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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.4134/2022 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Insalata come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno di invalidità cat. IOS n.46002339 dal novembre 2008, deduceva di aver diritto alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Ritenendo di possedere i requisiti anagrafici e contributivi a tal fine richiesti, chiedeva accertarsi il diritto a ottenere la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia e condannarsi l' alla corresponsione della CP_1 prestazione dovuta.
Instaurato il contraddittorio, l' deduceva di aver liquidato la pensione di vecchiaia chiesta in ricorso CP_1
e concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, occorre considerare che l' ha riconosciuto la fondatezza CP_1 della pretesa attorea e liquidato la pensione di vecchiaia solo in corso di giudizio, in tal modo inducendo parte ricorrente ad agire per la soddisfazione delle proprie ragioni.
Per le ragioni che precedono, secondo la regola della soccombenza virtuale, dette spese vanno poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 900,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 12.02.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex ART.127 TER C.P.C. nella causa iscritta al n.4134/2022 R.G. tra
nato il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Giulio Insalata come da procura Parte_1 speciale in calce al ricorso
RICORRENTE ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Salvatore Graziuso come da procura CP_1 generale indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11.04.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di essere titolare di assegno di invalidità cat. IOS n.46002339 dal novembre 2008, deduceva di aver diritto alla trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia. Ritenendo di possedere i requisiti anagrafici e contributivi a tal fine richiesti, chiedeva accertarsi il diritto a ottenere la trasformazione dell'assegno di invalidità in pensione di vecchiaia e condannarsi l' alla corresponsione della CP_1 prestazione dovuta.
Instaurato il contraddittorio, l' deduceva di aver liquidato la pensione di vecchiaia chiesta in ricorso CP_1
e concludeva chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.
* * *
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, occorre considerare che l' ha riconosciuto la fondatezza CP_1 della pretesa attorea e liquidato la pensione di vecchiaia solo in corso di giudizio, in tal modo inducendo parte ricorrente ad agire per la soddisfazione delle proprie ragioni.
Per le ragioni che precedono, secondo la regola della soccombenza virtuale, dette spese vanno poste a carico dell' nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in € 900,00 CP_1 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 12.02.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to Andrea Basta