Sentenza 29 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 29/01/2004, n. 1645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1645 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
AGENZIA ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
L'NG BY SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO, VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c), giusto mandato in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 332/00 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 22/02/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 febbraio 1995 il Tribunale di Venezia ha condannato il Ministero delle Finanze al rimborso, in favore dell' GL BY S.p.A. , della somma di lire 78.000.000, con gli interessi legali dalla domanda, in quanto indebitamente pagata a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo della iscrizione nel registro delle imprese negli anni dal 1985 al 1992, di cui all'art. 3 del D.L. n. 853/84, convertito in L. n. 17/85, attesa l'illegittimità della imposizione per contrasto con l'art. 10, lett. c) della Direttiva del Consiglio della Comunità Europea n. 335 del 17 luglio 1969. Con sentenza del 22 febbraio 2000 la Corte di Appello di Venezia ha accolto parzialmente sia l'appello principale del Ministero delle Finanze che l'appello incidentale della contribuente, il primo riducendo l'importo dovuto da lire 78.000.000 a lire 36.000.000, il secondo limitatamente alla decorrenza degli interessi, disponendo che decorressero dalle singole istanze amministrative di rimborso anziché dalla notificazione della domanda giudiziale. La Corte ha escluso l'applicabilità, per incompatibilità col diritto comunitario, dello ins superveniens dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intervenuta nel corso del giudizio, sia con riguardo alla detrazione dall'importo da rimborsare delle tasse retroattivamente e forfettariamente introdotte dalla nuova norma per le annualità considerate (comma 1^), sia quanto al tasso degli interessi, fissato in misura inferiore a quella ordinaria prevista dall'art. 1 della L. n. 29 del 1961 per la restituzione di tributi indebitamente riscossi, vigente all'epoca delle istanze di rimborso (comma 3).
Avverso la decisione d'appello il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo. L'intimata ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Ministero delle Finanze ha insistito, quanto alla misura degli interessi, per l'applicazione dello ius superveniens dell'art. 11, comma 3^, della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, di cui ha dedotto la piena compatibilità con la normativa comunitaria e la conseguente violazione da parte del giudice d'appello.
Come correttamente ritenuto dalla sentenza impugnata, la norma invocata non può trovare applicazione.
Con sentenza del 10 settembre 2002, cause RI RI s.r.l. e SE s.p.a. contro l'Amministrazione delle Finanze dello Stato, confermando propria precedente giurisprudenza, la Corte di Giustizia della Comunità Europea ha ritenuto l'illegittimità dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998 anche con riguardo al tasso degli interessi dovuti sulle somme da rimborsare, stabilito in misura diversa e inferiore rispetto a quella ordinaria fissata in via generale per la restituzione di tributi indebitamente riscossi dall'art. 1 della legge n. 29/61 e successive modificazioni. La Corte ne ha ritenuto il contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico comunitario, in particolare con i principi di effettività e di equivalenza, per i quali una norma nazionale non può rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti da tale ordinamento, sicché non può stabilire per il rimborso di un tributo dichiarato incompatibile con norme comunitarie da una sentenza della stessa Corte o da altra del genere un tasso di interesse meno favorevole rispetto a quello che si applicherebbe per la restituzione del medesimo tributo riscosso in violazione di norme di diritto interno. Il ricorso è dunque infondato e va respinto, con condanna del ricorrente Ministero al pagamento delle spese del grado.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 750,00, di cui euro 700,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2004