Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/02/2003, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
C.C. 63032 N V I R.G. 104/1999 Udienza del 20.6.2002 Oggetto: rimborso IRPEF 1 S 0 E 1 K O J X REPUBBLICA ITALIANA V O E T IN N E DE POBROLO ITALIANO LA COLE SUPREMA DI CASSAZIONE 124570 3 SEZIONE TRIBUTARIA composta dai sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno Saccucci Presidente 4o45902 Consigliere Dott. Mario Cicala Consigliere rel. Dott. Eugenio Amari Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere Dott. Antonio Merone CORTE SUF MA ZIONE ha pronunciato la seguente CAMPON SENTENZA N. 63032 sul ricorso proposto dalla Amministrazione delle Finanze dello Stato, in persona del Ministro pro- tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;
-ricorrente- contro intime to. controricorrente LT DA avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 29, n. 191/29/1997, del 7.10/18.11.1997 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.6.2002 dal consigliere relatore dott. Eugenio Amari;
Udito il P.M., in persona del sostituto Procuratore Generale dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 2834 1 DA LT chiedeva all'Intendenza di finanza di Torino il rimborso dell'IRPEF trattenuta dal datore di lavoro (Credito Italiano s.p.a.) sul premio venticinquennale di anzianità aziendale. Il contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Torino il silenzio rifiuto dell'Amministrazione assumendo la non tassabilità delle somme percepite per detto titolo trattandosi di una liberalità aziendale che non rientra nella nozione di "reddito di lavoro dipendente". La Commissione tributaria di 1° grado accoglieva il ricorso. Con sentenza n. 191/29/97 la Commissione tributaria regionale del Piemonte respingeva l'appello dell'Ufficio perché contenente “solo motivazioni generiche, senza supporto argomentativo, formulate in maniera apodittica". Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'Amministrazione finanziaria denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., sul rilievo che il requisito della specificità dei motivi poteva ritenersi soddisfatto con l'indicazione del fatto controverso e i riferimenti normativi effettuati. D'altra parte, avendo la sentenza di I° grado esaminato e risolto una sola questione, per identificare i limiti e le ragioni del riesame chiesto al giudice di appello era sufficiente anche la mera affermazione di non condividere la statuizione gravata e di insistere nelle tesi difensive svolte in primo grado. Il contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il ricorso é fondato. Nell'atto di appello, che può essere esaminato direttamente da questa Corte in materia di "error in procedendo", la Direzione regionale delle entrate del Piemonte aveva dedotto che il "premio fedeltà" per anzianità liquidato alla totalità dei dipendenti che abbiano raggiunto 25, 30 o 35 anni di anzianità non rientra tra le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti previste dal 2° comma della lettera f) dell'art. 48 del d.p.r. 917/1986. Con tale affermazione l'Amministrazione appellante 2 risulta avere enunciato in modo concreto e preciso la ragione in base alla quale denunciava l'erroneità e l'ingiustizia della pronunzia di 1° grado, individuando con chiarezza la statuizione investita dal gravame e la censura in concreto mossa alla motivazione della sentenza impugnata. La causa può poi essere decisa nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. A norma dell'art. 48, comma 2°, lettera f) del d.p.r. 917/1986, tutti i compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo d'imposta, ivi comprese le erogazioni liberali, concorrono a costituire il reddito di lavoro dipendente. Tale disposizione ha chiaramente una funzione antielusiva, mirando ad evitare che, sotto forma di erogazioni liberali, siano corrisposti al lavoratore compensi che in realtà hanno natura di corrispettivo per l'attività prestata. Deroga a tale disposizione, tra le altre, la lettera f) comma 2° dell'articolo citato (nella formulazione vigente all'epoca della percezione da parte del contribuente del premio di fedeltà), che dispone che "le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti" non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente. Appare evidente che il legislatore non ha compreso nella determinazione del reddito le erogazioni liberali che presentano le caratteristiche suindicate in quanto, secondo la sua insindacabile valutazione, esse inducono ad escludere che, sotto forma di elargizione, occultino un compenso corrisposto in relazione al lavoro prestato. I requisiti dell'eccezionalità e della non ricorrenza delle erogazioni liberali, e quindi della loro straordinarietà e non ripetitività, devono perciò essere individuati con riferimento ai compensi che non siano in alcun modo correlati all'attività lavorativa, così da escludere che sotto l'apparenza della liberalità siano versati al dipendente veri e propri corrispettivi. Nel caso di specie il premio di fedeltà corrisposto al contribuente é invece fondato sul presupposto dello svolgimento da parte sua di attività lavorativa per un 3 WINWIN KL N ITY periodo notevole e predeterminato;
il premio, cioè, trova la sua fonte di riferimento sostanziale nella protrazione per lungo periodo del lavoro, allo svolgimento del quale é pertanto rigorosamente correlato. "generalità", cioèL'ulteriore requisito della dell'attribuzione dell'erogazione liberale a tutti i dipendenti o intere categorie di esse, non sussiste poi allorché, come nel caso in esame, l'elargizione sia collegata alla durata del rapporto di lavoro per un determinato periodo di tempo, perché ne resterebbero esclusi quei dipendenti che per qualunque motivo lo interrompano anticipatamente. D'altra parte, tale collegamento temporale attribuisce all'elargizione, nonostante le apparenze, un carattere di corrispettività, essendo essa finalizzata a dissuadere i dipendenti dal recedere dal rapporto di lavoro prima della maturazione del periodo necessario per beneficiare del premio. In accoglimento del ricorso va quindi cassata la sentenza impugnata, con il rigetto della domanda del contribuente in applicazione dell'art. 384 1° comma c.p.c.. met mer to Per la peculiarità della controversia si stima equo compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Roma, 20.6.2002 Il Presidente Il Consigliere est. EThen there линолатчи IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Cañano DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi.
2.0 FEP 2003 ILCANCELLIERE C1 Amalgy Gesang vers 4