Sentenza 12 aprile 2002
Massime • 2
In tema di indennità di espropriazione, affinché abbia ad operare il meccanismo decurtativo del quaranta per cento previsto dall'art. 5 - bis del D.L. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359), non è sufficiente il solo fatto che l'espropriante abbia avuto a formulare l'offerta di indennità, ma è altresì necessario che essa non si manifesti palesemente irrisoria, simbolica o comunque strumentalmente mirata ad ottenere l'abbattimento. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha cassato la sentenza della corte d'appello che aveva applicato la decurtazione senza avere previamente valutato congruità ed equità dell'offerta).
In tema di espropriazione per pubblica utilità, attesa la trasformazione dello speciale rimedio previsto dall'art. 19 della legge 20 giugno 1971, n. 865 per effetto delle sentenze additive della Corte costituzionale che hanno esteso la competenza della corte d'appello in unico grado ad ogni ipotesi in cui sia promossa l'espropriazione secondo l'indicata legge (cioè in favore di ente pubblico) e sia stato emanato il decreto ablatorio, a prescindere dall'intervenuta stima amministrativa dell'indennità - il criterio di determinazione della competenza sulla domanda di determinazione dell'indennità di esproprio va basato unicamente sul modello procedimentale adottato per l'espropriazione. Pertanto, quando l'espropriazione sia stata eseguita seguendo il modello previsto dalla legge n. 865 del 1971, competente per la controversia relativa alla determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione è la corte di appello in unico grado, anche se la stima di dette indennità sia stata effettuata da organi diversi dalla apposita commissione istituita in ogni provincia (art. 16) e, prima del suo insediamento, dall'ufficio tecnico erariale (art. 19, secondo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10).
Commentario • 1
- 1. Cassazione: Sentenza n. 13201 del 05/06/2006Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 17 marzo 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2002, n. 5263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5263 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO SAGGIO - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 3822 e 7175 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000, proposti:
DA
SA CA, elettivamente domiciliata in Roma, P.za Friggeri n. 13, presso l'avv. Armando Giallombardo, e rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Pecoraro, per procura in calce al ricorso.
- ricorrente -
contro
COMUNE DI AGRIGENTO, in persona del sindaco, elettivamente domiciliato in Agrigento, V. De Gasperi 1/A, presso l'avv. Sergio D'Alessandro che lo rappresenta e difende per procura a margine del controricorso con ricorso incidentale e determinazione d'incarico professionale n. 61 del 3 marzo 2000.
- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, 1^ sez. civ., n. 1010 del 29 ottobre - 19 novembre 1999. Udita, all'udienza del 24 gennaio 2002, la relazione del Cons. Dr. Fabrizio Forte.
Udito il P.M. Dr. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo di ricorso principale e il rigetto degli altri e del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Per l'espropriazione disposta il 10 marzo 1997 di un'area di proprietà di CA AM di mq. 1721 in località Fontanelle del comune di Agrigento, occupata il 22 dicembre 1992 e assegnata alla Cooperativa Kokalos per un programma d'edilizia economica e popolare, l'indicata proprietaria ha proposto opposizione alla stima delle due indennità offertele, di occupazione e di esproprio, convenendo il comune espropriante davanti alla Corte d'appello di Palermo con citazione del 13 maggio 1997; il comune ha eccepito l'incompetenza della Corte in unico grado per la liquidazione dell'indennità di occupazione e l'inammissibità dell'opposizione all'indennità d'espropriazione perché tardiva. Dopo due stime amministrative dell'indennità in corso di causa e l'opposizione alla seconda di esse, stima definitiva della commissione provinciale, le due azioni sono state riunite e decise con sentenza del 17 novembre 1999, che, con le spese di causa a carico del comune, ha ordinato a questo il deposito presso la Cassa depositi e prestiti di L. 21.139.904, quale differenza dovuta sull'indennità di espropriazione, oltre agli interessi legali dal 10 marzo 1997, data del decreto ablatorio e di L. 1.785.443, per quanto ancora dovuto per indennità d'occupazione, con gli interessi legali per ogni annualità o frazione di anno, dalle scadenze relative al saldo. Respinte le eccezioni di incompetenza e inammissibilità delle opposizioni, l'area espropriata è stata ritenuta "edificabile" perché inserita nel P.E.E.P., strumento di pianificazione urbanistica di terzo livello conformativo della proprietà, con irrilevanza della pregressa destinazione agricola;
lo stesso comune ha riconosciuto l'edificabilità con l'offerta dell'indennità ex art. 5 bis L. 389/92. La Corte di merito in base alle conclusioni del c.t.u. sul valore venale del suolo e in relazione ai modesti standards urbanistici di utilizzabilità edilizia dell'area, ha elevato l'indennità offerta (L. 14.536.426) a L. 36.676.330, con la decurtazione del 40% di cui all'art. 359/92, trattandosi di esproprio a regime, successivo cioè alla citata norma.
Con gli interessi legali sull'indennità di espropriazione era determinata quella per ogni anno di occupazione;
richiamati i tassi legali, la Corte ha ritenuto eccessivo quello del 10% vigente per alcuni degli anni nei quali il terreno era stato occupato ed ha ritenuto sufficiente la percentuale del 5% annuo per indennizzare la modesta reddititvità dell'area sottratta al godimento dell'opponente determinando l'indennità in L. 7.581.221, da ridurre delle somme già versate per lo stesso titolo.
Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso la AM con tre motivi illustrati da memoria e il comune di Agrigento si è difeso con controricorso e ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due ricorsi contro la stessa sentenza, ex art. 335 c.p.c., devono essere riuniti.
1. Pregiudiziale è il primo motivo di ricorso incidentale del comune di Agrigento che insiste per l'incompetenza della Corte di appello di Palermo e la violazione dell'art. 9 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 2 c.p.c. e agli artt. 19 e 20 della L. 22 ottobre 1971 n. 865,
perché la deroga alla competenza del tribunale e ai due gradi di merito deriverebbe dalla liquidazione dalla Commissione provinciale espropri, che avrebbe determinato che l'impugnazione di detto provvedimento si configura come domanda dinanzi ad un giudice di secondo grado, essendo ingiustificata, in assenza di detta pronuncia amministrativa, la competenza speciale in un unico grado della Corte d'appello.
1.1. È stato esattamente rilevato che, trasformato lo speciale rimedio di cui all'art. 19 della legge 865/71 dalle sentenze additive della Corte Costituzionale che hanno esteso la competenza della Corte d'appello in unico grado a tutti i casi in cui s'abbia un'espropriazione secondo l'indicata legge (cioè in favore di ente pubblico) e sia stato emanato decreto ablatorio anche in difetto della stima amministrativa dell'indennità, il criterio per determinare la competenza a conoscere la domanda di liquidazione di detta indennità deve essere fondato unicamente sul modello procedimentale adottato per l'espropriazione, che, quando sia quello di cui alla L. 865 del 1971, comporta che in ogni caso competente a conoscere la controversia sulla determinazione dell'indennità di occupazione e d'espropriazione è la Corte d'appello in unico grado, anche se la stima non sia stata effettuata dalla commissione istituita in ogni provincia (art. 16) e, prima del suo insediamento, dall'U.T.E. (art. 19, 2^ comma l. 28 gennaio 1977 n. 10) (così:
Cass. 14 marzo 2000 n. 2915). Il primo motivo del ricorso incidentale è quindi infondato, trovando la competenza in unico grado della Corte di appello fondamento nelle esigenze di celerità del procedimento che la legge favorisce pure con altri strumenti deflattivi delle controversie, volendo facilitare accordi tra le parti e usando un rito che limita all'unico grado la cognizione di merito della causa di natura eccezionale ma non speciale, per cui non può estendersi a domande diverse da quella di liquidazione delle indennità.
2. Il primo motivo del ricorso principale censura la sentenza impugnata per errata interpretazione dell'art. 5 bis della l. 8 agosto 1992 n. 359, pure per insufficiente motivazione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., perché solo dopo l'occupazione d'urgenza del suolo degli opponenti del 21 dicembre 1991 e la determinazione nel 1996 dell'indennità provvisoria d'espropriazione, era stato disposto l'esproprio con provvedimento del 10 marzo 1997 emesso senza liquidare l'indennità definitiva che, dopo la proposizione dell'opposizione dinanzi alla Corte d'appello di Palermo, è stata aumentata per due volte ed elevata dalle prime L.
5.589.980 a L.
8.518.243 e quindi a L. 14.536.426, con stima oggetto d'altra opposizione.
Era quindi inapplicabile l'abbattimento del 40% considerata la tardività dell'offerta del comune, successiva all'espropriazione e in corso di causa, che rendeva impossibile la cessione volontaria;
impediva la falcidia anche la grave sperequazione tra la somma offerta, di L. 14.536.426 nella misura massima, e quella di L. 59.460.550 liquidata dai giudici e da questi ridotta del 40%, nonostante l'assoluta insufficienza per la quale sarebbe stata giustificata la mancata accettazione ostativa all'accordo, in mancanza del quale era proseguita la controversia.
Erroneamente la Corte di appello non ha seguito i validi principi affermatisi in sede di legittimità sul punto, per i quali un'offerta incongrua può essere rifiutata, senza riduzione dell'indennità.
2.1. La Corte d'appello di Palermo motiva la decurtazione del 40% sulla semisomma del valore venale e della rendita catastale rivalutata coacervata, perché l'indennità liquidata in sede amministrativa "è stata offerta all'attrice secondo i criteri di cui all'art. 5 bis della L. 359/92", per cui andrebbe in ogni caso applicata la falcidia del 40% e l'indennità in questione si determinerebbe nel 60% della citata semisomma e di conseguenza in L. 35.676.330, con irrilevanza dell'entità dell'offerta e della sua congruità rispetto all'indennità accertata in sede giudiziale. La decisione è conforme ad una giurisprudenza di questa Corte ormai minoritaria, per la quale nell'applicare la disciplina dell'art. 5 bis L. 359 del 1992 a regime, cioè nelle espropriazioni successive all'entrata in vigore di questa norma, solo la cessione volontaria del bene per la somma offerta o l'accettazione di questa può evitare la decurtazione del 40% (così Cass. 15 marzo 2001 n. 478), da escludere, in base alla sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 283 del 1993, per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della Legge 359/92, in cui non vi sia stata una nuova offerta o la stessa sia stata del tutto incongrua e/o insufficiente. Dopo l'orientamento indicato e in base alla motivazione delle sentenze della C. Cost. 19 luglio 2000 n. 300 e 11 luglio 2000 n. 262, ispiratrici delle indicate scelte ermeneutiche una diversa lettura della legge sembra ormai prevalere;
i giudici della legge infatti affermano che vi sarebbe la possibilità di rendere più equo il meccanismo di determinazione dell'indennità a mezzo d'interpretazioni dei giudici di merito sul sistema che avrebbero impedito abusi dalla P.A.
Si è quindi affermato che, anche nelle espropriazioni successive all'entrata in vigore della legge del 1992, deve valutarsi la congruità dell'offerta ed è quindi incensurabile la decisione di merito, motivata coerentemente e logicamente, con la quale si escluda la decurtazione del 40% essendovi state offerte irrisorie o strumentali (Cass. 25 maggio 2001 n. 7107); nel caso vi è un ulteriore passo da compiere perché si denuncia l'omessa motivazione dei giudici del merito non relativamente alla negata riduzione del 40% ma all'opposto sull'interpretazione della norma apparentemente letterale, ma l'esigenza di incidere sul meccanismo della determinazione dell'indennità per riportarlo ad equità, comporta l'accoglimento del motivo di ricorso per non avere in alcun modo la Corte palermitana valutato la congruità ed equità dell'offerta, come avrebbe dovuto anche nel caso d'espropriazione c.d. a regime, prima di procedere alla decurtazione del 40% di quanto determinato, dovendosi negare la falcidia per offerte che solo i giudici di merito avrebbero potuto valutare e ritenere eventualmente insufficienti, simboliche e tendenti ama a ottenere l'abbattimento di legge(Cass. 23 novembre 2001 n. 14668).
3. Con il secondo motivo del ricorso principale la AM denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 20 L. 22 ottobre 1971 n. 865 e dell'art. 1284 c. c., in rapporto all'art. 360 n.ri 3 e 5, per avere la Corte fissato nel 5% annuo gli interessi dovuti sull'indennità di espropriazione per liquidare quella di occupazione, pur avendo essa stessa affermato che il parametro applicabile era quello degli interessi legali, che per una parte del periodo d'occupazione sono stati fissati al tasso del 10% annuo.
3.1. Il motivo d'impugnazione è infondato, in quanto l'indennità di occupazione comporta il pagamento di una somma reintegratoria del mancato guadagno per la perdita del godimento del bene per effetto dell'occupazione; come in ogni caso di lucro cessante, la determinazione della misura di esso è convenzionale e virtuale ed in genere viene ragguagliata agli interessi legali sull'indennità di espropriazione per ogni anno d'occupazione, per la strumentalità della fattispecie occupativa rispetto a quella ablatoria. La Corte di appello, in questo contesto di danno da mancato guadagno da accertare chiarisce, con motivazione congrua e logica, le ragioni per cui limita gli interessi al 5%, negando nel caso
"l'applicabilità medio tempore del maggior tasso del 10% introdotto dall'art. 1 della L. 26 novembre 1990 n. 353, operativo fino all'entrata in vigore della L. 23 dicembre 1996 n. 628 (e quindi al 1^ gennaio 1997)... perché.. la stessa variabilità del tasso legale degli interessi prevista in via generale (il Ministro del tesoro può modificarlo con proprio decreto entro il 15 dicembre di ogni anno), impone una valutazione adeguata alle circostanze del caso concreto, anziché rigidamente ancorata alle variazioni nel tempo dei parametri normativi, quando si tratti di determinare un'indennità purchessia espressa in una misura percentuale rispetto a un valore base, specie se con criteri sostanzialmente equitativi, in assenza di criteri legali. Nel caso, l'applicazione del saggio del 10% annuo contrasterebbe con le caratteristiche dell'area espropriata, trattandosi di terreno incolto improduttivo ed essendo irrealistico pensare che esso potesse offrire il reddito annuo corrispondente all'applicazione di un tasso così elevato, neppure con riferimento ... all'indennità d'espropriazione e non al valore venale del terreno".
La riportata ampia motivazione fa giustizia delle censure proposte, sia sotto il profilo della dedotta violazione di legge insussistente che per quello dell'insufficiente motivazione, palesemente infondato.
4. Si censura poi in via principale la Corte di merito per violazione dell'art. 1283 c.c. in rapporto all'art. 360 n.ri 3 e 5 c.p.c., avendo negato gli interessi anatocistici, che sarebbero dovuti solo in caso di interessi moratori quali non sarebbero quelli dovuti, in tal modo impedendo alla ricorrente di godere degli interessi sui ratei annui a lei dovuti.
4.1. Come già rilevato da questa Corte (tra le molte, Cass. 17 novembre 2000 n. 14903 e 26 febbraio 1991 n. 2061), con riguardo ad un debito pecuniario certo ma non liquido (nella specie per indennità di espropriazione, gli interessi, ancorché maturino nel corso del giudizio promosso per ottenere la liquidazione del debito stesso, vengono a scadenza solo con la pronuncia giudiziale e, pertanto, possono produrre ulteriori interessi solo a partire da tale scadenza per effetto di convenzione ad essa successiva ovvero dal giorno della domanda giudiziale proposta dopo la detta pronuncia. Quanto affermato per le indennità d'espropriazione e occupazione legittima e per i relativi interessi applica un principio generale relativo ad ogni credito non liquido, anche se certo (così Cass. 4 maggio 2000 n. 5589 e S.U. 10 ottobre 1992 n. 11065).
5. Il secondo motivo del ricorso incidentale del comune lamenta violazione dell'art. 5 bis della L. 8 agosto 1992 n. 359 in rapporto all'art. 360, n.3 c.p.c. e deduce che l'inserimento di una zona territoriale in un P.E.E.P. costituirebbe vincolo preordinato all'esproprio, del quale non dovrebbe tenersi conto in sede di determinazione dell'indennità per accertare le possibilità legali ed effettive d'edificabilità delle aree espropriate che gli strumenti urbanistici in precedenza inserivano in zone agricole inedificabili.
5.1. Anche questo motivo di ricorso va rigettato, per avere le S.U. di questa Corte, in sede di risoluzione di contrasti, affermato che i P.E.E.P., quali varianti degli strumenti urbanistici di secondo livello e piani di zona attuativi o di terzo livello, hanno natura conformativa da considerarsi per la valutazione dell'edificabilità dell'area al momento dell'esproprio (S.U. 18 novembre 1997 n. 11433, 16 giugno 2000 n. 8223 e 20 giugno 2000 n. 8360 e per la risoluzione dei contrasti, S.U. 21 marzo 2001 n. 125) ed imprimono destinazione edificatoria ad un suolo in precedenza compreso in zona agricola. È quindi corretta la decisione della Corte d'appello che richiama la sentenza citata delle S.U. del 1997, così evidenziando la piena consapevolezza del problema e aderendo alla soluzione che anche di recente ha trovato conferma nella giurisprudenza di legittimità. Correttamente l'area è stata qualificata legalmente edificabile e quindi il motivo di ricorso deve rigettarsi, data la chiara esistenza dell'edificabilità sia pure nei limiti dell'edilizia residenziale pubblica.
L'accoglimento del primo motivo di ricorso e il rigetto degli altri motivi e dell'impugnazione incidentale, comportano la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo, perché valuti la congruità dell'offerta ultima del comune dell'indennità di esproprio in relazione ai parametri indicati in motivazione e provveda poi sulle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo di ricorso principale e rigetta gli altri motivi e il ricorso incidentale. Cassa e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2002