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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/07/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 04/07/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2059/2024, assunta in decisione il 4.7.2025, vertente tra:
c.f.: rapp.to e difeso dall'Avv.to Emanuela Zagari, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via Argine Dx Calopinace n. 20, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1 dagli Avvocati, Valeria Grandizio ( ), Ettore Triolo, Angela Laganà, giusta C.F._2 procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 15.6.2023, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario d'invalidità dalla data di proposizione della domanda (15.12.2022).
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dr. il quale, depositata Persona_1
la relazione, non riconosceva in capo al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari per Parte_1
il riconoscimento del beneficio richiesto.
Nello specifico, il dott. nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1
procedimento di prime cure, recante il NRG 2929/2023, concludeva, anche in risposta alle osservazioni formulate da parte ricorrente, che: “In conclusione il Sig. è un lavoratore Edile Pt_1
di 41 anni in buone condizioni generali, affetto da una iniziale Spondilodiscoartrosi C e L che, nemmeno insieme alle altre manifestazioni patologiche descritte in diagnosi, si dimostra in grado di ridurre permanentemente a meno di 1/3 la capacità di lavoro del Periziando nell'attività abitualmente esercitata o in altre ad essa assimilabili per analoghe doti di esperienza ed impegno psicofisico. Il Sig. è quindi da considerarsi NON Invalido ai sensi dell'art. 1 Legge 222/84 Parte_1
sia alla data dell'istanza amministrativa 15/12/22 che a qualunque altra data a questa successiva.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig.
[...]
il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, sostenendo che: “Appare infatti Parte_1
evidente che il Dott. ha operato una valutazione di fatto controversa sulla portata devastante Per_1
delle malattie invalidanti patite dal ricorrente ai fini della individuazione dei requisiti necessari per il riconoscimento di cui all'art.1 della Legge 222/84, omettendo di esporre valide considerazioni e altrettanto valide argomentazioni per giustificare il suo negativo parere sul riconoscimento dei benefici richiesti. E'indispensabile rimarcare la genericità e l'approssimazione con cui è stata condotta la visita peritale, insistentemente costellata da sconcertanti contraddizioni.”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale ed osservando che: “Quanto al requisito sanitario, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate nel ricorrente. Appare, perciò evidente, in uno alla assenza di errori diagnostici, che la valutazione del CTU è fondata, seria ed ineccepibile e non riconosce la presenza di un quadro patologico importante.In ogni caso l'affermata pretesa al riconoscimento del diritto ipso iure in ragione della gravità delle patologie dedotte è inconferente poiché deve essere valutata l'incapacità di attendere alle occupazioni confacenti le proprie attitudini in relazione ad esse.”
Esaminati gli atti, ed il contenuto del ricorso in opposizione, questo Giudicante, all'udienza del 12 luglio 2024, all'esito della discussione orale e delle relative verbalizzazioni, disponeva il richiamo del Dott. affinchè lo stesso, chiarisse in ordine alle puntuali doglianze del procuratore di Per_1 parte ricorrente.
In data 29.1.2025, il Ctu depositava la propria relazione, di fatto confermando il proprio giudizio di
NON INVALIDO in capo al ricorrente.
Posto che il Consulente Tecnico di ufficio ha analiticamente precisato le motivazioni cliniche per le quali non ha ritenuto sussistente in capo a i requisiti richiesti per la concessione Parte_1 dell'assegno ordinario d'invalidità, ritenute le stesse condivisibili, la causa viene assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma. cpc.
Stante la dichiarazione resa dal Sig. ai fini della esenzione dalla condanna alle Parte_1
spese di lite, ai sensi del novellato art. 152 disp. att., le stesse, per le entrambe le fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1
dell'accertamento peritale
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
- compensa integralmente fra le parti il pagamento delle spese processuali;
pone altresì, definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato, in favore del Dott. CP_1
Rindone come da separato provvedimento. Per_1
Reggio Calabria, lì 4.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SETTORE LAVORO E PREVIDENZA
Il GOP, Dott.ssa Donatella Sabbatino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 04/07/2025 , ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2059/2024, assunta in decisione il 4.7.2025, vertente tra:
c.f.: rapp.to e difeso dall'Avv.to Emanuela Zagari, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio in Reggio Calabria alla Via Argine Dx Calopinace n. 20, è elettivamente domiciliato
CONTRO
in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso congiuntamente e disgiuntamente CP_1 dagli Avvocati, Valeria Grandizio ( ), Ettore Triolo, Angela Laganà, giusta C.F._2 procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso l'Avvocatura distrettuale della Sede . CP_1
Con ricorso del 15.6.2023, il Sig. proponeva ATP ex art.445 bis, c.p.c., volto ad Parte_1 ottenere il riconoscimento del requisito sanitario per la concessione dell'assegno ordinario d'invalidità dalla data di proposizione della domanda (15.12.2022).
Nel corso di tale giudizio veniva disposta CTU conferita al Dr. il quale, depositata Persona_1
la relazione, non riconosceva in capo al sig. la sussistenza dei requisiti sanitari per Parte_1
il riconoscimento del beneficio richiesto.
Nello specifico, il dott. nella relazione di consulenza medico-legale, nell'ambito del Per_1
procedimento di prime cure, recante il NRG 2929/2023, concludeva, anche in risposta alle osservazioni formulate da parte ricorrente, che: “In conclusione il Sig. è un lavoratore Edile Pt_1
di 41 anni in buone condizioni generali, affetto da una iniziale Spondilodiscoartrosi C e L che, nemmeno insieme alle altre manifestazioni patologiche descritte in diagnosi, si dimostra in grado di ridurre permanentemente a meno di 1/3 la capacità di lavoro del Periziando nell'attività abitualmente esercitata o in altre ad essa assimilabili per analoghe doti di esperienza ed impegno psicofisico. Il Sig. è quindi da considerarsi NON Invalido ai sensi dell'art. 1 Legge 222/84 Parte_1
sia alla data dell'istanza amministrativa 15/12/22 che a qualunque altra data a questa successiva.”
Formulato il dissenso ex art.445 bis, IV comma, c.p.c., veniva introdotto da parte del Sig.
[...]
il presente giudizio ex art.445 bis, VI comma, c.p.c, sostenendo che: “Appare infatti Parte_1
evidente che il Dott. ha operato una valutazione di fatto controversa sulla portata devastante Per_1
delle malattie invalidanti patite dal ricorrente ai fini della individuazione dei requisiti necessari per il riconoscimento di cui all'art.1 della Legge 222/84, omettendo di esporre valide considerazioni e altrettanto valide argomentazioni per giustificare il suo negativo parere sul riconoscimento dei benefici richiesti. E'indispensabile rimarcare la genericità e l'approssimazione con cui è stata condotta la visita peritale, insistentemente costellata da sconcertanti contraddizioni.”
Si costituiva l' contestando gli assunti avversari perché infondati, insistendo sulla correttezza CP_1 dell'elaborato peritale ed osservando che: “Quanto al requisito sanitario, si osserva che il consulente tecnico d'ufficio ha redatto in maniera esaustiva l'elaborato peritale, considerando tutte le patologie riscontrate nel ricorrente. Appare, perciò evidente, in uno alla assenza di errori diagnostici, che la valutazione del CTU è fondata, seria ed ineccepibile e non riconosce la presenza di un quadro patologico importante.In ogni caso l'affermata pretesa al riconoscimento del diritto ipso iure in ragione della gravità delle patologie dedotte è inconferente poiché deve essere valutata l'incapacità di attendere alle occupazioni confacenti le proprie attitudini in relazione ad esse.”
Esaminati gli atti, ed il contenuto del ricorso in opposizione, questo Giudicante, all'udienza del 12 luglio 2024, all'esito della discussione orale e delle relative verbalizzazioni, disponeva il richiamo del Dott. affinchè lo stesso, chiarisse in ordine alle puntuali doglianze del procuratore di Per_1 parte ricorrente.
In data 29.1.2025, il Ctu depositava la propria relazione, di fatto confermando il proprio giudizio di
NON INVALIDO in capo al ricorrente.
Posto che il Consulente Tecnico di ufficio ha analiticamente precisato le motivazioni cliniche per le quali non ha ritenuto sussistente in capo a i requisiti richiesti per la concessione Parte_1 dell'assegno ordinario d'invalidità, ritenute le stesse condivisibili, la causa viene assunta in decisione con rigetto del ricorso ex art.445 bis, VI comma. cpc.
Stante la dichiarazione resa dal Sig. ai fini della esenzione dalla condanna alle Parte_1
spese di lite, ai sensi del novellato art. 152 disp. att., le stesse, per le entrambe le fasi del giudizio, vanno integralmente compensate fra le parti;
si pone definitivamente a carico dell' il costo CP_1
dell'accertamento peritale
P. Q. M.
Il GOT, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
, così provvede: Parte_1
- rigetta il ricorso in opposizione;
- compensa integralmente fra le parti il pagamento delle spese processuali;
pone altresì, definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale liquidato, in favore del Dott. CP_1
Rindone come da separato provvedimento. Per_1
Reggio Calabria, lì 4.7.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Donatella Sabbatino