Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2009, n. 31281
CASS
Sentenza 6 maggio 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Non è causa di nullità l'inosservanza da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvisare il difensore d'ufficio, nominato nella circostanza, dell'avvenuto arresto in flagranza, mancando una previsione espressa in tal senso e non ricorrendo alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato riconducibile alle cause generali di nullità.

In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.

Commentario1

  • 1Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali…
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2009, n. 31281
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31281
Data del deposito : 6 maggio 2009

Testo completo