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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/11/2025, n. 1713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1713 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1255/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai seguenti magistrati: dott. LE GO Presidente rel. dott.M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1255/2023 promossa da:
(avv. BALSAMO PASQUALE) Parte_1 contro
. Controparte_1
- GIA' ( Controparte_2 Controparte_3
(avv. BLANDINO LEONARDO e avv. CARPENTIERE LUIGI) Controparte_4
All'udienza del 21.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 177/2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il 10.02.2019, su ricorso di
, per il pagamento della somma di € 70.017,98 quale saldo debitore del Controparte_1
contratto di finanziamento n. 1581708, stipulato dal l'1.10.2008, avente ad oggetto un prestito Pt_1 di € 29.800,00 da rimborsare in 72 rate di € 637,00 ciascuna, per un totale di complessivi € 45.864,00
(comprensivi di capitale, interessi e spese).
Eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica e per mancanza della formula esecutiva.
Lamentava l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari, eccepiva la nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto e chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con la conseguente revoca del decreto monitorio.
pagina 1 di 5 rimaneva contumace. Controparte_1
Si costituiva, invece, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la cessionaria del credito oggetto di causa,
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e chiedeva in via principale, la conferma CP_4
del decreto ingiuntivo opposto ed, in via subordinata, la condanna del al pagamento della Pt_1
somma posta a base del provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 680/2023 pubblicata il 10/03/2023, rigettava l'opposizione e la domanda di invalidità negoziale proposta dall'opponente che condannava al pagamento delle spese.
Argomentava preliminarmente che pur essendo nulla la prima notifica del decreto ingiuntivo oggetto di causa – che l'opposta ha effettuato in data 22.02.2019 – e pur essendosi la seconda notifica del decreto perfezionatasi tardivamente – ovvero solo il giorno 10.05.2019 – doveva escludersi che, con tale condotta processuale, l'ingiungente avesse manifestato la volontà di rinunciare al titolo.
Aggiungeva che non era previsto dalla legge che l'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. fosse requisito di efficacia del decreto medesimo.
Nel merito valorizzava le risultanze documentali prodotte da da cui emergeva la Controparte_4 fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, avendo la stessa versato in atti il contratto di finanziamento n. 1581708 stipulato da con Parte_1 Controparte_1
l'1.10.2008 nonché il piano di ammortamento ad esso allegato e l'estratto conto analitico, da cui si evinceva che, alla data del 31.12.2017, il debito era di euro € 67.058,62 (comprensivo di rate scadute e non pagate, nonché di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine ed interessi moratori).
Valorizzava, altresì, l'erogazione del finanziamento in parola in favore del e l'inadempimento Pt_1
contrattuale del predetto.
Escludeva l'applicazione di interessi di mora da parte della mutuante atteso che, come emergente dal prospetto riportato in comparsa dall'interveniente, la società opposta aveva richiesto in sede monitoria il pagamento delle rate scadute e non pagate al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine – comprensive della quota capitale e degli interessi corrispettivi – mentre, quanto al debito residuo, aveva preteso il pagamento della sola quota capitale e degli interessi di mora, senza dunque sommare questi ultimi agli interessi corrispettivi.
Superava, altresì, l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse moratorio convenuto tra le parti poiché, pur aderendo alla tesi dell'opponente, secondo cui il finanziamento de quo rientrerebbe tra i
“crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” d.m. 24 settembre 2008, doveva escludersi il superamento del c.d. tasso soglia vigente al momento della stipulazione.
pagina 2 di 5 Argomentava che, ai sensi del suddetto d.m. 24 settembre 2008, il TEGM fissato all'epoca dalla Banca
d'Italia per crediti e finanziamenti innanzi indicati era del 10,63% e che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, ai fini del calcolo del tasso soglia, i tassi rilevati dovevano essere aumentati della metà.
Richiamava, altresì, la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il tasso-soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente onde calcolare il tasso” (v., ex multis, Cass. Civ., Sez.
III,05/09/2022, n. 26051).
Concludeva che, al momento della stipula del contratto di finanziamento, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura era pari al 15,94%,mentre il tasso soglia di mora era pari al 19,095% e pertanto, essendo il TAN contrattuale pari al 15,42% ed il tasso di mora convenzionale pari al 17,92% (ovvero al tasso corrispettivo del 15,42% maggiorato di 2,5 punti percentuali ai sensi dell'art. 16 del negozio), doveva escludersi la pattuizione di interessi usurari.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale avrebbe Parte_1
erroneamente:
- omesso di valutare la sussistenza dell'eccepito anatocismo bancario non avendo correttamente verificato la richiesta di interessi anatocistici;
- ritenuto che gli interessi di mora erano stati richiesti separatamente rispetto agli altri interessi non avendo preliminarmente stabilito quale fosse il contratto posto effettivamente in essere tra le parti
Con la comparsa conclusionale parte appellante ha per la prima volta contestato la legittimazione attiva di Controparte_4
Instava per la riforma integrale della sentenza.
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_4
rigetto.
e già non si sono costituite e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
devono essere dichiarate contumaci.
L'appello non può essere accolto.
La legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria è stata documentata mediante il deposito dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, che è, già di per sé, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188).
Parte appellata ha depositato, altresì, l'estratto autentico notarile della lista di NDG in cui risulta incluso espressamente il credito del (indicato con codice identificativo) Pt_1
pagina 3 di 5 Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto valorizzando il contratto di finanziamento n. 1581708 stipulato da con Parte_1 [...]
l'1.10.2008 nonché il piano di ammortamento ad esso allegato e l'estratto conto Controparte_1
analitico, da cui si evince che, alla data del 31.12.2017, il debito era di € 67.058,62 (comprensivo di rate scadute e non pagate, nonché di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine ed interessi moratori).
Il Tribunale ha escluso l'applicazione di interessi anatocistici (sotto forma di interessi di mora sugli interessi corrispettivi).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” ( Cass.sentenza n. 26286/19)
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato il prospetto riportato dalla parte opposta da cui emerge che la creditrice ha addebitato interessi di mora sulla quota capitale delle rate scadute e impagate a far data dalla scadenza di ciascuna di esse e, successivamente alla decadenza dal beneficio del termine, solo sul capitale residuo - cioè, previa elisione della quota interessi - delle rate.
Trattasi di un passaggio motivazionale non specificamente contestato dall'appellante che ha proposto una rilettura dei dati cristallizzati nel suindicato prospetto priva di qualsivoglia supporto tecnico e senza tener conto delle argomentazioni del Tribunale.
Ha lamentato, altresì, l'omesso inquadramento della categoria di prestito quale presupposto per poter valutare il relativo tasso soglia.
Trattasi, in realtà, di un punto affrontato dal primo giudice che, proprio aderendo alla prospettazione dell'opponente, ha inquadrato il finanziamento tra i “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”, di cui al d.m. 24 settembre 2008 ma ne ha, in ogni caso, escluso il superamento del tasso soglia.
Al riguardo, ha richiamato i parametri fissati dalla Banca d'Italia nonché la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il tasso-soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il
pagina 4 di 5 tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente onde calcolare il tasso” (v., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 05/09/2022, n. 26051).
In applicazione dei suindicati principi ha argomentato che al momento della stipula del contratto di finanziamento oggetto di causa, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura era pari al 15,94%, mentre il tasso soglia di mora era pari al 19,095%.
Ha, quindi, concluso che essendo il TAN contrattuale pari al 15,42% ed il tasso di mora convenzionale pari al 17,92% (ovvero al tasso corrispettivo del 15,42% maggiorato di 2,5 punti percentuali ai sensi dell'art. 16 del negozio), deve escludersi che le parti abbiano convenuto interessi – sia convenzionali, sia di mora – usurari.
Tale articolata e diffusa motivazione non è stata attinta da alcuna specifica censura da parte dell'appellante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
70.017,98) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 680/2023 pubblicata il Parte_1
10/03/2023 , così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del grado che Parte_1 Controparte_4
liquida in € 7.160,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
21.11.2025
Il Presidente est.
LE GO
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Sezione Seconda CIVILE
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, composta dai seguenti magistrati: dott. LE GO Presidente rel. dott.M. Angela Marchesiello Consigliere dott. Alberto Binetti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1255/2023 promossa da:
(avv. BALSAMO PASQUALE) Parte_1 contro
. Controparte_1
- GIA' ( Controparte_2 Controparte_3
(avv. BLANDINO LEONARDO e avv. CARPENTIERE LUIGI) Controparte_4
All'udienza del 21.11.2025, sentito l'istruttore, la causa è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 177/2019, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Foggia il 10.02.2019, su ricorso di
, per il pagamento della somma di € 70.017,98 quale saldo debitore del Controparte_1
contratto di finanziamento n. 1581708, stipulato dal l'1.10.2008, avente ad oggetto un prestito Pt_1 di € 29.800,00 da rimborsare in 72 rate di € 637,00 ciascuna, per un totale di complessivi € 45.864,00
(comprensivi di capitale, interessi e spese).
Eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per tardività della notifica e per mancanza della formula esecutiva.
Lamentava l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari, eccepiva la nullità delle clausole vessatorie contenute nel contratto e chiedeva l'accoglimento dell'opposizione, con la conseguente revoca del decreto monitorio.
pagina 1 di 5 rimaneva contumace. Controparte_1
Si costituiva, invece, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la cessionaria del credito oggetto di causa,
[...]
in persona del legale rappresentante pro-tempore, e chiedeva in via principale, la conferma CP_4
del decreto ingiuntivo opposto ed, in via subordinata, la condanna del al pagamento della Pt_1
somma posta a base del provvedimento impugnato.
Il Tribunale di Foggia, con la sentenza n. 680/2023 pubblicata il 10/03/2023, rigettava l'opposizione e la domanda di invalidità negoziale proposta dall'opponente che condannava al pagamento delle spese.
Argomentava preliminarmente che pur essendo nulla la prima notifica del decreto ingiuntivo oggetto di causa – che l'opposta ha effettuato in data 22.02.2019 – e pur essendosi la seconda notifica del decreto perfezionatasi tardivamente – ovvero solo il giorno 10.05.2019 – doveva escludersi che, con tale condotta processuale, l'ingiungente avesse manifestato la volontà di rinunciare al titolo.
Aggiungeva che non era previsto dalla legge che l'apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. fosse requisito di efficacia del decreto medesimo.
Nel merito valorizzava le risultanze documentali prodotte da da cui emergeva la Controparte_4 fondatezza della pretesa creditoria dell'opposta, avendo la stessa versato in atti il contratto di finanziamento n. 1581708 stipulato da con Parte_1 Controparte_1
l'1.10.2008 nonché il piano di ammortamento ad esso allegato e l'estratto conto analitico, da cui si evinceva che, alla data del 31.12.2017, il debito era di euro € 67.058,62 (comprensivo di rate scadute e non pagate, nonché di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine ed interessi moratori).
Valorizzava, altresì, l'erogazione del finanziamento in parola in favore del e l'inadempimento Pt_1
contrattuale del predetto.
Escludeva l'applicazione di interessi di mora da parte della mutuante atteso che, come emergente dal prospetto riportato in comparsa dall'interveniente, la società opposta aveva richiesto in sede monitoria il pagamento delle rate scadute e non pagate al momento della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine – comprensive della quota capitale e degli interessi corrispettivi – mentre, quanto al debito residuo, aveva preteso il pagamento della sola quota capitale e degli interessi di mora, senza dunque sommare questi ultimi agli interessi corrispettivi.
Superava, altresì, l'eccezione di usurarietà del tasso di interesse moratorio convenuto tra le parti poiché, pur aderendo alla tesi dell'opponente, secondo cui il finanziamento de quo rientrerebbe tra i
“crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche” d.m. 24 settembre 2008, doveva escludersi il superamento del c.d. tasso soglia vigente al momento della stipulazione.
pagina 2 di 5 Argomentava che, ai sensi del suddetto d.m. 24 settembre 2008, il TEGM fissato all'epoca dalla Banca
d'Italia per crediti e finanziamenti innanzi indicati era del 10,63% e che, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, ai fini del calcolo del tasso soglia, i tassi rilevati dovevano essere aumentati della metà.
Richiamava, altresì, la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il tasso-soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente onde calcolare il tasso” (v., ex multis, Cass. Civ., Sez.
III,05/09/2022, n. 26051).
Concludeva che, al momento della stipula del contratto di finanziamento, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura era pari al 15,94%,mentre il tasso soglia di mora era pari al 19,095% e pertanto, essendo il TAN contrattuale pari al 15,42% ed il tasso di mora convenzionale pari al 17,92% (ovvero al tasso corrispettivo del 15,42% maggiorato di 2,5 punti percentuali ai sensi dell'art. 16 del negozio), doveva escludersi la pattuizione di interessi usurari.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello contestando che il Tribunale avrebbe Parte_1
erroneamente:
- omesso di valutare la sussistenza dell'eccepito anatocismo bancario non avendo correttamente verificato la richiesta di interessi anatocistici;
- ritenuto che gli interessi di mora erano stati richiesti separatamente rispetto agli altri interessi non avendo preliminarmente stabilito quale fosse il contratto posto effettivamente in essere tra le parti
Con la comparsa conclusionale parte appellante ha per la prima volta contestato la legittimazione attiva di Controparte_4
Instava per la riforma integrale della sentenza.
Si è costituita contestando la fondatezza dell'avverso gravame ed instando per il Controparte_4
rigetto.
e già non si sono costituite e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_5
devono essere dichiarate contumaci.
L'appello non può essere accolto.
La legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria è stata documentata mediante il deposito dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, che è, già di per sé, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188).
Parte appellata ha depositato, altresì, l'estratto autentico notarile della lista di NDG in cui risulta incluso espressamente il credito del (indicato con codice identificativo) Pt_1
pagina 3 di 5 Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto valorizzando il contratto di finanziamento n. 1581708 stipulato da con Parte_1 [...]
l'1.10.2008 nonché il piano di ammortamento ad esso allegato e l'estratto conto Controparte_1
analitico, da cui si evince che, alla data del 31.12.2017, il debito era di € 67.058,62 (comprensivo di rate scadute e non pagate, nonché di capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine ed interessi moratori).
Il Tribunale ha escluso l'applicazione di interessi anatocistici (sotto forma di interessi di mora sugli interessi corrispettivi).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “Nei rapporti bancari, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi ed antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale, in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento. Essi, pertanto, non si possono fra loro cumulare. Tuttavia, qualora il contratto preveda che il tasso degli interessi moratori sia determinato sommando al saggio degli interessi corrispettivi previsti dal rapporto un certo numero di punti percentuale, è al valore complessivo risultante da tale somma, non ai soli punti percentuali aggiuntivi, che occorre aver riguardo al fine di individuare il tasso degli interessi moratori effettivamente applicati” ( Cass.sentenza n. 26286/19)
Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ha valorizzato il prospetto riportato dalla parte opposta da cui emerge che la creditrice ha addebitato interessi di mora sulla quota capitale delle rate scadute e impagate a far data dalla scadenza di ciascuna di esse e, successivamente alla decadenza dal beneficio del termine, solo sul capitale residuo - cioè, previa elisione della quota interessi - delle rate.
Trattasi di un passaggio motivazionale non specificamente contestato dall'appellante che ha proposto una rilettura dei dati cristallizzati nel suindicato prospetto priva di qualsivoglia supporto tecnico e senza tener conto delle argomentazioni del Tribunale.
Ha lamentato, altresì, l'omesso inquadramento della categoria di prestito quale presupposto per poter valutare il relativo tasso soglia.
Trattasi, in realtà, di un punto affrontato dal primo giudice che, proprio aderendo alla prospettazione dell'opponente, ha inquadrato il finanziamento tra i “crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche”, di cui al d.m. 24 settembre 2008 ma ne ha, in ogni caso, escluso il superamento del tasso soglia.
Al riguardo, ha richiamato i parametri fissati dalla Banca d'Italia nonché la giurisprudenza di legittimità secondo cui “il tasso-soglia di mora si determina sommando al Tasso effettivo globale medio (T.E.G.M.) il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il
pagina 4 di 5 tutto maggiorato del 50 per cento ex articolo 2, comma 4, legge n. 108 del 1996, pro tempore vigente onde calcolare il tasso” (v., ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 05/09/2022, n. 26051).
In applicazione dei suindicati principi ha argomentato che al momento della stipula del contratto di finanziamento oggetto di causa, il tasso soglia rilevante ai fini dell'usura era pari al 15,94%, mentre il tasso soglia di mora era pari al 19,095%.
Ha, quindi, concluso che essendo il TAN contrattuale pari al 15,42% ed il tasso di mora convenzionale pari al 17,92% (ovvero al tasso corrispettivo del 15,42% maggiorato di 2,5 punti percentuali ai sensi dell'art. 16 del negozio), deve escludersi che le parti abbiano convenuto interessi – sia convenzionali, sia di mora – usurari.
Tale articolata e diffusa motivazione non è stata attinta da alcuna specifica censura da parte dell'appellante.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
70.017,98) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori minimi attesa la semplicità delle questioni affrontate).
Nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
PQM
La Corte di Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Foggia n. 680/2023 pubblicata il Parte_1
10/03/2023 , così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di delle spese del grado che Parte_1 Controparte_4
liquida in € 7.160,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per legge;
nulla per le spese delle parti non costituite.
Sussistono i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello di Bari del
21.11.2025
Il Presidente est.
LE GO
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