TRIB
Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 28/04/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10794/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10794/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Recco Via Privata Marinin, 3, elettivamente domiciliato in Genova Viale Sauli, 4/9 sc. A presso e nello studio degli Avv.ti Marco Bellini ( (PEC e C.F._2 Email_1
Patrizia Demarchi ( ) ( (entrambi CodiceFiscale_3 Email_2 associati dello Cod. fisc. (fax 010.5704985) Controparte_1 P.IVA_1 che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di appello
Appellante contro
(Cod. Fisc. ) residente in [...] C.F._4 Marinin 7 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Ippolito d'Aste 3/3 presso lo Studio e la persona dell'avv. Fausto Mutti (C.F.: - posta elettronica certificata C.F._5
che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di Email_3 citazione del 2 dicembre 2019
Appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia il Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previe le pronunce tutte del caso e per i motivi tutti di cui alla parte espositiva dell'atto di appello, qui da intendersi richiamati
-In accoglimento dei motivi d'appello proposti ed in totale riforma della appellata sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 1583/2023 resa all'esito del Giudizio rubricato al n. R.G. 1344/2020
pagina 1 di 7 -Dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e conseguentemente, avendo il Primo Giudice erroneamente ritenuto la propria competenza, dichiarare nulla e/o annullata la sentenza appellata.
-Respingere comunque tutte le domande proposta da controparte con l'atto di citazione ciascuna di esse perché infondata in fatto ed in diritto, oltreché non provata nell'an e nel quantum debeatur, per i motivi tutti dettagliatamente esposti in parte espositiva e qui integralmente richiamati.
-In via di estremo subordine, portare quantomeno in compensazione gli importi già ricevuti dall'appellato da parte della Compagnia di assicurazione del Parte_2
9 in Recco, come motivato in parte espositiva;
in caso (non creduto) di contestazione, previa emissione
[...] di ordine di esibizione come infra richiesto sub [B] in via istruttoria.
-Con vittoria di spese e competenze di avvocato del doppio grado
IN VIA ISTRUTTORIA
[B] Si chiede che il Tribunale voglia emettere ordine di esibizione alla Compagnia di assicurazione del
Via Privata Marinin, 1-9 (oggi c.f. Controparte_3 CP_4 Controparte_5
con sede in Milano) in persona del suo legale rappresentante pro tempore dell'atto di P.IVA_2 quietanza e copia di assegno e bonifico di pagamento a favore dell'appellato relativamente al sinistro n. 14-200682786 del 7/7/18 inerente gli stessi fatti di cui è causa ed a seguito del quale l'appellato ha percepito euro 3 1.500,00=, per il medesimo titolo risarcitorio azionato nel presente giudizio, come evidenziato in parte espositiva.
[C] Si deduce (sempre in caso di contestazione) il seguente capitolo di prova:
-VERO CHE il sig. ha ricevuto, nelle more del giudizio, da (oggi CP_2 CP_4 [...]
c.f. con sede in Milano), il pagamento di euro 1.500,00= relativamente al CP_5 P.IVA_2 sinistro n. 14-200682786 del 7/7/18 denunciato dal Condominio dell'edificio in Recco Via Privata
Marinin 1-7 con comunicazione del 9/7/2018 (doc. 5 di parte appellante e da rammostrare) e come risulta da comunicazione email del 8/11/2023 (doc. 10 di parte appellante e da rammostrare) di cui confermo il contenuto. -Si indica quale teste informato il Sig. c/o Studio 2R Agenzia Tes_1 Allianz Viva in Recco Piazza Matteotti, 8/1”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 348 bis C.p.c., dell'appello proposto dalla difesa del Sig. , nel Controparte_6 merito respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, confermando per i motivi esposti in parte narrativa l'impugnata Sentenza, mandando così assolto il GN . da ogni pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti, ed in ogni caso per CP_2 quanto alla stessa non ascrivibile. Vinte le spese, i diritti e gli onorari di causa anche del secondo grado di giudizio da distrarsi a favore del legale antistatario”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza di primo grado
Il Giudice di Pace di Genova ha emesso sentenza n. 1583/2023 resa all'esito del Giudizio rubricato al n. R.G. 1344/2020 con la quale:
▪ il sig. è stato ritenuto responsabile dell'occlusione del canale di raccolta delle Parte_1 acque meteoriche (sito all'interno del cassonetto che divide l'interno 2 dall'interno 3 del sito in Recco – Ge – via Privata Marinin 1) che ha provocato il crollo dei soffitti Parte_2 dei posti auto in uso al sig. ; CP_2
▪ il sig. è stato condannato al risarcimento dei danni provocati al veicolo e allo Parte_1 scooter di proprietà del sig. ricoverati all'interno dei posti auto danneggiati, CP_2 quantificati in € 4.300,00, corrispondente al valore commerciale dei mezzi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo pagamento;
▪ il sig. è stato condannato al pagamento delle spese legali in favore del sig. Parte_1
quantificate in base al D.M. 147/22 e a suo esclusivo carico sono state poste le spese di CP_2 ctu.
2. Motivi di impugnazione
Primo Motivo: Nullità della sentenza appellata per incompetenza per valore del Giudice di Pace, erroneamente non rilevata dal Primo Giudice.
Secondo Motivo: erronea e contraddittoria motivazione in fatto ed in diritto in ordine alla affermazione della sussistenza dell'an debeatur, erronea ammissione di prova testimoniale avente contenuto valutativo ed erroneo utilizzo di tale inammissibile mezzo di prova a sostegno della affermazione di responsabilità.
Terzo Motivo: erronea e contraddittoria motivazione in fatto ed in diritto in ordine alla sussistenza del quantum debeatur ed erronea sua determinazione;
erronea ammissione di prova testimoniale (per la determinazione del quantum debeatur) avente contenuto valutativo ed erroneo utilizzo di tale inammissibile mezzo di prova a sostegno della motivazione;
erronea determinazione del quantum debeatur, facendo ricorso alla valutazione in via equitativa.
3. Nel merito
Il primo motivo è infondato.
Parte appellante sostiene che la causa non poteva essere decisa dal giudice di Pace:
▪ sia perché la richiesta risarcitoria doveva essere quantificata, ai fini del valore, sulla base della documentazione allegata (preventivi pari ad euro 8.936,89);
▪ sia perché la richiesta risarcitoria era “comunque da intendersi riferita alla somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta eventualmente sulla base di disponenda ctu oltre rivalutazione ed interessi” che la rendeva la domanda di valore indeterminato.
Invero parte attrice:
pagina 3 di 7 ▪ aveva espressamente ancorato, in atto di citazione, la richiesta risarcitoria al valore commerciale dei mezzi danneggiati – dei quali era stata ritenuta antieconomica la riparazione – valore indicato, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 10 cpc, in misura pari ad euro 3.500,00 per il veicolo e in euro 800,00 per il motoveicolo (quindi nei limiti della competenza per valore del primo giudice);
▪ non aveva fatto ricorso, in atto di citazione, all'espressione “somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta”, ma, semmai, all'espressione “e/o nella misura meglio vista”. Tale espressione (“somma maggiore o minore meglio vista) compare nelle conclusioni rassegnate con la comparsa conclusionale (in cui, in ogni caso, si richiama il valore commerciale dei mezzi da intendersi “contenuto” nella somma di euro 5.200,00), che sono state parzialmente modificate.
Quel che è in ogni caso assorbente, sul resto, è che, quand'anche, in ipotesi, fondata, l'eccezione di incompetenza non comporterebbe in ogni caso la pronuncia di nullità della sentenza con rimessione al giudice (Tribunale) competente per valore.
La decisione spetterebbe, infatti, in ogni caso al giudice di appello, che sia anche competente per valore a decidere la causa: qualora, infatti, venga eccepito in appello l'incompetenza per valore del primo
Giudice relativamente alla domanda proposta (nel caso di specie il Giudice di Pace, investito tempestivamente dell'eccezione di incompetenza proposta con la comparsa di risposta) l'accoglimento della detta eccezione non determina la rimessione della causa al Tribunale competente, dovendo il giudice dell'appello decidere nel merito la domanda. Infatti, a norma dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice è consentita per le sole tassative fattispecie previste dalla norma - nullità della citazione introduttiva del primo grado del giudizio, mancata integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorzio necessario, erronea estromissione di una parte nel giudizio - o per l'ipotesi di nullità della sentenza di primo grado per mancata sottoscrizione da parte del giudice.
Nel caso di specie, la rimessione della causa al primo giudice sarebbe preclusa, oltre che dal richiamato disposto normativo, anche dal fatto che il Giudice di Pace sarebbe incompetente per valore a decidere la per controversia, dunque il Tribunale, investito dell'appello, è in ogni caso anche il giudice competente per valore a decidere la causa.
La coincidenza del giudice investito dell'appello con quello competente in primo grado e la sussistenza di apposita istanza di entrambe le parti la decisione nel merito della controversia, con istaurazione del contraddittorio sul punto fin dal primo grado del giudizio, impone al Tribunale di decidere la causa nel merito, precludendo in ogni caso la sua rimessione al giudice (”ritenuto”) competente (cfr. Tribunale di
Milano, sentenza 1.02.2021).
Il secondo motivo è infondato.
Parte appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia ritenuto provato l'an della pretesa risarcitoria sulla base di prove orali che non andavano ammesse in quanto valutative.
In verità i capitoli di prova dedotti in primo grado (capi 1,2,3,4,5,6) erano valutativi solo rispetto alla stima del danno (tanto è vero che è stata poi licenziata ctu su questo specifico aspetto) ma non erano affatto valutativi rispetto ai fatti storici sui quali il teste ha riferito (verificazione materiale Tes_2 del distacco, danneggiamento materiale dei mezzi, conferimento d'incarico per accertare le causa del distacco ed esiti degli accertamenti espletati): l'esito della prova (unitamente alla documentazione fotografica agli atti) è servito semmai al giudice di prime cure per licenziare una ctu (estesa anche alla probabili cause del danno) che, diversamente, sarebbe stata esplorativa.
pagina 4 di 7 Il motivo è oltremodo infondato tenendo conto, peraltro, che il giudice di prime cure ha dichiarato apertamente in motivazione di aver deciso sull'an sulla base delle risultanze peritali (“anche non tenendo conto della deposizione del teste attoreo”, pag. 3 motivazione).
Parte appellante ritiene poi che il giudice di prime cure abbia ritenuto provato l'an (occlusione del canale di raccolta acque meteoriche posto all'interno del cassonetto che divide l'int.
2 - proprietà CP_7
- dall'int 3 - proprietà in aperto contrasto con gli esiti della ctu che non avrebbe affatto Parte_1 accertato la causa dell'infiltrazione (che potrebbe essere stata determinata da occlusione ma anche da altri fattori).
Invero il ctu ha affermato in perizia (ribadendo il concetto anche in sede di convocazione a chiarimenti):
▪ che l'occlusione della condotta posta all'interno del cassonetto rimane la causa piu probabile (cfr. pag. 19);
▪ che l'unica acqua che risulta accedere, in sede di verifiche, alla condotta è quella dell'int. 3 (posto a quota maggiore), tramite le griglie (cfr. pagg. 17,19);
▪ che, pertanto “è ipotizzabile che il terriccio e foglie percolate all'interno della condotta abbiano causato un accumulo e la conseguente occlusione della condotta causando un innalzamento del livello di acqua” (cfr. ctu pag. 17);
▪ che l'acqua in effetto “piscina” ha trovato poi sfogo ella muratura finendo nella soletta.
Il giudice di prime cure ha dunque ritenuto provato il nesso di causa non sulla base di dati incerti (come sostenuto da parte appellante) ma secondo la regola civilistica del “più probabile che non” (attribuendo dunque al ex artt. 2043, 2051 c.c. la responsabilità dell'occlusione del canale, provocata dal Parte_1 terriccio e foglie provenienti dal suo giardino, in assenza di altre cause altrettanto probabili o certe).
Di conseguenza, il fatto che il giardino pensile del sig. non sovrasti “direttamente” il posto Parte_1 auto ove erano ricoverati i mezzi del sig. è del tutto irrilevante, perché la citata occlusione ha CP_2 deviato il corso delle acque meteoriche, fino a farle confluire sulla soletta sovrastante i posti auto di cui
è causa.
Come è irrilevante il fatto che parte attrice avesse attribuito in origine l'infiltrazione alla rottura di un tubo di irrigazione posto nel giardino del sig. (ipotesi scartata dal ctu) poiché il fatto Parte_1 costitutivo del diritto al risarcimento del danno va riferito alla sua essenzialità materiale, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnici di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una ctu (cfr. in termini Cassazione civile n. 9124/2025).
Il terzo motivo è infondato.
Parte appellante sostiene che il giudice di prime cure ha liquidato il danno in via equitativa in sostanziale violazione dell'art. 1226 c.c. valorizzando peraltro il contenuto della deposizione testimoniale, sul punto, valutativa.
Invero il giudice, preso atto della documentazione fotografica prodotta e dei preventivi allegati (e non, dunque, sulla base della deposizione testimoniale), ha ritenuto (del tutto correttamente) provato il danno nella sua materialità (senza affatto alleggerire gli oneri probatori gravanti sul danneggiato) e lo pagina 5 di 7 ha liquidato per equivalente, anziché in forma specifica (art 2058 c.c.), ritenendo, in conformità a quando allegato da parte attrice, che:
▪ la riparazione dei mezzi come da preventivi prodotti fosse antieconomica;
▪ il valore commerciale dei mezzi indicato da parte attrice fosse congruo.
Il motivo di impugnazione non scalfisce né l'uno né l'altro dei passaggi motivazionali addotti dal giudice per la stima del danno e non può dunque portare al ribaltamento della decisione.
È noto infatti che anche nel caso in cui la sentenza sia censurata nella sua interezza, occorre che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni in questa svolte vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime.
Ciò in quanto finalità dell'appello non è quella di provocare un “novum iudicium”, ma di introdurre una “revisio prioris instantiae”, devolvendo al giudice di secondo grado il controllo degli errori nei quali l'appellante sostiene essere incorso il primo giudice, Cassazione civile , sez. III, 21 maggio 2008, n. 13080).
In altri termini parte appellante non porta argomentazioni specifiche per confutare la tesi riportata in motivazione (ovvero non offre alcun elemento che smentisca: che il danno si sia mai verificato;
che la riparazione fosse antieconomica;
che il valore commerciale dei mezzi fosse più basso rispetto a quello indicato. Né del resto è oggi possibile compiere un'ulteriore stima tecnica, visto che i mezzi non sono più pacificamente nella disponibilità del sig. ). CP_2
D'altronde “qualora sia provata - come nella fattispecie in esame -, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata,” Cass. 14.10.2004 n. 20283).
Né a diverso convincimento può pervenirsi per la sola circostanza che parte – come sostenuto - CP_2 non ha dimostrato in giudizio l'avvenuta demolizione dei mezzi perché la demolizione non è un presupposto per la liquidazione del danno per equivalente (del valore del relitto, anche se non demolito, dovrà semplicemente di regola tenersi conto in termini differenziali, nella relativa stima).
Infine, dal fatto che il sig. abbia percepito dall'assicurazione del Condominio (polizza globale CP_2 fabbricati n. 5772921, stipulata con Aviva Italia) euro 1.500,00, per lo stesso sinistro, non è possibile far discendere – come sostenuto da parte appellante - alcuna “duplicazione risarcitoria”: non vi è prova (di cui era onerata parte appellante) che l'indennizzo sia stato corrisposto per lo stesso titolo (parte convenuta appellata ha allegato che la somma è stata erogata per i danni materiali causati alla soffittatura del garage e per la rimozione dei detriti generati dal cedimento) ed esso non può essere, quindi, detratto dal credito risarcitorio, in assenza di prova sull'imputazione dell'indennizzo al danni provocato ai mezzi ricoverati nel posto auto.
pagina 6 di 7 L'appello va dunque complessivamente rigettato.
Le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico di parte appellante e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, importi medi per studio, introduttiva, decisionale, importi minimi per istruttoria). Con distrazione in favore dell'avv.to Fausto Mutti antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico della parte appellante di un importo pari al doppio del contributo unificato versato (l'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in €
2,127,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
con distrazione in favore dell'avv.to Fausto Mutti antistatario.
ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 23 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Genova, 23/04/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Polichetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 10794/2023 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Recco Via Privata Marinin, 3, elettivamente domiciliato in Genova Viale Sauli, 4/9 sc. A presso e nello studio degli Avv.ti Marco Bellini ( (PEC e C.F._2 Email_1
Patrizia Demarchi ( ) ( (entrambi CodiceFiscale_3 Email_2 associati dello Cod. fisc. (fax 010.5704985) Controparte_1 P.IVA_1 che, congiuntamente e disgiuntamente, lo rappresentano e difendono per mandato in calce all'atto di appello
Appellante contro
(Cod. Fisc. ) residente in [...] C.F._4 Marinin 7 ed elettivamente domiciliato in Genova, Via Ippolito d'Aste 3/3 presso lo Studio e la persona dell'avv. Fausto Mutti (C.F.: - posta elettronica certificata C.F._5
che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce all'atto di Email_3 citazione del 2 dicembre 2019
Appellato
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia il Tribunale di Genova, contrariis reiectis, previe le pronunce tutte del caso e per i motivi tutti di cui alla parte espositiva dell'atto di appello, qui da intendersi richiamati
-In accoglimento dei motivi d'appello proposti ed in totale riforma della appellata sentenza del Giudice di Pace di Genova n. 1583/2023 resa all'esito del Giudizio rubricato al n. R.G. 1344/2020
pagina 1 di 7 -Dichiarare l'incompetenza per valore del Giudice di Pace e conseguentemente, avendo il Primo Giudice erroneamente ritenuto la propria competenza, dichiarare nulla e/o annullata la sentenza appellata.
-Respingere comunque tutte le domande proposta da controparte con l'atto di citazione ciascuna di esse perché infondata in fatto ed in diritto, oltreché non provata nell'an e nel quantum debeatur, per i motivi tutti dettagliatamente esposti in parte espositiva e qui integralmente richiamati.
-In via di estremo subordine, portare quantomeno in compensazione gli importi già ricevuti dall'appellato da parte della Compagnia di assicurazione del Parte_2
9 in Recco, come motivato in parte espositiva;
in caso (non creduto) di contestazione, previa emissione
[...] di ordine di esibizione come infra richiesto sub [B] in via istruttoria.
-Con vittoria di spese e competenze di avvocato del doppio grado
IN VIA ISTRUTTORIA
[B] Si chiede che il Tribunale voglia emettere ordine di esibizione alla Compagnia di assicurazione del
Via Privata Marinin, 1-9 (oggi c.f. Controparte_3 CP_4 Controparte_5
con sede in Milano) in persona del suo legale rappresentante pro tempore dell'atto di P.IVA_2 quietanza e copia di assegno e bonifico di pagamento a favore dell'appellato relativamente al sinistro n. 14-200682786 del 7/7/18 inerente gli stessi fatti di cui è causa ed a seguito del quale l'appellato ha percepito euro 3 1.500,00=, per il medesimo titolo risarcitorio azionato nel presente giudizio, come evidenziato in parte espositiva.
[C] Si deduce (sempre in caso di contestazione) il seguente capitolo di prova:
-VERO CHE il sig. ha ricevuto, nelle more del giudizio, da (oggi CP_2 CP_4 [...]
c.f. con sede in Milano), il pagamento di euro 1.500,00= relativamente al CP_5 P.IVA_2 sinistro n. 14-200682786 del 7/7/18 denunciato dal Condominio dell'edificio in Recco Via Privata
Marinin 1-7 con comunicazione del 9/7/2018 (doc. 5 di parte appellante e da rammostrare) e come risulta da comunicazione email del 8/11/2023 (doc. 10 di parte appellante e da rammostrare) di cui confermo il contenuto. -Si indica quale teste informato il Sig. c/o Studio 2R Agenzia Tes_1 Allianz Viva in Recco Piazza Matteotti, 8/1”.
Per parte appellata:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare dichiarare l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 348 bis C.p.c., dell'appello proposto dalla difesa del Sig. , nel Controparte_6 merito respingere l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, confermando per i motivi esposti in parte narrativa l'impugnata Sentenza, mandando così assolto il GN . da ogni pretesa risarcitoria avanzata nei suoi confronti, ed in ogni caso per CP_2 quanto alla stessa non ascrivibile. Vinte le spese, i diritti e gli onorari di causa anche del secondo grado di giudizio da distrarsi a favore del legale antistatario”.
pagina 2 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La sentenza di primo grado
Il Giudice di Pace di Genova ha emesso sentenza n. 1583/2023 resa all'esito del Giudizio rubricato al n. R.G. 1344/2020 con la quale:
▪ il sig. è stato ritenuto responsabile dell'occlusione del canale di raccolta delle Parte_1 acque meteoriche (sito all'interno del cassonetto che divide l'interno 2 dall'interno 3 del sito in Recco – Ge – via Privata Marinin 1) che ha provocato il crollo dei soffitti Parte_2 dei posti auto in uso al sig. ; CP_2
▪ il sig. è stato condannato al risarcimento dei danni provocati al veicolo e allo Parte_1 scooter di proprietà del sig. ricoverati all'interno dei posti auto danneggiati, CP_2 quantificati in € 4.300,00, corrispondente al valore commerciale dei mezzi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo pagamento;
▪ il sig. è stato condannato al pagamento delle spese legali in favore del sig. Parte_1
quantificate in base al D.M. 147/22 e a suo esclusivo carico sono state poste le spese di CP_2 ctu.
2. Motivi di impugnazione
Primo Motivo: Nullità della sentenza appellata per incompetenza per valore del Giudice di Pace, erroneamente non rilevata dal Primo Giudice.
Secondo Motivo: erronea e contraddittoria motivazione in fatto ed in diritto in ordine alla affermazione della sussistenza dell'an debeatur, erronea ammissione di prova testimoniale avente contenuto valutativo ed erroneo utilizzo di tale inammissibile mezzo di prova a sostegno della affermazione di responsabilità.
Terzo Motivo: erronea e contraddittoria motivazione in fatto ed in diritto in ordine alla sussistenza del quantum debeatur ed erronea sua determinazione;
erronea ammissione di prova testimoniale (per la determinazione del quantum debeatur) avente contenuto valutativo ed erroneo utilizzo di tale inammissibile mezzo di prova a sostegno della motivazione;
erronea determinazione del quantum debeatur, facendo ricorso alla valutazione in via equitativa.
3. Nel merito
Il primo motivo è infondato.
Parte appellante sostiene che la causa non poteva essere decisa dal giudice di Pace:
▪ sia perché la richiesta risarcitoria doveva essere quantificata, ai fini del valore, sulla base della documentazione allegata (preventivi pari ad euro 8.936,89);
▪ sia perché la richiesta risarcitoria era “comunque da intendersi riferita alla somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta eventualmente sulla base di disponenda ctu oltre rivalutazione ed interessi” che la rendeva la domanda di valore indeterminato.
Invero parte attrice:
pagina 3 di 7 ▪ aveva espressamente ancorato, in atto di citazione, la richiesta risarcitoria al valore commerciale dei mezzi danneggiati – dei quali era stata ritenuta antieconomica la riparazione – valore indicato, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 10 cpc, in misura pari ad euro 3.500,00 per il veicolo e in euro 800,00 per il motoveicolo (quindi nei limiti della competenza per valore del primo giudice);
▪ non aveva fatto ricorso, in atto di citazione, all'espressione “somma maggiore o minore meglio vista e ritenuta”, ma, semmai, all'espressione “e/o nella misura meglio vista”. Tale espressione (“somma maggiore o minore meglio vista) compare nelle conclusioni rassegnate con la comparsa conclusionale (in cui, in ogni caso, si richiama il valore commerciale dei mezzi da intendersi “contenuto” nella somma di euro 5.200,00), che sono state parzialmente modificate.
Quel che è in ogni caso assorbente, sul resto, è che, quand'anche, in ipotesi, fondata, l'eccezione di incompetenza non comporterebbe in ogni caso la pronuncia di nullità della sentenza con rimessione al giudice (Tribunale) competente per valore.
La decisione spetterebbe, infatti, in ogni caso al giudice di appello, che sia anche competente per valore a decidere la causa: qualora, infatti, venga eccepito in appello l'incompetenza per valore del primo
Giudice relativamente alla domanda proposta (nel caso di specie il Giudice di Pace, investito tempestivamente dell'eccezione di incompetenza proposta con la comparsa di risposta) l'accoglimento della detta eccezione non determina la rimessione della causa al Tribunale competente, dovendo il giudice dell'appello decidere nel merito la domanda. Infatti, a norma dell'art. 354 c.p.c., la rimessione della causa al primo giudice è consentita per le sole tassative fattispecie previste dalla norma - nullità della citazione introduttiva del primo grado del giudizio, mancata integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorzio necessario, erronea estromissione di una parte nel giudizio - o per l'ipotesi di nullità della sentenza di primo grado per mancata sottoscrizione da parte del giudice.
Nel caso di specie, la rimessione della causa al primo giudice sarebbe preclusa, oltre che dal richiamato disposto normativo, anche dal fatto che il Giudice di Pace sarebbe incompetente per valore a decidere la per controversia, dunque il Tribunale, investito dell'appello, è in ogni caso anche il giudice competente per valore a decidere la causa.
La coincidenza del giudice investito dell'appello con quello competente in primo grado e la sussistenza di apposita istanza di entrambe le parti la decisione nel merito della controversia, con istaurazione del contraddittorio sul punto fin dal primo grado del giudizio, impone al Tribunale di decidere la causa nel merito, precludendo in ogni caso la sua rimessione al giudice (”ritenuto”) competente (cfr. Tribunale di
Milano, sentenza 1.02.2021).
Il secondo motivo è infondato.
Parte appellante ritiene che il giudice di prime cure abbia ritenuto provato l'an della pretesa risarcitoria sulla base di prove orali che non andavano ammesse in quanto valutative.
In verità i capitoli di prova dedotti in primo grado (capi 1,2,3,4,5,6) erano valutativi solo rispetto alla stima del danno (tanto è vero che è stata poi licenziata ctu su questo specifico aspetto) ma non erano affatto valutativi rispetto ai fatti storici sui quali il teste ha riferito (verificazione materiale Tes_2 del distacco, danneggiamento materiale dei mezzi, conferimento d'incarico per accertare le causa del distacco ed esiti degli accertamenti espletati): l'esito della prova (unitamente alla documentazione fotografica agli atti) è servito semmai al giudice di prime cure per licenziare una ctu (estesa anche alla probabili cause del danno) che, diversamente, sarebbe stata esplorativa.
pagina 4 di 7 Il motivo è oltremodo infondato tenendo conto, peraltro, che il giudice di prime cure ha dichiarato apertamente in motivazione di aver deciso sull'an sulla base delle risultanze peritali (“anche non tenendo conto della deposizione del teste attoreo”, pag. 3 motivazione).
Parte appellante ritiene poi che il giudice di prime cure abbia ritenuto provato l'an (occlusione del canale di raccolta acque meteoriche posto all'interno del cassonetto che divide l'int.
2 - proprietà CP_7
- dall'int 3 - proprietà in aperto contrasto con gli esiti della ctu che non avrebbe affatto Parte_1 accertato la causa dell'infiltrazione (che potrebbe essere stata determinata da occlusione ma anche da altri fattori).
Invero il ctu ha affermato in perizia (ribadendo il concetto anche in sede di convocazione a chiarimenti):
▪ che l'occlusione della condotta posta all'interno del cassonetto rimane la causa piu probabile (cfr. pag. 19);
▪ che l'unica acqua che risulta accedere, in sede di verifiche, alla condotta è quella dell'int. 3 (posto a quota maggiore), tramite le griglie (cfr. pagg. 17,19);
▪ che, pertanto “è ipotizzabile che il terriccio e foglie percolate all'interno della condotta abbiano causato un accumulo e la conseguente occlusione della condotta causando un innalzamento del livello di acqua” (cfr. ctu pag. 17);
▪ che l'acqua in effetto “piscina” ha trovato poi sfogo ella muratura finendo nella soletta.
Il giudice di prime cure ha dunque ritenuto provato il nesso di causa non sulla base di dati incerti (come sostenuto da parte appellante) ma secondo la regola civilistica del “più probabile che non” (attribuendo dunque al ex artt. 2043, 2051 c.c. la responsabilità dell'occlusione del canale, provocata dal Parte_1 terriccio e foglie provenienti dal suo giardino, in assenza di altre cause altrettanto probabili o certe).
Di conseguenza, il fatto che il giardino pensile del sig. non sovrasti “direttamente” il posto Parte_1 auto ove erano ricoverati i mezzi del sig. è del tutto irrilevante, perché la citata occlusione ha CP_2 deviato il corso delle acque meteoriche, fino a farle confluire sulla soletta sovrastante i posti auto di cui
è causa.
Come è irrilevante il fatto che parte attrice avesse attribuito in origine l'infiltrazione alla rottura di un tubo di irrigazione posto nel giardino del sig. (ipotesi scartata dal ctu) poiché il fatto Parte_1 costitutivo del diritto al risarcimento del danno va riferito alla sua essenzialità materiale, stante l'inesigibilità dell'individuazione ex ante di specifici elementi tecnici di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una ctu (cfr. in termini Cassazione civile n. 9124/2025).
Il terzo motivo è infondato.
Parte appellante sostiene che il giudice di prime cure ha liquidato il danno in via equitativa in sostanziale violazione dell'art. 1226 c.c. valorizzando peraltro il contenuto della deposizione testimoniale, sul punto, valutativa.
Invero il giudice, preso atto della documentazione fotografica prodotta e dei preventivi allegati (e non, dunque, sulla base della deposizione testimoniale), ha ritenuto (del tutto correttamente) provato il danno nella sua materialità (senza affatto alleggerire gli oneri probatori gravanti sul danneggiato) e lo pagina 5 di 7 ha liquidato per equivalente, anziché in forma specifica (art 2058 c.c.), ritenendo, in conformità a quando allegato da parte attrice, che:
▪ la riparazione dei mezzi come da preventivi prodotti fosse antieconomica;
▪ il valore commerciale dei mezzi indicato da parte attrice fosse congruo.
Il motivo di impugnazione non scalfisce né l'uno né l'altro dei passaggi motivazionali addotti dal giudice per la stima del danno e non può dunque portare al ribaltamento della decisione.
È noto infatti che anche nel caso in cui la sentenza sia censurata nella sua interezza, occorre che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare con la motivazione della sentenza impugnata, in modo che alle argomentazioni in questa svolte vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il fondamento logico giuridico delle prime.
Ciò in quanto finalità dell'appello non è quella di provocare un “novum iudicium”, ma di introdurre una “revisio prioris instantiae”, devolvendo al giudice di secondo grado il controllo degli errori nei quali l'appellante sostiene essere incorso il primo giudice, Cassazione civile , sez. III, 21 maggio 2008, n. 13080).
In altri termini parte appellante non porta argomentazioni specifiche per confutare la tesi riportata in motivazione (ovvero non offre alcun elemento che smentisca: che il danno si sia mai verificato;
che la riparazione fosse antieconomica;
che il valore commerciale dei mezzi fosse più basso rispetto a quello indicato. Né del resto è oggi possibile compiere un'ulteriore stima tecnica, visto che i mezzi non sono più pacificamente nella disponibilità del sig. ). CP_2
D'altronde “qualora sia provata - come nella fattispecie in esame -, o non contestata, l'esistenza del danno, il giudice può far ricorso alla valutazione equitativa del danno non solo quando è impossibile stimare con precisione l'entità dello stesso, ma anche quando, in relazione alla peculiarità del caso concreto, la precisa determinazione di esso sia difficoltosa, e nell'operare la valutazione equitativa egli non è tenuto a fornire una dimostrazione minuziosa e particolareggiata della corrispondenza tra ciascuno degli elementi esaminati e l'ammontare del danno liquidato, essendo sufficiente che il suo accertamento sia scaturito da un esame della situazione processuale globalmente considerata,” Cass. 14.10.2004 n. 20283).
Né a diverso convincimento può pervenirsi per la sola circostanza che parte – come sostenuto - CP_2 non ha dimostrato in giudizio l'avvenuta demolizione dei mezzi perché la demolizione non è un presupposto per la liquidazione del danno per equivalente (del valore del relitto, anche se non demolito, dovrà semplicemente di regola tenersi conto in termini differenziali, nella relativa stima).
Infine, dal fatto che il sig. abbia percepito dall'assicurazione del Condominio (polizza globale CP_2 fabbricati n. 5772921, stipulata con Aviva Italia) euro 1.500,00, per lo stesso sinistro, non è possibile far discendere – come sostenuto da parte appellante - alcuna “duplicazione risarcitoria”: non vi è prova (di cui era onerata parte appellante) che l'indennizzo sia stato corrisposto per lo stesso titolo (parte convenuta appellata ha allegato che la somma è stata erogata per i danni materiali causati alla soffittatura del garage e per la rimozione dei detriti generati dal cedimento) ed esso non può essere, quindi, detratto dal credito risarcitorio, in assenza di prova sull'imputazione dell'indennizzo al danni provocato ai mezzi ricoverati nel posto auto.
pagina 6 di 7 L'appello va dunque complessivamente rigettato.
Le spese di lite del presente grado devono essere poste a carico di parte appellante e liquidate in base a tariffa (Giudizio di cognizione avanti il Tribunale, scaglione da euro 1.100,00 ad euro 5.200,00, importi medi per studio, introduttiva, decisionale, importi minimi per istruttoria). Con distrazione in favore dell'avv.to Fausto Mutti antistatario.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento a carico della parte appellante di un importo pari al doppio del contributo unificato versato (l'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; tale comma stabilisce che: «Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata;
condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in €
2,127,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
con distrazione in favore dell'avv.to Fausto Mutti antistatario.
ai sensi dell'art. 13, comma 1 – quater, del d. P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 23 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13.
Genova, 23/04/2025
Il Giudice dott. Stefania Polichetti
pagina 7 di 7