Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5263
CASS
Sentenza 12 aprile 2002

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In tema di indennità di espropriazione, affinché abbia ad operare il meccanismo decurtativo del quaranta per cento previsto dall'art. 5 - bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), non è sufficiente il solo fatto che l'espropriante abbia avuto a formulare l'offerta di indennità, ma è altresì necessario che essa non si manifesti palesemente irrisoria, simbolica o comunque strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva applicato la decurtazione senza avere previamente valutato congruità ed equità dell'offerta).

In tema di espropriazione per pubblica utilità, attesa la trasformazione dello speciale rimedio previsto dall'art. 19 della legge 20 giugno 1971, n. 865 per effetto delle sentenze additive della Corte costituzionale che hanno esteso la competenza della corte d'appello in unico grado ad ogni ipotesi in cui sia promossa l'espropriazione secondo l'indicata legge (cioè in favore di ente pubblico) e sia stato emanato il decreto ablatorio, a prescindere dall'intervenuta stima amministrativa dell'indennità - il criterio di determinazione della competenza sulla domanda di determinazione dell'indennità di esproprio va basato unicamente sul modello procedimentale adottato per l'espropriazione. Pertanto, quando l'espropriazione sia stata eseguita seguendo il modello previsto dalla legge n. 865 del 1971, competente per la controversia relativa alla determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione è la corte di appello in unico grado, anche se la stima di dette indennità sia stata effettuata da organi diversi dalla apposita commissione istituita in ogni provincia (art. 16) e, prima del suo insediamento, dall'ufficio tecnico erariale (art. 19, secondo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10).

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  • 1Cassazione: Sentenza n. 13201 del 05/06/2006
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 marzo 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5263
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5263
Data del deposito : 12 aprile 2002

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