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Sentenza 7 dicembre 2023
Sentenza 7 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/12/2023, n. 48835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48835 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. ES EM, nato a [...] il [...] 2. De UN RM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/01/2023 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere IO Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di ES EM e l'annullamento con rinvio del ricorso di De UN RM;
udito il difensore, avvocato Maurizio Mastrogiovanni, quale sostituto dell'Avvocato Gianluca D'Aiuto, di ES EM che si riporta ai motivi di ricorso;
lo stesso difensore, per De UN RM, insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ES EM e De UN RM ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha, in riforma della decisione del Tribunale di Salerno del 16 aprile 2021, per quel che in questa sede rileva, rideterminato la pena: Penale Sent. Sez. 6 Num. 48835 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 23/11/2023 - nei confronti di RM De UN in ordine al residuo reato contestato al capo 136) di concorso nell'illecita detenzione finalizzata alla cessione di circa dieci grammi di sostanza stupefacenti del tipo crack ex art. 110 cod. pen. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (in Campagna tra il 29 gennaio e 1 febbraio 2014), con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
- nei confronti di EM ES in ordine al residuo reato cui agli artt. 12 - 14, I. n. 497 del 1974 contestato, in parte, nel capo 4, di porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica non meglio precisata (in Campagna nella notte tra il 3 e 4 novembre 2013), in anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. La decisione ha, inoltre, dichiarato non doversi procedere per prescrizione: in ordine ai delitti in materia di cessione di stupefacenti (riqualificati, dall'originaria ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, in quella ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990) contestati ai capi 129 (limitatamente alla cessione nei confronti di GO MA, essendo altra parte stata già ritenuta insussistente dal Tribunale), 130, 131, 132, 134, 135 e 137 nei confronti di RM De UN;
in ordine al delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635 cod. pen. (delitto che residuava nella contestazione contenuta nel capo 3 all'esito della prescrizione del reato di cui all'art. 793 cod. pen. dichiarata dal Tribunale) e della parte del capo 4 che ricomprendeva il delitto di illecita detenzione di arma da fuoco semi-automatica ex art. 12, I. n. 497 del 1974. 2. Le posizioni dei ricorrenti risultano essere quelle rimaste all'esito di indagini che, partite a seguito di esplosioni di colpi di arma da fuoco nei confronti dell'attività commerciale "Galaxy Elettronica C S.a.s" Di CA IG (capi 3 e 4), portavano, per il tramite di attività tecnica, ad ipotizzare un'associazione dedita al narcotraffico e singoli reati fine che, o venivano ritenuti insussistenti anche all'esito del doppio grado di giudizio, o prescritti tra la sentenza di primo e quella si secondo grado. 3. EM ES, ritenuto responsabile in ordine al capo 4, limitatamente al reato di porto di arma da sparo ex artt. 10 - 14 I. 497 del 1974, deduce due motivi di ricorso. 3.1. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte territoriale si è limitata a riassumere il contenuto della sentenza di primo grado in realtà travisando il contenuto delle intercettazioni ed omettendo di fornire adeguata risposta alle censure formulate in quella sede di merito, assegnando rilevanza a conversazioni avvenute tra altre persone. 2 Risulta erronea l'attribuzione di un significato criptico alla conversazione avvenuta il 5 novembre 2013 tra EM ES e SE AI, non emergendo il coinvolgimento del ES nell'episodio oggetto di contestazione ai danni di IG CA che, tra l'altro, aveva dichiarato che i contrasti insorti con il ES risalivano ad alcuni anni prima e di non conoscere l'autore del gesto. La scarna motivazione contenuta in sentenza non dà conto delle plurime osservazioni prospettate in sede di gravame in cui venivano dedotte illogicità rispetto all'interpretazione data al contenuto delle captazioni e l'inaffidabilità e casualità del mero "aggancio" delle "celle" telefoniche da parte della utenza del ricorrente asseritamente compatibile con la presenza del medesimo sul luogo dell'attentato. 3.2. Vizi di motivazione in ordine alle ragioni che hanno impedito alla Corte territoriale di riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche sulla mera enunciazione dell'insussistenza di elementi rilievo. 4. RM De UN, ritenuto responsabile di concorso nel delitto di detenzione ai fini di spaccio di circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack contestato al capo 136, formula quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge processuale per travisamento della prova e "travisamento per l'indicazione nel testo del provvedimento di informazioni erronee". In primo luogo, si rivolgono critiche alla parte della decisione che ha ritenuto di contestare il concorso di persone con IO PE, in assenza di significative captazioni che deponessero del previo accordo e della destinazione a terzi dello stupefacente. La Corte territoriale assegna rilevanza probatoria ad informazioni che non corrispondono a quelle che si traggono dalla perizia disposta sulle conversazioni captate da cui emerge solo la volontà degli interlocutori, uno dei quali appellato RM e l'altro non correttamente identificato, di darsi appuntamento presso il bar del ricorrente per pagare una "bolletta"; è illogica la ritenuta compatibilità del contenuto delle captazioni con la consegna di dieci grammi di sostanza stupefacente per cui non vi è prova dovesse essere consegnata nella sua totalità solo al ricorrente e destinata a terzi, escludendo una parziale consegna destinata ad un uso personale del De UN. Le informazioni che la Corte di appello afferma fossero significative dell'attività di spaccio del De UN non corrispondono a quelle oggetto di perizia laddove, per esempio, la conversazione del 31 gennaio 2014, delle ore 14:15:36 si afferma "non sento niente" e non "non tengo niente" ovvero quella del 31 gennaio 2014 ore 15:49:46 in cui si afferma che ON MA chiama De UN, mentre il chiamante viene appellato "Giorgio"; in altra chiamata successiva delle ore 3 16:14:39 si afferma esserci stata la reiterazione della richiesta di stupefacente a fronte di quattro squilli di telefono rilevati dalla perizia. 4.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla esclusa ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 4.2.1. La Corte di appello non ha valorizzato il limitato dato ponderale della sostanza di appena dieci grammi di "crack" (si richiama giurisprudenza di questa Corte, Sez. 6, n. 1572 del 2022) in ordine alla quale non si conosce il principio attivo ed il numero di dosi ricavabili, nonostante il monitoraggio avvenuto per circa venti giorni, né emerge che il De UN strumentalizzasse il centro scommesse da lui gestito per come immotivatamente affermato in sentenza. 4.2.2. Determinante risulta il dato secondo cui PE IO e AN AU, concorrenti nel reato per i quali si è proceduto separatamente, sono stati condannati per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con sentenza passata in giudicato, tenuto conto della esistenza di giurisprudenza di legittimità secondo cui non è possibile qualificare il medesimo fatto storico per taluni concorrenti ex art. 73 comma 1 o 4, e per altri ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, stante la unicità del reato a cui si concorre. 4.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. in ragione della ridotta rilevanza economica delle sole tre cessioni di sostanza stupefacente ipotizzate (si cui non si conosce consistenza e qualità) nella contestazione di cui al capo 136. 4.4. Con il quarto motivo di deducono vizi di motivazione e violazione norma processuale di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. ex artt. 62, 65, 71, 73, 81 cod. pen. In ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio la difesa osserva come la sentenza di primo grado, senza effettuare nessuna differenza tra le distinte contestazioni che originariamente ricomprendevano, oltre al capo n. 136, gli altri reati dichiarati prescritti in sede di gravame (capi 129, 130, 131, 132, 134, 135 e 137), avesse errato nell'individuazione della pena base in anni quattro di reclusione, nonostante avesse riqualificato indistintamente tutte le ipotesi nel delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit.. Non è stato spiegato un simile scarto dal minimo edittale che parte dalla pena anni due di reclusione previsto dalla fattispecie in esame, né la pena è stata oggetto di diminuzione per le circostanze attenuanti riconosciute. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di EM ES è inammissibile, mentre quello proposto da RM De UN deve annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli in ordine alla qualificazione del reato. 2. Come anticipato, il ricorso di EM ES è inammissibile in quanto riproduttivo di analoga censura dedotta in sede di gravame e declinato in fatto. 2.1. Le censure formulate attraverso il primo motivo di ricorso sottopongono a questa Corte il materiale probatorio richiedendo una preclusa reinterpretazione che risulta essere stata effettuata con logicità e completezza dai Giudici di merito, cercando di accreditare una differente interpretazione delle emergenze processuali con particolare riferimento, tra l'altro, al significato del contenuto delle intercettazioni che, invero, la sentenza ha dimostrato di avere correttamente e complessivamente analizzato, verificando la bontà della interpretazione del contenuto delle stesse allorché poste a confronto con le altre emergenze probatorie. In tal senso depone la ricostruzione ed analisi delle stesse operata prevalentemente alle pagine 64 e 65 (dopo aver nel dettaglio esposto sia le argomentazioni della sentenza di merito che i motivi di gravame) allorché ha dato conto delle motivazioni del gesto del ES quale ritorsione alle esplosioni di arma da fuoco in direzione della palestra dal medesimo gestita, episodio seguito ad un litigio con il CA. La decisione mette in risalto il contenuto della ritenuta determinante conversazione intercettata in cui si assegnava valenza confessoria e non illogico significato, essendo intervenuta il giorno successivo alla esplosione dei colpi di arma da fuoco, al colloquio avuto con SE AI che dava conto della spedizione punitiva a cui il medesimo ricorrente aveva personalmente partecipato, manifestando, invero, nei giorni a seguire, timore per eventuali rappresaglie da parte del CA con il quale sussisteva da tempo un acceso contrasto tra le rispettive famiglie. La Corte di appello si è anche preoccupata di fornire esaustiva risposta alle deduzioni formulate in sede di gravame, analoghe a quelle formulate nel ricorso, rilevando come le critiche che prospettavano una differente lettura tendessero a parcellizzare tutti gli elementi valorizzati, al contempo precisando come costituisse mero elemento di riscontro rispetto ad un quadro probatorio univoco, l'analisi dei tabulati che davano conto dell'"aggancio delle celle" dell'utenza cellulare del ricorrente, risultando già esaustiva la circostanza che vedeva il ES al di fuori della propria abitazione al fine di eseguire, unitamente ad altri tre soggetti, l'attentato ai danni del CA. 5 2.2. Egualmente generico risulta il secondo motivo in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che facevano ritenere ingiustificata una loro concessione in assenza di elementi positivi, specie se rapportata alla condotta che ha visto il ricorrente agire con la massima disinvoltura criminale nel porto ed utilizzo di un arma unitamente ad altri soggetti per compiere la spedizione punitiva nei confronti del contendente. 2.3. All'inammissibilità del ricorso proposto da ES EM consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3. Il ricorso presentato da RM De UN è fondato quanto alla dedotta carenza di motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 piuttosto che in quella di cui al comma 5 dello stesso articolo. 3.1. Deve in prima battuta rilevarsi come declinato in fatto e generico risulti il primo motivo attraverso il quale il ricorrente rivolge critiche alla parte della decisione che ha ritenuto che la quantità di dieci grammi di sostanza stupefacente del tipo "crack" sequestrata ad IO PE e AU AN non fosse riconducibile anche al ricorrente che, a sua volta aveva preso accordi affinché fosse ceduta ad almeno a tre persone che ne avevano avanzato richiesta. La motivazione della sentenza rende conto delle ragioni che portavano a ritenere, sulla base delle risultanze probatorie, che lo stupefacente sequestrato a PE ed AN, fosse destinato al ricorrente per la cessione a terzi, rappresentando come già al momento dell'accordo concluso, nonostante la mancata cessione, la fattispecie dovesse ritenersi perfezionata in conformità a giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, cfr. Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramenzotti, Rv. 284984, secondo cui il delitto di cessione di sostanza stupefacenti può perfezionarsi, in conformità alle modalità realizzative del reato progressivo, in forma contratta, al momento dell'accordo tra cedente e cessionario, nel caso in cui ad esso non segua la dazione). 3.2. In ordine al significato assegnato al contenuto delle intercettazioni deve rinviarsi a quanto sopra osservato in ordine alla posizione di ES, facendosi richiamo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, se l'interpretazione data risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, è precluso il sindacato di legittimità ad opera della Corte di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 3.3. La Corte di appello ha assegnato corretta rilevanza al contatto tra PE e De UN ed ha poi analizzato complessivamente le plurime chiamate effettuate e 6 ricevute dai soggetti acquirenti che compulsavano il secondo al fine di concordare l'acquisto della sostanza, assegnando alle conversazioni che facevano riferimento alle scommesse, in quanto in taluni casi eccentriche rispetto al contesto di riferimento, quello logicamente evincibile secondo canoni di esperienza che ha portato gli investigatori ad operare il sequestro;
elemento che costituisce palese conferma della corretta interpretazione assegnata alle captazioni. Manifestamente infondata risulta la censura con cui si rappresenta che il testo della intercettazione (laddove si afferma che De UN non avrebbe detto "non tengo niente" "ma "non sento niente"), non sarebbe corrispondente a quello emergente dalla perizia disposta sulle operazioni tecniche in sede di indagini. Il testo letterale delle captazioni, che in sede di legittimità vengono tacciate di travisamento in ragione del differente testo asseritamente rinvenibile nella perizia trascrittiva, pur essendo state negli stessi identici termini riportate nella decisione di primo grado (laddove a pag. 78 della sentenza del Tribunale si richiamano anche altre insistenti richieste da parte di acquirenti di sostanza stupefacente e si enunciano ulteriori e successive chiamate), non sono state oggetto di specifica censura che, per la prima volta, si effettua in sede di legittimità ponendo questa Corte al diretto cospetto di risultanze probatorie mai sottoposte al vaglio del competente giudice del gravame. Nessuna valenza dimostrativa possono, nondimeno, assumere le copie delle pagine della perizia allegate — per la prima volta - al ricorso per cassazione visto che anche qualora coincidenti con quelle contenute nella perizia (il dato non è evincibile dall'allegazione di copie informali) non sarebbero comunque idonee a smentire il complessivo significato assegnato al compendio oggetto di attività tecnica, né il ricorrente ha enunciato elementi di tale portata da dimostrare la decisività delle presunte discrasie. 4. Fondato risulta, invece, il motivo con cui il De UN deduce l'erronea qualificazione dei fatti contestati al capo 136 nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 4.1. Deve preliminarmente osservarsi che nessun effetto riverbera la circostanza che i concorrenti (in decisione indicati come coloro che avrebbero dovuto consegnare la sostanza stupefacente del tipo crack al De UN), per i quali - è bene precisare - si è proceduto separatamente sulla base di un differente compendio probatorio, siano stati ritenuti responsabili dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit.. La giurisprudenza citata nel ricorso è afferente alla non sovrapponibile ipotesi in cui la differente qualificazione della condotta interessi le singole posizioni dei concorrenti nello stesso processo pervenendo a distinte conclusioni e, comunque, risulta minoritaria anche rispetto alle più solide decisioni 7 che ammettono la coesistenza, nel concorso di persone nel reato, di differente qualificazione della condotta per taluno dei soggetti concorrenti qualora il contesto complessivo nel quale la stessa si colloca assuma caratteri differenti per ciascun correo (Sez. 6, n. 2157 del 09/11/2018, dep. 2019, Sarr Lamine, Rv. 274961; in tal senso cfr. Sez. 3, n. 16598 del 20/02/2020, Graziani, Rv. 278945 - 01, che dissente espressamente dal differente indirizzo secondo cui il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art. 73, comma 5, nei confronti di altri, stante l'unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti, Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676). Deve, allora, osservarsi come nessun vincolo al libero convincimento del giudice sussista allorché, come nel caso di specie, si è pervenuti a distinto esito (uno dei quali divenuto definitivo solo in sede di ricorso e mai prospettato in sede di gravame) sulla base di diversi procedimenti e sulla base di differente compendio probatorio. In tal senso depone quella giurisprudenza che anche in ipotesi di assoluzione nel distinto processo, reputa che il giudice della sentenza non possa essere vincolato nel proprio giudizio, seppure, allorché sia sottoposta la questione, debba comunque dare conto del diverso esito (Sez. 2, n. 29517 del 17/06/2015, Grancini, Rv. 264422). 4.2. Ciò rilevato in ordine all'ampiezza della valutazione che in astratto i Giudici di merito avrebbero potuto effettuare, deve rilevarsi come la motivazione risulti apodittica in quanto priva di effettiva ragionata spiegazione degli elementi che hanno portato a qualificare il contestato delitto di cui al capo 136 afferente alla detenzione finalizzata allo spaccio di dieci grammi di crack. 4.2.1. Ed invero, la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è infatti ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911) hanno confermato che l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Quanto ai singoli elementi valorizzabili ai fini di una corretta qualificazione giuridica della condotta, questa Corte ha ritenuto che la «ipotesi lieve» non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativa, 8 come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che, ipotizzando l'esistenza dell'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente l'inconferenza del relativo elemento connesso alla reiterazione della condotta (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, dep. 23/08/2017, El Batouchi, Rv. 270849; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016), così come non risulta essere determinante la diversa tipologia di sostanza eventualmente ceduta (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, rv. 274076; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, Rv. 271338) in quanto, anche in tal caso «è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, Rv. 274076). Pertinente risulta il passaggio della sentenza Murolo, nella parte in cui rileva come non sia possibile «isolare la condotta relativa ad un tipo di stupefacente senza considerare il contesto in cui la stessa è stata realizzata, poiché in tal modo si finirebbe per non valutare le circostanze e le modalità dell'azione e quindi, in definitiva, per contravvenire all'indicazione normativa». Proprio ciò consente di ritenere che non sia inconferente il dato connesso alla contestuale detenzione di differente tipologia tabellare di stupefacente, essendo certamente significativo ai fini della ponderata valutazione della modalità del fatto che deve essere svolta per pervenire ad una corretta qualificazione giuridica della fattispecie. La sentenza Murolo, inoltre, prende atto che, pur non potendosi astrattamente escludersi che tale valutazione possa condurre a scindere la qualificazione giuridica del fatto riconoscendo differenti ipotesi di reato, che il complessivo contesto renderà più frequente una valutazione unitaria in un senso (73, comma 5, d.P.R. 309/90) o nell'altro (concorso tra il reato di cui al comma 1 e quello previsto dal comma 4 del citato art. 73). 4.2.2. Sotto il profilo che interessa la Corte di merito, oltre a smentire apoditticamente la riduttiva lettura connessa al dato ponderale dello stupefacente, ha ritenuto di valorizzare il prezzo solitamente praticato, la tipologia dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili, il numero di soggetti destinatari (almeno tre) e lo sfruttamento del centro scommesse come base logistica per ricevere e spacciare la sostanza stupefacente. La motivazione in tali termini resa, da un canto evidenzia elementi scarsamente significativi e non esplicitati nella loro esatta consistenza (il prezzo solitamente praticato, la tipologia dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili, il numero di tre soggetti destinatari), dall'altro introduce un argomento (sfruttamento del centro scommesse come base logistica) che necessitava di una non meramente apodittica affermazione, tenuto conto che non è dato sapere sulla base di quali emergenze risulterebbe che il ricorrente sfruttasse il centro scommesse quale base logistica per l'attività di spaccio non essendo ciò desumibile dalla motivazione;
tanto più che la Corte di appello era stata chiamata ad argomentare proprio in ordine alla sussistenza dei presupposti per ritenere la sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 4.3. Dalle riscontrate carenze motivazionali consegue l'annullamento della decisione impugnata quanto a qualificazione giuridica del fatto con rinvio alla Corte di appello di Napoli che rimotiverà sul punto. 5. Non risulta necessaria una pronuncia in merito agli altri motivi formulati dal De UN, la cui soluzione è strettamente connessa agli esiti del nuovo giudizio in punto di qualificazione giuridica della condotta demandata al Giudice del rinvio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di ES EM che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De UN RM con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 23/11/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere IO Costantini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso di ES EM e l'annullamento con rinvio del ricorso di De UN RM;
udito il difensore, avvocato Maurizio Mastrogiovanni, quale sostituto dell'Avvocato Gianluca D'Aiuto, di ES EM che si riporta ai motivi di ricorso;
lo stesso difensore, per De UN RM, insiste per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. ES EM e De UN RM ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ha, in riforma della decisione del Tribunale di Salerno del 16 aprile 2021, per quel che in questa sede rileva, rideterminato la pena: Penale Sent. Sez. 6 Num. 48835 Anno 2023 Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI Relatore: COSTANTINI ANTONIO Data Udienza: 23/11/2023 - nei confronti di RM De UN in ordine al residuo reato contestato al capo 136) di concorso nell'illecita detenzione finalizzata alla cessione di circa dieci grammi di sostanza stupefacenti del tipo crack ex art. 110 cod. pen. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 (in Campagna tra il 29 gennaio e 1 febbraio 2014), con le riconosciute circostanze attenuanti generiche, in anni quattro di reclusione ed euro 18.000,00 di multa;
- nei confronti di EM ES in ordine al residuo reato cui agli artt. 12 - 14, I. n. 497 del 1974 contestato, in parte, nel capo 4, di porto in luogo pubblico di una pistola semiautomatica non meglio precisata (in Campagna nella notte tra il 3 e 4 novembre 2013), in anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. La decisione ha, inoltre, dichiarato non doversi procedere per prescrizione: in ordine ai delitti in materia di cessione di stupefacenti (riqualificati, dall'originaria ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, in quella ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990) contestati ai capi 129 (limitatamente alla cessione nei confronti di GO MA, essendo altra parte stata già ritenuta insussistente dal Tribunale), 130, 131, 132, 134, 135 e 137 nei confronti di RM De UN;
in ordine al delitto di danneggiamento aggravato ex art. 635 cod. pen. (delitto che residuava nella contestazione contenuta nel capo 3 all'esito della prescrizione del reato di cui all'art. 793 cod. pen. dichiarata dal Tribunale) e della parte del capo 4 che ricomprendeva il delitto di illecita detenzione di arma da fuoco semi-automatica ex art. 12, I. n. 497 del 1974. 2. Le posizioni dei ricorrenti risultano essere quelle rimaste all'esito di indagini che, partite a seguito di esplosioni di colpi di arma da fuoco nei confronti dell'attività commerciale "Galaxy Elettronica C S.a.s" Di CA IG (capi 3 e 4), portavano, per il tramite di attività tecnica, ad ipotizzare un'associazione dedita al narcotraffico e singoli reati fine che, o venivano ritenuti insussistenti anche all'esito del doppio grado di giudizio, o prescritti tra la sentenza di primo e quella si secondo grado. 3. EM ES, ritenuto responsabile in ordine al capo 4, limitatamente al reato di porto di arma da sparo ex artt. 10 - 14 I. 497 del 1974, deduce due motivi di ricorso. 3.1. Vizi cumulativi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte territoriale si è limitata a riassumere il contenuto della sentenza di primo grado in realtà travisando il contenuto delle intercettazioni ed omettendo di fornire adeguata risposta alle censure formulate in quella sede di merito, assegnando rilevanza a conversazioni avvenute tra altre persone. 2 Risulta erronea l'attribuzione di un significato criptico alla conversazione avvenuta il 5 novembre 2013 tra EM ES e SE AI, non emergendo il coinvolgimento del ES nell'episodio oggetto di contestazione ai danni di IG CA che, tra l'altro, aveva dichiarato che i contrasti insorti con il ES risalivano ad alcuni anni prima e di non conoscere l'autore del gesto. La scarna motivazione contenuta in sentenza non dà conto delle plurime osservazioni prospettate in sede di gravame in cui venivano dedotte illogicità rispetto all'interpretazione data al contenuto delle captazioni e l'inaffidabilità e casualità del mero "aggancio" delle "celle" telefoniche da parte della utenza del ricorrente asseritamente compatibile con la presenza del medesimo sul luogo dell'attentato. 3.2. Vizi di motivazione in ordine alle ragioni che hanno impedito alla Corte territoriale di riconoscere le invocate circostanze attenuanti generiche sulla mera enunciazione dell'insussistenza di elementi rilievo. 4. RM De UN, ritenuto responsabile di concorso nel delitto di detenzione ai fini di spaccio di circa 10 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack contestato al capo 136, formula quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge processuale per travisamento della prova e "travisamento per l'indicazione nel testo del provvedimento di informazioni erronee". In primo luogo, si rivolgono critiche alla parte della decisione che ha ritenuto di contestare il concorso di persone con IO PE, in assenza di significative captazioni che deponessero del previo accordo e della destinazione a terzi dello stupefacente. La Corte territoriale assegna rilevanza probatoria ad informazioni che non corrispondono a quelle che si traggono dalla perizia disposta sulle conversazioni captate da cui emerge solo la volontà degli interlocutori, uno dei quali appellato RM e l'altro non correttamente identificato, di darsi appuntamento presso il bar del ricorrente per pagare una "bolletta"; è illogica la ritenuta compatibilità del contenuto delle captazioni con la consegna di dieci grammi di sostanza stupefacente per cui non vi è prova dovesse essere consegnata nella sua totalità solo al ricorrente e destinata a terzi, escludendo una parziale consegna destinata ad un uso personale del De UN. Le informazioni che la Corte di appello afferma fossero significative dell'attività di spaccio del De UN non corrispondono a quelle oggetto di perizia laddove, per esempio, la conversazione del 31 gennaio 2014, delle ore 14:15:36 si afferma "non sento niente" e non "non tengo niente" ovvero quella del 31 gennaio 2014 ore 15:49:46 in cui si afferma che ON MA chiama De UN, mentre il chiamante viene appellato "Giorgio"; in altra chiamata successiva delle ore 3 16:14:39 si afferma esserci stata la reiterazione della richiesta di stupefacente a fronte di quattro squilli di telefono rilevati dalla perizia. 4.2. Con il secondo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla esclusa ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 4.2.1. La Corte di appello non ha valorizzato il limitato dato ponderale della sostanza di appena dieci grammi di "crack" (si richiama giurisprudenza di questa Corte, Sez. 6, n. 1572 del 2022) in ordine alla quale non si conosce il principio attivo ed il numero di dosi ricavabili, nonostante il monitoraggio avvenuto per circa venti giorni, né emerge che il De UN strumentalizzasse il centro scommesse da lui gestito per come immotivatamente affermato in sentenza. 4.2.2. Determinante risulta il dato secondo cui PE IO e AN AU, concorrenti nel reato per i quali si è proceduto separatamente, sono stati condannati per la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 con sentenza passata in giudicato, tenuto conto della esistenza di giurisprudenza di legittimità secondo cui non è possibile qualificare il medesimo fatto storico per taluni concorrenti ex art. 73 comma 1 o 4, e per altri ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, stante la unicità del reato a cui si concorre. 4.3. Con il terzo motivo si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla circostanza attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen. in ragione della ridotta rilevanza economica delle sole tre cessioni di sostanza stupefacente ipotizzate (si cui non si conosce consistenza e qualità) nella contestazione di cui al capo 136. 4.4. Con il quarto motivo di deducono vizi di motivazione e violazione norma processuale di legge ex art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. ex artt. 62, 65, 71, 73, 81 cod. pen. In ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio la difesa osserva come la sentenza di primo grado, senza effettuare nessuna differenza tra le distinte contestazioni che originariamente ricomprendevano, oltre al capo n. 136, gli altri reati dichiarati prescritti in sede di gravame (capi 129, 130, 131, 132, 134, 135 e 137), avesse errato nell'individuazione della pena base in anni quattro di reclusione, nonostante avesse riqualificato indistintamente tutte le ipotesi nel delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. cit.. Non è stato spiegato un simile scarto dal minimo edittale che parte dalla pena anni due di reclusione previsto dalla fattispecie in esame, né la pena è stata oggetto di diminuzione per le circostanze attenuanti riconosciute. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di EM ES è inammissibile, mentre quello proposto da RM De UN deve annullato con rinvio alla Corte di appello di Napoli in ordine alla qualificazione del reato. 2. Come anticipato, il ricorso di EM ES è inammissibile in quanto riproduttivo di analoga censura dedotta in sede di gravame e declinato in fatto. 2.1. Le censure formulate attraverso il primo motivo di ricorso sottopongono a questa Corte il materiale probatorio richiedendo una preclusa reinterpretazione che risulta essere stata effettuata con logicità e completezza dai Giudici di merito, cercando di accreditare una differente interpretazione delle emergenze processuali con particolare riferimento, tra l'altro, al significato del contenuto delle intercettazioni che, invero, la sentenza ha dimostrato di avere correttamente e complessivamente analizzato, verificando la bontà della interpretazione del contenuto delle stesse allorché poste a confronto con le altre emergenze probatorie. In tal senso depone la ricostruzione ed analisi delle stesse operata prevalentemente alle pagine 64 e 65 (dopo aver nel dettaglio esposto sia le argomentazioni della sentenza di merito che i motivi di gravame) allorché ha dato conto delle motivazioni del gesto del ES quale ritorsione alle esplosioni di arma da fuoco in direzione della palestra dal medesimo gestita, episodio seguito ad un litigio con il CA. La decisione mette in risalto il contenuto della ritenuta determinante conversazione intercettata in cui si assegnava valenza confessoria e non illogico significato, essendo intervenuta il giorno successivo alla esplosione dei colpi di arma da fuoco, al colloquio avuto con SE AI che dava conto della spedizione punitiva a cui il medesimo ricorrente aveva personalmente partecipato, manifestando, invero, nei giorni a seguire, timore per eventuali rappresaglie da parte del CA con il quale sussisteva da tempo un acceso contrasto tra le rispettive famiglie. La Corte di appello si è anche preoccupata di fornire esaustiva risposta alle deduzioni formulate in sede di gravame, analoghe a quelle formulate nel ricorso, rilevando come le critiche che prospettavano una differente lettura tendessero a parcellizzare tutti gli elementi valorizzati, al contempo precisando come costituisse mero elemento di riscontro rispetto ad un quadro probatorio univoco, l'analisi dei tabulati che davano conto dell'"aggancio delle celle" dell'utenza cellulare del ricorrente, risultando già esaustiva la circostanza che vedeva il ES al di fuori della propria abitazione al fine di eseguire, unitamente ad altri tre soggetti, l'attentato ai danni del CA. 5 2.2. Egualmente generico risulta il secondo motivo in merito alla mancata concessione delle attenuanti generiche, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato in ordine alle ragioni che facevano ritenere ingiustificata una loro concessione in assenza di elementi positivi, specie se rapportata alla condotta che ha visto il ricorrente agire con la massima disinvoltura criminale nel porto ed utilizzo di un arma unitamente ad altri soggetti per compiere la spedizione punitiva nei confronti del contendente. 2.3. All'inammissibilità del ricorso proposto da ES EM consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. 3. Il ricorso presentato da RM De UN è fondato quanto alla dedotta carenza di motivazione in merito alla qualificazione giuridica del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 piuttosto che in quella di cui al comma 5 dello stesso articolo. 3.1. Deve in prima battuta rilevarsi come declinato in fatto e generico risulti il primo motivo attraverso il quale il ricorrente rivolge critiche alla parte della decisione che ha ritenuto che la quantità di dieci grammi di sostanza stupefacente del tipo "crack" sequestrata ad IO PE e AU AN non fosse riconducibile anche al ricorrente che, a sua volta aveva preso accordi affinché fosse ceduta ad almeno a tre persone che ne avevano avanzato richiesta. La motivazione della sentenza rende conto delle ragioni che portavano a ritenere, sulla base delle risultanze probatorie, che lo stupefacente sequestrato a PE ed AN, fosse destinato al ricorrente per la cessione a terzi, rappresentando come già al momento dell'accordo concluso, nonostante la mancata cessione, la fattispecie dovesse ritenersi perfezionata in conformità a giurisprudenza di questa Corte (tra le ultime, cfr. Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Tramenzotti, Rv. 284984, secondo cui il delitto di cessione di sostanza stupefacenti può perfezionarsi, in conformità alle modalità realizzative del reato progressivo, in forma contratta, al momento dell'accordo tra cedente e cessionario, nel caso in cui ad esso non segua la dazione). 3.2. In ordine al significato assegnato al contenuto delle intercettazioni deve rinviarsi a quanto sopra osservato in ordine alla posizione di ES, facendosi richiamo della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui, se l'interpretazione data risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, è precluso il sindacato di legittimità ad opera della Corte di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01). 3.3. La Corte di appello ha assegnato corretta rilevanza al contatto tra PE e De UN ed ha poi analizzato complessivamente le plurime chiamate effettuate e 6 ricevute dai soggetti acquirenti che compulsavano il secondo al fine di concordare l'acquisto della sostanza, assegnando alle conversazioni che facevano riferimento alle scommesse, in quanto in taluni casi eccentriche rispetto al contesto di riferimento, quello logicamente evincibile secondo canoni di esperienza che ha portato gli investigatori ad operare il sequestro;
elemento che costituisce palese conferma della corretta interpretazione assegnata alle captazioni. Manifestamente infondata risulta la censura con cui si rappresenta che il testo della intercettazione (laddove si afferma che De UN non avrebbe detto "non tengo niente" "ma "non sento niente"), non sarebbe corrispondente a quello emergente dalla perizia disposta sulle operazioni tecniche in sede di indagini. Il testo letterale delle captazioni, che in sede di legittimità vengono tacciate di travisamento in ragione del differente testo asseritamente rinvenibile nella perizia trascrittiva, pur essendo state negli stessi identici termini riportate nella decisione di primo grado (laddove a pag. 78 della sentenza del Tribunale si richiamano anche altre insistenti richieste da parte di acquirenti di sostanza stupefacente e si enunciano ulteriori e successive chiamate), non sono state oggetto di specifica censura che, per la prima volta, si effettua in sede di legittimità ponendo questa Corte al diretto cospetto di risultanze probatorie mai sottoposte al vaglio del competente giudice del gravame. Nessuna valenza dimostrativa possono, nondimeno, assumere le copie delle pagine della perizia allegate — per la prima volta - al ricorso per cassazione visto che anche qualora coincidenti con quelle contenute nella perizia (il dato non è evincibile dall'allegazione di copie informali) non sarebbero comunque idonee a smentire il complessivo significato assegnato al compendio oggetto di attività tecnica, né il ricorrente ha enunciato elementi di tale portata da dimostrare la decisività delle presunte discrasie. 4. Fondato risulta, invece, il motivo con cui il De UN deduce l'erronea qualificazione dei fatti contestati al capo 136 nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 4.1. Deve preliminarmente osservarsi che nessun effetto riverbera la circostanza che i concorrenti (in decisione indicati come coloro che avrebbero dovuto consegnare la sostanza stupefacente del tipo crack al De UN), per i quali - è bene precisare - si è proceduto separatamente sulla base di un differente compendio probatorio, siano stati ritenuti responsabili dell'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. cit.. La giurisprudenza citata nel ricorso è afferente alla non sovrapponibile ipotesi in cui la differente qualificazione della condotta interessi le singole posizioni dei concorrenti nello stesso processo pervenendo a distinte conclusioni e, comunque, risulta minoritaria anche rispetto alle più solide decisioni 7 che ammettono la coesistenza, nel concorso di persone nel reato, di differente qualificazione della condotta per taluno dei soggetti concorrenti qualora il contesto complessivo nel quale la stessa si colloca assuma caratteri differenti per ciascun correo (Sez. 6, n. 2157 del 09/11/2018, dep. 2019, Sarr Lamine, Rv. 274961; in tal senso cfr. Sez. 3, n. 16598 del 20/02/2020, Graziani, Rv. 278945 - 01, che dissente espressamente dal differente indirizzo secondo cui il medesimo fatto storico non può essere qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 1 o 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti di alcuni concorrenti e contemporaneamente ricondotto nell'ambito dell'art. 73, comma 5, nei confronti di altri, stante l'unicità del reato nel quale si concorre, che non può, quindi, atteggiarsi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti, Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Rv. 276676). Deve, allora, osservarsi come nessun vincolo al libero convincimento del giudice sussista allorché, come nel caso di specie, si è pervenuti a distinto esito (uno dei quali divenuto definitivo solo in sede di ricorso e mai prospettato in sede di gravame) sulla base di diversi procedimenti e sulla base di differente compendio probatorio. In tal senso depone quella giurisprudenza che anche in ipotesi di assoluzione nel distinto processo, reputa che il giudice della sentenza non possa essere vincolato nel proprio giudizio, seppure, allorché sia sottoposta la questione, debba comunque dare conto del diverso esito (Sez. 2, n. 29517 del 17/06/2015, Grancini, Rv. 264422). 4.2. Ciò rilevato in ordine all'ampiezza della valutazione che in astratto i Giudici di merito avrebbero potuto effettuare, deve rilevarsi come la motivazione risulti apodittica in quanto priva di effettiva ragionata spiegazione degli elementi che hanno portato a qualificare il contestato delitto di cui al capo 136 afferente alla detenzione finalizzata allo spaccio di dieci grammi di crack. 4.2.1. Ed invero, la fattispecie di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è infatti ravvisabile nei casi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo dello stupefacente, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma e segnatamente dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione. Le Sezioni Unite di questa Corte (n. 35737 del 2010, Rico, Rv. 247911) hanno confermato che l'applicabilità o meno della norma in parola non può essere risolta in astratto, dovendosi valutare tutte le concrete circostanze poste alla sua attenzione, essendo il giudice di merito tenuto a determinare il trattamento sanzionatorio, senza che possano prefigurarsi automatismi (Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Quanto ai singoli elementi valorizzabili ai fini di una corretta qualificazione giuridica della condotta, questa Corte ha ritenuto che la «ipotesi lieve» non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti continuativa, 8 come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. cit., che, ipotizzando l'esistenza dell'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente l'inconferenza del relativo elemento connesso alla reiterazione della condotta (Sez. 6, n. 39374 del 03/07/2017, dep. 23/08/2017, El Batouchi, Rv. 270849; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016), così come non risulta essere determinante la diversa tipologia di sostanza eventualmente ceduta (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, rv. 274076; Sez. 6, n. 46495 del 19/09/2017, Rachadi, Rv. 271338) in quanto, anche in tal caso «è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie completa selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murulo, Rv. 274076). Pertinente risulta il passaggio della sentenza Murolo, nella parte in cui rileva come non sia possibile «isolare la condotta relativa ad un tipo di stupefacente senza considerare il contesto in cui la stessa è stata realizzata, poiché in tal modo si finirebbe per non valutare le circostanze e le modalità dell'azione e quindi, in definitiva, per contravvenire all'indicazione normativa». Proprio ciò consente di ritenere che non sia inconferente il dato connesso alla contestuale detenzione di differente tipologia tabellare di stupefacente, essendo certamente significativo ai fini della ponderata valutazione della modalità del fatto che deve essere svolta per pervenire ad una corretta qualificazione giuridica della fattispecie. La sentenza Murolo, inoltre, prende atto che, pur non potendosi astrattamente escludersi che tale valutazione possa condurre a scindere la qualificazione giuridica del fatto riconoscendo differenti ipotesi di reato, che il complessivo contesto renderà più frequente una valutazione unitaria in un senso (73, comma 5, d.P.R. 309/90) o nell'altro (concorso tra il reato di cui al comma 1 e quello previsto dal comma 4 del citato art. 73). 4.2.2. Sotto il profilo che interessa la Corte di merito, oltre a smentire apoditticamente la riduttiva lettura connessa al dato ponderale dello stupefacente, ha ritenuto di valorizzare il prezzo solitamente praticato, la tipologia dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili, il numero di soggetti destinatari (almeno tre) e lo sfruttamento del centro scommesse come base logistica per ricevere e spacciare la sostanza stupefacente. La motivazione in tali termini resa, da un canto evidenzia elementi scarsamente significativi e non esplicitati nella loro esatta consistenza (il prezzo solitamente praticato, la tipologia dello stupefacente, il numero di dosi ricavabili, il numero di tre soggetti destinatari), dall'altro introduce un argomento (sfruttamento del centro scommesse come base logistica) che necessitava di una non meramente apodittica affermazione, tenuto conto che non è dato sapere sulla base di quali emergenze risulterebbe che il ricorrente sfruttasse il centro scommesse quale base logistica per l'attività di spaccio non essendo ciò desumibile dalla motivazione;
tanto più che la Corte di appello era stata chiamata ad argomentare proprio in ordine alla sussistenza dei presupposti per ritenere la sussunzione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990. 4.3. Dalle riscontrate carenze motivazionali consegue l'annullamento della decisione impugnata quanto a qualificazione giuridica del fatto con rinvio alla Corte di appello di Napoli che rimotiverà sul punto. 5. Non risulta necessaria una pronuncia in merito agli altri motivi formulati dal De UN, la cui soluzione è strettamente connessa agli esiti del nuovo giudizio in punto di qualificazione giuridica della condotta demandata al Giudice del rinvio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di ES EM che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Casa delle ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di De UN RM con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli. Così deciso il 23/11/2023.