Sentenza 21 gennaio 2009
Massime • 1
L'annullamento, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, posto che il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato della polizia giudiziaria.
Commentario • 1
- 1. Strappare di mano il cellulare alla moglie è rapina? (Cass. 26982/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 29 ottobre 2020
L'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, ben sapendo che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli spetti; così l'esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone, commesso con minaccia dell'esercizio di un diritto in sé non ingiusta, può integrare gli estremi della rapina se si estrinseca con modalità violente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/01/2009, n. 5983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5983 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 21/01/2009
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 255
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 29118/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli;
avverso l'ordinanza pronunciata in data 13 agosto 2008 dal Tribunale di Tivoli;
nel procedimento
contro
:
LS BR LA UR, nato in [...] il [...];
udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. BUA Francesco, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di TIVOLI non convalidava l'arresto in flagranza di LS BR LA UR.
Reputava il Tribunale che l'arresto fosse divenuto inefficace non essendo stati osservati i termini previsti dall'art. 386 c.p.p., comma 3. Spiegava che l'arresto era avvenuto l'11 agosto 2008, alle ore 10, mentre la richiesta di convalida era stata formulata dal pubblico ministero alle ore 12.10 del 12 agosto.
2. Avverso l'anzidetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, chiedendone l'annullamento e deducendo violazione di legge. MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è meritevole di accoglimento.
L'art. 386 c.p.p., comma 3, stabilisce che l'arrestato, qualora non sia liberato a norma dell'art. 389 c.p.p., comma 2, deve essere posto, dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, a disposizione del Pubblico Ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall'arresto e che, entro il medesimo termine, deve essere trasmesso il relativo verbale (la convalida deve, invece, essere richiesta, come previsto dall'art. 390 c.p.p., comma 1, "entro quarantotto ore dall'arresto").
Orbene, nel caso di specie, il verbale dell'arresto risulta essere stato trasmesso al pubblico ministero alle ore 8, 55 del 12 agosto, quindi entro le ventiquattro ore (essendo l'arresto avvenuto l'11 agosto 2008, alle ore 10,15).
Poiché, dunque, era stato osservato il termine previsto dall'art.386 c.p.p., comma 3, il giudice non poteva, sotto tale profilo,
negare la convalida.
4. La decisione impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio. Come questa Corte ha ormai più volte avuto modo di affermare (cfr., per tutte, Cass. 6^ 11 luglio 2006, p.m. in proc. Adamo, RV 235136), l'annullamento deve essere disposto senza rinvio poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di polizia giudiziaria, mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata perché l'arresto è stato legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2009