Sentenza 9 aprile 1999
Massime • 1
Il regolamento che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della S.I.A.E. ha natura di contratto collettivo aziendale, onde la relativa interpretazione è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale o per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 95 del Regolamento disciplinante il rapporto di lavoro dei dipendenti della S.I.A.E., aveva ritenuto che i criteri previsti per l'individuazione degli elementi retributivi da porre a base del T.F.R. divergessero da quelli previsti dalla legge, nonostante una sostanziale identità di formulazione, ed aveva perciò escluso dalla base di calcolo del T.F.R. il compenso per lavoro straordinario, ancorché prestato con continuità e regolarità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/1999, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 9 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Rel. Consigliere -
Dott. Gabriella COLETTI - Consigliere -
Dott. Grazia CATALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TO IA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MILIZIE 138, presso lo studio dell'avvocato MARIO PISELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato RICCARDO PACI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
S.I.A.E. - SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE DELLA LETTERATURA 30, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TOMASELLI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale atto notar Susanna OPERAMOLLA di Roma del 20/01/97 Rep. 3600;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di RIMINI n^ 80/96 depositata il 13/02/96 R-G-N- 2414/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/06/98 dal consigliere relatore Dott. Vincenzo CASTIGLIONE;
udito l'Avvocato Riccardo PACI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in relazione al primo motivo e per l'assorbimento degli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 16 maggio 1992, il sig. AN OM convenne in giudizio, dinanzi il Pretore di Rimini, in funzione di giudice del lavoro, la Società Italiana degli Autori ed Editori - SIAE, di cui era stato dipendente, e, premesso di avere ricevuto - per il servizio di accertamento - un compenso inferiore al dovuto, di non avere mai percepito il compenso per il mancato godimento del riposo settimanale e di non avere ottenuto il computo - nel trattamento di fine rapporto - delle somme erogategli per lavoro straordinario e di quelle relative al servizio di accertamento, indennità autovettura e servizio enciclopedico, chiese la condanna della società convenuta al pagamento della complessiva somma di L.500.000.000, comprensiva degli accessori di legge.
Nella resistenza della S.I.A.E. e dopo che tra le parti era stata conclusa una transazione, il Pretore, davanti al quale la causa era proseguita esclusivamente per il capo di domanda relativo alla computabilità - nella base di calcolo del T.F.R. - dei compensi per lavoro straordinario -, con sentenza in data 18 ottobre 1994, rigettò la domanda del ricorrente.
Su appello di costui, il Tribunale del luogo - con decisione del 25 gennaio 1996, depositata il 13 febbraio 1996, rigettò il gravame. Avverso tale sentenza, il sig. AN OM ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi, illustrati da memoria. La SIAE resiste con controricorso, che, però, deve essere dichiarato inammissibile, in quanto notificato (in data 12 marzo 1997) oltre il termine previsto dall'art. 370 cod. proc. civ.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando omessa pronuncia o. comunque mancanza assoluta di motivazione su di un punto decisivo della controversia (art. 360, n.5, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce che il Tribunale cui era stato devoluto il compito di correggere l'errore del primo giudice, il quale aveva ritenuto la "non corrispondenza" della disciplina legale del "computo" dell'indennità di fine rapporto ex art. 2120 c.c. con quella dettata dall'art. 95 Regolamento S.I.A.E., ha trascurato di pronunciarsi, essendosi limitato a disattenderlo puramente e semplicemente. La censura è fondata.
Risulta dalla sentenza impugnata che il giudice d'appello, pur avendo richiamato la disposizione contenuta nell'art. 95 del Regolamento della S.I.A.E. (disposizione, peraltro, invocata dall' attuale ricorrente) secondo cui, ai fini del computo del T.F.R. "sono equiparati a stipendio le indennità, gli assegni ed ogni altro compenso di carattere continuativo"; e pur avendo rilevato la sostanziale identità di contenuto (normativo) di detta disposizione e di quella dettata dagli artt. 2121 C.C. (vecchio testo) e 2120 C.C. (attualmente in vigore); nonostante avesse accertato che il compenso per il lavoro straordinario fosse stato corrisposto al OM con "continuità e regolarità", è pervenuto tuttavia all'apodittica ed immotivata conclusione che "tale voce (il compenso per lavoro straordinario) debba essere esclusa dal computo del T.F.R.", poiché essa non perde "per effetto della continuità di fatto" il carattere di "causalità", V che la contraddistingue dallo stipendio base. La statuizione del Tribunale è priva di qualsiasi supporto argomentativo e cozza contro la costante giurisprudenza di questa Corte, la quale, dopo avere rilevato che il Regolamento che disciplina il rapporto di lavoro dei dipendenti della Società Italiana Autori ed Editori - SIAE ha natura sostanziale di contratto collettivo aziendale (Cass. n. 5438/1988), la cui interpretazione è riservata al giudice di merito (cfr. ex plurimis: Cass. n. 7001/96;
n.398/98 ed altre), ha affermato il seguente principio di diritto:
"ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità di anzianità era computabile il compenso corrisposto per lavoro straordinario prestato in modo continuativo, essendo sufficiente ai fini della sussistenza del carattere della continuità, che non presuppone anche l'obbligatorietà della prestazione e del relativo compenso per previsione di legge o di contratto condividuale o collettivo, ne' la sua determinatezza o determinabilità secondo parametri prefissati - l'accertamento di un criterio di regolarità, di frequenza o anche di mera periodicità della prestazione entro un periodo di tempo apprezzabile. La vigente disciplina dettata dall'art. 2120 cod.civ. per il trattamento di fine rapporto, d'altra parte, fa riferimento al più lato requisito della non occasionalità", (Cass. n. 7966/97; v. anche: Cass. n. 398/98). Pertanto, sulla base della ricostruzione dei fatti, operata dal Tribunale, appare evidente l'errore in cui è incorso lo stesso, il quale ha, tra l'altro, ritenuto che i criteri dettati dall'art. 95 del regolamento SIAE, nell' individuazione degli elementi retributivi posti a base del calcolo del T.F.R., divergessero da quelli previsti dalla legge (art. 2121, vecchio testo, cod.civ. e art. 2120 cod.civ. nuovo testo), nonostante una sostanziale identità di formulazione e, soprattutto, sebbene avesse accertato che il compenso per lavoro straordinario era stato corrisposto all'attuale ricorrente "con continuità e regolarità".
La sentenza impugnata merita, quindi, le censure, che le vengono mosse con il primo motivo, il cui accoglimento - in quanto assorbente - rende superfluo l'esame del secondo motivo, con cui il ricorrente denuncia contraddittorietà delle motivazioni, e, comunque, omessa motivazione circa un altro punto decisivo della controversia, nonché del terzo motivo, con cui si deduce errata applicazione di legge per violazione delle regole legali di ermeneutica nell'interpretazione dell'art. 95 regolamento SIAE.
In relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata e la causa rinviata, per un nuovo esame, ad altro giudice di appello, che si designa nel Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro, che si uniformerà al principio di diritto enunciato da questa Corte.
Il giudice del rinvio, provvederà, infine, alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarati assorbiti il secondo e terzo motivo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Ravenna - Sezione Lavoro.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1999