Sentenza 12 gennaio 2012
Massime • 1
In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità. Peraltro, ai fini della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto, essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure il provvedimento con cui il Gip presso il Tribunale non ha convalidato l'arresto facoltativo in flagranza di un soggetto accusato di furto aggravato di due cellulari, ritenendo, quanto al parametro della gravità, trattarsi di fatto lieve perché l'accusato si era impadronito della "res" lasciata incustodita sul banco di una pizzeria).
Commentario • 1
- 1. Merce nel carrello non scannerizzata; reato pluriaggravato (Cass. 52827/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 dicembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2012, n. 10916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10916 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro Presidente del 12/01/2012
Dott. BEVERE Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo Consigliere N. 38
Dott. FUMO Maurizio Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. Consigliere N. 26065/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI AVEZZANO;
nei confronti di:
1) CH AD N. IL 17/02/1980 C/;
avverso l'ordinanza n. 430/2011 TRIBUNALE di AVEZZANO, del 13/06/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO FUMO;
Letta la requisitoria del PG, che ha chiesto rigettarsi il ricorso. RILEVATO IN FATTO
Il PM presso il tribunale di Avezzano ricorre per cassazione avverso provvedimento del gip di quel medesimo tribunale che non ha convalidato l'arresto facoltativo in flagranza di IC DI, accusato di furto aggravato di due telefoni cellulari. Sostiene il ricorrente che la motivazione è erronea e carente per quel che riguarda le condizioni che legittimano l'arresto; invero, quanto alla gravità del fatto, nonostante quel che si legge nel provvedimento, IC DI s'impossessò, non di uno, ma di due cellulari. Solo uno ne fu recuperato, perché evidentemente l'arrestato riuscì ad occultare l'altro, così come riuscì ad occultare le relative schede telefoniche (ne consegue che lo stesso è portatore di una capacità criminale sicuramente superiore a quella ipotizzata dal giudicante);
il gip ha ritenuto inoltre ricorrente l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 ma l'assunto è erroneo, atteso che i due telefoni certamente non hanno un valore elevato, ma neppure un valore irrisorio, come vuole la giurisprudenza di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e merita rigetto.
Invero, in tema di convalida dell'arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza;
egli deve porsi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e quindi si trovi ragionevole motivo della gravità del fatto o nella pericolosità del soggetto (ASN 200615296-RV 234211). Evidentemente egli non può estendere il controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (200906878-RV 243072), ne' la polizia giudiziaria è tenuta a indicare le ragioni che l'hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare della libertà - in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dell'arrestato - con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal contesto descrittivo del verbale d'arresto o dagli atti complementari, in modo da consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle (ASN 200931281-RV 244680).
Peraltro, quanto alle condizioni della legittimità dell'arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria presenza congiunta della gravitò del fatto della pericolosità dell'agente, ma è sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri (ASN 200428540-RV 228852). Orbene, nel caso in esame, il giudicante ha valutato il parametro della gravità del fatto (ovviamente sempre riportandosi al momento dell'intervento alla polizia giudiziaria), ritenendolo lieve, atteso che il IC si limitò a impadronirsi della res lasciata incustodita sul banco di una pizzeria. La sussistenza della ritenuta attenuante, poi, è valutazione di stretto merito, trattandosi di attribuire un valore ad oggetti usati, ormai di diffuso utilizzo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2012