Sentenza 11 marzo 2015
Massime • 1
L'annullamento da parte della Corte di Cassazione, su ricorso del P.M., dell'ordinanza di non convalida dell'arresto in flagranza, va disposto "senza rinvio", poichè un eventuale rinvio solleciterebbe al giudice "a quo" una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici.
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L'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, ben sapendo che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli spetti; così l'esercizio delle proprie ragioni con violenza sulle cose o sulle persone, commesso con minaccia dell'esercizio di un diritto in sé non ingiusta, può integrare gli estremi della rapina se si estrinseca con modalità violente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/03/2015, n. 21389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21389 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CAMMINO Matilde - Presidente - del 11/03/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 536
Dott. ALMA Marco Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RECCHIONE Sandra - Consigliere - N. 47772/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI AVEZZANO;
nei confronti di:
LI CE N. IL 29/01/1966;
avverso l'ordinanza n. 1736/2014 GIP TRIBUNALE di AVEZZANO, del 01/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA;
lette le conclusioni del PG Dott. Riello Luigi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché l'arresto è stato legittimamente eseguito in relazione al reato di cui al capo C).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorre per cassazione il Pubblico Ministero presso il tribunale di Avezzano avverso l'ordinanza del giudice delle indagini preliminari che il 1 settembre 2014 non convalidava l'arresto in flagranza di LI ZO effettuato dalla Polizia con riguardo al capo C) (violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale - D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 75, comma 2). Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
In sede di convalida di un provvedimento coercitivo, il giudice è tenuto unicamente a valutare la sussistenza degli elementi che legittimavano l'adozione della misura con una verifica "ex ante" (deve tener conto, cioè, della situazione conosciuta dalla polizia giudiziaria ovvero da quest'ultima conoscibile con l'ordinaria diligenza al momento dell'arresto o del fermo). Ciò detto, deve altresì rilevarsi che il potere di arresto può essere esercitato sulla base di indizi che devono rivestire quella stessa connotazione di gravità richiesta dall'art. 273 c.p.p. per l'applicazione di misure di coercizione personale. Il Gip deve, pertanto, attenersi al criterio della gravità degli indizi nella decisione, sia pure sommaria, della rilevanza e consistenza oggettiva degli elementi a sua disposizione, i quali non debbano però consistere in fatti che, dotati di decisività, univocità e logica concordante, forniscano lo stesso grado di certezza probatoria richiesto per la formulazione di un giudizio di responsabilità, essendo sufficiente che le deduzioni desumibili dal loro coordinamento conducano ad una ragionevole conclusione di probabilità circa l'esistenza del reato oggetto della contestazione e della sua attribuibilità all'indagato. Nel caso in esame il giudice non ha fatto buon governo di tali disposizioni, non si è infatti limitato a verificare la legittimità dell'operato della polizia giudiziaria, alla luce della situazione concreta accertata con riguardo al reato sub C). In tema di misure di prevenzione personali, anche la commissione di un illecito amministrativo costituisce inosservanza della prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi dello Stato, imposta al sorvegliato speciale (Cass. N. 16213/2010; n. 40819/2010). L'ordinanza impugnata va pertanto, annullata perché l'arresto è stato effettuato legittimamente in relazione al reato di cui al capo C).
A questo punto si pone il problema se l'annullamento debba essere effettuato con rinvio o senza rinvio. La questione ha dato in passato luogo a contrasti nell'ambito di questa Corte. L'orientamento più recente di questa Corte (Cass n 21172 del 2007, n. 36236 del 2007; n. 5983 del 2009, n 25207 del 2009, Cass Sez. 3 n. 26208 del 2010 non massimata;
Cass Sez. 3 n. 26207 del 2010 Rv. 247706) si esprime nel senso che, in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione del P.M. avverso l'ordinanza di diniego della convalida di arresto, l'annullamento debba essere disposto senza rinvio, poiché il ricorso, avendo ad oggetto la rivisitazione di una fase ormai definitivamente perenta, è finalizzato esclusivamente alla definizione della correttezza dell'operato degli agenti di P.G., mentre l'eventuale rinvio del provvedimento impugnato solleciterebbe soltanto una pronuncia meramente formale, senza alcuna ricaduta di effetti giuridici.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 21 maggio 2015