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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/118
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 118/2024
Il Giudice dott. Giulia Maria Lignani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/10/2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Agisce ai sensi degli artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. (denuncia di danno temuto) il sig.
, proprietario di un edificio abitativo in comune di Città di Castello, Parte_1 località Petrelle, vocabolo Celle, meglio descritto in atti.
Il ricorrente espone che il fabbricato di sua proprietà è aderente ad un analogo fabbricato, di proprietà dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
[...]
. I due fabbricati contigui si trovano isolati in Controparte_1 zona agricola e sono raggiungibili mediante una strada vicinale. Quello di proprietà dell'ente ecclesiastico è vincolato ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004.
Il ricorrente espone altresì che il fabbricato dell'ente ecclesiastico appare in palese stato di abbandono, tanto che parte di esso è ridotto ad un cumulo di macerie e ciò che ancora non è crollato è tuttavia pericolante. Le macerie, inoltre, sono addossate all'edificio del ricorrente e ciò provoca ristagno di umidità ed infiltrazioni che mettono a rischio la stabilità e l'abitabilità anche di quest'ultimo edificio. Il tutto forma oggetto di una perizia tecnica di parte, prodotta dal ricorrente.
Ciò premesso, il signor si rivolge a questo Tribunale al quale chiede di Pt_1
“emettere i provvedimenti ritenuti più idonei, disponendo, in particolare, l'esecuzione immediata di tutti gli interventi necessari ad eliminare la situazione di pericolo (...) nonché l'adozione di tutte le cautele ritenute idonee per la rimessione in pristino, imponendo, altresì, se del caso, la prestazione di idonea garanzia a carico di parte resistente, in ogni caso con ogni e più ampia riserva, nel merito, di richiesta di risarcimento di tutti i danni (...)”.
L'ente ecclesiastico si è costituito non contestando i fatti, ma sollevando eccezioni in punto di diritto, in particolare per quanto riguarda l'esperibilità della procedura sommaria d'urgenza.
Nel contraddittorio fra le parti è stata acquisita una consulenza tecnica di ufficio, nella quale risultano prese in considerazione anche le osservazioni dei rispettivi consulenti di parte.
Pagina 1 Considerato quanto sopra, si ritiene che nella fattispecie sussistano i presupposti della tutela cautelare richiesta in applicazione dell'art. 1172 c.c. e delle corrispondenti norme del c.p.c.. Ciò viene contestato dalla parte resistente, con l'argomento che la situazione provoca, bensì, “disagio” alla controparte ma senza i caratteri della urgenza. Elemento, quest'ultimo, che sarebbe necessario alla proponibilità della domanda. Nella fattispecie, secondo la parte resistente, l'urgenza sarebbe smentita dal dato di fatto che la situazione di pericolo è manifesta già da alcuni anni, e che la parte interessata a rimuoverla (il ricorrente) ha lasciato trascorrere parecchio tempo prima di proporre la domanda.
Quest'ultima prospettazione difensiva non può essere condivisa. Ai fini della proponibilità della domanda di cui all'art. 1172 c.c. non è rilevante quanto tempo sia trascorso da quando è insorto il pericolo, e che di conseguenza si siano già prodotti alcuni danni. Ciò che rende proponibile – e accoglibile – la domanda è che vi sia la possibilità concreta di ulteriori danni e che vi sia la effettiva possibilità di prevenirli adottando le misure opportune.
La prevenzione di un danno, o comunque del suo aggravamento, è la funzione propria e tipica di questo istituto giuridico, e risponde non solo all'interesse di chi ricorre ma anche a quello della controparte, la quale evita così di dover risarcire i danni ulteriori.
In questo senso, e in questi limiti, la domanda va accolta. La situazione di fatto, riscontrata anche dal CTU, è sostanzialmente incontroversa: il fabbricato di proprietà dell'ente ecclesiastico è in parte crollato e quello che ne rimane è pericolante, mettendo a grave rischio anche l'integrità dell'edificio aderente, il quale peraltro ha già riportato seri danni.
In dettaglio, una fonte di pericolo è rappresentata dall'accumulo di macerie a contatto del fabbricato del ricorrente, il che provoca ristagno di umidità e infiltrazioni. Il rimedio è la rimozione delle macerie alla distanza necessaria e sufficiente per prevenire le infiltrazioni. Quanto alle strutture non ancora crollate ma pericolanti, queste possono (e di conseguenza debbono) essere poste in sicurezza mediante adeguate opere provvisionali di sostegno (puntellature) e di copertura dalle acque meteoriche. Il carattere meramente provvisionale – e dunque temporaneo e reversibile
- di questi interventi li rende presumibilmente compatibili con i vincoli derivanti dall'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, ma sarà comunque onere dell'ente proprietario munirsi delle autorizzazioni eventualmente necessarie.
Le presenti disposizioni si riferiscono specificamente agli interventi da effettuare sulla proprietà dell'ente resistente ed a cura di quest'ultimo. Si intende che il ricorrente è libero di effettuare nell'ambito della sua proprietà le riparazioni e le misure di prevenzione che ritenga utili o necessarie – salvo poi chiederne il risarcimento per quanto di ragione - ma tali questioni sono estranee al presente procedimento. Così come gli sono estranee le questioni attinenti al risarcimento dei danni.
Il ricorso può quindi essere accolto, limitatamente alla disposizione di misure di sicurezza da attuarsi sulla proprietà della . CP_1
Pagina 2 Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso
- ordina a di mettere Controparte_2 in sicurezza, le parti dell'immobile di sua proprietà non ancora crollate mediante adeguate opere provvisionali di sostegno (puntellature) e di copertura dalle acque meteoriche nonché di quanto meno arretrare le macerie dalla proprietà del ricorrente ad una distanza necessaria e sufficiente per prevenire le infiltrazioni;
- Condanna CONFRATERNITA DI a Controparte_2 rifondere a le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 per Parte_1 compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Si comunichi.
Perugia, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
Pagina 3
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 118/2024
Il Giudice dott. Giulia Maria Lignani, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/10/2024, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Agisce ai sensi degli artt. 1172 c.c. e 688 c.p.c. (denuncia di danno temuto) il sig.
, proprietario di un edificio abitativo in comune di Città di Castello, Parte_1 località Petrelle, vocabolo Celle, meglio descritto in atti.
Il ricorrente espone che il fabbricato di sua proprietà è aderente ad un analogo fabbricato, di proprietà dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto
[...]
. I due fabbricati contigui si trovano isolati in Controparte_1 zona agricola e sono raggiungibili mediante una strada vicinale. Quello di proprietà dell'ente ecclesiastico è vincolato ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004.
Il ricorrente espone altresì che il fabbricato dell'ente ecclesiastico appare in palese stato di abbandono, tanto che parte di esso è ridotto ad un cumulo di macerie e ciò che ancora non è crollato è tuttavia pericolante. Le macerie, inoltre, sono addossate all'edificio del ricorrente e ciò provoca ristagno di umidità ed infiltrazioni che mettono a rischio la stabilità e l'abitabilità anche di quest'ultimo edificio. Il tutto forma oggetto di una perizia tecnica di parte, prodotta dal ricorrente.
Ciò premesso, il signor si rivolge a questo Tribunale al quale chiede di Pt_1
“emettere i provvedimenti ritenuti più idonei, disponendo, in particolare, l'esecuzione immediata di tutti gli interventi necessari ad eliminare la situazione di pericolo (...) nonché l'adozione di tutte le cautele ritenute idonee per la rimessione in pristino, imponendo, altresì, se del caso, la prestazione di idonea garanzia a carico di parte resistente, in ogni caso con ogni e più ampia riserva, nel merito, di richiesta di risarcimento di tutti i danni (...)”.
L'ente ecclesiastico si è costituito non contestando i fatti, ma sollevando eccezioni in punto di diritto, in particolare per quanto riguarda l'esperibilità della procedura sommaria d'urgenza.
Nel contraddittorio fra le parti è stata acquisita una consulenza tecnica di ufficio, nella quale risultano prese in considerazione anche le osservazioni dei rispettivi consulenti di parte.
Pagina 1 Considerato quanto sopra, si ritiene che nella fattispecie sussistano i presupposti della tutela cautelare richiesta in applicazione dell'art. 1172 c.c. e delle corrispondenti norme del c.p.c.. Ciò viene contestato dalla parte resistente, con l'argomento che la situazione provoca, bensì, “disagio” alla controparte ma senza i caratteri della urgenza. Elemento, quest'ultimo, che sarebbe necessario alla proponibilità della domanda. Nella fattispecie, secondo la parte resistente, l'urgenza sarebbe smentita dal dato di fatto che la situazione di pericolo è manifesta già da alcuni anni, e che la parte interessata a rimuoverla (il ricorrente) ha lasciato trascorrere parecchio tempo prima di proporre la domanda.
Quest'ultima prospettazione difensiva non può essere condivisa. Ai fini della proponibilità della domanda di cui all'art. 1172 c.c. non è rilevante quanto tempo sia trascorso da quando è insorto il pericolo, e che di conseguenza si siano già prodotti alcuni danni. Ciò che rende proponibile – e accoglibile – la domanda è che vi sia la possibilità concreta di ulteriori danni e che vi sia la effettiva possibilità di prevenirli adottando le misure opportune.
La prevenzione di un danno, o comunque del suo aggravamento, è la funzione propria e tipica di questo istituto giuridico, e risponde non solo all'interesse di chi ricorre ma anche a quello della controparte, la quale evita così di dover risarcire i danni ulteriori.
In questo senso, e in questi limiti, la domanda va accolta. La situazione di fatto, riscontrata anche dal CTU, è sostanzialmente incontroversa: il fabbricato di proprietà dell'ente ecclesiastico è in parte crollato e quello che ne rimane è pericolante, mettendo a grave rischio anche l'integrità dell'edificio aderente, il quale peraltro ha già riportato seri danni.
In dettaglio, una fonte di pericolo è rappresentata dall'accumulo di macerie a contatto del fabbricato del ricorrente, il che provoca ristagno di umidità e infiltrazioni. Il rimedio è la rimozione delle macerie alla distanza necessaria e sufficiente per prevenire le infiltrazioni. Quanto alle strutture non ancora crollate ma pericolanti, queste possono (e di conseguenza debbono) essere poste in sicurezza mediante adeguate opere provvisionali di sostegno (puntellature) e di copertura dalle acque meteoriche. Il carattere meramente provvisionale – e dunque temporaneo e reversibile
- di questi interventi li rende presumibilmente compatibili con i vincoli derivanti dall'art. 10 del d.lgs. n. 42/2004, ma sarà comunque onere dell'ente proprietario munirsi delle autorizzazioni eventualmente necessarie.
Le presenti disposizioni si riferiscono specificamente agli interventi da effettuare sulla proprietà dell'ente resistente ed a cura di quest'ultimo. Si intende che il ricorrente è libero di effettuare nell'ambito della sua proprietà le riparazioni e le misure di prevenzione che ritenga utili o necessarie – salvo poi chiederne il risarcimento per quanto di ragione - ma tali questioni sono estranee al presente procedimento. Così come gli sono estranee le questioni attinenti al risarcimento dei danni.
Il ricorso può quindi essere accolto, limitatamente alla disposizione di misure di sicurezza da attuarsi sulla proprietà della . CP_1
Pagina 2 Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 2.500,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso
- ordina a di mettere Controparte_2 in sicurezza, le parti dell'immobile di sua proprietà non ancora crollate mediante adeguate opere provvisionali di sostegno (puntellature) e di copertura dalle acque meteoriche nonché di quanto meno arretrare le macerie dalla proprietà del ricorrente ad una distanza necessaria e sufficiente per prevenire le infiltrazioni;
- Condanna CONFRATERNITA DI a Controparte_2 rifondere a le spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.500,00 per Parte_1 compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Si comunichi.
Perugia, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
Pagina 3