunque presuntiva, lacunosa e inadeguata sul piano logico, non tenendo alcun conto neppure della documentata liceità dei rapporti del ON col UN. In punto di esigenze cautelari, erano comuni le censure dei ricorrenti, i quali in specie rilevavano che, esaurendosi la contestazione coll'anno 1996, il permanere del vincolo associativo non poteva essere presunto, riferendosi poi a fatti commessi non oltre il 1993; la scelta degli inquirenti non poteva dunque essere irrilevante sotto tale profilo. Mancava, poi, una personalizzazione delle ritenute esigenze tenendo conto che la difesa aveva allegato come dati contrari a quello presuntivo l'incensuratezza, l'esiguità dei controlli, le lunghe assenze dal territorio di pretesa operatività del sodalizio, l'attività lavorativa svolta;
e rilevato come i precedenti penali, in ogni caso, non potessero essere decisivi. Mentre la valutazione della irrilevanza del tempo trascorso era priva di logica spiegazione.
Era dunque chiesto l'annullamento della decisione impugnata. I ricorsi sono infondati.
Per quanto riguarda la individuazione della decorrenza del termine per il rinnovo della misura coercitiva emessa da giudice dichiaratosi incompetente, stabilito dall'art. 27 c.p.p., non può negarsi che esista contrasto giurisprudenziale: da un lato, invero, si è affermato che detto termine decorra dalla data dell'ordinanza di trasmissione degli atti (cfr. Sez. I, 2.10.1998, n. 4758; Sez. VI, 5.3.1997, Davia). Dall'altro - ed è orientamento assolutamente prevalente - che la decorrenza sia dalla effettiva trasmissione degli atti e quindi dell'investitura del giudice indicato come competente (cfr. Sez. I, 12.6.1996 Di Giovane;
id., 20.6.1997, Santaniello per citare solo le ultime. Non è mancata, poi, una isolata decisione secondo la quale segna il decorrere dei venti giorni il pervenimento degli atti al P.M. (cfr. Sez. VI, 5.3.1997, sopra citata, come ipotesi alternativa).
In ogni caso, come correttamente afferma l'ordinanza impugnata, l'inutile decorrenza del detto termine non determina - oltre alla inefficacia del provvedimento emesso dal giudice incompetente - alcun effetto sulla validità della misura autonomamente applicata con successivo intervento del giudice, nel rispetto della normativa prevista dagli artt. 273 e 274 c.p.p.. Il periodo di detenzione intercorso fra la inefficacia della prima misura custodiale e l'emissione della seconda, potrà essere motivo di attuazione del meccanismo stabilito dall'art. 314 c.p.p., ma altri effetti sulla ordinanza applicativa della misura coercitiva non possono essere ravvisati.
E quindi, quale che sia l'orientamento giurisprudenziale condiviso (e questa Corte condivide quello maggioritario) deve escludersi qualsiasi riverbero sul secondo provvedimento, derivante dal sostenuto superamento del termine di cui all'art. 27 c.p.p. (cfr. Sez.Un. 18.6.1993, Silvano). Quanto poi al mancato esperimento dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. - in occasione dell'emissione dell'ordinanza del G.I.P. cui si fa riferimento in questa sede - questa Corte condivide l'esegesi secondo la quale qualora il giudice che ha ricevuto gli atti da quello incompetente, rinnovi l'ordinanza cautelare precedentemente emessa, non ha l'obbligo di interrogare nuovamente l'indaqato ai sensi dell'art. 294 c.p.p., salvo che intenda contestare elementi nuovi e diversi rispetto alla prima ordinanza (cfr. Sez. VI, 5.10.1998 n. 2867). Deve, invero, ritenersi che la suddetta autonomia del secondo provvedimento cautelare non comporti automaticamente l'obbligo di procedere ad un secondo interrogatorio di garanzia, dal momento che, già assicurato nella prima fase l'immediato contatto fra indagato arrestato e giudice (che costituisce la ratio dell'adempimento di cui sopra), solo la mutazione del quadro- indiziario o delle esigenze cautelari potrebbe individuare una lesione del diritto della difesa, nei termini ancor oggi prospettati a questa Corte.
E dunque neanche sotto l'esaminato aspetto, è lecito parlare di inefficacia della misura adottata a carico degli attuali ricorrenti. Ciò premesso, ritiene la Corte che anche le censure mosse all'affermata esistenza di un quadro di gravità indiziaria a carico degli attuali ricorrenti, siano prive di pregio.
In linea generale, occorre dire che l'ordinanza impugnata argomenta, senza incorrere nella denunciata violazione dei criteri interpretativi, l'esistenza del sodalizio mafiosamente caratterizzato, in cui rivestiva un ruolo apicale il UN e che era una derivazione del cosiddetto "clan PA" sulla cui esistenza, operatività e mafiosità neppure i ricorrenti avanzano obiezioni. Gli elementi indizianti dei quali i giudici del riesame si sono avvalsi - ovvero le numerose fonti collaborative - sono tipiche dei fenomeni associativi in genere, relativamente ai quali le difficoltà di indagini esterne vengono superate mediante i contributi accusatori di chi, intraneo all'organizzazione, decida poi di staccarsene, operando chiamate in correità e in reità. In proposito, il Tribunale si è mosso sulla falsariga intepretativa ormai consolidata della gravità indiziaria, la quale come è noto, deve rivestire non i caratteri dell'art. 192 c .3 c.p.p. (gli indizi valutabili in sede dibattimentale, debbono condurre alla certezza della responsabilità) ma quelli della qualificata probabilità di una convalida - dibattimentale, appunto del quadro accusatorio che, si forma nel corso delle indagini preliminari.
A tale scopo, l'ordinanza de qua ha correttamente escluso che le collaborazioni offerte alla giustizia avessero aspetti di falsità, calunniosità e quindi intrinseca inattendibilità; le ha quindi messe a confronto, individuando nelle convergenze dei nuclei accusatorii fondamentali il necessario riscontro estrinseco. Le critiche che formulano al riguardo i ricorrenti non appaiono fondate, sia per quanto concerne la verifica degli elementi materiali del sodalizio - indagato nell'organigramma, nella molteplicità delle adesioni, dei ruoli e dell'attività delittuosa, così come nelle caratteristiche mafiose della riscontrata omertà e dell'assoggettamento territoriale;
sia per quanto concerne, appunto, i riscontri, che, al contrario di ciò che si afferma nei ricorsi, non è necessario che abbiano, nell'attuale fase incidentale, il carattere individualizzante, che cioè lega direttamente la persona al fatto.
Correttamente il Tribunale ha evidenziato talune discrasie fra varie dichiarazioni, rilevandone peraltro - con insindacabile motivazione - il carattere marginale;
ha indicato quali erano dichiarazioni, di scienza diretta e quali di seconda mano, giustamente peraltro non escludendo totalmente il valore indiziante di queste ultime, nella misura in cui provenivano anch'esse dall'interno dell'organizzazione. E quindi, a carico di ciascuno degli attuali indagati, validamente è stata motivata l'esistenza degli indizi gravi di reità. Quanto al IA, al di là del valore giuridico-lessicale attribuibile al termine di "avvicinato", il complesso delle fonti accusatorie - dovendo egli rispondere del reato associativo qualificato - idoneamente si appunta sulle frequentazioni e i rapporti reiterati stretti col capocosca e con altri affiliati;
innegabile appare, per quanto se ne possa sindacare in questa sede, il rilievo attribuito all'intestazione di un immobile utilizzato come base logistica della consorteria;
mentre gli specifici episodi narrati dal RO e che si attagliano ad una specifica attività associativa, hanno trovato quei riscontri di indagine che sono, al momento, costitutivi di valida verifica.
Quanto al SS, le censure mosse all ordinanza sono puramente in fatto, contestandosi col ricorso non l'accertata esistenza di quattro fonti accusatorie che lo indicavano come operativo all'interno del sodalizio, ne' la logicità della loro valutazione, bensì i contenuti, cioè la rilevanza indiziaria del portato accusatorio - secondo un procedimento che è tipicamente inammissibile nel giudizio di legittimità.
Analoghe osservazioni, valgono per il RE, raggiunto da concordanti accuse di appartenenza al sodalizio criminoso, da parte dei collaboratori VO e GA, il secondo dei quali ne indicava anche l'implicazione in singoli episodi delittuosi, cui egli stesso aveva partecipato, connotando così le sue, dichiarazioni di specifica attendibilità intrinseca, tale cioè da poter trovare oggi valida verifica anche in dichiarazioni, indirette da altri rese. Queste ultime osservazioni si attagliano anche all'indagato AN (che attualmente risponde del delitto, ex art. 416 bis c.p., onde, è irrilevante la mancata elevazione di accusa per quello associativo previsto dall'art. 74. d.p.R. n.309/1990), raggiunto specificamente dalle dichiarazioni accusatorie del GA, ma la cui appartenenza, al clan mafioso era asseverata dallo VO e dal RO, nonché dalle emergenze di indagini relative ad un episodio di rapina funzionale alla vita del sodalizio.
Quanto al ON, a parte la manifesta infondatezza della doglianza circa il carattere non individualizzante dei riscontri, validamente il Tribunale ha individuato (così come per il IA, cui lo accomuna la qualità descritta. di "avvicinato") la sostanziale concordanza delle propalazioni di VO, RO e GA, attinenti sia in genere alla sua adesione al gruppo UN, sia alla personale partecipazione ad azioni operative nel suo ambito. Per quanto, infine, attiene alle esigenze cautelari ,il Tribunale ha osservato che, in ragione del tipo di reato contestato a tutti i ricorrenti (cioè il delitto associativo ex art. 416 bis c.p. era operante la presunzione di necessità ed adeguatezza della custodia cautelare in carcere, introdotta art. 275 c. 3 c.p.p. (rilevando, peraltro, quanto al AN, sintomi concreti di pericolosità sociale nei numerosi e gravi precedenti penali, nonché nella misura di prevenzione già applicatagli); si tratta, come è noto, di una presunzione relativa, la quale può essere superata dalla allegazione di dati valutativi che consentano di ritenere non più necessaria e congrua la massima misura coercitiva.
Ritiene la Corte che gli argomenti coi quali i ricorrenti sostengono di avere offerto la prova del superamento della presunzione, non siano condivisibili;
intanto, la valorizzazione del vincolo associativo, operata dal Tribunale del riesame, appare un dato molto saldo, rispetto al quale (mancando la prova della sua rescissione e non dandola neppure il limite cronologico della contestazione del fatto) ne' la dedotta incensuratezza di taluno ne' l'intervallo temporale intercorso svolge una funzione di apprezzabile mitigazione della pericolosità presunta. Così come proprio in forza della presunzione - la lamentata mancata individualizzazione costituisce una lacuna argomentativa qui rilevabile, essendo corretto il ragionamento del Tribunale, circa la omnicomprensività del disposto dell'art. 275 c. 3 c.p.p.. Gli altri dati di fatto - come il temporaneo allontanamento dalla Sicilia del RE, che il Tribunale ha specificamente svalutato - si pongono fuori della possibile censurabilità nel giudizio di cassazione.
I ricorsi debbono dunque essere rigettati, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Dispone che copia del provvedimento sia comunicata dalla cancelleria al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 23 della legge n. 332/1995.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001