Sentenza 6 maggio 2009
Massime • 2
Non è causa di nullità l'inosservanza da parte della polizia giudiziaria dell'obbligo di avvisare il difensore d'ufficio, nominato nella circostanza, dell'avvenuto arresto in flagranza, mancando una previsione espressa in tal senso e non ricorrendo alcuna violazione del diritto di difesa dell'imputato riconducibile alle cause generali di nullità.
In tema di arresto facoltativo in flagranza di reato la polizia giudiziaria è tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il proprio potere di privare della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'arrestato, ma tale indicazione non deve necessariamente concretarsi nella redazione di una apposita motivazione del provvedimento, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle.
Commentario • 1
- 1. Il Giudice, con l’ordinanza di convalida dell’arresto prevista dall’art. 391, co. III, c.p.p. deve limitarsi a verificare il legittimo uso dei poteri discrezionali…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 6 dicembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/05/2009, n. 31281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31281 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2009 |
Testo completo
M
3 1281 /09 SENTENZA n.942 REGISTRO GENERALE n. 6850/09
CAMERA DI CONSIGLIO DEL 6 MAGGIO 2009
R E P U B BLIC A I T A L IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giorgio Lattanzi - Presidente
1. Dott. Nicola Milo - Consigliere
2. Dott. Arturo Cortese - Consigliere
3. Dott. Luigi Lanza - Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GI PE, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza del 26 gennaio 2009 emessa dal Tribunale di Brindisi;
visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
lette le richieste del Sostituto Procuratore generale, dott. RA Bua, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
GI NN ricorre contro l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brindisi in data 29 gennaio 2009, con cui è stato convalidato il suo arresto in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 337 c.p., per essersi opposto con violenza ai militari della
Guardia di Finanza di UN, intervenuti a seguito della chiamata del servizio di pubblica utilità del 117.
Il ricorrente, con il primo motivo, deduce la violazione dell'art. 386 comma 2
c.p.p. per non avere gli ufficiali di polizia informato dell'arresto il suo difensore di fiducia, prontamente indicato, con conseguente nullità della successiva ordinanza di convalida.
Con l'altro motivo eccepisce la nullità della convalida dell'arresto in quanto, non avendo la polizia giudiziaria indicato le ragioni per le quali ha esercitato il potere discrezionale di procedere all'arresto facoltativo, il giudice non avrebbe dovuto convalidarlo.
In data 30 aprile 2009 il difensore dell'imputato ha depositato una memoria in cui ha ribadito i motivi proposti nel ricorso.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo si rileva che l'inosservanza dell'art. 386 comma 2
c.p.p., per mancata comunicazione dell'arresto in flagranza al difensore d'ufficio nominato nella circostanza, non dà luogo ad alcuna nullità, perché nessuna norma la prevede;
d'altra parte, deve escludersi che l'omissione possa essere ricondotta alla previsione dell'art. 178 lett. c) c.p.p., poiché l'obbligo di informazione dell'arresto non attiene, in modo diretto, all'assistenza dell'imputato, e non incide, quindi, sul diritto di difesa, al cui esercizio è finalizzato il successivo interrogatorio da parte del giudice competente per la convalida (Sez. VI, 14 gennaio 2000, n.246, Slivic).
2 Per quanto riguarda il secondo motivo, deve osservarsi come la giurisprudenza ritenga che in tema di arresto in flagranza facoltativo la polizia giudiziaria sia tenuta ad indicare le ragioni che l'hanno indotta ad esercitare il potere di privazione della libertà in relazione alla gravità del fatto o alla pericolosità dell'interessato. Tuttavia, tale indicazione non deve necessariamente concretarsi in una motivazione ad hoc del provvedimento, essendo sufficiente che, mediante il contesto descrittivo emergente dal verbale di arresto o dagli atti complementari, il giudice della convalida sia posto in grado di conoscere e sindacare le ragioni che hanno orientato la polizia giudiziaria nell'esercizio della discrezionalità riconosciutale dal comma 4 dell'art. 381 c.p.p. (tra le tante v., Sez. II, 17 settembre
2003, n. 40432, P.M. in proc. Gueye). Solo in mancanza di tali condizioni l'arresto in flagranza non potrà essere convalidato, dovendosi escludere che il giudice possa sostituirsi alla polizia giudiziaria nell'assolvimento di un siffatto onere motivazionale.
Nel caso di specie, risulta dagli atti che l'arresto facoltativo è stato disposto e successivamente convalidato in considerazione della gravità del fatto, essendosi trattato di una resistenza posta in essere con particolare violenza, avendo l'imputato colpito con un pugno al volto l'appuntato RA LO e provocato contusioni ai finanziari Giuseppe UN e Alfonso RT. Deve, pertanto, escludersi che la polizia giudiziaria abbia fatto un cattivo uso del suo potere discrezionale, così come sostenuto dal ricorrente.
L'infondatezza dei motivi proposti determina il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2009
Il Consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente Giorgio Fidelbo Giorgio Lattanzi
ん oggi 29 LUG 2009
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Lidia Scalia