Sentenza 3 dicembre 2013
Massime • 1
In tema di convalida dell'arresto, è legittimo che il giudice effettui sulle attestazioni della polizia giudiziaria un sindacato di attendibilità, che, però, va condotto con l'oggetto e gli standard propri della sede, senza, cioè, che vengano sviluppati argomenti e metodi tipici della fase cautelare o di merito e senza soprattutto tener conto di possibili ed eventuali successivi sviluppi istruttori. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il diniego di convalida di un arresto facoltativo sulla scorta della versione difensiva dell'arrestato e prospettando un eventuale sviluppo istruttorio conseguente la possibilità in futuro di sentire un testimone e di visionare immagini riprese da una telecamera).
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- 1. Giurisprudenza Commentatahttps://www.diritto.it/ · 2 maggio 2013
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/12/2013, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2013 |
Testo completo
7 00 / 14 700 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.1855 Antonio Stefano Agrò - Presidente - Ippolito Francesco CC 03/12/2013- Guglielmo Leo R.G.N. 26169/2013 - Relatore - Fidelbo Giorgio De Amicis Gaetano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara nel procedimento penale
contro
AW LO, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza n. 230/13 del 28/02/2013 del Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Guglielmo Leo;
lette le conclusioni depositate il 12/07/2013 dal Procuratore generale, in persona del sost. dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. È impugnata l'ordinanza del 28/02/2013 con la quale il Tribunale di Ferrara ha rigettato la richiesta di convalida dell'arresto in flagranza operato dalla Polizia di Stato di Ferrara, il 27/02/2013, nei confronti di LO AW, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali, aggravato il secondo dall'essere stato commesso al fine di eseguire il primo. -Dal testo del provvedimento impugnato risulta che secondo la versione dei fatti consacrata negli atti della polizia giudiziaria - agenti in borghese si erano lh rivolti a LO AW, nei pressi di un call center, qualificandosi e chiedendogli di esibire i propri documenti di identità. L'uomo avrebbe rifiutato, nonostante le rassicurazioni del titolare dell'esercizio circa la qualifica dei suoi interlocutori, ed avrebbe tentato di allontanarsi. Al tentativo di trattenerlo, AW avrebbe torto il polso ad uno degli agenti (provocando lesioni poi certificate) ed avrebbe colpito con i gomiti ed i piedi un secondo agente. Solo a quel punto sarebbe stato bloccato e tratto in arresto. Il provvedimento impugnato rende conto anche della versione difensiva fornita dall'interessato nell'udienza di convalida. Uno degli agenti in borghese gli avrebbe chiesto se avesse cocaina, ottenendo una risposta negativa, e poi, mentre lo stesso AW cercava di allontanarsi, gli avrebbe chiesto, senza qualificarsi, i documenti di identità. A quel punto sarebbe scoppiata una colluttazione, nel corso della quale l'interessato non avrebbe colpito gli agenti (salvo prenderne uno per il bavero), riportando anzi lievissime ferite e restando vittima di insulti a sfondo razziale. Egli avrebbe anche esibito il proprio documento, rifiutandosi però di consegnarlo, nonostante le sollecitazioni del titolare del call center, in quanto convinto d'aver subito un sopruso. Uno degli operanti, presente all'udienza, ha negato tanto che l'arrestato fosse stato richiesto di cedere cocaina, tanto che, nel seguito dell'azione, gli fossero stati rivolti insulti razzisti.
1.1. Tutto ciò premesso in fatto, il Tribunale ha respinto la richiesta di convalida, ritenendo la versione difensiva «precisa e dettagliata e connotata da una certa coerenza logica». Essa d'altra parte - ove verificata in esito a futuri accertamenti (esame di videoriprese, escussione di testimoni) - darebbe vita ad una descrizione di fatti non riconducibili alle fattispecie criminose in contestazione, "quanto meno sotto il profilo soggettivo". Dunque, "allo stato", il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per un legittimo arresto in flagranza. Arresto che, per altro, non sarebbe stato comunque giustificato, data l'assenza di precedenti in capo all'interessato e la contenuta gravità dei fatti che gli vengono ascritti.
2. Il Pubblico ministero procedente ha impugnato l'ordinanza denunciando, a norma della lettera e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., un vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione. convalida non ha espresso Dopo aver posto in evidenza che il Giudice della polizia e della "informale" alcuna valutazione circa l'attendibilità degli atti di testimonianza resa da uno degli agenti nel corso dell'udienza, il ricorrente contesta come illogici i tre argomenti considerati favorevoli alla versione difensiva. 2 le Il rifiuto arbitrario di esibire i documenti sarebbe escluso- in sostanza-dal fatto che nessuno rifiuta ingiustificatamente di identificarsi se la richiesta gli è rivolta correttamente. Come se osserva il Pubblico ministero non fosse concepibile un rifiuto arbitrario di fronte a richieste formalmente ineccepibili. La domanda provocatoria di cedere stupefacenti all'interlocutore sarebbe credibile in quanto gli agenti di polizia, nell'occasione, si trovavano in abiti civili. Come se - osserva il pubblico ministero i poliziotti agissero in abiti civili solo - quando investiti del ruolo di agenti provocatori. Da ultimo, il rilievo dell'attendibilità di una ulteriore indicazione difensiva (l'avere gli agenti minacciato anche il titolare del call center di far chiudere il suo esercizio), desunta dalla circostanza (ritenuta di sicuro ignota allo AW) che l'uomo era stato sentito quale persona informata sui fatti, qualche tempo prima, riguardo a tutt'altra vicenda. Secondo il ricorrente, da premesse incerte o comunque irrilevanti sarebbe state tratte conseguenze del tutto illogiche. Quanto poi al ritenuto difetto di proporzionalità tra la misura dell'arresto e la gravità oggettiva e soggettiva dei fatti, il Pubblico ministero osserva, sul primo versante, che AW avrebbe ingiustificatamente tenuto un comportamento violento nei confronti di ben due poliziotti, provocando loro piccole lesioni, e, per altro verso, che lo stesso AW era stato recentemente denunciato per fatti analoghi, secondo le dettagliate indicazioni inserite già nel verbale del suo arresto.
3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con atto depositato il 12/07/2013, ha chiesto accogliersi il ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. Dopo aver ricordato che la regola di giudizio, ai fini della convalida dell'arresto facoltativo, consiste in una valutazione di ragionevolezza delle valutazioni compiute dalla polizia giudiziaria circa la gravità del fatto e la personalità dell'autore, e in una verifica circa la configurabilità del reato e la sua riferibilità all'arrestato, il Procuratore rileva come il Giudice procedente abbia completamente trascurato l'esame delle indicazioni provenienti dalla polizia giudiziaria e dal proprietario del call center. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato si caratterizza per una lunga (e però incompleta) disamina delle risultanze inerenti all'arresto dello AW ed alle circostanze che l'hanno determinato. Nella pur diffusa motivazione non risulta enunciata la 3 Whe regola di giudizio cui il Giudice ha ritenuto di attenersi nell'ambito del procedimento di convalida: regola che tuttavia, desunta per implicito, risulta chiaramente difforme da quella fissata dalla legge e più volte ribadita dalla giurisprudenza in materia. D'altra parte come si evidenzia nei motivi di impugnazione l'analisi delle risultanze è stata condotta in modo parziale, con - evidenti salti logici, fino all'estremo della valorizzazione di prove ipotetiche e future, sul presupposto dell'esito favorevole all'indagato dei relativi accertamenti. Sussiste dunque il vizio di motivazione direttamente denunciato dal ricorrente.
2. Va ricordato in primo luogo che il giudice della convalida è chiamato a verificare la legittimità dell'arresto operato dalla polizia giudiziaria mediante una valutazione ex ante, cioè condotta in riferimento alle circostanze che gli agenti hanno conosciuto o avrebbero potuto conoscere usando la dovuta diligenza - all'atto del provvedimento restrittivo (ex multis, da ultimo, Sez. 1, n. 8708 dell'8/02/2012, Rosiichuk, Rv. 252217; Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949). Per altro verso, l'oggetto della decisione è costituito dalla ragionevolezza dell'atto di polizia, in relazione allo stato di flagranza ed alla configurabilità del reato che consente il provvedimento restrittivo. Il controllo non attinge il tema della colpevolezza, che è riservato al giudizio di merito, e neppure quello della gravità indiziaria, rilevante per l'eventuale applicazione di una misura cautelare che «prolunghi» la privazione di libertà in presenza di esigenze riconducibili all'art. 274 cod. proc. pen. (tra le molte, Sez. 6, n. 25625 del 12/04/2012, Eebrihim, Rv. 253022). Esigenze, queste ultime, che rilevano, ancora una volta (e con riguardo ai soli casi di arresto facoltativo), nella mera prospettiva della ragionevolezza, in base alla «gravità del fatto» ovvero «alla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto» (art. 381, comma 4, cod. proc. pen.). Tanto che si afferma la misura discrezionale è - - legittima anche quando ricorre uno soltanto dei due fattori di orientamento della scelta, cioè la gravita del fatto oppure la pericolosità del soggetto (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, cit.). È ovvio, a parere del Collegio, che i principi appena evocati non possono implicare un connotato di mera formalità del controllo giudiziale sulla legittimità di provvedimenti che privano una persona del bene fondamentale della libertà. Tuttavia, in un sistema ove la convalida non costituisce titolo per la prosecuzione della cautela oltre gli stretti termini stabiliti dalla Costituzione per l'efficacia dei provvedimenti di polizia, è necessario tenere distinto il piano del controllo sull'operato della forza pubblica da quello della prova necessaria a sostenere un provvedimento cautelare, ed a maggior ragione da quello attinente al merito 4 De dell'imputazione. Il vaglio di legittimità dell'arresto può e deve essere sostanziale», risolvendosi in diniego della convalida ogni qualvolta sia accertata la carenza delle condizioni per la restrizione, ma va appunto condotto secondo i parametri tipici della sede, e sull'oggetto che gli è proprio (il provvedimento, non la responsabilità dell'arrestato). Per questa ragione non rilevano elementi non acquisiti né acquisibili al momento del fatto, né possono applicarsi gli standard probatori tipici del merito o della sede cautelare. Il che, del resto, sarebbe palesemente illogico, essendo l'arresto un'iniziativa che avviene (deve avvenire) nella flagranza del fatto e, normalmente, in fase di esordio dell'indagine preliminare. I rilievi che precedono sono valevoli tanto con riferimento a critiche sulla concludenza di circostanze di fatto che rimangano incontestate, tanto per i casi in cui venga posta in discussione la correttezza della rappresentazione dei fatti compiuta negli atti di polizia. È perfettamente concepibile che i presupposti di ragionevolezza» dell'arresto vengano meno per riscontrate inesattezze o false attestazioni della forza operante. E tuttavia senza alcun pregiudizio sfavorevole - ad eventuali allegazioni difensive sembra chiaro come una conclusione del - genere non possa essere tratta attraverso parametri di valutazione tipici del giudizio cautelare o del giudizio di merito, utilizzati oltretutto in una sede e in una fase fisiologicamente segnate dall'incompiutezza dell'indagine e delle relative verifiche.
3. La situazione, nel caso di specie, è riconducibile alla seconda delle ipotesi appena delineate. L'arrestato ha sostanzialmente accusato di falso gli operanti, o comunque ha proposto una versione dei fatti che, quasi per ogni passaggio significativo, contrasta irrimediabilmente con le attestazioni della polizia giudiziaria: una provocazione» riguardo alla droga negata dagli agenti;
un comportamento sostanzialmente arbitrario nella richiesta dei documenti di identità; una aggressione fisica proveniente dagli agenti;
un comportamento prevaricatorio anche nei confronti del titolare del call center. Con il provvedimento impugnato, il Giudice ha ritenuto la versione difensiva credibile almeno fino al punto da imporre il diniego della convalida. Non spetta a questa Corte una valutazione sul merito della vicenda, neppure in una prospettiva di sindacato della motivazione adottata, di talché la questione della responsabilità dell'arrestato rimane, com'è ovvio, del tutto impregiudicata. Spetta a questa Corte, però, di rilevare l'incompletezza e l'incoerenza del ragionamento seguito dal Giudice territoriale, in assoluto e nella relazione con la regula iuris che avrebbe dovuto guidare il suo apprezzamento. 5 lle Le indicazioni della polizia giudiziaria, informalmente asseverate dall'agente presente in udienza, sono state evocate, e poi sostanzialmente disattese, senza il minimo apparato critico di valutazione. Nel contempo, le indicazioni di AW sono state analiticamente apprezzate, e gratificate d'un giudizio di «coerenza logica» (tema comunque diverso da quello della attendibilità nel caso concreto), attraverso un procedimento arbitrario, per qualche verso almeno. Non spiega il Giudice territoriale, ad esempio, perché abbia ritenuto compatibile la versione dell'arrestato sulla dinamica della colluttazione con le contusioni alla gamba ed al petto riferite da uno degli operanti e, comunque, con il trauma distorsivo al polso certificato quanto ad un secondo agente. Trascura l'attestazione secondo cui, sul luogo dei fatti, e nonostante l'assenza di divise, era presente una vettura di servizio della Polizia di Stato. Non rileva l'incoerenza che, nel racconto difensivo, segna comunque l'intervento del titolare del call center, di sostanziale ausilio all'operato degli agenti. Accetta per vere circostanze, sulla base di inferenze non affidabili, senza comunque verificarne l'incidenza sui fatti denunciati, concepibili nei soli termini della reazione ad atti arbitrari (ché tali sarebbero gli insopportabili insulti razzisti о le pressioni esercitate sul citato titolare dell'esercizio commerciale, mentre non potrebbe dirsi altrettanto per l'eventuale richiesta di sostanze stupefacenti): reazione che, per altro, non viene evocata quale possibile scriminante per il comportamento dell'interessato, se non forse, in via del tutto mediata, con l'ermetico riferimento ai «profili soggettivi del reato». Il segno definitivo dello sviamento dal modello di un corretto sviluppo motivazionale del provvedimento è dato dal passaggio finale dell'ordinanza, ove si accenna alla possibilità che i fatti vengano accertati anche mediante le dichiarazioni di un futuro testimone e la visione di immagini riprese dalle telecamere presenti sul posto. Il riferimento concernente acquisizioni future ed incerte è radicalmente incompatibile con la struttura tipica del giudizio di convalida, come già si è ricordato nel precedente paragrafo. Ma sarebbe logicamente inaccettabile anche in un diverso contesto, nella misura in cui si risolve nella dequalificazione di fonti attuali in base all'aspettativa, del tutto immotivata, che le fonti ulteriori valgano a rafforzare una versione opposta. -È scollegata» dai fatti di causa e dalle regole di valutazione tipiche della sede anche l'apodittica affermazione finale del Giudice territoriale, secondo cui - l'arresto (facoltativo) sarebbe stato comunque ingiustificato, date la condizione di incensuratezza dell'interessato e la lievità del fatto. Si sarebbe dovuto specificare, dato il contesto, secondo quale criterio di valutazione possa considerarsi lieve una resistenza opposta al fine di impedire l'identificazione, da parte di uno straniero senza fissa dimora, già denunciato per fatti analoghi (a 6 معها piede libero) pochi mesi prima, mediante un uso della forza tale da produrre lesioni personali ad entrambi gli operanti. È appena il caso di ricordare che il controllo sull'esercizio della discrezionalità riconosciuta dall'art. 381 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria deve svolgersi in termini di mera ragionevolezza.
4. In definitiva va ribadito come sia perfettamente concepibile un sindacato di attendibilità delle attestazioni della polizia giudiziaria anche in sede di convalida dell'arresto o del fermo, sindacato che però va condotto con l'oggetto e secondo lo standard propri della sede: dunque senza che vengano sviluppati argomenti e metodi tipici del merito o della cautela, in esordio della indagine e senza mezzi istruttori;
e, in ogni caso, mediante un procedere razionale che dia conto, senza carenze, contraddizioni e salti logici, di un quadro cognitivo che documenta la non giustificabilità della misura già se riguardato nella prospettiva tipica del giudizio di convalida. Altrimenti, il problema può e deve essere trattato nelle sedi ulteriori, secondo gli standard ed attraverso i mezzi relativi. Non rispondendo ai criteri indicati, il provvedimento de quo deve essere annullato senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso il 03/12/2013. Il presidente Il Giudice estensore GugHelmo Leo Antonia Stefano Agro DEPOSITATO IN CANCELLERIA 10 GEN 2014 EM IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E Pera Esposito N O I T 7