Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5263
CASS
Sentenza 4 aprile 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 41, primo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, secondo il quale, nella ipotesi in cui dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, l'importo relativo va detratto dall'indennità, va interpretato nel senso che il vantaggio - come il testuale dettato normativo rivela - deve inerire in via diretta al fondo in esproprio e non investire l'intera zona in cui è realizzata l'opera pubblica.

In tema di risarcimento del danno nelle obbligazioni pecuniarie, il maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., va provato e, pur essendo vero che, in difetto di prove specifiche, soccorre il potere del giudice di far ricorso a criteri presuntivi in ordine alla possibilità d'impiego del danaro, coerenti con la situazione personale e professionale del creditore, non si può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore stesso, quanto meno di un onere di allegazione che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto di dette qualità personali e professionali, il danno richiesto possa essersi verosimilmente prodotto.

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la possibilità di convenire la cessione volontaria e, dunque, di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante induce tendenzialmente ad un'applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al primo comma dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359), nel senso che il premio della mancata decurtazione del quaranta per cento (di cui al secondo comma) dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria del bene sottoposto a procedura espropriativa. Sono tuttavia, rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della vicenda amministrativa concernente la determinazione indennitaria, e la scelta - sindacabile in sede di legittimità entro i limiti di logicità e congruità della motivazione - di non operare l'abbattimento del quaranta per cento per essere dipesa la mancata accettazione dell'indennità da un'offerta amministrativa rivelatasi palesemente irrisoria, simbolica o strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento stesso.

Commentario1

  • 1Cassazione: Sentenza n. 13201 del 05/06/2006
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 marzo 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5263
Data del deposito : 4 aprile 2003

Testo completo