Sentenza 8 febbraio 2012
Massime • 1
Il giudice della convalida del fermo (o dell'arresto in flagranza) deve prendere in esame gli elementi di fatto esistenti al momento in cui il provvedimento di cautela è stato adottato e non può tener conto dei fatti emersi successivamente.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/02/2012, n. 8708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8708 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/02/2012
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 380
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 33263/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI BERGAMO;
nei confronti di:
1) RO MA N. IL 05/04/1991 C/;
avverso l'ordinanza n. 6514/2011 GIP TRIBUNALE di BERGAMO, del 02/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, dott. MURA Antonio, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
RILEVA IN FATTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 2 agosto 2011 e depositata in pari data, il giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario di Bergamo, dato atto della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ha deliberato di non convalidare il fermo eseguito il 31 luglio 2011 a carico di YM OS, indiziato del delitto di omicidio e della contravvenzione di porto di armi od oggetti atti ad offendere, ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 4, per carenza del pericolo di fuga, motivando: l'indagato ha "stabile dimora in Bergamo" e ha reso confessione alla polizia giudiziaria e, in precedenza, alla sorella della vittima.
2. - Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale, in persona della dott.ssa Maria Cristina Rota, sostituto procuratore, mediante atto recante del 5 agosto 2011, col quale denunzia "violazione dell'art. 391 cod. proc. pen. in relazione all'art. 384 cod. proc. pen., deducendo: OS è clandestino;
privo di lavoro e senza fissa dimora;
la valutazione del pericolo di fuga, insito in siffatte circostanze, deve essere operata con riferimento al momento del fermo;
non rileva la dichiarazione dell'indiziato - resa nel corso della udienza di convalida e neppure verificata - di aver stabile dimora.
3. - Il ricorso è fondato.
Questa Corte ha fissato il principio di diritto secondo il quale "ai fini della convalida del fermo il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi a verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti la misura nel momento in cui la stessa venne adottata dal Pubblico Ministero, restando indifferenti gli eventi successivi" (Sez. 2^, 5 maggio 1994, n. 2221, Corazza, massima n. 197843; cui adde Sez. 6^, 15 gennaio 1990, n. 80, Romanato, massima n. 184075). Illegittimo è, pertanto, il riferimento operato dal giudice a quo - per escludere il ritenuto pericolo di fuga - alla indicazione della dimora operata dal fermato nel corso della udienza di convalida. Mentre, in relazione alla cautela finale, è affatto ininfluente la circostanza della confessione resa dall'indiziato alla sorella della vittima prima del fermo.
Consegue l'annullamento, senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen., comma 1, lett. l), della ordinanza impugnata, essendo stato il fermo legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla, senza rinvio, la ordinanza impugnata, essendo stato il fermo legittimamente eseguito.
Così deciso in Roma,il 8 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2012