Sentenza 19 settembre 2017
Massime • 1
In tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/09/2017, n. 46495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46495 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2017 |
Testo completo
46495- 1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1689 Domenico Carcano Presidente - Andrea Tronci -CC 19/09/2017 R.G.N. 19548/2017 Angelo Capozzi Ersilia Calvanese Alessandra Bassi -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza, nei confronti di CH IN, nato in [...] il [...] AD OH, nato in [...] il [...] AD AD, nato in [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/03/2017 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Maria Francesca Loy, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Bologna, sezione specializzata per il riesame, all'esito della celebrazione del ricorso ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., riqualificato il reato sub capo 1) come ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha sostituito la misura della custodia in carcere, nei confronti di IN CH, con quella 1 dell'obbligo di dimora nel comune di Piacenza, e, nei confronti di OH AD e AD AD, con quella del divieto di dimora nel comune di Piacenza.
1.1. Da quanto si evince dalla lettura del provvedimento impugnato in unione a quello genetico, i tre indagati venivano tratti in arresto all'esito del controllo effettuato il 23 febbraio 2017 presso l'appartamento locato dal CH, nel quale egli ospitava, oltre ai due coindagati, altri due stranieri. Le forze dell'ordine facevano irruzione all'interno dell'alloggio dopo avere suonato ripetutamente il campanello ed aver udito rumori di calpestio e dello scarico del water. All'esito della perquisizione, gli operanti rinvenivano diverse tipologie di sostanza stupefacente, segnatamente: due panetti rispettivamente del peso di 22 e 52,1 grammi di hashish, 12 involucri termosaldati contenenti complessivamente 3,6 grammi di cocaina ed ulteriore sostanza del tipo hashish e marijuana dell'ordine di pochi milligrammi;
un bilancino di precisione, ritagli di una busta di plastica, tre cutter e due coltelli a serramanico sul quale v'erano tracce di droga, un imbuto, sostanze erbacee, una sigaretta confezionata manualmente, una scheda magnetica ed un taglierino. Nell'occasione, AD tentava la fuga ponendo in essere condotte di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali. Dopo aver escluso la sussistenza del consumo di gruppo invocato dalla difesa, il Collegio della impugnazione cautelare ha ravvisato i presupposti della c.d. ipotesi lieve, evidenziando come i quantitativi di sostanze stupefacenti siano limitati ed indicativi di un commercio modesto e rudimentale posto in essere dagli indagati in modo disorganizzato, dunque di scarsa offensività. Sul fronte cautelare, il Tribunale ha distinto la posizione del CH regolarmente presente sul territorio e dedito ad un'attività lavorativa a tempo indeterminato - da quella di AD e AD, applicando al primo la misura dell'obbligo di dimora nel comune di Piacenza, al fine di consentirgli di proseguire l'attività lavorativa, ed agli altri due indagati la misura del divieto di dimora nel comune di Piacenza, allo scopo di favorirne il distacco dall'ambiente in cui maturava l'agire delittuoso.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza e ne ha chiesto l'annullamento per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. A sostegno della doglianza, il ricorrente evidenzia che il Tribunale: a) ha omesso di confrontarsi con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale la detenzione di tipologie diverse di stupefacenti è inconciliabile con la lieve entità del fatto;
b) ha trascurato di considerare che, per il numero delle persone, 2 sussistevano i presupposti per l'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 112, n. 1, cod. pen.; c) non ha tenuto conto del fatto che la quantità di sostanza trovata sugli strumenti di confezionamento, sia pure minima, rappresenta comunque una prova dell'abituale utilizzo di essi per la preparazione delle dosi per la vendita;
d) ha omesso di confrontarsi con il ritardo nell'apertura della porta, con il contemporaneo spostamento di suppellettili e con lo scarico del water rilevati dalla P.G., dunque con circostanze sintomatiche della disponibilità da parte degli indagati di un quantitativo di droga maggiore di quello sequestrato. Sotto diverso aspetto, il P.M. lamenta la mancanza assoluta di motivazione in merito alla posizione del AD con riguardo alle imputazioni di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali cui ai capi 3) e 4), comunque poste a base della misura cautelare applicata nei suoi confronti. Infine, la parte pubblica denuncia la mancanza di motivazione in merito al pericolo di fuga, posto a base dell'applicazione della misura in unione al delineato pericolo di reiterazione criminosa, essendo AD e AD irregolari sul territorio dello Stato ed avendo CH - condannato in via definitiva per resistenza di pubblico ufficiale nel quinquennio - ospitato soggetti irregolari nel proprio domicilio. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato con limitato riguardo alla deduzione concernente la mancanza assoluta della motivazione in ordine ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali contestati a AD AD, mentre è destituito di fondamento con riguardo alle restanti censure.
2. Come appena anticipato, coglie nel segno il rilievo relativo alla posizione del AD. Ed invero, nell'operare la sollecitata rivisitazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari pervenendo alla decisione di sostituire - nei confronti di AD AD la misura della custodia in carcere con quella del divieto di dimora nel comune di Piacenza -, il Tribunale della cautela ha considerato esclusivamente l'imputazione di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (appunto riqualificata dal Collegio ai sensi del comma 5) ed ha invece completamente trascurato le ulteriori contestazioni di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali ascritte in via provvisoria all'indagato. Omissione che rende l'ordinanza radicalmente priva del compendio argomentativo in ordine al requisito ex art. 273 cod. proc. pen. in relazione a taluni dei titoli di reato posti a fondamento della restrizione cautelare nonché monca la valutazione degli 3 elementi rilevanti ai fini del giudizio sulle esigenze cautelari e sulla misura da applicare. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata: nel giudizio di rinvio, il Tribunale del riesame dovrà vagliare la sussistenza dei gravi indizi in ordine alle indicate imputazioni provvisorie, verificare i pericula libertatis avendo riguardo al quadro complessivo delle imputazioni provvisorie elevate al AD e, dunque, valutare se in ragione delle esigenze cautelari ritenute sussistenti - si giustifichi l'adozione della misura non detentiva del divieto di dimora nel comune di Piacenza ovvero si imponga l'applicazione di una misura maggiormente afflittiva.
3. Non coglie, di contro, nel segno la censura concernente il delitto di cui all'art. 73 della legge sugli stupefacenti, là dove la contestata derubricazione nell'ipotesi prevista dal comma 5 di detta norma si fonda su di un percorso argomentativo congruo, fedele alle risultanze obbiettive delle investigazioni e conforme a diritto.
3.1. Occorre premettere che, secondo quanto disposto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la c.d. ipotesi lieve (ormai fattispecie autonoma di reato) è configurabile allorquando il fatto "per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità". Secondo il chiaro enunciato normativo, i diversi elementi contemplati dalla disposizione costituiscono soltanto dei dati sintomatici della non lieve entità del fatto, da valutare unitariamente alla luce del prudente apprezzamento del giudice. In tale senso è l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte espresso nella sentenza n. 35737/2010 (del 24/06/2010, P.G. in proc. Rico, Rv. 247911), là dove, nel ribadire il principio già affermato nel più ampio consesso (v. Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera e altri, Rv. 216668) - secondo il quale l'ipotesi in parola "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio" -, hanno nondimeno osservato in motivazione come la questione circa l'applicabilità o meno della norma in parola "non possa essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze" (nella specie, si trattava di una cessione a minore, giudicata compatibile con l'ipotesi della lieve entità). Conclusione d'altronde coerente con i principi di offensività, di proporzionalità e 4 di individualizzazione e finalità rieducativa della pena costituzionalmente presidiati, là dove rimettono al giudice la valutazione del caso concreto onde determinare un trattamento sanzionatorio adeguato, id est calibrato, alle specifiche modalità e circostanze della situazione sub iudice, rifuggendo da automatismi sanzionatori.
3.2. Con specifico riguardo alla preclusione a ravvisare l'ipotesi lieve qualora la condotta abbia ad oggetto differenti tipologie di sostanze stupefacenti dedotta dal ricorrente facendo richiamo al principio affermato da questa Corte in talune pronunce (Sez. 3, n. 47671 del 09/10/2014, Cichetti, Rv. 261161) -, occorre, in primo luogo, considerare che il dato testuale dell'art. 73, comma 5, nell'elencare gli elementi da valutare ai fini dell'applicazione della fattispecie, fa riferimento espresso alla "qualità" "delle sostanze", espressione che, nell'essere declinata al plurale, lascia - all'evidenza - aperta l'applicazione della disposizione anche al caso in cui la condotta concerna tipologie diverse di droga. In secondo luogo, va posto in rilievo come la disposizione del comma 5 dell'art. 73 diversamente da quanto previsto per le condotte "non lievi" - sanzionate ai commi 1 e 1-bis ed al comma 4 dello stesso articolo (giusta il ripristino della disciplina "sdoppiata" antecedente alla riforma del 2006 all'esito della pronuncia d'incostituzionalità n. 32 del 2014) - trovi applicazione tanto in caso di droghe c.d. leggere, quanto in caso di droghe c.d. pesanti. Risulterebbe, pertanto, del tutto irrazionale - oltre che contrario al principio di legalità, facendo dire alla norma ciò che non vi sta scritto ritenere la disposizione applicabile - soltanto in presenza di condotte "lievi" aventi ad oggetto sostanze droganti fra loro omogenee. D'altronde, non pare corrispondere ad una comune massima d'esperienza che la detenzione di stupefacente di differente natura costituisca di per sè un - indice significativo di una più accentuata pericolosità ("insita nel fatto che la persona può, indifferentemente, procurarsi sostanze decisamente diverse tra loro e, per ciò solo, rifornire, contestualmente, assuntori di stupefacenti di diversa natura con un vulnus al bene della salute pubblica, quale oggetto giuridico del reato, di grado certamente maggiore"; v. Sez. 3 n. 47671 del 2014), tale da rappresentare da sola una condizione ostativa all'applicazione della fattispecie incriminatrice de qua. Nella prassi applicativa potrebbe difatti ben realizzarsi una situazione nella quale un unico fornitore procacci al venditore sostanze di tipologia diversa destinate però ad un unico acquirente, con un disvalore ed una pericolosità della condotta non solo parificabili a quelli dello stesso agire avente ad oggetto sostanze di natura omogenea, ma in ipotesi inferiore a quelli della condotta concernente una stessa tipologia di droga finalizzata alla fornitura di un ampio numero di clienti. 5 In linea col disposto dello stesso comma 5 dell'art. 73 che appunto annovera la "qualità" "delle sostanze" fra gli elementi da valutare ai fini della integrazione della previsione -, la disponibilità di tipologie eterogenee di sostanze droganti costituisce soltanto un dato sintomatico della non lieve entità del fatto, comunque da valutare nel contesto delle ulteriori circostanze e peculiarità del caso di specie, alla luce del prudente apprezzamento del giudice. Deve pertanto essere ribadito il principio di diritto anche di recente affermato da questa Corte, secondo il quale, in tema di stupefacenti, in caso di detenzione di quantità non rilevanti di sostanza stupefacente, la diversa tipologia della sostanza non può di per sè costituire ragione sufficiente ad escludere l'ipotesi di lieve entità di cui al all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. n. 309 del 1990, qualora le peculiarità del caso concreto siano indicative di una complessiva minore portata dell'attività svolta dallo spacciatore (Sez. 6, n. 14882 del 25/01/2017, Fonzo, Rv. 269457; Sez. 4, n. 48850 del 03/11/2016, Barba, Rv. 268218).
3.3. Non è condivisibile neanche l'assunto del ricorrente secondo il quale l'ipotesi della lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sarebbe incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa. Come questa Corte ha più volte affermato, la reiterazione nel tempo delle condotte criminose non è di per sé ostativa al riconoscimento della citata fattispecie, come si desume dall'art. 74, comma 6, stesso d.P.R., che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour e altri, Rv. 264678; Sez. 6, n. 48697 del 26/10/2016, Tropeano e altri, Rv. 268171; Sez. F, n. 39844 del 13/08/2015, Bannour e altri, Rv. 264678). Mutuate le considerazioni testè svolte in punto di qualità delle sostanze, deve rilevarsi che, come l'occasionalità della condotta non può da sola comportare il riconoscimento della fattispecie della lieve entità, allo stesso modo il suo contrario non può di per sé costituire indice sicuro di inapplicabilità dell'ipotesi, dovendosi verificare a cura del decidente che dovrà motivare specificamente sul punto - se la condotta, pur connotata dalla predisposizione dei mezzi e dalla programmazione delle modalità esecutive, cioè da un'organizzazione, presenti contorni tali (ad esempio, per ristretto ambito spazio temporale di operatività, per lo scarno numero di clienti, per la scarsa professionalità) da consentire di ritenere minima l'offesa al bene giuridico protetto dalla norma, connesso al rischio di diffusività delle sostanze stupefacenti. 6 Giova rimarcare come l'inquadramento di una condotta reiterata ° organizzata di spaccio sotto l'ipotesi lieve non postuli necessariamente una risposta debole dell'ordinamento, potendo il decidente determinare la pena nell'ambito di un'ampia forbice edittale e dunque, se del caso, applicare una sanzione attestata sul massimo comminato dalla norma.
4. A tali coordinate ermeneutiche si è perfettamente attenuto il Collegio emiliano, là dove, procedendo ad un'attenta ponderazione delle emergenze storico fattuali, ha inquadrato la vicenda sub iudice all'ipotesi lieve tenuto conto del modesto quantitativo complessivo delle sostanze rinvenute, non potendosi ovviamente considerare entità solo ipotetiche di sostanza ed in nessun modo - accertabili nello sviluppo processuale " sulla scorta della probabile dispersione nel water di materiale drogante nell'imminenza dell'irruzione della polizia nell'alloggio. D'altronde, richiamate le considerazioni sopra svolte, la disponibilità di tipologie diverse di stupefacente destinate allo spaccio piuttosto che gli elementi indicativi di un'attività non episodica di spaccio svolta in forma concorsuale non sono di per sé ostativi alla sussunzione del fatto sotto l'ipotesi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 5. E' infondato anche l'ultimo motivo concernente il pericolo di fuga là dove, a mente dell'art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. (nel testo modificato dalla I. n. 47 del 2015), il pericolo di fuga deve essere non solo concreto, ma anche attuale (Sez. 2, n. 44526 del 13/10/2015, Castillo Quintana, Rv. 265042) e dunque postula la sussistenza di elementi dimostrativi dell'imminente rischio di sottrazione dell'indagato al processo. Situazione che non può ravvisarsi di per sé nella condizione di irregolarità sul territorio nazionale valorizzata dal ricorrente.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata nei confronti di AD AD limitatamente ai reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna, sezione per il riesame. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma il 19 settembre 2017 Il consigliere estensore Presidente Alessandra Bassi Domenico Carcano DEPOSITATO IN CANCELLERIA. 10 OTT 2017 PREMA DI IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piena Esposito