Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 3
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 41, primo comma, della legge 25 giugno 1865, n. 2359, secondo il quale, nella ipotesi in cui dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, l'importo relativo va detratto dall'indennità, va interpretato nel senso che il vantaggio - come il testuale dettato normativo rivela - deve inerire in via diretta al fondo in esproprio e non investire l'intera zona in cui è realizzata l'opera pubblica.
In tema di risarcimento del danno nelle obbligazioni pecuniarie, il maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., va provato e, pur essendo vero che, in difetto di prove specifiche, soccorre il potere del giudice di far ricorso a criteri presuntivi in ordine alla possibilità d'impiego del danaro, coerenti con la situazione personale e professionale del creditore, non si può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore stesso, quanto meno di un onere di allegazione che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto di dette qualità personali e professionali, il danno richiesto possa essersi verosimilmente prodotto.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, la possibilità di convenire la cessione volontaria e, dunque, di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante induce tendenzialmente ad un'applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al primo comma dell'art. 5 bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359), nel senso che il premio della mancata decurtazione del quaranta per cento (di cui al secondo comma) dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria del bene sottoposto a procedura espropriativa. Sono tuttavia, rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della vicenda amministrativa concernente la determinazione indennitaria, e la scelta - sindacabile in sede di legittimità entro i limiti di logicità e congruità della motivazione - di non operare l'abbattimento del quaranta per cento per essere dipesa la mancata accettazione dell'indennità da un'offerta amministrativa rivelatasi palesemente irrisoria, simbolica o strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento stesso.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: Sentenza n. 13201 del 05/06/2006Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 marzo 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 04/04/2003, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENGHINI Massimo - Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario ROrio - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
Dott. BERRUTI Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI RAGUSA, in persona del Sindaco pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA CIVILE DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO FREDIANI, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TO VA, ER NA, LA RO IA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01/01/1538 proposto da:
TO VA, LA RO IA, ER NA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO NICOLAI 48, presso l'avvocato GIUSEPPE BARTOLI, rappresentati e difesi dall'avvocato GIAMBATTISTA SCHININÀ, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché
contro
COMUNE DI RAGUSA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 47/00 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 02/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2002 dal Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 30 maggio 1997 OV IT, GI RI e CI La RO convennero in giudizio il Comune di Ragusa davanti alla Corte di appello di Catania, esponendo che:
il detto Comune, con delibera di giunta n. 2187 del 16 ottobre 1991, ai sensi dell'art. 51 della legge n. 865 del 1971 aveva approvato il programma costruttivo per l'E.R.P., localizzato in contrada Serralinena, e con successive ordinanze del 19 novembre 1991 e del 13 gennaio 1994 aveva autorizzato l'occupazione temporanea e di urgenza per la durata di anni cinque, poi prorogata fino al 26 dicembre 1996, di parte di un fondo di proprietà degli attori per la realizzazione del programma sociale di alcune cooperative, determinando l'indennità di espropriazione nella misura di lire 20.000 e lire 25.000 al mq., non accettata dai medesimi attori;
l'espropriazione definitiva della superficie complessivamente occupata, pari a mq. 5.840, era stata pronunziata con decreti del 9 novembre 1994 per mq. 2.927, del 5 maggio 1995 per mq. 247, del 15 ottobre 1996 per mq. 615 e del 20 novembre 1996 per mq. 2051, ed aveva provocato una perdita di valore dell'area residua ed un notevole danno alle costruzioni degli attori che, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, erano venute a trovarsi a due metri sotto il livello stradale.
Su tali premesse gli attori chiesero la determinazione dell'indennità di espropriazione, nella misura di lire 220.000 al mq. (comprensiva della perdita di valore per l'espropriazione parziale), e dell'indennità di occupazione, con gli interessi capitalizzati e la rivalutazione monetaria.
Il Comune di Ragusa si costituì contestando l'opposizione alla stima del terreno espropriato, stima determinata in base all'effettivo valore di aree situate all'estrema periferia della città, sprovviste di opere di urbanizzazione e prive di vocazione edificatoria. Inoltre affermò che la superficie residua e la casa degli attori avevano beneficiato, per effetto dell'espropriazione, di un notevole aumento di valore, perché da zone isolate e sprovviste di servizi erano diventate parte di un contesto urbano moderno e funzionale, arricchite da opere e servizi. Espletata una consulenza tecnica, la Corte di appello di Catania, con sentenza depositata il 2 febbraio 2000, determinò l'indennità per l'espropriazione della superficie complessiva di mq. 5.840 (in catasto al fol.81, part. 12) come segue:
1.- lire 329.299.900, in relazione all'esproprio pronunziato con decreto n. 28517 del 1994;
2.- lire 29.023.550, in relazione all'esproprio pronunziato con decreto n. 28882 del 1995;
3.- lire 75.340.114, in relazione all'esproprio pronunziato con decreto n. 28842 del 1996;
4.- lire 251.256.217, in relazione all'esproprio pronunziato con decreto n. 2886 del 1996.
La Corte liquidò poi in lire 155.749.637 l'indennità per il deprezzamento dell'area residua, determinò l'indennità di occupazione nella misura degli interessi al tasso legale sulle somme sopra indicate per ogni anno di occupazione, con le decorrenze specificate in motivazione, dispose il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra le somme così determinate e quelle già depositate per gli stessi titoli, con gli interessi al tasso legale dalla data della domanda per l'indennità di espropriazione e dalla maturazione di ogni annualità per quella di occupazione fino alla data del deposito, condannò infine il convenuto al pagamento delle spese del giudizio.
La Corte territoriale, richiamata la pronunzia n. 442 del 1993 della Corte costituzionale e i principi da essa derivanti, considerò (per quanto qui rileva):
che, come emerso dagli accertamenti del c.t.u., il terreno in esproprio era situato a ridosso del centro edificato (in alcuni punti anzi coincidendo con lo stesso), oltre ad essere prossimo ad importanti arterie di collegamento viario, onde possedeva il requisito dell'edificabilità di fatto, ed aveva altresì il carattere dell'edificabilità legale, essendo compreso in zona territoriale di residenza e villeggiatura C3;
che il c.t.u., utilizzando i metodi di stima sintetico comparativo ed analitico per trasformazione, aveva ottenuto il valore di lire 205.000 a mq. in relazione al suolo occupato nel 1991 e, considerate le modeste variazioni dei prezzi relativi alle aree edificabili negli anni tra il 1993 e il 1996, aveva stabilito in lire 215.000 al mq. il valore al 1993 e in lire 225.000, 235.000 e 245.000 al mq. i valori dal 1994 al 1996;
che il Comune criticava sotto più aspetti la consulenza tecnica e censurava l'applicazione del metodo analitico sul rilievo che il consulente di ufficio avrebbe ignorato uno degli elementi essenziali per determinare il valore di un suolo ricadente in zona C, zona di espansione nella quale si poteva costruire soltanto attraverso i piani di lottizzazione, trascurando la necessità di distinguere (nell'ambito di tali insediamenti) tra superficie territoriale e superficie fondiaria (quest'ultima comprendente soltanto l'estensione dei lotti preordinati all'edificazione, al netto delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione), ed operando i calcoli in relazione ad un lotto ipotetico di mq. 1.000, senza tener conto delle aree da destinare a strade, verde pubblico e così via;
che, a tal fine, il convenuto aveva prodotto un attestato dell'assessore all'urbanistica, secondo cui la superficie territoriale riguardante l'intero comparto de quo era di mq. 188.108, mentre la superficie fondiaria dei lotti destinati all'edificazione residenziale era di mq. 97.840, ed aveva precisato che la superficie fondiaria costituiva soltanto il 52,01% di quella territoriale, aggiungendo altresì che, in base a tale rapporto, sul lotto ideale di mq.
1.000 erano edificabili soltanto 520 mq., mentre il consulente aveva ritenuto che su tale estensione si potesse realizzare un volume di me. 1500; che l'assunto dell'espropriante non poteva essere condiviso, perché in contrasto con i dati effettivamente applicati e rilevabili dalla relazione in atti;
che, infatti, il c.t.u. aveva calcolato correttamente il valore edificabile applicando l'indice di 1,5 mc/mq previsto per la zona C3, considerando cioè che su tutto il lotto di mq 1.000 si poteva realizzare il volume di mc. 1.500, volume che - diviso per l'altezza massima realizzabile di m. 11 - dava la superficie di circa mq. 150, corrispondente all'indice di copertura di 0,15 previsto per la stessa zona C3, equivalente al 15% della superficie territoriale, ben inferiore al 52,01% di densità fondiaria per tutto il comparto, presumibilmente consentito in tale percentuale per realizzare maggiori spazi edificatori nei programmi di edilizia pubblica;
che del pari infondate erano le considerazioni sul valore di mercato, determinato dal c.t.u. attraverso informazioni assunte presso gli esperti del settore immobiliare e da ritenere congruo anche in relazione a quelli attribuiti da altri consulenti di ufficio ad aree dello stesso fol. 81, espropriate per la realizzazione di altri edifici di edilizia pubblica;
che l'indennità andava dunque determinata come in sentenza (pag.9), secondo gli importi indicati in dispositivo;
che la riduzione del 40%, prevista dall'art. 5 bis in caso di mancata accettazione dell'indennità offerta, non doveva essere operata, perché l'ente espropriante aveva offerto agli attori un'indennità provvisoria determinata (con riferimento al valore di area edificabile) in lire 20.000 al mq, decisamente inferiore al valore venale accertato nella consulenza e nelle precedenti determinazioni di indennità nella stessa zona;
che il consulente di ufficio aveva determinato anche l'indennità per l'espropriazione parziale, rilevando che alcune particelle erano state interamente espropriate, mentre delle particelle 629 e 631 mq.
5.868 erano rimasti in proprietà degli attori e tale tratto di terreno, con le due villette sullo stesso edificate, a seguito della realizzazione della strada era venuto a trovarsi circa due metri più in basso del piano stradale, con un'incidenza negativa sul valore pari almeno al 20%;
che, calcolando tale deprezzamento in base al criterio dettato dall'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 (differenza tra il valore dell'area compresa nelle due indicate particelle e quello dell'area residua), si era ottenuto l'importo di lire 155.749.637; che gli attori avevano chiesto un'indennità ulteriore per il deprezzamento delle due costruzioni insistenti sull'area residua, nella misura di lire 60.000.000, ma la valutazione del consulente comprendeva anche questa voce di danno, ancorché non menzionata esplicitamente;
che l'indennità di occupazione andava liquidata in misura corrispondente al tasso legale degli interessi sulle indennità di espropriazione (secondo i calcoli svolti in sentenza: pag. 10-11);
che la svalutazione monetaria non era dovuta perché, essendo quello per indennità di espropriazione debito di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, comma 2, cod. civ. non era stato provato, e neppure la capitalizzazione degli interessi spettava. Contro la suddetta sentenza il Comune di Ragusa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, illustrati con memoria. OV IT, CI La RO e GI RI hanno resistito con controricorso ed hanno proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi. Hanno altresì depositato memoria, pervenuta però il 29 novembre 2002 (e quindi oltre il termine di cui all'art. 378 c.p.c). MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso principale e il ricorso incidentale - proposti contro la medesima sentenza - devono essere riuniti ai sensi dell'alt. 335 cod. proc. civile. 2.- Con il primo mezzo di cassazione il Comune di Ragusa denunzia errata applicazione dell'art. 28 della legge n. 1150 del 17 agosto 1942, nonché erroneità ed insufficienza di motivazione su punto decisivo, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile. La Corte territoriale avrebbe fatto proprie in modo acritico le errate risultanze della consulenza di ufficio. Il Comune avrebbe obiettato che, poiché il c.t.u. aveva sostenuto che l'area era edificabile a mezzo di piano esecutivo cui sarebbero stati applicabili i criteri edificatori previsti per la zona omogenea C, in essa, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942, si sarebbero dovute applicare le norme sui piani di lottizzazione, le quali prevedevano la realizzazione delle opere di urbanizzazione da parte del costruttore e la cessione gratuita delle aree all'ente pubblico. Pertanto il ricorrente avrebbe rilevato l'incongruità della stima compiuta dal c.t.u., non essendo stata prevista - per la determinazione del valore dell'area - la detrazione delle aree e delle somme che in una lottizzazione non andrebbero a beneficio del proprietario, con conseguente indebito vantaggio per gli espropriati.
La Corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto valida la stima effettuata dal c.t.u., trascurando di considerare che l'indice di edificazione andava riferito soltanto alla superficie fondiaria del lotto edificabile e non invece (come fatto dal c.t.u.) con riferimento alla superficie territoriale comprensiva anche delle aree da destinare ad infrastrutture.
Essa, inoltre, avrebbe omesso di detrarre dal computo le aree che, in una normale lottizzazione, vengono gratuitamente cedute all'ente pubblico per realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, confondendo tra oneri concessori ed oneri di urbanizzazione.
Il motivo non ha fondamento.
Come esposto in narrativa, la sentenza impugnata ha considerato gli argomenti esposti dall'attuale ricorrente sulla questione in esame ed ha osservato che l'assunto, secondo cui il consulente di ufficio avrebbe ottenuto il valore dell'area adoperando criteri di calcolo disancorati dagli indici di edificabilità dell'area medesima, non poteva essere condiviso, "perché contrasta con i dati effettivamente applicati e rilevabili dalla relazione in atti" (sentenza, pag. 8).
Essa, poi, ha così proseguito: "Il consulente di ufficio ha infatti calcolato correttamente il volume edificabile applicando l'indice di 1,5 mc/mq previsto per la zona C3, considerando cioè che su tutto il lotto di mq. 1000 si può realizzare il volume di me 1500, volume che diviso per l'altezza massima realizzabile di m. 11 dalla superficie di circa mq 150, corrispondente all'indice di copertura previsto per la stessa zona C3 di 0,15, equivalente al 15% della superficie territoriale e quindi decisamente inferiore al 52,01% di densità fondiaria per tutto il comparto, presumibilmente consentita in tale percentuale per realizzare maggiori spazi edificatori nei programmi di edilizia pubblica".
Come si vede, basandosi sui dati desumibili dalla relazione del consulente la Corte di merito ha rilevato che l'indice applicato era quello previsto per la zona C3 ed ha riportato dati numerici e percentuali dai quali emerge che, contrariamente a quanto assume il Comune di Ragusa, si è tenuto conto del rapporto esistente tra superficie territoriale e superficie fondiaria. Il ricorrente insiste nell'affermare che la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che l'indice di edificazione doveva essere riferito soltanto alla superficie fondiaria del lotto edificabile, ma nulla adduce in ordine ai dati specifici sopra riportati, nonché in ordine all'accertamento dei giudici del merito che i criteri di calcolo applicati dal consulente avevano tenuto conto proprio degli indici di edificabilità dell'area in questione, facendo riferimento ai volumi edificabili di quella zona in relazione ai lotti edificabili al netto delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione.
In questo quadro le censure del ricorrente non colgono nel segno, perché non tengono conto del percorso argomentativo seguito dalla Corte territoriale e dei dati concreti sui quali esso si basa. Il motivo, pertanto, deve essere respinto.
Con il secondo mezzo di cassazione il Comune di Ragusa denunzia "violazione dell'art. 360 4^ comma c.p.c. alla luce dell'art. 112 c.p.c. per vizio di omessa pronuncia - mancata applicazione dell'art. 16 d. leg.vo n. 504/1992".
Sostiene che, nel grado di merito, fin dalla comparsa di risposta aveva chiesto che l'indennità di espropriazione fosse determinata in un importo pari al valore del terreno dichiarato ai fini dell'I.C.I., qualora quest'ultimo fosse risultato inferiore ai valori determinati con l'applicazione dell'alt. 5 bis della legge n. 359 del 1992. Si tratterebbe di un aspetto determinante della controversia, in relazione al quale la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunziare.
Il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Come questa Corte ha già deciso (Cass., 17 gennaio 2002, n. 434), l'art. 16, primo comma, del D.Lgs. n. 504 del 1992 (secondo cui, in caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denunzia presentata dall'espropriato ai fini dell'I.C.I., qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri di legge), non si applica, neppure in via analogica, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denunzia.
Infatti, come il testuale tenore della norma pone in luce, l'applicabilità di essa è ancorata ad un duplice presupposto: a) che l'espropriato abbia presentato dichiarazione o denuncia ai fini dell'applicazione dell'imposta (I.C.I.); b) che il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti. L'omessa presentazione della denuncia o dichiarazione a fini I.C.I. da parte dell'espropriato, invece, non è prevista e disciplinata dall'art. 16 cit, ne' tale carenza di disciplina potrebbe essere colmata in via d'interpretazione, poiché una tale operazione ermeneutica si risolverebbe nell'inserimento nel dettato normativo di una integrazione non consentita all'interprete (cfr. Cass., 22 aprile 2000, n. 5283, in motivazione); e ciò a prescindere dai profili di legittimità costituzionale che una simile integrazione comporterebbe con riguardo ai principi, ripetutamente affermati dal giudice delle leggi, circa la serietà del ristoro che l'indennità espropriativa deve comunque assicurare.
In realtà la ratio della norma è da ravvisare nel fatto che il legislatore, avvalendosi dell'ampio potere discrezionale riservatogli in relazione alle varie finalità cui di volta in volta s'ispira l'attività d'imposizione fiscale, ha inteso introdurre un elemento dissuasivo non dell'evasione totale (ritenendo al riguardo sufficienti gli strumenti di controllo, di accertamento e sanzionatori di cui dispone l'amministrazione finanziaria), bensì dell'elusione, che si manifesta col dichiarare valori per le aree edificatali di gran lunga inferiori a quelli collegati al valore venale, ancorché sottoposto al meccanismo correttivo di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992. In questa prospettiva si è mossa anche la Corte costituzionale, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 1, del D. L.vo n. 504 del 1992, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 42 (terzo comma), 53 e 97 della Costituzione (sentenza 12-25 luglio 2000, n. 351). La Corte delle leggi ha rimarcato (tra l'altro) che l'evasore totale non trae alcun vantaggio dalla disciplina stabilita nell'art. 16, perché è destinato in ogni caso a subire le sanzioni per l'omessa dichiarazione, nonché l'imposizione dell'I.C.I. che aveva tentato di evadere.
Nel caso in esame non risulta che gli espropriati abbiano presentato la dichiarazione a fini I.C.I. Nel controricorso, anzi, i resistenti affermano che essi non erano tenuti al pagamento dell'imposta, perché non disponevano più degli immobili già occupati dal Comune di Ragusa. A parte ogni indagine sull'esattezza di tale assunto, da esso è dato desumere per implicito che una dichiarazione a fini I.C.I. non fu presentata. Comunque, come questa Corte ha già affermato, spetta all'espropriante l'onere di provare che il valore dichiarato ai fini dell'I.C.I. è inferiore all'indennità determinata, da ridurre dunque ad un importo pari a quel valore, ai sensi del primo comma dell'art. 16 citato (Cass., 22 aprile 2000, n. 5283). Ne deriva che, in difetto di ogni elemento circa l'entità e la stessa esistenza di una dichiarazione a fini I.C.I., non è possibile stabilire se l'ari 16 del D. L.vo n. 504 del 1992 fosse o meno applicabile nella specie e perciò se la denunziata omissione riguardi o meno un punto decisivo o comunque rilevante della controversia.
Di qui l'inammissibilità della censura.
Con il terzo mezzo di cassazione il ricorrente principale denunzia "violazione art. 360 c.p.c. alla luce dell'art. 5 bis della legge 359/1992". Sostiene che la sentenza impugnata avrebbe errato nel non applicare la riduzione del 40%, prevista dal citato art. 5 bis per l'ipotesi di mancata accettazione dell'indennità offerta. Ad avviso del ricorrente la giurisprudenza richiamata dai giudici del merito riguarderebbe la fase intermedia alla quale si riferisce l'orientamento della Corte costituzionale, secondo cui - nell'ambito dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 359/1992 e con espropriazioni già avvenute - la riduzione del 40%
non sarebbe stata applicabile se non fosse stata formulata un'offerta adeguata e congrua dell'indennità.
Il caso di specie, invece, riguarderebbe la "piena e integrale" applicazione dell'art. 5 bis, perché il decreto di esproprio sarebbe stato emesso dopo l'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992, sicché si sarebbero dovuti applicare il primo e il secondo comma del medesimo art. 5 bis, da cui una valutazione sulla congruità o sull'adeguatezza dell'offerta indennitaria non sarebbe prevista, in quanto la regola sarebbe data dalla riduzione del 40% applicabile in ogni caso, salva l'ipotesi eccezionale della cessione volontaria.
Tale principio sarebbe ancor più valido nella specie, perché la giusta indennità non sarebbe quella determinata nella sentenza impugnata ma quella risultante dall'applicazione dell'art. 16 del D. L.vo n. 504 del 1992, alla stregua del quale il quantum andrebbe corretto in termini ampiamente riduttivi.
Neppure questo motivo è fondato.
È vero che, come questa Corte ha già affermato proprio in relazione ad una vicenda ablativa conclusa nel 1996 e quindi dopo l'entrata in vigore della legge n. 359 del 1992 (Cass., 25 maggio 2001, n. 7107), la possibilità di convenire la cessione volontaria e, dunque, di allacciare trattative contrattuali paritarie con l'espropriante, induce tendenzialmente ad un'applicazione rigorosa del sistema di determinazione dell'indennità in base al comma primo dell'art. 5 bis, nel senso che il premio della mancata decurtazione del 40% (di cui al comma secondo) dipende dalla sola condizione dell'avvenuta cessione volontaria del bene sottoposto a procedura espropriativa. È pur vero, però, che - come la citata sentenza ha precisato - è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito la valutazione della vicenda amministrativa concernente la determinazione indennitaria e la scelta (sindacabile in sede di legittimità entro i limiti di logicità e congruità della motivazione) di non operare l'abbattimento del 40% perché la mancata accettazione dell'indennità è dipesa da un'offerta amministrativa rivelatasi palesemente irrisoria, simbolica o strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento stesso (v. anche Cass., 12 aprile 2002, n. 5263). Nel caso di specie la sentenza impugnata ha ritenuto che non andasse effettuata la riduzione del 40%, osservando che l'espropriante aveva offerto agli attori l'indennità provvisoria con riferimento ad un valore del suolo pari a lire 20.000 al mq., "decisamente inferiore al valore venale determinato nella consulenza e nelle precedenti decisioni di determinazione delle indennità nella stessa zona" (sentenza, pag. 9).
L'espressione adottata dalla Corte di merito per rimarcare la divergenza tra indennità offerta e valore unitario reale rende palese il giudizio di forte inadeguatezza in relazione a quell'indennità cui la Corte medesima è pervenuta. Contrariamente a quanto il Comune afferma in memoria tale giudizio non è apodittico, ma risulta congruo alla luce del confronto tra misura dell'indennità offerta e valore determinato in sede giudiziale. Si tratta perciò di un apprezzamento di fatto che non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto al richiamo all'art. 16 del D. L.vo n. 504 del 1992, è sufficiente rinviare alle considerazioni svolte trattando del secondo motivo.
Con il quarto mezzo di cassazione il Comune di Ragusa denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 e dell'art. 112 c.p.c, in relazione all'art. 360 dello stesso codice.
La Corte di appello avrebbe erroneamente accolto la richiesta d'indennità per espropriazione parziale, conseguente al decremento delle aree residue. In sostanza l'area residua sarebbe la villetta per abitazione degli attori che, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica, sarebbe venuta a trovarsi due metri al di sotto del livello stradale, perdendo le caratteristiche (aria, luce e panoramicità) di cui prima fruiva. Tali connotazioni, però, non sarebbero idonee a configurare la ricorrenza dei criteri indennitari di cui all'art. 40 della legge fondamentale sulle espropriazioni. Richiamati i criteri elaborati dalla giurisprudenza, il ricorrente afferma che tra la villetta e la restante parte di terreno nessun vincolo strumentale sarebbe esistito al momento dell'espropriazione. Come potrebbe evincersi dagli atti, originariamente il terreno in questione sarebbe stato agricolo (zona E), ed in esso si sarebbe potuto costruire in base al P.R.G. su un lotto minimo di 10.000 metri quadrati. Il suolo dei IT avrebbe presentato detta estensione e quindi l'area avrebbe costituito un tutto unitario in quanto, per poter edificare la villetta, sarebbe stata necessaria la disponibilità dell'area libera antistante fino a concorrenza della misura prevista per il lotto minimo. Intervenuto il programma costruttivo, che avrebbe trasformato l'area da agricola in zona equiparata ad area di espansione, sarebbe venuto meno il rapporto unitario del lotto e non sussisterebbe più alcun vincolo strumentale tra villetta ed area libera espropriata, aventi ciascuna per la sua parte una propria identità economico-funzionale. La separazione tra le due parti non avrebbe influenza oggettiva sulla parte residua, in quanto il supposto deprezzamento sarebbe dovuto a limitazioni legali della proprietà gravanti, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni collocati in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica. Il motivo, nei termini in cui è formulato, non può essere accolto. La Corte di appello, prendendo le mosse dagli accertamenti compiuti dal c.t.u., ha rilevato che alcune particelle erano state interamente espropriate, mentre delle particelle 629 e 631 erano rimasti in proprietà degli attori mq.
5.968 i quali, con le due villette sui medesimi edificate, in seguito alla realizzazione della strada erano venuti a trovarsi circa due metri più in basso rispetto al piano stradale. Ha quindi riferito il deprezzamento a tale parte residua del fondo (sentenza impugnata, pag. 10). La Corte di merito, dunque, ha ravvisato per alcune particene un'espropriazione totale e per le particelle 629 e 631 un'espropriazione parziale, non altro significato potendosi attribuire alla distinzione come sopra operata.
Questo aspetto della decisione non è censurato dal ricorrente, il quale, pur ricordando il principio che in caso di espropriazione parziale spetta all'espropriato una sola indennità, non denunzia la violazione dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 sotto tale profilo, ne' adduce critiche in relazione a vizi di motivazione, ma sostiene che non sarebbero stati ravvisabili i requisiti dell'espropriazione parziale, sia perché tra la residua villetta e la rimanente parte di terreno espropriata non vi sarebbe stato vincolo strumentale al momento dell'esproprio, sia perché la separazione tra le due parti non avrebbe avuto influenza oggettiva sulla parte residua con conseguente esclusione del diritto all'indennizzo.
In questo quadro si deve però replicare che nello stesso ricorso per cassazione si afferma che inizialmente "l'area rappresentava un tutto unitario in quanto per poter edificare la villetta era necessaria la disponibilità dell'area libera antistante fino a concorrenza della misura prevista per il lotto minimo" (ricorso, pag.9). Il carattere unitario, quindi, sussisteva, ne' è sostenibile che l'esproprio abbia fatto venir meno ogni vincolo strumentale tra villetta ed area libera espropriata, perché il rapporto non era tra costruzione ed area espropriata, bensì tra detta area e i restanti 5.968 mq. delle particelle 629 e 631 rimaste in proprietà degli attori (superficie sulla quale sorgevano due villette), mentre l'esistenza di un degrado incidente su tale parte si risolve in un apprezzamento di fatto (basato sugli accertamenti del c.t.u.) non censurabile in questa sede di legittimità. Ne segue l'infondatezza della censura come formulata. Con il quinto mezzo di cassazione il ricorrente principale denunzia violazione dell'art. 41 della legge n. 2359 del 1865 e dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 dello stesso codice.
La sentenza e la consulenza non avrebbero tenuto conto del rilevante incremento di valore attribuito alla villetta dalla sua collocazione all'interno di un contesto urbanizzato, mentre in precedenza essa non era dotata di strade di accesso asfaltate, di opere di urbanizzazione, di illuminazione, fognature e impianto idrico comunale. La dotazione dei servizi pubblici avrebbe aumentato in modo notevole il valore della parte residua, sicché la sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria per avere considerato gli svantaggi, senza tenere conto degli enormi vantaggi tratti dalla villetta, falsando il significato e la ratio dell'art. 40 della L. n. 2359 del 1865 ed ignorando l'art. 41 della medesima. Sul punto la sentenza non avrebbe neppure pronunciato.
Con il sesto mezzo di cassazione, poi, il Comune denunzia ancora, sotto altro aspetto, violazione dell'art. 41 L. n. 2359 del 1865, in relazione all'art. 360 c.p.c, ribadendo che il terreno in questione in origine agricolo, sarebbe stato del tutto sprovvisto di opere di urbanizzazione, poi realizzate dal Comune medesimo a proprie spese durante l'occupazione di urgenza, sicché l'area al momento dell'esproprio sarebbe risultata in possesso di servizi ed interventi pubblici che in una lottizzazione sarebbero stati sopportati dai privati lottizzanti.
La Corte di appello, da un lato, non avrebbe detratto dall'indennità determinata la superficie delle aree che in una lottizzazione sono cedute a titolo gratuito all'ente pubblico, ne' il valore delle opere di urbanizzazione, dall'altro non avrebbe detratto le spese per tali opere realmente sostenute dal Comune, così attribuendo agli espropriati non un giusto ristoro per la privazione del suolo bensì un compenso altamente remunerativo e speculativo di gran lunga superiore al valore dell'area. 11 ricorrente avrebbe chiesto fin dalla comparsa di risposta che l'indennità fosse ridotta, ai sensi dell'art. 42 della legge n. 2359 del 1865, in misura pari all'incremento di valore determinato dalla realizzazione dell'opera pubblica, ma la Corte di merito avrebbe omesso ogni pronunzia sul punto.
I due motivi - che, essendo tra loro connessi, devono formare oggetto di esame congiunto - non sono fondati.
Non è esatto, in primo luogo, che la sentenza impugnata sia incorsa in omissione di pronunzia. Essa ha osservato in modo espresso che "l'incremento di valore derivante dall'esecuzione dell'opera pubblica va, nel caso in esame, escluso, in quanto l'incremento di valore considerato dalle norme di legge richiamate è quello che incide soltanto sull'area oggetto del provvedimento ablativo e non su tutta la zona in cui è stata realizzata l'opera pubblica, ed aumenta così il valore delle aree non espropriate" (sentenza impugnata, pag. 7-8).
Ciò posto, è vero che l'espropriato non deve indebitamente locupletarsi del plusvalore realizzato dal bene di sua proprietà per effetto dell'intervento pubblico e che, pertanto, tale plusvalore non va calcolato nella stima del bene ai fini della determinazione dell'indennità di esproprio. È vero del pari, però, che l'incremento di valore da escludere dal detto calcolo è soltanto quello ricollegabile con diretto nesso eziologico all'opera di pubblica utilità cui l'espropriazione è preordinata, e che risulti pertinente esclusivamente al suolo espropriato, non potendosi invece escludere dal computo i vantaggi a favore di tutti i fondi della zona o che comunque derivino da opere diverse ed indipendenti, anche se eseguite nella stessa zona dal medesimo espropriante.
Il principio, già affermato da questa Corte con riferimento espresso all'art. 42 della legge n. 2359 del 1865 (v., tra le più recenti, Cass., 21 marzo 2000, n. 3307), è applicabile anche con riferimento all'art. 41 della legge citata, il cui primo comma concerne l'ipotesi che dall'esecuzione dell'opera pubblica derivi un vantaggio speciale ed immediato alla parte del fondo non espropriata, stabilendo che l'importo relativo va detratto dall'indennità. Il vantaggio, come il testuale dettato normativo rivela, deve dunque inerire in via diretta al fondo in esproprio e non investire l'intera zona.
Nel caso in esame, come sopra si è visto, la Corte di merito ha ritenuto che l'incremento di valore incidesse sull'intera zona in cui era stata realizzata l'opera pubblica, e questo apprezzamento di fatto, non censurato sotto il profilo della motivazione, non è sindacabile nella presente sede di legittimità.
Conclusivamente, il ricorso principale deve essere respinto. 3.- Con il primo motivo del ricorso incidentale i resistenti denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, degli artt. 40 e 46 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, dell'ari. 112 c.p.c, in relazione all'art. 360, n. 3
e 5, c.p.c, nonché motivazione omessa e insufficiente. La Corte di appello di Catania, nel recepire le conclusioni del c.t.u., avrebbe riconosciuto il deprezzamento subito dalle aree residue, comprendendo nell'importo liquidato anche il danno riportato dalle costruzioni esistenti. Così pronunziando, però, sarebbe incorsa in violazione della normativa in rubrica, avendo determinato il degrado sulla base del valore mediato delle aree e non su quello effettivo, come invece avrebbe dovuto fare, considerato che le superfici residue costituivano aree pertinenziali delle suddette costruzioni. Inoltre avrebbe dovuto valutare in via autonoma il deprezzamento subito dalle costruzioni, in quanto esse non potevano essere assimilate alla superficie non edificata. Infine, la Corte di merito avrebbe confuso la domanda diretta al ristoro del lamentato deprezzamento con altra e diversa domanda con la quale sarebbe stato richiesto l'indennizzo del danno riportato da opere esistenti per l'esecuzione degli interventi, danno quantificato in lire 60 milioni a fronte dei costi sostenuti dai resistenti per il ripristino di quelle opere. Su tale domanda la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunziare.
Le suddette censure sono per un verso inammissibili, per altro verso infondate.
Come risulta dalle conclusioni trascritte nell'epigrafe della sentenza impugnata, gli attuali resistenti, dopo aver chiesto la determinazione dell'indennità loro dovuta per l'esproprio dei terreni, formularono le seguenti richieste: "Trattandosi di esproprio parziale, determinare detta indennità tenendo conto altresì del decremento subito alle aree residue e alle esistenti costruzioni, quest'ultimo pari a lire 310 milioni e del costo connesso alle opere da eseguire descritte in narrativa, pari a lire 60 milioni, o nelle diverse somme ritenute...".
Gli stessi espropriati, quindi, inquadrarono il decremento subito 2 i dalla parte residua e dalle esistenti costruzioni nell'ambito dell'indennità di espropriazione (in tal senso proponendo la domanda). Ne deriva, in primo luogo, che la censura secondo cui il deprezzamento delle costruzioni si sarebbe dovuto valutare in via autonoma (con riferimento all'art. 46 della L. n. 2359/1865, come si desume dal richiamo a tale norma contenuto nella rubrica del motivo) non può trovare ingresso in questa sede, perché, a parte ogni indagine sulla sua fondatezza, concerne un profilo nuovo non dedotto nel grado di merito (l'indennità ex art. 46 è diversa dall'indennità espropriativa) ; e, in secondo luogo, che la critica al criterio di determinazione adottato dalla Corte di appello non può essere condivisa perché, una volta collocata la fattispecie, quanto alle particelle 629 e 631, nell'ambito dell'espropriazione parziale (il punto non è censurato dai resistenti che anzi, come si è visto, in primo grado avevano propugnato tale inquadramento), il suddetto criterio si rivela corretto.
Neppure può condividersi l'argomento alla stregua del quale, nella specie, il deprezzamento si sarebbe dovuto calcolare non sulla base del valore mediato delle aree ma su quello effettivo, "considerato che dette superfici costituiscono aree pertinenziali alle esistenti costruzioni" (ricorso incidentale, pag. 8). L'assunto, infatti, presuppone che sia accertata la sussistenza del detto rapporto pertinenziale, il quale invece non risulta verificato dalla sentenza impugnata (nè risulta che, nel grado di merito, la questione sia stata posta), mentre il punto non è suscettibile di verifica in questa sede di legittimità.
Per il resto la Corte di appello ha ritenuto che nell'importo liquidato dal c.t.u. a titolo di degrado della parte residua del fondo fosse compreso anche il deprezzamento subito dalle due villette, che erano venute a trovarsi più in basso rispetto al piano stradale, e ciò ha desunto dal rilievo che, nella parte descrittiva dell'immobile residuo, il consulente si era riferito anche alle due costruzioni. Si tratta di una interpretazione della relazione non illogica ne' incongrua, che perciò si sottrae a censura.
Infine, la doglianza, secondo cui la Corte territoriale avrebbe confuso tra la domanda diretta ad ottenere il ristoro per il lamentato deprezzamento e la diversa domanda volta a richiedere l'indennizzo per il danno relativo ad alcune opere, quantificato in lire 60 milioni, denunzia in realtà non un vizio di motivazione ma (in ipotesi) un errore revocatorio che non può trovare ingresso in questa sede.
Pertanto il primo motivo del ricorso incidentale deve essere respinto.
Con il secondo mezzo i ricorrenti incidentali denunziano violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1224 cod. civ., in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., nonché difetto di motivazione su punto decisivo.
La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere non provato il "maggior danno". Infatti l'offerta di un'indennità provvisoria in misura di gran lunga inferiore all'effettiva si sarebbe tradotta in un danno per gli interessati, ai quali si sarebbe impedito di poter definire in via amministrativa la procedura, con conseguente possibilità di disporre immediatamente della somma. In tale mancata disponibilità sarebbe la prova del maggior danno, in quanto l'importo spettante agli espropriati si sarebbe potuto diversamente investire, con deposito presso istituti bancari o impiego in titoli pubblici, impiego notoriamente idoneo a dare ragione della pretesa avanzata.
Sul punto la Corte di Catania non avrebbe motivato.
Anche il rigetto della richiesta concernente la capitalizzazione degli interessi sarebbe erronea. Tali interessi, infatti, andavano riconosciuti, quanto meno dalla sentenza che ha accertato il credito.
Il motivo è infondato sotto entrambi i profili.
Quanto al primo punto, pur dovendosi riconoscere negli orientamenti della giurisprudenza alcune incertezze, si va ormai consolidando il principio secondo cui nei debiti di valuta (qual è quello per l'indennità di espropriazione) il danno da svalutazione va provato, come del resto richiede l'art. 1224 c.c. che, disciplinando i danni nelle obbligazioni pecuniarie, nel primo comma attribuisce al creditore gli interessi legali dal giorno della mora e nel secondo comma stabilisce che il medesimo creditore, il quale dimostri di aver subito un danno maggiore, ha diritto all'ulteriore risarcimento (onde l'onere probatorio a carico del creditore è nella legge). Vero è che, in difetto di prove specifiche, soccorre il potere del giudice di far ricorso a criteri presuntivi in ordine alle possibilità d'impiego del danaro coerenti con la situazione personale e professionale del creditore. Ma il ricorso a tali criteri non può prescindere dall'assolvimento, da parte del creditore stesso, quanto meno di un onere di allegazione, che consenta al giudice di verificare se, tenuto conto delle qualità personali del creditore e dell'attività da lui in concreto esercitata, il danno richiesto possa essersi verosimilmente prodotto (Cass., 4 gennaio 2000, n. 21;
9 giugno 1999, n. 5678; 28 aprile 1999, n. 4287).
Si tratta di un orientamento che il collegio condivide, perché coerente con il dettato normativo sopra richiamato. Alla stregua di esso la sentenza impugnata si sottrae a censura. Infatti la Corte territoriale, dopo avere rimarcato la natura di debito di valuta dell'indennità espropriativa ed aver posto l'accento sul tenore dell'alt. 1224, comma 2, c.c., ha rilevato che "nella specie la rivalutazione delle somme dovute è stata richiesta quale automatica maggiorazione (quasi si versasse in tema di credito di valore) e non è stata neppure allegata alcuna specifica circostanza generatrice di ulteriore danno risarcibile ai sensi della norma richiamata".
La Corte di merito, dunque, ha dato conto della pronunzia adottata, conformandosi all'orientamento sopra menzionato e condiviso da questo collegio.
Quanto al secondo punto, non è esatto che la capitalizzazione degli interessi (anatocismo) andasse riconosciuta quanto meno dalla sentenza che ha accertato il credito. Come questa Corte ha già affermato, gli interessi su debiti pecuniari certi ma non liquidi (nella specie, debito per indennità di espropriazione), pur maturando nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, scadono con la pronuncia giudiziale e pertanto possono produrre ulteriori interessi soltanto dal momento di tale scadenza, per effetto di una convenzione ad essa successiva ovvero dal giorno della ulteriore domanda giudiziale proposta dopo la suddetta pronuncia (Cass., 17 novembre 2000, a 14903; Cass., sez. un., 10 ottobre 1992, n. 11065; Cass., 26 febbraio 1991, n. 2061). La statuizione di rigetto adottata sul punto dalla Corte di merito è dunque corretta.
In definitiva anche il ricorso incidentale va respinto. 4.- Nel rigetto di entrambi i ricorsi si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2003