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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/05/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1802/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1802/2022
Oggi 13 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per nessuno;
Parte_1
per l'avv. GIORDANO MASSIMO. CP_1
Il Giudice invita l'avv. Giordano a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Giordano precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente e discute la causa riportandosi agli atti.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, dispensando il procuratore dal ricomparire per la lettura della sentenza. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1802/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del titolare, con Parte_2 C.F._1
il patrocinio dell'avv. LORENZETTI STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GIORDANO MASSIMO e domicilio eletto presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - compravendita
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in premessa o per quelli diversi ritenuti di giustizia,
ogni contraria istanza disattesa e respinta: - in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio
del Giudice adito per i motivi di cui in narrativa e comunque respingere ogni richiesta relativa alla
pagina 2 di 6 provvisoria esecutorietà del decreto opposto per i motivi tutti di cui in premessa, essendo la presente
opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- nel merito in via principale dichiarare
nullo, di nessun effetto giuridico e quindi revocare il decreto ingiuntivo qui opposto n. n. 514/2022, RG
1369/22, emesso Tribunale di Novara in data 17.06.22 essendo tale provvedimento illegittimo e privo
dei requisiti di cui agli artt.633 e ss. cpc;
- nel merito in via riconvenzionale, accertati i difetti del filato
fornito da come indicati in premessa e quantificato il danno patito dall'opponente per i motivi CP_1
descritti in narrativa e quindi per fatto e responsabilità della opposta, danno indicato ad oggi nella
somma di € 69.804,74 o in quella diversa, anche minore, ritenuta di giustizia e provata in corso di
causa, voglia condannare la convenuta opposta al pagamento della detta somma a credito in favore di
parte opponente, ovvero voglia compensare le somme rispettivamente accertate a debito/credito fra le
parti, condannando al pagamento del dovuto la parte che risulterà debitrice all'esito, oltre interessi al
tasso legale in favore dell'opponente dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- vinte le spese e gli
onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario In via istruttoria, con ogni più ampia
riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e richiedere, nei termini di cui all'Art 183 VI comma c.p.c, si
chiede fin dalla prima udienza ad essere autorizzati a depositare supporto digitale contenente i video del
tessuto viziato e contestato.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia al Tribunale Ill.mo, Nel merito in via preliminare in relazione alla domanda riconvenzionale:
accertare e dichiarare la nullità della medesima ai sensi dell'art 164 c. 1 c.p.c. Nel merito: respingere le
domande di controparte perché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare il decreto
ingiuntivo opposto. Nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti
e, conseguentemente, condannare la ditta “ ” al pagamento a favore di Parte_2
della somma pari ad € 49.758,69 o di quella diversa somma che il giudice riterrà provata. Controparte_1
Oltre interessi dal dovuto al saldo. Con il favore delle spese ed onorari del giudizio e con condanna
dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 6 Oggetto del giudizio è l'opposizione spiegata da avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 514/2022 emesso dal Tribunale di Novara, per il pagamento della somma di € 49.758,69 oltre interessi e spese a favore di Unitamente Controparte_1
all'opposizione al decreto ingiuntivo, l'attrice ha svolto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 69.804,74, a titolo di risarcimento dei danni patiti per la fornitura di merce non conforme.
costituitasi in giudizio, ha contestato l'opposizione avversaria e ne ha chiesto il Controparte_1
rigetto.
La causa è stata istruita in via documentale e viene decisa con la presente sentenza resa a seguito di discussione orale.
***
L'opposizione non è fondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
L'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte attrice va disattesa, sia perché non ritualmente sollevata in ordine a tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20
c.p.c., sia poiché, vertendosi in ipotesi di richiesta di pagamento di somma di denaro determinata, trova applicazione il foro del creditore, quale luogo di esecuzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Parimenti infondate sono le doglianze svolte da parte attrice in ordine ai vizi della fornitura ed ai conseguenti danni patrimoniali patiti.
Tali asseriti vizi non sono stati specificamente dettagliati nell'atto introduttivo e, pertanto, se ne rileva il difetto di allegazione.
Quanto alla prova dei vizi genericamente lamentati, ha inteso affidarla ad alcune Pt_2
fotografie, da cui è impossibile dedurne sia le caratteristiche e l'entità, sia la riferibilità alla merce oggetto delle fatture azionate in via monitoria.
L'attrice ha omesso di coltivare il giudizio successivamente all'udienza di prima comparizione, non avendo svolto istanze istruttorie atte a comprovare le tesi sostenute.
Inoltre, la domanda riconvenzionale è stata dichiarata nulla in corso di causa e parte attrice pagina 4 di 6 non ha depositato alcunché nel termine perentorio assegnato per la sua integrazione, così
omettendo di sanare la nullità dichiarata dal Giudice ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
E' evidente la natura meramente dilatoria dell'opposizione, avendo l'attrice allegato circostanze generiche, prive di supporto probatorio ed avendo la stessa omesso di dar corso ai necessari adempimenti processuali, il che ne giustifica la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
come richiesto da parte convenuta opposta. Si reputa equo determinare l'importo della condanna in una somma pari alla metà del compenso liquidato al difensore della parte vittoriosa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta. La
liquidazione è effettuata secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per le fasi di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) conferma la declaratoria di nullità della domanda riconvenzionale svolta da parte attrice opponente, come da ordinanza del 2/5/2023;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 9.142,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge;
4) condanna parte attrice opponente, ex art. 96 c.p.c., al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.571,00 in favore della controparte, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Novara, 13 maggio 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1802/2022
Oggi 13 maggio 2025, innanzi alla dott.ssa Elena Scotti, sono comparsi:
per nessuno;
Parte_1
per l'avv. GIORDANO MASSIMO. CP_1
Il Giudice invita l'avv. Giordano a precisare le conclusioni e a discutere oralmente la causa.
L'avv. Giordano precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente e discute la causa riportandosi agli atti.
All'esito della discussione, il Giudice si ritira in camera di consiglio, dispensando il procuratore dal ricomparire per la lettura della sentenza. All'esito, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOVARA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Scotti, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1802/2022 promossa da:
(C.F. ), in persona del titolare, con Parte_2 C.F._1
il patrocinio dell'avv. LORENZETTI STEFANO e domicilio eletto presso lo studio del difensore;
PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1
patrocinio dell'avv. GIORDANO MASSIMO e domicilio eletto presso lo studio del difensore
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - compravendita
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice opponente
Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in premessa o per quelli diversi ritenuti di giustizia,
ogni contraria istanza disattesa e respinta: - in via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio
del Giudice adito per i motivi di cui in narrativa e comunque respingere ogni richiesta relativa alla
pagina 2 di 6 provvisoria esecutorietà del decreto opposto per i motivi tutti di cui in premessa, essendo la presente
opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- nel merito in via principale dichiarare
nullo, di nessun effetto giuridico e quindi revocare il decreto ingiuntivo qui opposto n. n. 514/2022, RG
1369/22, emesso Tribunale di Novara in data 17.06.22 essendo tale provvedimento illegittimo e privo
dei requisiti di cui agli artt.633 e ss. cpc;
- nel merito in via riconvenzionale, accertati i difetti del filato
fornito da come indicati in premessa e quantificato il danno patito dall'opponente per i motivi CP_1
descritti in narrativa e quindi per fatto e responsabilità della opposta, danno indicato ad oggi nella
somma di € 69.804,74 o in quella diversa, anche minore, ritenuta di giustizia e provata in corso di
causa, voglia condannare la convenuta opposta al pagamento della detta somma a credito in favore di
parte opponente, ovvero voglia compensare le somme rispettivamente accertate a debito/credito fra le
parti, condannando al pagamento del dovuto la parte che risulterà debitrice all'esito, oltre interessi al
tasso legale in favore dell'opponente dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
- vinte le spese e gli
onorari di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario In via istruttoria, con ogni più ampia
riserva di ulteriormente dedurre, eccepire e richiedere, nei termini di cui all'Art 183 VI comma c.p.c, si
chiede fin dalla prima udienza ad essere autorizzati a depositare supporto digitale contenente i video del
tessuto viziato e contestato.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia al Tribunale Ill.mo, Nel merito in via preliminare in relazione alla domanda riconvenzionale:
accertare e dichiarare la nullità della medesima ai sensi dell'art 164 c. 1 c.p.c. Nel merito: respingere le
domande di controparte perché infondate in fatto ed in diritto e conseguentemente confermare il decreto
ingiuntivo opposto. Nel merito in via subordinata: accertare e dichiarare l'esatto dare avere tra le parti
e, conseguentemente, condannare la ditta “ ” al pagamento a favore di Parte_2
della somma pari ad € 49.758,69 o di quella diversa somma che il giudice riterrà provata. Controparte_1
Oltre interessi dal dovuto al saldo. Con il favore delle spese ed onorari del giudizio e con condanna
dell'opponente al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 6 Oggetto del giudizio è l'opposizione spiegata da avverso il Parte_2
decreto ingiuntivo n. 514/2022 emesso dal Tribunale di Novara, per il pagamento della somma di € 49.758,69 oltre interessi e spese a favore di Unitamente Controparte_1
all'opposizione al decreto ingiuntivo, l'attrice ha svolto domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 69.804,74, a titolo di risarcimento dei danni patiti per la fornitura di merce non conforme.
costituitasi in giudizio, ha contestato l'opposizione avversaria e ne ha chiesto il Controparte_1
rigetto.
La causa è stata istruita in via documentale e viene decisa con la presente sentenza resa a seguito di discussione orale.
***
L'opposizione non è fondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
L'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte attrice va disattesa, sia perché non ritualmente sollevata in ordine a tutti i criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20
c.p.c., sia poiché, vertendosi in ipotesi di richiesta di pagamento di somma di denaro determinata, trova applicazione il foro del creditore, quale luogo di esecuzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 20 c.p.c.
Parimenti infondate sono le doglianze svolte da parte attrice in ordine ai vizi della fornitura ed ai conseguenti danni patrimoniali patiti.
Tali asseriti vizi non sono stati specificamente dettagliati nell'atto introduttivo e, pertanto, se ne rileva il difetto di allegazione.
Quanto alla prova dei vizi genericamente lamentati, ha inteso affidarla ad alcune Pt_2
fotografie, da cui è impossibile dedurne sia le caratteristiche e l'entità, sia la riferibilità alla merce oggetto delle fatture azionate in via monitoria.
L'attrice ha omesso di coltivare il giudizio successivamente all'udienza di prima comparizione, non avendo svolto istanze istruttorie atte a comprovare le tesi sostenute.
Inoltre, la domanda riconvenzionale è stata dichiarata nulla in corso di causa e parte attrice pagina 4 di 6 non ha depositato alcunché nel termine perentorio assegnato per la sua integrazione, così
omettendo di sanare la nullità dichiarata dal Giudice ai sensi dell'art. 167 c.p.c.
E' evidente la natura meramente dilatoria dell'opposizione, avendo l'attrice allegato circostanze generiche, prive di supporto probatorio ed avendo la stessa omesso di dar corso ai necessari adempimenti processuali, il che ne giustifica la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.,
come richiesto da parte convenuta opposta. Si reputa equo determinare l'importo della condanna in una somma pari alla metà del compenso liquidato al difensore della parte vittoriosa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta. La
liquidazione è effettuata secondo i parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e secondo i parametri minimi per le fasi di trattazione e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così
dispone:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara definitivamente esecutivo;
2) conferma la declaratoria di nullità della domanda riconvenzionale svolta da parte attrice opponente, come da ordinanza del 2/5/2023;
3) condanna parte attrice opponente a rimborsare a parte convenuta opposta le spese di lite, liquidate in € 9.142,00, oltre al 15% per rimborso forfettario, i.v.a. e c.p.a. di legge;
4) condanna parte attrice opponente, ex art. 96 c.p.c., al pagamento dell'ulteriore somma di € 4.571,00 in favore della controparte, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
Novara, 13 maggio 2025
pagina 5 di 6 Il Giudice
dott.ssa Elena Scotti
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