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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 15/12/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
Dott.ssa Alessia Annunziata Giudice
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 342/2025 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, promosso da
, nata il [...], a [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 residente a[...], in Agropoli (Sa), e nato il Parte_2
17.09.1965, a Battipaglia (Sa), (C.F. , residente in [...]C.F._2
(Sa), alla Via B. Croce, n. 11, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Maria Rosaria Avino, (C.F. ) presso il cui studio, in C.F._3
AV (Na), al Viale Elena, n. 142, elettivamente domiciliano;
RICORRENTI
nonché
P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso in data 26.07.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO Gli odierni ricorrenti i signori e con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2 depositato in data 26.06.2025, adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio concordatario a Castellabate (Sa), il
07.12.1998 e trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.
18, Parte II, Serie A, dell'anno 1998; che dalla loro unione erano nati, ad Agropoli
(Sa), il 24.03.2000 la primogenita e, a Vallo della Lucania (Sa), Persona_1
l'8.10.2006, il secondogenito entrambi maggiorenni ed Persona_2 economicamente non autosufficienti;
che su ricorso congiunto, veniva emesso il
Decreto di omologa n. cron. 8459 del 22-28.12.2009 nell'ambito del giudizio iscritto al n. RG 1898/2009, con cui veniva omologata la separazione consensuale dall'intestato Tribunale di Vallo della Lucania.
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
La prima udienza di comparizione veniva fissata per la data del 17.09.2025 e, preso atto della rinuncia delle stesse alla comparizione personale alla suddetta udienza con dichiarazione autenticata dal difensore unitamente ai ricorrenti e con contestuale istanza di conferma delle condizioni contenute nel ricorso congiunto introduttivo del presente giudizio ed esplicita dichiarazione, come sottoscritta, di non volersi riconciliare (atto introduttivo del 24.02.2025 depositato nel fascicolo telematico), ne veniva disposta la trattazione scritta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. onerando, al contempo, le parti al deposito del decreto di omologa n. cron. 8459 del 22-28.12.2009 che non risultava acquisito al fascicolo telematico.
All'esito dell'udienza cartolare, il giudice delegato rilevava la necessità di convocare le parti per la successiva udienza del 13.11.2025 (poi, su istanza di parte, sostituita con il deposito di note scritte) al fine di interloquire in ordine alla clausola di cui all'art. 3 dell'accordo congiunto versato in atti ed avente ad oggetto l'assegnazione della casa familiare alla signora la quale non risultava genitore Parte_1 collocatario dei figli della coppia, ed . Persona_1 Per_2 Con dichiarazione sottoscritta del 29.09.2025 le odierne parti processuali rappresentavano che la casa familiare, sita in Agropoli (Sa), alla via Piave, n. 23 /b, di proprietà esclusiva del sig. veniva concordemente lasciata in Parte_2 assegnazione e nella disponibilità della sig.ra . Tale decisione si Parte_1 fondava sul duplice presupposto che il signor risultava già proprietario di Pt_2 altri beni immobili e, al contempo, al fine di consentire ai figli della coppia di conservare l'habitat domestico in cui erano cresciuti e nei periodi in cui avessero fatto rientro presso la madre nell'abitazione di Agropoli.
Con provvedimento del 18.11.2025 la causa veniva riservata per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale e interamente recepibili in questa sede in quanto non contrarie a norme imperative e conformi anche agli interessi dei figli maggiorenni e non autosufficienti della coppia.
In particolare, le parti hanno concordato le trascritte e riportate condizioni di divorzio: “…. Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 07.12.1998, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del
Comune di Castellabate (SA) al n. 18, Serie A, Parte 2, Anno 1998. . Ordinare al
Comune di Castellabate (SA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
.dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE con sentenza le seguenti condizioni: “Articolo 1 I sigg.ri e Parte_2 Parte_1 continueranno a vivere separati, liberi ognuno di fissare la propria residenza dove riterranno opportuno. Articolo 2 I figli ed , ormai maggiorenni, Per_1 Per_2 vivranno con chi vorranno. Attualmente la figlia vive a Torino per motivi di Per_1 studio e le spese relative all'alloggio sono sostenute dal sig. ; il figlio , Pt_2 Per_2 dall'età di otto anni vive stabilmente col padre. Articolo 3 La residenza familiare affidata, all'atto della separazione, alla sig.ra e ai figli ed Parte_1 Per_1
è quella stabilita in Agropoli alla Via Piave n. 23 /b, appartamento di Persona_2 cui al CU del Comune di Agropoli al Fol. 40 p.lla 345 sub7, di proprietà del sig. Pt_2
Tutte le spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, relative al
[...] predetto immobile sono a carico del proprietario. Nel caso in cui gli interventi di riparazione, qualunque ne sia la natura, siano eseguiti direttamente dalla sig.ra
, il sig. dovrà rimborsare il relativo importo, entro il Parte_1 Parte_2 termine di 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione scritta. Articolo 4 Il sig. corrisponderà, a titolo di mantenimento per la sig.ra Parte_2 Pt_1
, la somma mensile di € 550,00 (cinquecentocinquanta/00). Detta somma,
[...] verrà annualmente aggiornata secondo gli indici ISTAT sul costo della vita, sarà versata anticipatamente entro il 5 (cinque) di ogni mese, precisamente verrà ricevuta dalla sig.ra con la percezione del canone di locazione che verrà versato dai Pt_1 conduttori dell'appartamento sito in Agropoli alla via Piave, 23/B (CU del Comune di
Agropoli, Fg. 40, part. 345, sub 28. Le spese straordinarie, a titolo esemplificativo, mediche, quelle relative all'istruzione e alle attività ad esse complementari, sono a carico del sig. . Articolo 5 Essendo i figli ormai maggiorenni, essi Parte_2 vedranno il padre quando vorranno e con le modalità che riterranno più opportune soprattutto in considerazione dei propri impegni. Articolo 6 I coniugi continueranno
a concedersi nulla osta al rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero …”.
Devono essere compiute le formalità di rito tenuto conto anche le parti con dichiarazione del 29.10.2025 (deposito telematico del 07.11.2025) hanno inteso reciprocamente confermare la clausola di cui al n. 3) del ricorso introduttivo avente ad oggetto l'ex casa coniugale, chiarendo nella dichiarazione depositata congiuntamente che la stessa risulta condizione per addivenire alla regolazione dei reciproci rapporti economici fra le parti.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: 1) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio intercorso tra Pt_1
e contratto a Castellabate (Sa), il 07.12.1998 e
[...] Parte_2 trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 18, Parte
II, Serie A, dell'anno 1998, alle condizioni congiunte riportate in ricorso;
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Castellabate (Sa), per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 12.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni