Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 434
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Sentenza 17 gennaio 2002

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L'art. 16, primo comma del D.Lgs. n. 504/1992 (secondo cui in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'ICI, qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri di legge) non si applica, neppure in via di applicazione analogica, in caso di omessa presentazione della dichiarazione o denuncia; infatti, il legislatore ha inteso introdurre un elemento dissuasivo non dell'evasione totale (ritenendo al riguardo sufficienti gli strumenti di controllo, di accertamento e sanzionatori di cui dispone l'amministrazione finanziaria), bensì dell'elusione che si manifesta col dichiarare valori per le aree edificabili di gran lunga inferiori a quelli collegati al valore venale, ancorché sottoposto al meccanismo correttivo di cui all'art. 5 bis della legge n. 359 del 1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2002, n. 434
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 434
    Data del deposito : 17 gennaio 2002

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