Sentenza 7 febbraio 2014
Massime • 2
Ai fini della configurabilità del reato di rissa è sufficiente la partecipazione di tre contendenti.
L'annullamento, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto va disposto senza rinvio, attesa l'inutilità di sollecitare al giudice "a quo" una pronuncia che avrebbe valore meramente formale, essendo già stata riconosciuta la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria.
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Indice: 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? 2. Quando si configura il reato di rissa? 3. L'elemento soggettivo della rissa 4. Cause di giustificazione del reato di rissa 5.Circostanze aggravanti ed attenuanti della rissa 6.I rapporti con gli altri reati 7. Faq 1. Che cos'è e come è punito il reato di rissa? L'art. 588 del codice penale stabilisce che: Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a 2.000 euro. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale [582], la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a sei anni. La stessa pena si applica se la uccisione, o la lesione personale, avviene …
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L'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, ben sapendo che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli spetti; così l'esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone, commesso con minaccia dell'esercizio di un diritto in sé non ingiusta, può integrare gli estremi della rapina se si estrinseca con modalità violente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/02/2014, n. 12508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12508 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 07/02/2014
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - N. 150
Dott. PISTORELLI Luca - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 50221/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino;
nel procedimento nei confronti di:
GN LE, nato a [...], il [...];
CE NN, nato a [...], il [...];
CE OM, nato a [...], il [...];
avverso l'ordinanza del 3/8/2012 del Tribunale di Cassino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mura Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 3 agosto 2012 il Tribunale di Cassino non convalidava l'arresto di GN LE, CE NN e CE OM operato nella flagranza del reato di cui all'art. 588 c.p., rilevando l'insussistenza del medesimo in ragione del difetto del numero minimo di partecipanti necessario per la configurabilità giuridica di una rissa.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cassino deducendo l'errata applicazione della legge penale ed evidenziando come per il concorde orientamento della giurisprudenza e della dottrina quello di tre costituirebbe il numero minimo di corissanti necessario per l'integrazione del reato in questione.
3. Con memoria depositata il 9 settembre 2013 la difesa degli imputati ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo la correttezza della motivazione del provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come noto l'art. 588 c.p. non determina il numero minimo di persone necessario perché possa ritenersi consumata una rissa ed invero nemmeno fornisce la nozione giuridica di rissa, rinviando a quella ricavabile dall'accezione comune del termine. Secondo il tradizionale e risalente insegnamento di questa Corte per la configurazione del reato in oggetto sarebbe dunque necessario e sufficiente che nella contesa violenta esistano più fronti di aggressione, con volontà vicendevole di attentare all'altrui personale incolumità; il che potrebbe realizzarsi anche quando qualcuna delle "parti" protagoniste sia rappresentata da un solo soggetto, con l'unico limite che il numero dei corrissanti non risulti inferiore a quello di tre (ex multis Sez. 5, n. 11245 del 10 marzo 1988, Verona, Rv. 179757). Il Tribunale di Cassino, nell'affermare invece il diverso principio per cui i corissanti dovrebbero essere in numero superiore a tre, si è richiamato a due più recenti pronunzie di legittimità che effettivamente sembrerebbero assecondarne le conclusioni laddove le stesse affermano che "ai fini della configurazione del delitto di rissa è necessario che un gruppo di persone in numero superiore a tre venga alle mani con il proposito di ledersi reciprocamente". Nelle stesse pervero - come evidenziato nelle sue conclusioni dal Procuratore Generale - il numero "soglia" dei corissanti viene evocato in maniera apodittica e del tutto incidentale, non essendo il profilo rilevante ai fini della soluzione della quaestio iuris affrontata nelle due diverse occasioni dalla Corte (nel caso oggetto di Sez. 5, n. 43524 del 13 maggio 2004, Galletta ed altri, Rv. 230323, i soggetti coinvolti erano infatti almeno cinque, mentre in quello deciso da Sez. 1, n. 1476/08 del 11 dicembre 2007, Arapaj e altri, Rv. 238766, erano addirittura sei). Da tali pronunzie non sembra dunque potersi dedurre l'intenzione di contrastare l'orientamento tradizionale, che si fonda sulla condivisibile considerazione per cui non è necessaria all'essenza della rissa la contrapposizione tra due gruppi definiti (ognuno dei quali inevitabilmente composto da almeno due persone), giacché il fatto tipico rimane integrato e il pericolo di lesione dell'interesse tutelato viene determinato, ad esempio, anche nell'ipotesi in cui tre persone confliggano in maniera violenta contrapponendosi ognuna alle altre.
Deve dunque ribadirsi il consolidato insegnamento di questa Corte per cui il numero minimo di persone necessario perché sia configurabile una rissa - in presenza delle altre condizioni per cui una colluttazione violenta possa ritenersi tale - è quello di tre. L'ordinanza impugnata va dunque annullata. Peraltro l'annullamento deve essere disposto senza rinvio stante l'inutilità di sollecitare al giudice a quo una pronuncia che, essendo già in questa sede stata riconosciuta la correttezza dell'operato della polizia giudiziaria alla luce di quanto esposto in precedenza, avrebbe valore meramente formale senza alcuna ricaduta di effetti giuridici (ex multis Sez. 3, n. 26207 del 12 maggio 2010, P.M. in proc. Camara, Rv. 247706). Non ignora il Collegio l'esistenza di un indirizzo apparentemente contrastante con quello maggioritario qui recepito e per cui l'annullamento dovrebbe essere disposto con rinvio (indirizzo peraltro propugnato dalla sola Sez. 2, n. 2732/12 del 10 novembre 2011, P.M. in proc. Manzittu e altro, Rv. 251795), ma a ben vedere deve concludersi che il supposto contrasto sia per l'appunto più apparente che reale. Ed infatti la pronunzia da ultima menzionata ha affermato l'illustrato principio con riguardo alla fattispecie in cui il G.i.p. dichiari inammissibile la richiesta di convalida dell'arresto, evitando dunque di pronunziarsi sul merito della medesima. È dunque evidente che, nel caso di annullamento di tale decisione, è necessario procedere a quella convalida mai effettuata in precedenza a causa della declaratoria di inammissibilità della richiesta, imponendosi dunque all'uopo il rinvio al giudice competente ad effettuarla. Rinvio che invece, per le ragioni ricordate in precedenza, non è necessario nella diversa ipotesi in cui sulla richiesta di convalida sia intervenuta una effettiva decisione da parte del giudice investito della medesima.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2014