Sentenza 7 gennaio 2016
Massime • 1
In tema di ingiusta detenzione, con riferimento all'art. 314, comma secondo, cod. proc. pen., non sussiste il diritto alla riparazione quando, nell'ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all'esito del giudizio di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso.
Commentario • 1
- 1. Riparazione per ingiusta detenzione spetta anche per custodia cautelare dopo condanna a pena sospesaAccesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 18 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/01/2016, n. 1862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1862 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2016 |
Testo completo
1 8 6 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 7/1/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA dott. Francesco M. Ciampi - Presidente - n. 13/2016 dott. SA Dovere - Consigliere dott. Eugenia Serrao - Consigliere - dott. Ugo Bellini REGISTRO GENERALE - Consigliere - n. 24230/2015 - Consigliere rel.- dott. Marco Dell'Utri ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VO SA n. il 1/6/1950 avverso l'ordinanza n. 14/2014 pronunciata dalla Corte d'appello di Cal- tanissetta, il 23/4/2015; sentita nella camera di consiglio del 7/1/2016 la relazione fatta dal Cons. dott. Marco Dell'Utri; lette le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. G. Co- rasaniti, che ha richiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decisione resa in data 23/4-7/5/2015, la Corte d'appello di Caltanissetta ha respinto l'istanza di riparazione avanzata da SA VO per l'asserita ingiusta detenzione dello stesso subita in relazione alle imputazioni di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia: ingiustizia emersa a seguito dell'intervenuta assoluzione nel merito per il primo reato, là dove, in relazione alla concorrente ipotesi criminosa di maltrattamenti in famiglia, lo stesso era stato condannato (con sentenza non ancora irrevocabile) alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, condizionalmente sospesa. Con la decisione impugnata, la corte territoriale ha evidenziato come il titolo restrittivo sofferto dallo VO era stato incontestabilmente emesso, oltre che per il reato di violenza sessuale (dal quale l'istante era stato assolto), anche per l'ipotesi criminosa di maltrattamenti in famiglia: fattispecie, di per sé sufficiente a giustificare la detenzione sofferta dallo VO, a nulla valendo, ai fini della negazione dell'istanza di riparazione rivendicata, l'avvenuta concessione, in favore dell'imputato, del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso tale decisione, a mezzo del proprio difensore, ha interposto ricorso per cassazione lo VO, censurando l'ordinanza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, avendo la corte territoriale omesso di valutare la prevedibile decisività dell'imputazione di violenza sessuale, ai fini dell'adozione della misura cautelare, con la conseguente insufficienza del solo titolo relativo ai maltrattamenti in famiglia a sostegno della limitazione della libertà sofferta. Sotto altro profilo, il ricorrente contesta, in via gradata, la legittimità della decisione impugnata, nella parte in cui ha comunque omesso di rilevare l'ingiustizia della detenzione sofferta per il tempo superiore al termine di tre mesi di durata massima della custodia cautelare in relazione al titolo di reato per il quale è intervenuta condanna.
3. Ha depositato memoria il procuratore generale presso la corte di cassazione, che ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso.
4. Con memoria pervenuta in data 21/12/2015, il ricorrente, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione, ha avanzato istanza di rinvio della trattazione del ricorso, in attesa della definitiva conclusione del procedimento penale relativo al reato di maltrattamenti in famiglia.
5. Con memoria depositata in data 16/12/2015, il Ministero dell'Economia e della Finanze ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità ovvero, in via gradata, il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 6. Dev'essere preliminarmente disattesa l'istanza di rinvio della trattazione dell'odierno ricorso, avanzata dallo VO, potendo questa corte procedere alla verifica della legittimità del provvedimento impugnato, indipendentemente dall'esito del procedimento per il reato di maltrattamenti in famiglia in corso a carico del ricorrente, ferma l'eventuale diversa valutazione sottoponibile all'esame del giudice di merito, ai fini del riconoscimento dell'indennità a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione, in caso di proscioglimento dell'imputato.
7. Nel merito, il ricorso è infondato. Osserva in primo luogo il Collegio come del tutto correttamente la corte territoriale abbia ritenuto non più discutibile la circostanza dell'avvenuta adozione della misura cautelare restrittiva sofferta dallo VO in relazione a entrambi i titoli di reato (di violenza sessuale e di maltrattamenti in famiglia) allo stesso contestati (come reso palese dagli atti del procedimento), non potendo attribuirsi alcun rilievo alle congetturali prospettazioni dell'odierno ricorrente circa l'ipotetica incidenza delle valutazioni che avrebbero potuto indurre il giudice della cautela a non assumere il provvedimento custodiale in concreto sofferto dallo VO, ove avesse deciso in assenza dell'imputazione di violenza sessuale dal quale l'istante è stato successivamente assolto nel merito. Sul punto, la corte territoriale con motivazione puntuale e lineare, immune da vizi d'indole logica o giuridica - ha espressamente sottolineato come il giudice della cautela avesse analiticamente calibrato la valutazione della gravità dei fatti ascritti allo VO in relazione all'imputazione di maltrattamenti in famiglia, provvedendo a una specifica e singolare considerazione di tale titolo di reato ai fini dell'adozione della misura custodiale applicata, in tal senso fornendo un'adeguata motivazione circa la sufficienza di ciascuno dei titoli di reato concretamente contestati a giustificare l'emissione del titolo cautelare de quo.
8. Ciò posto, pur dando atto della preclusione (al conseguimento dell'indennità riparatoria rivendicata dallo VO) costituita dalla condanna alla reclusione per un tempo superiore alla detenzione già subita, occorre in ogni procedere all'esame della correttezza della decisione impugnata, con riguardo all'eventuale rilievo della concessione, in favore dell'imputato, del beneficio della 3 sospensione condizionale della pena in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia per il quale è intervenuta condanna. Secondo l'indirizzo fatto proprio dalla giurisprudenza di questa corte (che il collegio condivide nella sua interezza e ripropone in questa sede) (cfr., da ultimo, Sez. 4, Sentenza n. 24623 del 20/02/2014, Rv. 261563), il presupposto generico del diritto all'attribuzione di una somma di danaro a titolo di equa riparazione per l'ingiusta detenzione, s'identifica con la circostanza dell'avvenuto proscioglimento dell'interessato con l'adozione di una formula liberatoria di merito (ovvero che sia stato emesso un decreto di archiviazione per manifesta infondatezza della notizia di reato, ossia perché il fatto non sussiste, per non avere l'indagato commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato) in relazione all'addebito o agli addebiti formulati con il provvedimento di cautela;
oppure, che sia stata dichiarata l'estinzione del reato per prescrizione, ove la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale. Ciò posto, va ribadito anche in questa circostanza che non sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione quando, nell'ambito del subprocedimento cautelare, la prognosi sulla possibilità di una futura sospensione condizionale della pena sia stata negativa, ma all'esito del giudizio di cognizione detto beneficio sia stato nondimeno concesso (Sez. 4, n. 2509 del 14/10/2009, Lavelle, Rv. 246296). Sul tema si registra una convergenza interpretativa, posto che, con ancor maggiore puntualità, si è ribadito che l'emissione del provvedimento applicativo di una misura custodiale non è consentita nei casi in cui già a quel momento sussistano le condizioni per dichiarare l'estinzione del reato o della pena, ma non anche quando la declaratoria possa eventualmente aver luogo a seguito di valutazioni di merito affidate all'esclusivo apprezzamento del giudice del fatto (in termini, ex plurimis, Sez. 4, n. 22359 del 21/04/2011, Rv. 250314). Alla base dell'interpretazione che il Collegio ritiene condivisibile, in coerenza con i conformi precedenti giurisprudenziali esistenti, sta il fatto che l'art. 273 c.p.p., comma 2, per il quale la misura non può essere applicata nel caso in cui "sussiste" una causa di estinzione del reato, con la richiamata perentoria forma verbale fa chiaro riferimento non ad un'ipotesi di successivo intervento di una causa di estinzione, dovuta alle dinamiche processuali, bensì alla sussistenza evidente ed "attuale", cioè all'atto dell'adozione della misura cautelare personale, della causa di estinzione. Sicché non è consentita l'emissione del provvedimento 4 custodiale allorché pacificamente sussista, già al momento dell'adozione del provvedimento stesso, una causa di estinzione del reato;
non anche quando questa possa eventualmente intervenire in una fase successiva, oppure la sospensione condizionale della pena essere concessa per situazioni connesse alle dinamiche del processo ovvero a seguito di valutazioni di merito affidate all'esclusivo apprezzamento del giudice del fatto. Argomenti a conforto di siffatta opzione interpretativa vengono anche dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, in tema di giudizio prognostico funzionale all'applicazione e al mantenimento di una misura cautelare personale, hanno ribadito che la concedibilità dell'indulto per i reati per i quali si procede diviene elemento ostativo a condizione che detta causa estintiva della pena risulti oggettivamente applicabile in base ad elementi certi, che ne rendano probabile la futura concessione (Sez. Un., n. 1235 del 28/10/2010, in motivazione). A ritenere diversamente, si finirebbe con il dover far riferimento alla disposizione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 2-bis - per la quale non può essere disposta la custodia cautelare se il giudice ritiene che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena - così però incorrendo in un evidente errore prospettico. E infatti, l'art. 314 c.p.p., comma 2 non richiama l'art. 275 c.p.p., comma 2-bis ma l'art. 273 cod. proc. pen. (oltre che l'art. 280 cod. proc. pen.). In altri termini e l'argomento appare decisivo non è la - - prognosi sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena il presupposto del diritto alla riparazione, ma l'esistenza al momento dell'emissione del provvedimento cautelare, o durante il tempo della sua esecuzione, di una causa di estinzione del reato;
causa di estinzione che nel caso della sospensione condizionale della pena interviene indefettibilmente solo dopo che l'esecuzione della misura è cessata, vale a dire con la sentenza di condanna a pena sospesa. Mette conto poi sottolineare, in relazione alla sospensione condizionale della pena come causa di estinzione del reato, che in realtà la fattispecie estintiva non è costituita dalla sola sospensione della esecuzione della pena, essendo componente essenziale l'astensione del condannato dalla commissione di reati per l'intero periodo della sospensione. Ciò dimostra l'ontologica estraneità della sospensione condizionale della pena - questa volta intesa sia in senso stretto che in senso ampio all'istituto della riparazione per ingiusta detenzione: essa non - può mai "sussistere" al tempo della adozione o della persistenza della misura restrittiva.
9. Non ignora il Collegio l'esistenza di un isolato e risalente precedente difforme: con la sentenza n. 19305 del 06/03/2003, Rv. 224516, fu invero enunciato il principio così massimato: "il diritto alla riparazione per ingiusta 50 detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2, conseguente all'emissione o al mantenimento della custodia cautelare in violazione degli artt. 273 e 280 c.p.p., non viene meno se il processo si conclude con una condanna con sospensione condizionale della pena, né tale diritto è subordinato alla scadenza del termine di cui all'art. 163 cod. pen., in quanto diversamente la richiesta dell'interessato risulterebbe sempre tardiva per decorso del termine biennale stabilito a pena di decadenza". Tuttavia, gli argomenti quali innanzi illustrati inducono a ritenere non condivisibile la soluzione adottata da questa Corte con la sentenza appena ricordata: mette conto peraltro evidenziare che dalla motivazione della stessa - si rileva che in tale occasione non furono addotte specifiche ragioni a sostegno della ritenuta sussistenza del diritto all'equa riparazione anche nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa, posto che la Corte nella circostanza si soffermò specificamente quanto alla questione da affrontare, e come peraltro traspare dalla stessa massima come formulata sul termine biennale di decadenza stabilito per la presentazione della domanda di equa riparazione, nel caso di condanna a pena condizionalmente sospesa. 10. Nella fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, dunque, la Corte di Appello, nel disattendere l'istanza riparatoria dello VO, ha puntualmente rilevato come la concessione della sospensione condizionale della pena fosse stata conseguente alla valutazione operata dal giudice della cognizione, richiamando in modo espresso gli estremi della giurisprudenza di legittimità coerenti alla decisione adottata. 11. Al rigetto del ricorso, segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre al rimborso delle spese di lite in favore del Ministero resistente.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente liquidate in euro 1.000,00. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7/1/2016. SUPREMA Il Consigliere estensore S E Marco Dell'Utri T Lacfert R Il Presidente * O Francesco M. Ciampirancesct angl C D I IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIC Dott Giovann RUELLO 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 18 GEN. 2016 IL FUNZIONARY GRUDIZIATO Dott. Gun RU