Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2012, n. 10916
CASS
Sentenza 12 gennaio 2012

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Massime1

In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. Peraltro, ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il Gip presso il Tribunale non ha convalidato l'arresto facoltativo in flagranza di un soggetto accusato di furto aggravato di due cellulari, ritenendo, quanto al parametro della gravità, trattarsi di fatto lieve perché l'accusato si era impadronito della "res" lasciata incustodita sul banco di una pizzeria).

Commentario1

  • 1Merce nel carrello non scannerizzata; reato pluriaggravato (Cass. 52827/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2012, n. 10916
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10916
Data del deposito : 12 gennaio 2012

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