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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5109 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8738/23 RG in data 5.12.23 avente per oggetto: separazione giudiziale tra i coniugi e domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: ), rappresentato e difeso, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Mariconda, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Gen. A. Diaz n. 35;
RICORRENTE
E
(CF: ), rappresentata e difesa, come da procura Controparte_1 C.F._2 allegata alla comparsa di costituzione, dall'avv. Clementina Giordano, presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno alla via Nicolodi n. 89;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 11.12.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.12.23, premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in Salerno in data 24.7.05 con e che dalla loro unione Controparte_1 era nata la figlia (19.6.06), chiedeva dichiararsi la separazione dal coniuge, proponendo Per_1 altresì domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta passata in giudicato la sentenza.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la resistente che non si opponeva alle domande proposte, contestando la ricostruzione dei fatti in ordine alle cause della separazione.
All'esito della comparizione delle parti, il giudice delegato, fallito il tentativo di conciliazione, emetteva i provvedimenti provvisori con ordinanza depositata in data 3.4.24, determinando in €
600,00 per la figlia il contributo per il mantenimento da corrispondersi alla resistente mensilmente, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, quantificando nel 50% il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie per la figlia, assegnando la casa coniugale, di proprietà del ricorrente, alla madre della minore e quantificando in € 300,00 l'assegno di mantenimento per la moglie.
Rigettate, infine, le richieste istruttorie articolate, accolto il reclamo da parte della Corte di appello in ordine al mantenimento per la moglie, negato in sede di impugnazione, la causa all'udienza del
28.11.24, fissata con modalità di trattazione scritta, era riservata in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Con sentenza non definitiva depositata in data 2.12.24 il Tribunale dichiarava la separazione tra i coniugi, assegnando la casa coniugale alla resistente, genitore con la quale viveva la figlia ormai divenuta maggiorenne, determinando in € 600,00 il contributo di mantenimento che il ricorrente era tenuto a corrispondere alla resistente mensilmente per la figlia, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, oltre a dover contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie contratte nell'interesse della figlia. Infine, rigettava la richiesta di mantenimento per la resistente, rimettendo la causa sul ruolo, come da separata ordinanza, per la decisione sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Acquisita la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, all'udienza del 11.12.25, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era rimessa in decisione ai sensi dell'art. 473bis.28 c.p.c.
Ciò chiarito, ritiene il Collegio che va accolta la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, emergendo dalle risultanze di causa che si è realizzata la fattispecie di cui all'art 3, n.2, lett. b) della L. 898/1970 così come mod. dalla L. n 74/ 1987 e dalla L. n.55/2015, atteso il decorso di oltre un anno dalla data in cui sono comparsi i coniugi, oltre alla prova del passaggio in giudicato della sentenza della separazione.
Ne segue che va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendo esaminarsi le ulteriori domande, tra cui quella di mantenimento per la figlia Per_1 Ella raggiunto la maggiore età e, come riconosciuto da entrambe le parti, frequenta l'università e continua a convivere con la madre, pur quale studente fuori sede, desumendosi dalla stessa richiesta del ricorrente di confermare l'assegnazione della casa coniugale.
Ora considerando che il tempo trascorso dalla precedente statuizione è comunque minimo (appena un anno e mezzo), senza che si riscontrino maggiori esigenze, non può procedersi ad un aumento del contributo già determinato in € 600,00 in favore della figlia, che va pertanto confermato, anche per quanto concerne le spese straordinarie, considerando tra l'altro l'assegnazione della casa familiare di proprietà del ricorrente ed in godimento alla madre.
Va confermata altresì l'assegnazione della casa coniugale, sulla quale non vi è stata contestazione.
Va, infine, esaminata la domanda di assegno divorzile che deve ritenersi proposta dalla resistente al momento della sua costituzione avvenuta tempestivamente, allorquando la stessa chiede, nelle conclusioni della memoria difensiva, al punto 6) di “stabilire a carico del in favore della Pt_1 sig.ra un assegno di mantenimento, in funzione perequativa ed assistenziale, di euro 500,00 CP_1 mensili…”. È di tutta evidenza che con la dizione utilizzata si richiamano le caratteristiche proprie dell'assegno divorzile, dovendo, pertanto, in applicazione del principio “iura novit curia” ritenersi introdotta la domanda che, nel merito, ritiene il Tribunale essere infondata e come tale da rigettare, in applicazione degli ultimi orientamenti giurisprudenziali sul punto.
In particolare, con sentenza n. 18287/2018 le SS.UU., premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi.
Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità , considerando che tale contributo e frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed e espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e
29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio.
In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacita del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare.
Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte.
Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
Nel caso di specie, va osservato, in primo luogo, che è la resistente che, nella memoria di costituzione, evidenzia che ella, già avvocato, iniziava a collaborare con lo studio di colui che sarebbe diventato suo marito, titolare di un'attività professionale avviata soprattutto nel settore fallimentare, partecipando attivamente allo svolgimento dell'attività lavorativa anche dopo il matrimonio e la nascita della piccola supportata dalla famiglia di origine materna (nella memoria a pag. 3 Per_1 si legge testualmente “Dopo la nascita di al fine di consentire alla sig.ra di Per_1 CP_1 continuare a prestare supporto al marito nello svolgimento dell'attività professionale che aumentava sempre di più arrivando a fatturati rilevanti, la cura ed assistenza della minore venne affidata ai nonni materni. Solo grazie all'aiuto dei genitori che accudivano, presso la propria abitazione in Baronissi, la piccola l'avv. ha potuto sostenere il carico di lavoro che svolgeva presso lo Per_1 CP_1 studio”) e tale attività è proseguita anche con l'istituzione di un'associazione professionale con una quota del 25% in capo alla resistente.
Quanto alla situazione reddituale della resistente ella ad oggi continua a svolgere la professione di avvocato, abita presso la casa coniugale di proprietà del ricorrente, ha dichiarato per l'anno di imposta
2022 un reddito in regime forfettario per € 16258,00 (per l'anno 2021 un reddito utile ai fini delle agevolazioni di € 10322,00 e per l'anno 2020 di € 11555,00), con disponibilità sul conto corrente a lei intestato per una somma circa € 1500,00 (come da estratti conto prodotti fino al 2022 e non anche quelli relativi al 2023, essendo possibile una maggiore disponibilità visto l'incarico professionale ricevuto), risultando altresì che ella è titolare di titoli fondi di investimento e sicav per € 107971,55.
In virtù di quanto sopra descritto, ritiene il Tribunale che la domanda di assegno divorzile vada rigettata.
Quanto alle spese di lite, esse vanno integralmente compensate, considerando la natura necessitata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, non definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e reietta, così provvede:
- Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , nata a [...] Parte_1 il 4.10.57, , nata a [...] l'[...], celebrato nel Comune di Salerno il 24.7.05; Controparte_1
- assegna la casa familiare, sita in Salerno al via Laspro alla resistente;
- determina in € 600,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento per la figlia che il ricorrente è tenuto a corrispondere alla resistente entro il 10 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
- dispone che entrambi i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie contratte nell'interesse dei figli;
- rigetta la domanda di assegno divorzile;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Salerno per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (matrimonio registrato agli atti del suddetto Comune);
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15.12.25
Il Presidente est. dott.ssa Ilaria Bianchi