Sentenza 13 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Toscana, sentenza 13/04/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Toscana |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Sentenza n. 35/2026
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA
in composizione monocratica nella persona del Primo Referendario, Dott.ssa Khelena Nikifarava, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio al n. 63097 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024 e proposto dal Sig. -, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Zaccariello (C.F. [...]) e Stefano Zaccariello (C.F. [...]) del Foro di Lucca, presso il cui Studio è elettivamente domiciliato in Viareggio (LU), Via L. Repaci n. 16, con indirizzi PEC per le comunicazioni: sergio.zaccariello@pec.avvocatilucca.it, stefano.zaccariello@pec.avvocatilucca.it, come da procura in atti;
contro
- INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37875/7313 del 22 marzo 2024, a rogito del Notaio Roberto Fantini di Roma, dagli Avv.ti Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, con i medesimi domiciliato ai seguenti indirizzi PEC ai sensi dell’art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;
avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it;
Visto l’atto introduttivo del giudizio;
Esaminati gli atti ed i documenti tutti del giudizio;
Uditi nella pubblica udienza del 6 febbraio 2026 - celebrata con l’assistenza del Segretario Dott. IE LI – gli Avv.ti Stefano Zaccariello e Sergio Zaccariello per il ricorrente e l’Avv. Antonella Francesca Paola Micheli per INPS.
PREMESSO IN FATTO
I. Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024 il Sig. - adiva questo Giudice delle pensioni chiedendo quanto segue:
“A) NEL MERITO: annullare/disapplicare:
1. il provvedimento n.133/2021 della Direzione provinciale di Pistoia (doc.1), reiettivo della domanda di pensione privilegiata del 30.09.2020 e il sotteso P.V. della Commissione Medica di Verifica di Firenze n. BL/B n.15174 del 23.11.2021(doc.4);
2. il decreto n.1915/21 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 02.09.2021 con il quale l’infermità “Condropatia femoro-rotulea ginocchio sx con lesione completa LCA e meniscopatia mediale” non è stata riconosciuta dipendente da causa di servizio e del sotteso parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio n. 573342020, reso nell’adunanza n.2440 del 13.07.2021 (doc.3);
f. il decreto n.4359/2019 del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri del 02.09.2021 che ha disposto il non luogo a deliberare sulla “gonalgia sinistra cronica” e del sotteso parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio n.443562019 del 4.10.2019; processo verbale della CMO di La Spezia n. 02/5362/CC/MM del 21.5.2018 (docc.5-6-7);
B) ANCORA NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: dichiarare il diritto del ricorrente all’attribuzione della pensione privilegiata ex art.67 DPR 1092/1973 di 8^ categoria della Tabella A DPR 834/81 o della diversa categoria che sarà accertata in sede di eventuale CTU per la menomazione subita dalla funzione motoria a causa delle lesioni traumatiche subite in servizio e per causa di servizio “distorsione ginocchio sinistro” 1989 e “trauma distorsivo ginocchio sx” nel 2019, in rideterminazione della loro non ascrizione a categoria portata nel P.V. della Commissione Medica di Verifica di Firenze n. BL/B n.15174 del 23.11.2021;
C) CONDANNARE L’INPS alla liquidazione del trattamento pensionistico di privilegio ex art. 67 DPR 1092/1972, pari all’aumento decimale della pensione ordinaria in godimento con pagamento dei ratei scaduti, loro rivalutazione monetaria ed interessi legali, a decorrere dalla data del congedo (06.09.2020) sino alla data di effettivo soddisfo.
In ogni caso con vittoria di spese e onorari del giudizio.
D) IN VIA ISTRUTTORIA:
a. si allegano n. 24 (ventiquattro ) documenti come da separato elenco;
b. qualora la causa non possa essere decisa sulla base delle risultante cliniche e medico legali prodotte con il presente ricorso, si chiede di accertare a mezzo espletanda CTU medico legale da svolgersi secondo i Criteri applicativi delle tabelle A,B,E,F, indicati all’art. 11 del DPR 915/1978 che le lesioni traumatiche “distorsione ginocchio sinistro” del 1989 e “trauma distorsivo ginocchio sx” del 2019 hanno determinato la “compromissione funzionale dell’articolazione al ginocchio con conseguente limitazione della motilità e perdita del trofismo muscolare”, con ascrivibilità alla Tabella A, categoria non inferiore alla 8^.”
II. In data 19 marzo 2024 questo Giudice, in diversa composizione monocratica, fissava l’udienza di trattazione del giudizio per il 17 settembre 2024.
III. In data 27 marzo 2024 il ricorrente depositava la documentazione attestante l’avvenuta notificazione, in pari data, del ricorso introduttivo e del DFU ad INPS.
IV. In data 14 luglio 2024, a causa di una riassegnazione dei giudizi pensionistici in conseguenza del trasferimento di alcuni magistrati in servizio presso la Sezione, veniva emesso un nuovo decreto di fissazione dell’udienza di trattazione del presente giudizio per il 21 maggio 2025, con l’assegnazione alle parti del termine di 10 giorni prima dell’udienza per il deposito di memorie e documenti in Segreteria.
V. In data 7 maggio 2025 si costituiva in giudizio INPS, insistendo, nel merito, per il rigetto del ricorso “in quanto infondato, ovvero non provato nei confronti di INPS” ed opponendosi, in via istruttoria, “all’ammissione della CTU richiesta dalla controparte in quanto superflua ed irrilevante”.
VI. In data 9 maggio 2025 il ricorrente depositava la memoria autorizzata, in cui replicava diffusamente alla comparsa di costituzione di INPS, insistendo per l’accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo.
VII. All’udienza del 18 giugno 2025 l’Avv. Maio per INPS insisteva, in via preliminare, per lo stralcio della memoria del ricorrente del 9 maggio 2025, in quanto non autorizzata e, qualora tale memoria dovesse essere ritenuta utilizzabile, chiedeva il rinvio della discussione con l’assegnazione di un termine ad INPS per poter replicare.
Nel merito, gli Avv.ti Sergio Zaccariello e Stefano Zaccariello per il ricorrente e l’Avv. Maio per INPS argomentavano ampiamente come da verbale a sostegno delle rispettive conclusioni in atti.
Al termine della discussione, l’Avv. Maio insisteva nella richiesta di rinvio della trattazione.
VIII. Con l’ordinanza n. 32/2025 questo Giudice rilevava, in via preliminare, che la memoria del ricorrente del 9 maggio 2025 era da ritenersi autorizzata dal Decreto di fissazione dell’udienza del 21 maggio 2025 e che pur avendo tale memoria assunto in concreto i connotati di una vera e propria memoria di replica, risultava superflua la concessione ad INPS di un apposito termine a difesa per la replica scritta, in quanto l’Amministrazione resistente avrebbe potuto svolgere le proprie difese su tutte le questioni all’esito dell’integrazione documentale disposta dall’ordinanza istruttoria medesima.
Sempre in via istruttoria, l’ordinanza n. 32/2025 concludeva per la non necessità di procedere all’espletamento di una CTU, in quanto la documentazione medico-sanitaria in atti, ivi compresa la perizia di parte depositata dal ricorrente, forniva una chiara esposizione di tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione dal punto di vista medico-legale.
Al contempo, l’ordinanza n. 32/2025 rilevava che l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della “distorsione del ginocchio sinistro”, in occasione dell’infortunio del 2 novembre 1989, effettuato dalla C.M.O. di Genova in data 3 aprile 1993, non aveva carattere di definitività ai fini dell’eventuale riconoscimento della pensione privilegiata a vita (con l’eventuale trasmissibilità agli eredi nella forma di pensione di reversibilità), ma doveva essere oggetto di una nuova valutazione in relazione al complesso della documentazione medica ed amministrativa disponibile.
Infatti, il principio dell’unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità o lesione ai fini di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio è stato introdotto nell’ordinamento solo dall’art. 12 del D.P.R. del 29 ottobre 2001, n. 461 (entrato in vigore dal 22 gennaio 2002), trovando la propria giustificazione proprio nella nuova disciplina organica della materia.
Di conseguenza, rilevato che dal verbale della C.M.O. di Genova del 3 aprile 1993 non risultava alcun riferimento alle modalità con cui il Sig. - “si procurava accidentalmente distorsione del ginocchio sinistro”, “mentre si trovava in servizio al posto fisso ubicato all’ingresso principale della Stazione Elicotteri M.M. di Luni, Sarzana (SP)”, si ravvisava la necessità di richiedere al ricorrente stesso una dettagliata ricostruzione della dinamica dell’infortunio del 1989, nonché di acquisire l’intero fascicolo personale del Sig. -, comprensivo della documentazione amministrativa e sanitaria, detenuto dal Ministero della Difesa.
Pertanto, l’ordinanza n. 32/2025 disponeva i relativi incombenti istruttori, autorizzando le parti al deposito di memorie e di note di replica.
IX. In data 8 agosto 2025 il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri depositava la documentazione in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 32/2025, unitamente ad una nota denominata “memoria difensiva”.
X. In data 19 settembre 2025 il ricorrente depositava l’autorelazione sulla dinamica dell’infortunio del 1989, in esecuzione dell’ordinanza n. 32/2025.
XI. In data 22 dicembre 2025 INPS depositava la memoria autorizzata, insistendo per il rigetto del ricorso per l’infondatezza, in quanto la documentazione integrativa depositata in esecuzione dell’ordinanza n. 32/2025 non modificava la posizione dell’Istituto previdenziale.
XII. In data 30 dicembre 2025 il ricorrente depositava la memoria autorizzata, chiedendo preliminarmente di dichiarare “inammissibile la costituzione in giudizio del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri” e modificando come segue le conclusioni già rassegnate:
“in via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente, Sig. - -, a conseguire la pensione privilegiata ordinaria nella misura corrispondente all'ottava categoria della Tabella A, annessa al D.P.R. n. 834/1981, e per l’effetto condannare l’I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, alla liquidazione del relativo trattamento a decorrere dalla data del congedo (6 settembre 2020), con corresponsione dei ratei arretrati, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino all'effettivo soddisfo.
in via istruttoria e subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse già raggiunta la piena prova dei fatti, si chiede disporsi Consulenza Tecnica d’Ufficio medico-legale - da svolgersi secondo i criteri applicativi delle Tabelle A, B, E, F di cui all’art. 11 e contenuti nella Tabella B del DPR 915/1978 – che sulla base dell'intera documentazione in atti e della storia clinica e lavorativa del ricorrente:
a) accerti che la lesione traumatica del 1989 e la lesione traumatica del 2019 hanno determinato la “compromissione funzionale dell’articolazione al ginocchio con conseguente limitazione della motilità e perdita del trofismo muscolare”, e che la “Condropatia femoro-rotulea al ginocchio sx con lesione completa LCA e meniscopatia mediale” rappresenta una, tra le varie diagnosticate dal servizio sanitario nazionale in atti, delle manifestazioni morbigene diffusive conseguenti e successive a detti traumatismi;
b) ascriva a categoria tabellare di pensione privilegiata la compromissione funzionale dell’articolazione al ginocchio con conseguente limitazione della motilità e perdita del trofismo muscolare ai fini del trattamento pensionistico di privilegio e della diversa menomazione psico fisica emergente all’esito della C.T.U.
In ogni caso, con condanna dell’I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, e del Comando Generale dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore, alla refusione delle spese legali, da distarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari.”
XIII. In data 13 gennaio 2026 INPS depositava la memoria di replica autorizzata, insistendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
XIV. In data 15 gennaio 2026 il ricorrente depositava la memoria di replica autorizzata, insistendo “in via principale per l’accoglimento del ricorso e, in via subordinata, per l’accoglimento delle richieste istruttorie, con condanna dell’I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, e del Comando Generale dei Carabinieri, in persona del Comandante pro tempore, alla refusione delle spese legali, da distarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari”.
XV. All’odierna udienza gli Avv.ti Stefano e Sergio Zaccariello per il ricorrente svolgevano ampie difese come da verbale.
Questo Giudice evidenziava l’incompatibilità della dinamica e dei tempi di recupero dell’incidente del 1989 con una rottura del legamento crociato anteriore (“LCA”), mentre la documentazione medica del 2015 prodotta dal ricorrente attestava i postumi di una pregressa rottura LCA, risalente nel tempo. Di conseguenza, non risultava possibile allo stato degli atti ricondurre tale rottura LCA ai fatti di servizio. Pertanto, l’incidente in servizio del 2019 accadeva in presenza di una grave lesione pregressa del ginocchio, tuttavia non imputabile ai fatti di servizio.
L’Avv. Sergio Zaccariello per il ricorrente insisteva per la riconducibilità della lesione del legamento crociato anteriore al trauma distorsivo del 1989, richiamando sul punto anche le relazione medico-legale di parte, con il conseguente innesco di un’instabilità cronica dell’articolazione. Inoltre, insisteva nella richiesta di una CTU.
L’Avv. Micheli per INPS insisteva per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese, per le motivazioni già esposte nelle memorie difensive, opponendosi alla richiesta della CTU.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare, deve essere precisato che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri non è parte del presente giudizio, né la memoria illustrativa trasmessa contestualmente al deposito della documentazione in esecuzione dell’ordinanza n. 32/2025 possa essere considerata quale atto d’intervento in giudizio.
Sul punto si precisa, altresì, che un’Amministrazione pubblica destinataria di un ordine di deposito della documentazione può legittimamente accompagnare tale deposito da una nota illustrativa di quanto depositato, senza, tuttavia, poter formulare domande ed eccezioni rilevanti ai fini del giudizio. Tali domande ed eccezioni, se formulate, sono da considerarsi tamquam non essent.
Di conseguenza, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri resta estraneo all’ambito del presente giudizio e, proprio per tale motivo, è manifestamente inammissibile la domanda di condanna della predetta Amministrazione alle spese del giudizio, formulata dal ricorrente con la memoria autorizzata del 30 dicembre 2025.
2. In via istruttoria, deve essere confermato quanto già deciso con l’ordinanza n. 32/2025 circa la non necessità di procedere all’espletamento di una CTU, in quanto la documentazione medico-sanitaria in atti, ivi compresa la perizia di parte depositata dal ricorrente, fornisce una chiara esposizione di tutti gli elementi rilevanti ai fini della decisione dal punto di vista medico-legale.
Inoltre, la documentazione depositata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 32/2025 ed, in particolare, il foglio matricolare del Sig. - -, prodotto tra gli allegati ai docc. 3 e 8 depositati dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, fornisce ulteriori elementi decisivi a tal fine.
3. Nel merito, il ricorso verte sull’accertamento del diritto del Sig. - - a conseguire una pensione privilegiata ordinaria “per la menomazione subita dalla funzione motoria a causa delle lesioni traumatiche subite in servizio e per causa di servizio “distorsione ginocchio sinistro” 1989 e “trauma distorsivo ginocchio sx” nel 2019, in rideterminazione della loro non ascrizione a categoria portata nel P.V. della Commissione Medica di Verifica di Firenze n. BL/B n.15174 del 23.11.2021”.
In particolare, il ricorrente precisa che l’infermità “condropatia femoro-rotulea ginocchio sx con lesione completa LCA e meniscopatia mediale”, non riconosciuta dipendente da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio presso il MEF con delibera del 13 luglio 2021 ed espressamente indicata dal Sig. - quale terza patologia – in aggiunta ai due traumi distorsivi del 1989 e del 2019 – per cui veniva richiesta la pensione privilegiata, debba considerarsi quale “una, tra le varie diagnosticate dal servizio sanitario nazionale in atti, delle manifestazioni morbigene diffusive conseguenti e successive a detti traumatismi”, con la conseguente rilevanza ai fini del trattamento pensionistico di privilegio della “compromissione funzionale dell’articolazione al ginocchio con conseguente limitazione della motilità e perdita del trofismo muscolare” (cfr. le conclusioni della memoria autorizzata del 30 dicembre 2025).
A tale riguardo, deve essere anzitutto evidenziato che la compromissione funzionale del ginocchio sinistro del Sig. - rappresenta la conseguenza dell’infermità specificamente individuata dallo stesso ricorrente come “condropatia femoro-rotulea ginocchio sx con lesione completa LCA e meniscopatia mediale”.
Proprio in relazione a tale infermità in data 9 settembre 2019 il Sig. - presentava la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, individuando il rapporto di causalità con il servizio prestato nell’Arma dei Carabinieri nelle seguenti modalità: “i gravosi e disagiati servizi esterni espletati sia di giorno che di notte in condizioni atmosferiche particolarmente avverse (pioggia, gelo, neve)” (doc. 6 prodotto dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri in esecuzione dell’ordinanza n. 32/2025).
L’infermità lamentata dal ricorrente rappresenta, in realtà, un complesso di tre patologie del ginocchio sinistro:
- la “condropatia femoro-rotulea” che consiste nell’usura della cartilagine interna alla rotula;
- la “lesione completa LCA” che significa la rottura del legamento crociato anteriore;
- la “meniscopatia mediale” che fa riferimento ad una lesione o degenerazione del menisco mediale.
Solo in sede di proposizione del presente ricorso il Sig. - per la prima volta prospetta tale complesso patologico quale aggravamento – dovuto alle condizioni di servizio – delle due precedenti distorsioni al ginocchio sinistro, datate la prima 1989 e la seconda 2019, riconosciute dipendenti da causa di servizio.
In particolare, nella perizia medico-legale a firma della Dott.ssa Benedetta Guidi, specialista in Medicina Legale, si afferma quanto segue: “se è certo che la rottura del crociato anteriore sussisteva già prima dell’infortunio subito nel 2019 e non può essere attribuita a questo, è altrettanto vero che essa può essere conseguita al primo trauma distorsivo patito dal maresciallo nel novembre 1989 trattato con ginocchiera gessata; essa rappresenta l’evenienza più verosimile dal momento che non risultano ulteriori eventi traumatici”.
4. Il ricorso proposto dal Sig. - è infondato e deve essere respinto.
Il riconoscimento del diritto alla pensione di previlegio presuppone, ai sensi dell’art. 64 del D.P.R. n. 1092/1973, l’accertamento dell’inabilità al servizio, per l’effetto di “menomazioni dell’integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313” (comma 1), purché l’infermità sia determinata da fatti di servizio, intesi anche come “concausa efficiente e determinante” (comma 3).
A tale riguardo, occorre altresì osservare che il giudizio pensionistico davanti alla Corte dei conti – pur riferito specificamente ad un provvedimento amministrativo di diniego - non ha carattere annullatorio del provvedimento medesimo per vizi di legittimità, ma verte sull’accertamento nel merito della spettanza o meno del diritto al trattamento previdenziale richiesto.
Pertanto, tutte le doglianze del ricorrente rispetto agli atti – finali ed endoprocedimentali – del procedimento volto all’accertamento della dipendenza o meno da causa di servizio della patologia sofferta dal Sig. - sono da ritenersi assorbite dall’accertamento nel merito contenuto nella presente sentenza.
5. Dalla documentazione in atti risulta possibile ricondurre il complesso delle infermità a carico del ginocchio sinistro del ricorrente a cause efficienti e determinanti non riconducibili a fatti di servizio.
Infatti, la rottura del legamento crociato anteriore all’origine dell’indebolimento dell’articolazione con ogni probabilità deve essere fatta risalire ad un trauma distorsivo – diverso dai due traumi successivi riportati nel ricorso e dichiarati dal Sig. - come unici subiti ai fini della perizia medica di parte – del 25 marzo 1985, attestato dal foglio matricolare del ricorrente con diagnosi “distorsione ginocchio sx con ematro” e che ne aveva portato all’assenza dal servizio per oltre 3 mesi fino al rientro in data 13 luglio 1985 (cfr. doc. 3 depositato dall’Arma dei Carabinieri in data 8 agosto 2025 in esecuzione dell’ordinanza n. 32/2025, p. 13 del file .pdf).
Il riferimento all’”ematro” presente nella diagnosi significa un versamento di sangue all’interno dell’articolazione che tipicamente si verifica proprio in occasione di rottura dei legamenti.
Pur non essendovi alcun riferimento documentale in merito alle circostanze in cui è avvenuto tale trauma distorsivo del 1985, non risulta che il Sig. - ne abbia mai chiesto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio e tale evento traumatico non è stato nemmeno menzionato nell’ambito del presente ricorso, avendo peraltro il ricorrente stesso escluso nelle proprie dichiarazioni al perito di parte di aver riportato ulteriori traumi distorsivi a carico del ginocchio sinistro rispetto ai due eventi del 1989 e del 2019, successivi a tale primo trauma del 1985.
Viceversa, in occasione del secondo “trauma distorsivo ginocchio sx” dell’8 novembre 1989, il rientro in servizio avveniva a distanza di poco più di un mese, in data 19 dicembre 1989, né veniva riscontrata la presenza di “ematro”.
Inoltre, come già evidenziato nella discussione all’odierna udienza pubblica, non solo il tempo breve di recupero, ma anche la dinamica del predetto trauma distorsivo del ginocchio sinistro del 1989 – rappresentato nel ricorso e nella perizia di parte quale primo evento traumatico, ma in realtà secondo a carico della stessa articolazione indebolita pochi anni prima da un evento non imputabile ai fatti di servizio – non risulta compatibile con la rottura del legamento crociato anteriore.
Infatti, nella propria autorelazione del 16 settembre 2025, depositata in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 32/2025, il Sig. - specifica che il trauma del 1989 è stato determinato da una “torsione del ginocchio sinistro”, in quanto, mentre si alzava dal posto di guardia, il “piede sinistro rimase accidentalmente incastrato nello spazio tra la gamba della scrivania e la pedana metallica posta a protezione del pulsante di allarme della base militare”.
La necessità di applicare una “ginocchiera gessata” in tale occasione appare presumibilmente riconducibile alla presenza dei postumi della rottura del legamento crociato anteriore risalente a 4 anni prima.
6. D’altro canto, proprio la rottura del legamento crociato anteriore in occasione del primo infortunio del 1985 ha sicuramente determinato l’indebolimento dell’articolazione del ginocchio sinistro tale da portare - nel corso degli anni ed in assenza di un tempestivo intervento chirurgico di riparazione, unitamente all’aumento ponderale del Sig. - - sia all’usura eccessiva della cartilagine (la “condropatia femoro-rotulea”) sia alla degenerazione della struttura del menisco mediale (la “meniscopatia mediale”).
Sul punto, rientra nella comune conoscenza la circostanza che le patologie delle ginocchia si aggravano nei soggetti in sovrappeso e dalla documentazione in atti risulta un rilevante aumento ponderale nel corso degli anni.
Infatti, se all’epoca dell’arruolamento il Sig. - pesava 63 kg per 167 cm di altezza, dal verbale della CMO di La Spezia del 2018 risulta il peso di 88 kg per 168 cm di altezza, con l’indice di massa corporea pari a 31,18, corrispondente all’obesità di I grado.
Di conseguenza, le scelte dello stile di vita del Sig. - che hanno portato al sovraccarico anomalo sull’articolazione del ginocchio – già indebolita dalla vecchia lesione del legamento crociato anteriore risalente al 1985 e non imputabile a causa di servizio - dovuto all’obesità sono da qualificarsi tra le concause efficienti e determinanti dell’usura della cartilagine e della degenerazione del menisco.
7. Alla luce di quanto sopra evidenziato, in relazione ai due traumi distorsivi del ginocchio sinistro del 1989 e 2019, già riconosciuti dipendenti da causa di servizio nel giudizio formulato ai fini dell’equo indennizzo, deve essere confermata la relativa non ascrivibilità ad alcuna categoria rilevante ai fini della pensione privilegiata, come riconosciuta dai relativi accertamenti nell’ambito delle procedure attivate dal Ministero della Difesa.
Inoltre, deve essere esclusa la rilevanza causale – anche quali concause efficienti e determinanti – dei predetti due eventi traumatici minori a determinare l’infermità “condropatia femoro-rotulea ginocchio sx con lesione completa LCA e meniscopatia mediale”.
Infatti, se l’evento del 1989 è consistito un una distorsione del ginocchio in quanto il piede del Sig. - era rimasto incastrato mentre si stava alzando dalla sedia del proprio ufficio, la distorsione del ginocchio del 2019, dovuta ad una caduta del Sig. - mentre stava camminando in una zona boschiva, è intervenuta su un quadro clinico già gravemente compromesso e, comunque, non ha provocato postumi ascrivibili ai fini pensionistici.
8. Pertanto, non assume rilievo ai fini della presente decisione la valutazione circa la dipendenza o meno da causa di servizio del trauma distorsivo del 1989, trattandosi di un evento da esiti non ascrivibili a categoria e privo di rilevanza causale specifica in relazione all’infermità del ginocchio sinistro attualmente sofferta dal Sig. -.
Tuttavia, risulta utile ribadire quanto già rilevato con l’ordinanza n. 32/2025 sul fatto che l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della “distorsione del ginocchio sinistro”, in occasione dell’infortunio del 2 novembre 1989, effettuato dalla C.M.O. di Genova in data 3 aprile 1993, non ha carattere di definitività ai fini del presente giudizio pensionistico.
Infatti, il principio dell’unicità dell’accertamento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità o lesione anche ai fini di successive richieste di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio è stato introdotto nell’ordinamento solo dall’art. 12 del D.P.R. del 29 ottobre 2001, n. 461 (entrato in vigore dal 22 gennaio 2002) e trova la propria giustificazione proprio nella nuova disciplina organica della materia.
9. Resta quindi da esaminare il tema della possibilità di attribuire all’attività di servizio – formalmente definita come “gravosa” - l’efficacia causale o concausale determinante in relazione all’infermità “condropatia femoro-rotulea ginocchio sx con lesione completa LCA e meniscopatia mediale” attualmente sofferta dal Sig. -.
A tale riguardo, deve essere anzitutto rilevato che la “lesione completa LCA” è da attribuirsi ad un evento estraneo alle cause di servizio, risalente al 1985, come ampiamente argomentato al precedente punto 5.
Risulta altrettanto dimostrata la rilevanza causale efficace e determinante in relazione alle due restanti patologie “condropatia femoro-rotulea… e meniscopatia mediale” sia di tale evento traumatico del 1985 sia dell’aumento ponderale che nel corso degli anni ha portato il Sig. - all’obesità di I grado.
A tale riguardo, al fine di attribuire all’attività di servizio l’efficacia causale o concausale determinante in relazione ad una patologia insorta ed aggravata da cause non dipendenti dal servizio prestato, grava sul ricorrente l’onere di fornire la prova specifica di gravosi e prolungati disagi di carattere ambientale, notevolmente eccedenti i disagi comunemente richiesti al personale militare.
Tuttavia, nessuna circostanza specifica idonea a comprovare l’eccezionale gravità dei compiti svolti dal Sig. - durante gli anni di servizio risulta riscontrabile.
Infatti, la “gravosità” del servizio prestato dal Sig. - risulta motivata, anzitutto, dal generico riferimento al “clima particolarmente umido e rigido nella stagione invernale e dalla configurazione montuosa del territorio” della Stazione CC Bagni di Lucca – una località termale nota sin dall’epoca romana e particolarmente rinomata fino a pochi decenni fa, collocata a distanza di una ventina di chilometri dal capoluogo – presso la quale il ricorrente ha prestato attività dal 1995 fino al pensionamento, mentre l’attività precedente risulta prestata in Liguria, comunque sempre nel territorio nazionale.
Pertanto, tale riferimento alla presunta rigidità climatica presente nel rapporto informativo è da intendersi quale mera riproposizione stereotipata, senza alcuna effettiva valutazione del caso concreto.
Risulta, peraltro, che il Sig. - sia originario della stessa zona dove ha prestato servizio, essendo nato a Castelnuovo di Garfagnana in [...].
Altrettanto stereotipato risulta il riferimento all’esposizione “ai rigori ed inclemenze stagionali” ed allo svolgimento dei servizi esterni.
Infatti, il servizio descritto corrisponde all’ordinaria attività di un maresciallo dell’Arma dei Carabinieri, peraltro quasi interamente svolta a breve distanza dal paese di origine, senza alcuna esposizione a sforzi di addestramento estremo, né partecipazione alle missioni all’estero.
In conclusione, il ricorrente non ha in alcun modo assolto all’onere della prova gravante sullo stesso circa l’efficacia causale o concausale determinante del servizio svolto, emergendo, viceversa, dalla documentazione in atti la sussistenza di eventi determinanti non riconducibili alle cause di servizio.
Pertanto, non si può attribuire ai fattori di servizio una rilevanza causale preponderante rispetto al trauma del 1985 ed alle scelte dipendenti dallo stile di vita del Sig. -.
10. Il mancato riconoscimento della dipendenza dell’infermità “condropatia femoro-rotulea ginocchio sx con lesione completa LCA e meniscopatia mediale” sofferta dal ricorrente da causa di servizio assorbe tutte le ulteriori domande conseguenti.
11. La complessità delle questioni medico-legali trattate, in presenza di infermità dipendenti da causa di servizio, ed il carattere meramente documentale dell’attività istruttoria svolta giustificano la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana, in composizione monocratica di Giudice Unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso proposto dal Sig. -.
Spese compensate.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, dispone che, a cura della Segreteria, venga disposta l’annotazione di cui al comma 3 del suddetto art. 52 relativa all’omissione, in caso di diffusione, dei dati identificativi del ricorrente.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2026.
IL GIUDICE
Dott.ssa Khelena Nikifarava f.to digitalmente Depositata in Segreteria il 13/04/2026 Il Funzionario
IE LI
f.to digitalmente