Sentenza 12 febbraio 2016
Massime • 3
In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 76 Cost., degli articoli da 28 a 33 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231- che prevedono, in caso di trasformazione o fusione dell'ente, la responsabilità del nuovo soggetto per i reati commessi anteriormente - atteso che tali disposizioni, in quanto volte ad evitare che le operazioni di trasformazione dell'ente si risolvano in agevoli modalità di elusione della responsabilità, risultano coerenti con i criteri direttivi della delega tra cui vi è quello di prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive.
In tema di responsabilità da reato delle persone giuridiche, qualora il reato presupposto sia quello di corruzione e alla promessa faccia seguito la dazione, è a tale ultimo momento che deve farsi riferimento ai fini del calcolo della prescrizione dell'illecito amministrativo, trattandosi del momento in cui si verifica la consumazione del reato.
In tema di responsabilità amministrativa degli enti, nell'ipotesi di reato commesso nel territorio dello Stato da cittadino italiano, la celebrazione del processo all'estero, in difetto di una specifica convenzione con lo Stato estero che escluda l'esercizio della giurisdizione italiana, non preclude la rinnovazione del giudizio in Italia per gli stessi fatti.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/02/2016, n. 11442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11442 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2016 |
Testo completo
1 1442/ 1 6 42 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 192 Francesco Ippolito Presidente - UP - 12/02/2016 Domenico Carcano Carlo Citterio R.G.N. 39162/2015 Pierluigi Di Stefano Ersilia Calvanese -Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da IP s.p.a. avverso la sentenza del 19/02/2015 LA Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori, avv. LO Giarda e avv. Antonio Albano, che hanno concluso chiedendo l'annullamento LA sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 19 febbraio 2015, confermava la sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la società per azioni IP responsabile dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5, 6, 7 25, commi 3 e 4, D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in relazione alla commissione del reato di corruzione internazionale, di cui agli artt. 110, 321, 319, 319-bis e 322-bis, secondo comma, n. 2, cod. pen., nell'interesse e vantaggio LA società per azioni OG (incorporata nella IP), da parte di GI RO e LO DI, persone in posizione apicale LA OG s.p.a. (il primo Presidente dal 22 maggio 1996, il secondo amministratore delegato dal 29 luglio 2002) e da parte persone sottoposte, e segnatamente IO ON (responsabile divisione sviluppo internazionale dal primo marzo 2001 al 30 giugno 2003), AL NI (direttore unità business raffinazione e gas dal 5 giugno 2001 e direttore commerciale da 9 settembre 2002) e AU LA (responsabile regionale LA divisione promozione e sviluppo business dal 4 settembre 2001), con l'aggravante di avere conseguito un profitto di rilevante entità (fatti commessi in Milano, Madeira e Abuja e altrove, sino ad epoca successiva al 31 luglio 2004). Il Tribunale aveva applicato nei confronti LA suddetta società la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 600.000, nonché la confisca, per equivalente, dell'importo del profitto del reato, nella misura di euro 24.530.580. I reati contestati alle persone fisiche sopra indicate (tutti dichiarati estinti per prescrizione) erano consistiti nella promessa e poi nell'effettiva corresponsione da parte LA joint venture, denominata TS (acronimo delle società partecipanti: la francese EC, la italiana OG, la statunitense LO e la nipponica Japan AS PA), di compensi corruttivi per oltre centottantasette milioni di dollari in favore di pubblici ufficiali nigeriani posti al massimo livello (i Presidenti LA Repubblica di Nigeria succedutisi nel tempo) e anche a livello minore, al fine di ottenere contratti (lotti, detti treni>>, da 1 a 6) del valore complessivo di circa 6 miliardi di dollari per la realizzazione di un impianto di liquefazione del gas naturale nell'area di NY ND in Nigeria. L'attività corruttiva aveva avuto inizio sin dal 1994, con l'avvio LA joint venture, e si era protratta sino a tutto il 2004. Sul piano contrattuale, le commesse risultavano effettivamente affidate alla TS dalla compagnia nigeriana NNG, controllata dalla compagnia nazionale petrolifera, la NP, e partecipata da società petrolifere multinazionali (Shell, Agip, Total). I contratti per la TS erano stati stipulati tramite tre società appositamente costituite in Madeira. Una delle tre società era stata deputata alla conclusione dei contratti-schermo di consulenza con società, che in realtà fungevano da intermediarie nel pagamento delle tangenti. Queste ultime a loro volta avevano sede in Paesi esteri (in particolare, la TR di Gibilterra, era destinata a fare da mediatore per il pagamento delle tangenti per i livelli più alti, e la nipponica NI per quelli più bassi). 2 S 2. Le sentenze di merito ricostruivano, anche rinviando alle prove acquisite, l'attività LA suddetta joint venture sin dalla sua costituzione. Il 1 giugno 1990 le società predette (tra le quali la italiana OG s.p.a., rappresentata da CH, direttore dell'unità business raffinazione e gas) firmavano il primo «joint venture bidding Agreement», un accordo di collaborazione per la presentazione di un'offerta per l'aggiudicazione del contratto EPC (engineeering, procurement and construction) per la costruzione dell'impianto di liquefazione del gas naturale da realizzare a NY ND in Nigeria (a tal fine era stata costituita nel 1989 dalla Nigeria la NNG). La joint venture, secondo l'accordo, doveva essere costituita «formalmente». Già dal 1991 le società in questione, in vista dell'aggiudicazione, avviavano con la società NI contatti per «occuparsi» dell'ufficio del Presidente IA (5 milioni di dollari) e dei livelli operativi di NNG e NP (15 milioni di dollari). Il 21 ottobre 1991 la joint venture riceveva da NNG l'invito a presentare un'offerta. Il 20 maggio 1992 la joint venture (sempre con la partecipazione LA OG s.p.a., nella persona di CH), con un ulteriore accordo (Societè en partecipation»), precisava la sua struttura e venivano meglio regolati gli aspetti operativi. Veniva in particolare costituito un comitato direttivo, formato da rappresentanti di ogni società in posizione paritetica, le cui deliberazioni erano da adottarsi con voto unanime. La durata dell'accordo, prevista sino al 30 aprile 1993, verrà di seguito prorogata al 31 dicembre 1994. Accanto ai comitati formali, venivano tenuti i «comitati culturali»: incontri informali non documentati, paralleli o successivi ai comitati direttivi, nei quali si parlava delle dazioni corruttive da pagare, a chi pagare e quanto (dagli appunti di Chodan LA LO, era risultato che nelle riunioni tra il 1993 al 1995 si parlava di fee da versare alla NI ed a una società X per erogazioni a favore di soggetti riconducibili a rappresentanti del governo IA e delle società NP e NNG). Ai comitati culturali partecipavano i profili commerciali delle società LA joint venture: per la OG s.p.a., CH e AG e dal 2001 LA e NI. Nel luglio 1993 la joint venture (per la OG s.p.a., il Presidente Piattoli) inviava una lettera alla NI nella quale manifestava l'intenzione di affidarle servizi di consulenza pari a 70.000.000 di dollari. Di seguito veniva tenuta a Milano sempre nel luglio 1993 una riunione presso la OG s.p.a. (presenti, AG e AN) nella quale erano discussi l'assetto organizzativo LA joint venture (includere o meno la NI, affidare i servizi 3 S di intermediazione anche ad una seconda società X, ancora da identificare) e la somma da attribuire all'intermediario. Tale somma veniva poi fissata nell'ottobre 1993 dal comitato direttivo LA joint venture (presente per la OG s.p.a., AG) in 40.000.000 dollari per il top level» e 30.000.00 per il «working level». Il 30 novembre 1993 si svolgeva un incontro a Tokio tra AG LA OG s.p.a. e la NI, all'esito del quale quest'ultima avrebbe predisposto un nuovo programma di «attività culturali» (new menu of cultural activities), dopo aver capito meglio la situazione politica nigeriana per il progetto NY ND e l'organigramma di NP e NNG (le key positions'>). Il 2 dicembre 1993, durante un «cultural meeting» (presente AG per la OG s.p.a.), era emerso che la NI aveva suggerito di pagare gli «essential people», quali CH, allora Presidente LA Nigeria, ET (da identificarsi in DO ET, allora Ministro del Petrolio), ER, membro del board di NP, e ON, allora direttore del Ministero delle risorse petrolifere. Nel marzo 1994 si teneva un incontro a Parigi di rappresentanti LA joint venture (per la OG s.p.a., AG), per discutere una relazione LA NI di aggiornamento e rivedere lo stato delle attività «culturali>> anche in vista di «cultural arrangements» da decidere in futuro. Nell'aprile 1994 emergeva la società TR (e il suo rappresentante ER) come società da affiancare alla NI. Sempre ad aprile 1994 vi era una riunione presso la OG s.p.a., presenti rappresentanti LA joint venture nel corso LA quale la società italiana chiedeva la partecipazione al 25% dei soci nell'accordo, concordava la localizzazione in un paradiso fiscale delle società che dovevano essere costituite come emanazione LA joint venture e riteneva preferibile che le attività da eseguirsi in Nigeria dovessero essere svolte da una società controllata LA joint venture. Il 2 novembre 1994 si teneva un incontro tra ER LA TR e la joint venture per definire l'importo dei pagamenti e le modalità di impiego (40/50 milioni al n. 1» e 20/15 milioni agli «altri», tra i quali il presidente di NNG). Il 17 novembre 1994 nel «cultural meeting» (presente AG per la OG s.p.a.) erano fissate le somme da corrispondere (60 a ER e 20 a NI). In tale contesto il 25 novembre 1994 veniva costituita la OG HE, società con sede ad Amsterdam, interamente posseduta dalla italiana OG s.p.a., al fine (cfr. relazione LA difesa) di partecipare alle iniziative finalizzate alla realizzazione del progetto NG in Nigeria», acquisendo in pari data la partecipazione nel 25% del capitale di una delle società di Madeira 4 S costituite dalla joint venture. Tale società si occuperà in seguito delle partecipazioni di OG s.p.a. all'estero. Tra la fine del 1994 e l'inizio del 1995 venivano invero costituite le società di Madeira che dovevano operare a nome del gruppo LA joint venture (TSK) del settembre 1994; TS II del novembre 1994, interamente posseduta dalla TS;
e NG del febbraio 1995, partecipata al 25% da OG HE). Il 30 novembre 1994 si realizzava l'incontro tra il Presidente LA Nigeria Sani CH con rappresentanti LA joint venture. Il 21 dicembre 1994 ER rassicurava i rappresentanti LA joint venture sull'aggiudicazione del contratto. Nel maggio 1995 veniva nuovamente emendato l'accordo LA joint venture con decorrenza tuttavia dal 31 luglio 1994 - (firmatario per la OG s.p.a. è ON, direttore generale LA suddetta società) nel quale si prevedeva la stipula e la esecuzione del contratto con NG (che sarebbe stato poi firmato a dicembre 1995) e la costituzione delle società che avrebbero dovuto gestire il progetto. In tale accordo, la OG s.p.a. aveva preteso di modificare le regole per l'approvazione delle decisioni riguardanti la società di Madeira NG: in luogo LA unanimità, prevista per le altre società, era stabilito che fosse sufficiente la maggioranza del 75% (in tal modo, la OG poteva formalmente restare «fuori» dalle decisioni relative alla gestione dei rapporti con le intermediarie TR e NI). Nell'ottobre 1996 era nuovamente modificata la struttura LA joint venture con la previsione di un comitato di azionisti (organo decisionale, di cui fanno parte ON e CH per la OG) e era chiarito il ruolo delle tre società di Madeira: la NG doveva essere quella deputata esclusivamente alla stipula dei contratti di intermediazione con la TR e la NI. Il 27 novembre 1995 il board LA società NG autorizzava la firma del primo contratto di consulenza con la società NI ed il 15 dicembre 1995 veniva stipulato dalla società del gruppo il contratto per la realizzazione dei treni>> 1 e 2 del progetto NY ND. Il contratto di consulenza prevedeva la fornitura di generici servizi di assistenza a supporto LA joint venture per un corrispettivo da versare in più tranches e dietro fatturazione. Un ulteriore e analogo contratto di consulenza con la NI per la implementazione dei treni 1 e 2 veniva poi stipulato il 9 aprile 1996. Si susseguivano quindi gli incontri dei rappresentanti LA joint venture con i Presidenti LA Nigeria per l'aggiudicazione LA nuova tranche del progetto (il treno 3) (in particolare, nel febbraio 1998 nell'incontro con KA, era 5 G presente il vice presidente di OG s.p.a. ER), contratto che veniva firmato da NNG il 6 marzo 1999. Nel medesimo periodo venivano stipulati dalla società del gruppo NG i contratti di consulenza con le società TR (marzo 1999) e NI (marzo 2000). I rapporti LA joint venture con i vertici LA Nigeria nel frattempo si erano stabilizzati (dal 1999 e sino al 2007 era in carica il Presidente Obasanjo) nel senso che negli incontri «ad alto livello» era in discussione solo il quantum e non l'an degli accordi corruttivi. Anche nei «cultural meetings» dopo i treni 1 e 2, le discussioni si erano limitate agli importi da pagare alle due società intermediarie. Il 14 settembre 2001 ER LA TR chiedeva a rappresentati LA joint venture la formalizzazione di un contratto di consulenza per l'aggiudicazione dell'ulteriore progetto, con «l'opzione anche per il treno 6». Nel novembre 2001 rappresentanti LA joint venture incontravano il Presidente Obasanjo per l'assegnazione delle tranches 4, 5 e 6 del progetto. Nel marzo 2002 veniva stipulato il contratto per i treni 4 e 5, al quale si collegavano i contratti di consulenza affidati con le stesse modalità a TR (dicembre 2001) e a NI (giugno 2002). Per la tranches 6 del progetto veniva affidato a TR un contratto di consulenza nel giugno 2002. Il contratto per il treno 6 veniva stipulato il 31 luglio 2004. Per la conclusione di detto contratto si era spesa anche la NI: nel maggio 2003 aveva assicurato che era intenzione LA NNG affidare alla joint venture anche tale tranche;
nel settembre 2003 aveva riferito che il Presidente IA non aveva «nessun problema» a concludere anche il treno 6 con le stesse modalità» di quelli precedenti. Nel corso del 2004, le autorità francesi avevano avviato le indagini sull'operato LA società francese partecipante alla joint venture. La NG pertanto sospendeva i rapporti con TR e NI, con lettere rispettivamente di aprile e dicembre 2004. A fine dicembre 2004 tuttavia la NI sollecitava il pagamento LA fattura del 10 novembre 2004 per lavori effettuati: sia nel gennaio che nel luglio 2005 la NI contestava la sospensione dei pagamenti e chiedeva il pagamento LA fattura scaduta nel dicembre 2004. Nell'ottobre 2005, la NI richiedeva ancora alla NG i pagamenti delle fatture dell'accordo del giugno 2002, nonché la percentuale sul contratto n. 6, stabilita nella misura del 1-1,25% dalla joint venture (secondo l'intesa confermata nell'agosto 2004 da Patel LA LO a nome LA NG). 6 S In data 4 dicembre 2008 la NI richiedeva alla NG il pagamento delle tre fatture dell'accordo del giugno 2002 e di quella per il Treno 6 pari a 14.000.000 dollari.
3. Quanto alle vicende societarie riguardanti le due società OG coinvolte nella vicenda, le sentenze di merito accertavano le seguenti circostanze di fatto. La OG s.p.a. era una società del Gruppo NI: la partecipazione di NI nella società era del 60% nel 1994 per divenire nel 2002 del 100%. Sempre nel 1994, come si è già detto veniva costituita la OG HE, interamente posseduta dalla italiana OG s.p.a. Nel 2006 la partecipazione di NI nella OG s.p.a. veniva ceduta alla IP projects, partecipata al 100% da IP s.p.a. Nel 2008 IP s.p.a., a sua volta partecipata da NI, incorporava per fusione sia la OG s.p.a. che la IP projects. Secondo i Giudici di merito, l'inserimento nella gestione del progetto NY ND LA OG HE, partecipata al 100% da OG s.p.a., era meramente formale. A riprova di tale assunto erano richiamate le dichiarazioni rese da ER, vice Presidente LA società OG s.p.a.: costui neppure ricordava cosa facesse detta società, pur essendone stato il Presidente, mentre era perfettamente al corrente delle attività LA joint venture. Parimenti significative erano ritenute le dichiarazioni di Faedi, secondo cui tutta l'attività di segreteria LA OG HE (in particolare, le convocazioni), d'accordo con il Presidente ER, era gestita nella stessa sede LA OG s.p.a. di San DOato. + La consulenza tecnica aveva offerto ulteriori elementi sulle effettive funzioni svolte nella joint venture dai soggetti riconducibili alla OG s.p.a.: i soggetti rappresentanti il Gruppo NI nelle società di Madeira LA joint venture erano tutti riconducibili alla OG s.p.a.
4. In sede di appello, la difesa di IP s.p.a. aveva sollevato varie questioni sia processuali sia di merito, tutte ritenute non fondate dalla Corte distrettuale e in ordine alle quali sono articolati i motivi di ricorso illustrati al § 3. 5. Averso la sentenza di appello, la IP s.p.a propone ricorso per cassazione, affidandosi ad undici motivi di annullamento, integrati da motivi aggiunti depositati in data 26 gennaio 2016. 7 S La società ricorrente, sulla base LA circostanza che i reati-presupposto dell'illecito addebitato alla IP s.p.a. sono stati commessi da soggetti facenti parte di altra e diversa società, incorporata dalla IP successivamente ai reati suddetti, enuclea nei primi tre motivi le seguenti questioni di legittimità costituzionale. Con il primo motivo, come integrato dai motivi aggiunti, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale degli articoli da 28 a 33 del d.lgs. n. 231 del 2001, per contrasto all'art. 76 Cost., e altresì denuncia la nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano e il vizio di motivazione LA sentenza impugnata in ordine alla decisione di manifesta infondatezza LA questione: le citate norme contenute nel decreto legislativo sulle conseguenze, in punto di responsabilità, delle c.d. vicende modificative» dell'ente sarebbero del tutto innovative e non giustificate da alcuna previsione LA legge di delega n. 300 del 2000; erronea e carente risulterebbe la motivazione delle suddette decisioni di merito, che hanno dichiarato manifestamente infondata la questione, eludendo inoltre i canoni che impongono alla Corte costituzionale di valutare la questione dell'eccesso di delega. Con il secondo motivo, come integrato dai motivi aggiunti, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.lgs. n. 231 del 2001, per contrasto con gli artt. 27, primo comma, e 117 Cost., in relazione all'art. 7 Cedu, e altresì denuncia la nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano e il vizio di motivazione LA sentenza impugnata in ordine alla decisione di manifesta infondatezza LA questione: l'art. 29 cit., come interpretato dai giudici di merito, estenderebbe la responsabilità amministrativa, oltre che patrimoniale, al soggetto giuridico diverso che incorpora la società, così violando il principio di personalità LA responsabilità penale, applicabile all'illecito in esame, secondo i criteri elaborati dalla Corte Edu in tema di sanzione penale (considerate le gravi sanzioni inflitte e l'autorità che le infligge). Con il terzo motivo, il ricorrente solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29 del d.lgs. n. 231 del 2001, per contrasto con l'art. 3 Cost., e altresì denuncia la nullità dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Milano e la mancanza di motivazione LA sentenza impugnata in ordine alla questione: l'art. 29 cit., se interpretato come fonte di responsabilità amministrativa, risulterebbe in contrasto con l'art. 3 Cost., stante il diverso trattamento previsto in via generale dall'art. 7 LA legge n. 681 del 1981; la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione, mentre illogica e contraddittoria risulterebbe la motivazione LA ordinanza del Tribunale, in quanto la società incorporata continua ad esistere nel senso che all'ente subentrante si 8 G trasferiscono le posizioni attive e passive LA prima, ma solo in termini di responsabilità civile-patrimoniale, al pari dell'erede. Il ricorrente, con il quarto motivo, denuncia la nullità dell'ordinanza del 6 ottobre 2011 del Tribunale che ha respinto l'eccezione di inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine preliminare per violazione dell'art. 415 cod. proc. pen., e altresì la violazione degli artt. 191, 414 e 415 cod. proc. pen.: gli atti di indagine acquisiti nel procedimento risulterebbero raccolti e confezionati in violazione degli artt. 414 e 415 cod. proc. pen., in quanto il P.M., dopo aver richiesto l'archiviazione per ragioni di merito di altro procedimento iscritto contro ignoti riguardante la medesima notizia di reato (archiviazione disposta in data 20 gennaio 2009), avrebbe aperto il 3 novembre 2008 il presente procedimento, inserendovi tutti gli atti del procedimento archiviato, senza alcun formale provvedimento di riapertura. Con il quinto motivo, il ricorrente si duole LA violazione dell'art. 9, secondo comma, cod. pen., degli artt. 4 e 37 d.lgs. n. 231 del 2001 e dei vizi LA motivazione in ordine alla ritenuta commissione nello Stato del fatto-reato presupposto: come anche si evince dal capo di imputazione, tutte le condotte- reato imputate alle persone fisiche risulterebbero integralmente commesse all'estero (la Joint Venture è stata costituita all'estero, le società operative avevano sede all'estero, l'aggiudicazione dei contratti era avvenuta in Nigeria, i consigli di amministrazione LA società in cui faceva parte la OG HE, si erano svolti all'estero, nessun pagamento in uscita o in entrata riguardante le operazioni contestate è transitato dall'Italia, nessun accordo corruttivo è avvenuto in Italia) con conseguente applicabilità delle condizioni di procedibilità previste dall'art. 9, secondo comma, cod. pen. e pertanto anche LA necessaria richiesta del Ministro LA Giustizia, nel caso in esame mancante. L'improcedibilità dei suddetti reati darebbe luogo, secondo quanto disposto dall'art. 37 cit. all'improcedibilità dell'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente; la sentenza impugnata, oltre a confondere il difetto di : giurisdizione con la tematica LA procedibilità del reato, ha illogicamente tratto la prova LA commissione in Italia del reato dalla mera consapevolezza LA società con sede in Italia in ordine a ipotetiche strategie corruttive. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce la violazione del divieto del bis in idem e delle convenzioni internazionali, per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 4 d.lgs. n. 231 del 2001, la inosservanza dell'art. 34 d.lgs. n. 231 del 2001 e dell'art. 649 cod. proc. pen., nonché la motivazione apparente e contraddittoria: per i medesimi fatti per la OG HE il processo si è già concluso in Nigeria, come documentato in atti (l'accordo concluso tra tale società e le autorità giudiziarie nigeriane per la definizione del processo 9 S riguardava tutte le società ad essa collegate, controllanti o controllate), così come negli Stati Uniti d'America («deferred prosecution agreement»), con conseguente applicabilità degli artt. 4 e 34 cit., articolo quest'ultimo che richiama tutte le disposizioni del codice di rito penale e quindi anche l'art. 649 cod. proc. pen., come tra l'altro discende anche dall'art. 35 dello stesso d.lgs.; risulterebbe altresì violato anche l'art. 4 LA Convenzione Ocse sulla corruzione e gli artt. 41 e ss.g. LA Convenzione ONU contro la corruzione in tema di litispendenza internazionale;
la sentenza impugnata avrebbe inoltre travisato il contenuto dell'Accordo stipulato con le autorità statunitensi, che avrebbe ad oggetto invece la rinuncia alla prosecuzione dell'azione penale e non riguarderebbe IP, che avrebbe solo veste di garante. Con il settimo motivo, come integrato dai motivi aggiunti, il ricorrente denuncia la erronea identificazione del soggetto giuridico cui imputare l'illecito amministrativo, con violazione di legge e vizi LA motivazione: la sentenza impugnata avrebbe confuso, senza alcun approfondimento motivazionale, il ruolo e la funzione LA OG s.p.a. con quelli LA OG HE, essendo la prima solo detentrice LA partecipazione azionaria LA seconda e non potendo pertanto essere ad essa riconducibili i dirigenti di quest'ultima; solo la OG HE risulterebbe coinvolta nel progetto NY ND (gestito dalla joint venture TS, formata al 25% anche da OG HE); la OG HE aveva autonomia funzionale, strutturale e finanziaria;
la OG HE si gestiva con l'utilizzazione dei suoi dividendi, mentre la attribuzione di dividendi alla OG s.p.a. veniva effettuata solo sui fondi di riserva, che non sarebbe quindi possibile individuare come provenienti dall'operazione NY ND;
risulterebbe pertanto erroneo ritenere responsabile IP, quale incorporante la OG, anche per le vicende di OG HE, che non risulterebbe incorporata nella s.p.a. italiana;
in ogni caso i dirigenti di OG che operavano per la OG HE erano distaccati, con funzioni autonome. Con l'ottavo motivo, il ricorrente deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato presupposto: la sentenza impugnata avrebbe utilizzato come prova documenti e dichiarazioni testimoniali relativi a fatti accaduti prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 2001, in violazione dell'art. 2 cod. pen., e comunque anche travisati quanto al contenuto probatorio;
la stessa risulterebbe contraddittoria là dove individua il momento consumativo del reato di corruzione antecedente nel momento in cui è stato raggiunto l'accordo corruttivo per poi, ai fini LA prescrizione, far slittare tale data al momento in cui è rimasto in vigore l'accordo stesso, così 10 G disapplicando i principi affermati dalle Sezioni Unite in tema di momento consumativo del reato di corruzione e comunque violando anche l'art. 322-bis cod. pen., che nella versione vigente all'epoca dei fatti, non contemplava per i funzionari di Stati extracomunitari la punibilità LA corruzione nella forma susseguente;
la sentenza impugnata su tale ultima questione avrebbe omesso di motivare;
del tutto carente risulterebbe inoltre la motivazione in ordine alla qualifica pubblicistica dei soggetti nigeriani (di cui quelli di più basso livello neppure identificati) coinvolti nelle condotte corruttive, avendo la sentenza impugnata omesso ogni doveroso accertamento sul punto;
apparente e illogica risulterebbe la motivazione anche in ordine alla competenza funzionale dei soggetti pubblici ritenuti corrotti (le commesse, oggetto LA condotta corruttiva, risulterebbero essere state assegnate da soggetti apicali di una società nigeriana a capitale misto pubblico, in ordine ai quali nessun accertamento risulterebbe essere effettuato in ordine alla veste pubblica dagli stessi rivestita, e comunque anche laddove si considerassero corrotti cariche pubbliche, quali il Presidente LA Repubblica LA Nigeria, andava accertata la loro competenza funzionale rispetto all'atto «contrario». Con il nono motivo, il ricorrente si duole dei vizi LA motivazione in ordine al momento consumativo del reato presupposto, dell'erronea applicazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e dell'art. 22 del d.lgs. n. 231 del 2001 e LA prescrizione dell'illecito amministrativo: la sentenza impugnata risulterebbe motivata in modo contraddittorio in ordine al momento consumativo del reato di corruzione come già rappresentato nel motivo che precede;
quanto al «treno 6» la prova delle dazioni corruttive risulterebbe basata su affermazioni apodittiche;
erroneamente risulterebbe individuata come momento finale LA consumazione del reato il primo dicembre 2004, posto che dalla documentazione in atti i pagamenti e i rapporti per i «treni» 4 e 5 risulterebbero cessati alla data del 15 giugno 2004; conseguentemente l'illecito amministrativo risulterebbe estinto. Con il decimo motivo, il ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta inidoneità del modello organizzativo di cui al d.lgs. n. 231 del 2001: la sentenza impugnata, pur dando atto che la OG s.p.a. aveva adottato il modello organizzativo alla data del giugno 2004, avrebbe addebitato alla società di aver adottato al momento dei fatti «modelli totalmente inefficaci» e comunque ne avrebbe affermato la inefficacia in modo tautologico, desumendola esclusivamente dalla sussistenza del reato e non motivando sulle argomentazioni difensive. Con l'undicesimo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla confisca: la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulla revoca LA confisca richiesta con l'appello e comunque la 11 5 confisca non sarebbe consentita in presenza LA prescrizione dell'illecito amministrativo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2. Il primo motivo di ricorso non può essere accolto.
2.1. La responsabilità amministrativa degli enti in relazione alla commissione di fatti costituenti reato è stata introdotta nell'ordinamento italiano, con la legge n. 300 del 2000, a seguito LA ratifica di alcune convenzioni internazionali, sottoscritte dall'Italia, contenenti l'espresso obbligo degli Stati aderenti di introdurre sul piano interno, in relazione a determinati reati, la responsabilità delle persone giuridiche. Le suddette Convenzioni (segnatamente, la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali e la Convenzione U.E. relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea), secondo un trend che troverà costante applicazione in successive convenzioni internazionali dedicate a forme di criminalità che potevano essere connesse alle attività di impresa, imponevano infatti agli Stati Parte specifici obblighi di adattamento LA normativa nazionale, nella prospettiva di rendere omogenee e quindi maggiormente effettive le risposte sanzionatorie offerte dalla comunità internazionale. Le convenzioni ora citate, nel prevedere un certo margine di discrezionalità del legislatore nazionale nella scelta del modello sanzionatorio da adottare in relazione ai reati da esse previste (nell'ambito dell'Unione europea l'opera di riavvicinamento delle normative penali deve pur sempre rispettare le differenze delle tradizioni giuridiche e degli ordinamenti giuridici degli Stati membri), stabilivano tuttavia le direttrici ineludibili entro le quali dare esecuzione agli obblighi assunti sul piano internazionale: prevedere sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive>». Una volta che la comunità internazionale aveva imposto l'introduzione di fattispecie penali uniformi, la risposta repressiva degli Stati doveva pertanto garantire l'effettività LA tutela del bene giuridico leso: l'efficacia, la proporzionalità e il carattere dissuasivo LA sanzione (ancorché non penale) dovevano essere i requisiti fondamentali affinché la normativa pattizia in questione venisse applicata appieno. 12 S Dall'effettività LA risposta sanzionatoria discende come ovvio corollario che il sistema punitivo deve essere in grado di contrastare le possibili elusioni nell'applicazione LA normativa repressiva e conseguentemente del relativo regime sanzionatorio (cfr. sulla nozione di sanzioni «effettive, proporzionate e dissuasive»>, Corte di Giustizia U.E., Grande Sezione., sent. 8 settembre 2015, C-105/14: se il regime che disciplina l'estinzione dei reati per prescrizione nel determina l'impunità, si deve constatare che le misure previste dal diritto nazionale non possono essere considerate effettive e dissuasive). Tale elusione nella materia LA responsabilità delle persone giuridiche appare ancor più evidente là dove siano ritenuti sufficienti una mera riorganizzazione o la modifica LA denominazione sociale per ostacolare la repressione di un illecito. Proprio in relazione all'ipotesi LA fusione di società, la Corte di Giustizia dell'U.E. ha più volte richiamato il principio di «effettività» del sistema sanzionatorio per affermare che la normativa interna degli Stati deve assicurare l'imposizione di sanzioni nei confronti dell'ente che abbia incorporato quello che ha commesso l'infrazione, potendo altrimenti le imprese sfuggire alle sanzioni per il semplice fatto che la loro identità è stata modificata a seguito di ristrutturazioni, cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa. Basti ricordare, tra le tante, le pronunce LA Corte di Giustizia in relazione alla normativa in tema di tutela LA concorrenza. In particolare, tra le ultime, • . nella sentenza, 11 dicembre 2007, C-280/06, relativa alla normativa italiana contenuta nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, la Grande Sezione LA Corte ha . affermato (sulla base di una giurisprudenza consolidata, sent. 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, Compagnie royale asturienne des mines e i ་ Rheinzink/Commissione; sent. 7 gennaio 2004, cause riunite C-204/00 P e altre, Aalborg Portland e a./Commissione) che qualora un ente violi le regole LA concorrenza incombe ad esso, secondo il principio LA responsabilità personale, di rispondere di tale infrazione;
tuttavia, qualora tale ente sia oggetto di una : modifica di natura giuridica О organizzativa, tale modifica non ha necessariamente l'effetto di creare una nuova impresa esente dalla responsabilità per i comportamenti anticoncorrenziali del precedente ente se, sotto l'aspetto economico, vi è identità fra i due enti». Solo in tal modo ha aggiunto la Corte di giustizia le misure adottate a livello nazionale svolgono la funzione di «dissuadere» gli operatori economici dal tenere comportamenti anticoncorrenziali: se nessun'altra possibilità di imposizione LA sanzione ad un ente diverso da quello che ha commesso l'infrazione fosse prevista, alcune imprese potrebbero sfuggire alle sanzioni per il semplice fatto che la loro identità è stata modificata a seguito di ristrutturazioni, 13 G cessioni o altre modifiche di natura giuridica o organizzativa. Lo scopo di reprimere comportamenti contrari alle regole LA concorrenza e di prevenirne la ripetizione mediante sanzioni dissuasive sarebbe pertanto compromesso». Conclusivamente, la Corte di Giustizia ha evidenziato rischi di un'applicazione eccessivamente «formalistica» del principio LA responsabilità personale nei confronti delle persone giuridiche: la ratio e la finalità delle sanzioni verrebbero eluse ed i gestori di imprese sarebbero incentivati a sottrarsi alla loro responsabilità mediante modifiche organizzative mirate>>. L'orientamento assunto dalla Corte di Giustizia è significativo, tenuto conto anche LA natura «penale» delle sanzioni previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, sent. 7/09/2011, Menarini Diagnostics s.r.l.
contro
Italia). A medesime conclusioni è pervenuta la stessa Corte più in generale in materia di responsabilità amministrativa (Sez. V, sent. 5 marzo 2015, C- 343/13). La Corte di Giustizia relativamente ad un caso di fusione con incorporazione LA società responsabile di illeciti amministrativi ha osservato _ che il trasferimento LA responsabilità amministrativa alla società incorporante discende dalla normativa contenuta nella direttiva comunitaria 78/855 relativa alle fusioni delle società per azioni, alla quale i sistemi nazionali devono uniformarsi: in assenza di detto trasferimento ha sottolineato la Corte - - l'interesse dello Stato alla repressione non sarebbe protetto e la fusione costituirebbe il mezzo, per una società, di eludere le conseguenze delle infrazioni eventualmente commesse a danno dello Stato membro interessato. La Corte di Giustizia si è premurata di sottolineare che la suddetta interpretazione non si pone in contrasto con gli interessi dei creditori e degli azionisti LA società incorporante, in quanto questi ultimi, prima LA fusione, hanno la possibilità di ottenere adeguate garanzie. Quindi l'imputazione LA responsabilità all'ente risultante dalla fusione per incorporazione discende ineludibilmente non solo dall'esigenza LA effettività LA risposta sanzionatoria pattiziamente imposta in tema di lotta alla criminalità d'impresa, ma anche dai principi comunitari in tema di riorganizzazione degli enti (direttiva 78/855). La legge n. 300 del 2000, nel dare esecuzione in Italia alle richiamate Convenzioni, ha ritenuto di far fronte agli obblighi di adattamento dalle stesse discendenti con il ricorso alla delegazione, indicando espressamente tra i principi e i criteri direttivi quello di «prevedere sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive» a carico delle persone giuridiche responsabili, in tal modo rafforzando l'attuazione degli obblighi pattizi. 14 G Pertanto, con l'introduzione LA normativa riguardante le «vicende modificative dell'ente» ed in particolare LA previsione, secondo cui nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione» (art. 29), il legislatore delegato ha inteso applicare i principi e i criteri direttivi derivanti dalla legge di delega. Sono noti gli arresti del Giudice delle leggi in tema di vincoli derivanti dall'art. 76 Cost., per l'esercizio LA funzione legislativa da parte del Governo. Non è infatti rilevante che la previsione introdotta dal Governo non trovi traccia nella previsione LA legge-delega, in quanto la stessa può trovare giustificazione nel naturale rapporto di «riempimento» che lega la norma delegata a quella delegante, dovendosi altrimenti ritenere che le funzioni del legislatore delegato siano limitate ad una mera «scansione linguistica>> delle previsioni dettate dal delegante, con evidente snaturamento del ben diverso regime che la Costituzione ha inteso prefigurare (Corte cost. sent. n. 4 del 1992; e, tra le tante pronunce, più di recente, sent. n. 229 del 2014). La Corte costituzionale ha invero ripetutamente affermato che la determinazione dei principi e criteri direttivi, a mente dell'art. 76 LA Costituzione, se vale a circoscrivere il campo LA delega, sì da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalità che l'hanno determinata, non osta all'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore», essendo consentito legislatore delegato di «valutare le situazioni giuridiche da regolamentare e di effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi » (Corte cost., sent. n. 199 del 2003, n. 308 del 2002, e n. 213 del 2005). La delega legislativa quindi «non fa venir meno ogni discrezionalità del legislatore delegato, che risulta più o meno ampia a seconda del grado di specificità dei principi e criteri direttivi fissati nella legge delega» (ordinanza n. 490 del 2000); sicché, «per valutare di volta in volta se il legislatore delegato abbia ecceduto tali più o meno ampi margini di discrezionalità, occorre - individuare la ratio LA delega, per verificare se la norma delegata sia ad essa rispondente» (Corte cost. sent. n. 163 del 2000 e n. 199 del 2003). Sulla base di queste premesse, la Corte costituzionale ha costantemente affermato che il giudizio di conformità LA norma delegata alla norma delegante è esplicato attraverso il confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, tenendo conto delle finalità che, attraverso i principi ed i criteri enunciati, la legge delega si prefigge con il complessivo contesto delle norme da essa poste e tenendo altresì conto che le norme delegate vanno interpretate nel 15 S significato compatibile con quei principi e criteri» (Corte cost. sent. n. 425 del 2000, n. 15 del 1999, e n. 213 del 2005). I principi posti dal legislatore delegante costituiscono quindi, non soltanto base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione LA loro portata;
e tali disposizioni devono essere lette, finché sia possibile, nel significato compatibile con tali principi, i quali a loro volta vanno interpretati alla luce LA ratio LA legge delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente (ex plurimis, Corte cost. sent. n. 237 del 2013, n. 119 del 2013, n. 272 del 2012 e n. 98 del 2008). Lette in questa chiave esegetica, le disposizioni introdotte dal legislatore delegato in ordine alle vicende modificative dell'ente non si pongono in contrasto con il menzionato parametro costituzionale, trattandosi di scelte del tutto coerenti con gli indirizzi generali LA delega e compatibili con la ratio di questa. Una diversa opzione (conferire effetto estintivo alla trasformazione dell'ente dovuto a libere iniziative dei diretti interessati) avrebbe determinato una evidente inadeguatezza delle sanzioni comminate a rendere «effettiva>> l'osservanza degli obblighi derivanti dalle normativa pattizia. Nella relazione ministeriale al decreto legislativo n. 231 del 2001, si è esplicitata invero la ratio LA disciplina delle vicende modificative con l'esigenza di evitare che tali operazioni si risolvano in agevoli modalità di elusione LA . responsabilità», in perfetta coerenza quindi con i criteri ed i principi direttivi LA legge di delega. Sotto altro verso, la normativa in esame rappresenta anche l'attuazione del principio contenuto nella legge di delega che le sanzioni devono colpire devono il soggetto che ha tratto effettivo beneficio dalla violazione (beneficio, nella specie, entrato a far parte del «patrimonio trasferito» all'ente subentrante, secondo quel principio di continuità economica» indicato dalla giurisprudenza comunitaria). A ciò deve aggiungersi la constatazione, non priva di significato, che, nel novellare le molteplici volte il decreto legislativo n. 231 del 2001 in circa tre lustri, il legislatore abbia sempre confermato la disciplina contenuta negli artt. 28 e ss. . * Non calzanti invero risultano i richiami LA ricorrente ai diversi principi accolti nel sistema sanzionatorio amministrativo. Sia la legge 24 novembre 1981, n. 689 sia il sistema dettato dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed attuato dal d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 in materia tributaria, che alla legge 689 si ispira, si fondano invero sul principio LA riferibilità LA sanzione amministrativa alla sola persona fisica autrice o coautrice LA violazione, prevedendo pertanto la sola «obbligazione solidale» a 16 carico dell'ente che veniva a giovarsi degli effetti economici LA violazione, anche nel caso di trasformazione dell'ente.
2.2. Sotto un ulteriore aspetto, la disciplina in esame costituisce anche un legittimo l'uso LA facoltà di coordinamento, prevista dall'art. 11 LA legge n. 300 del 2000, in quanto la normativa introdotta dall'art. 28 e ss. d.lgs. n. 321 del 2001 rappresenta l'attuazione dei principi desumibili dalle leggi vigenti in materia e ai principi comunitari che regolano la materia. Il codice civile, nel disciplinare la fusione societaria, non si è preoccupato invero di darne una definizione, aprendo così un vivace dibattito dottrinale rivolto a delinearne la natura giuridica. Accanto all'opinione tradizionale, secondo cui la fusione tra società è assimilabile al fenomeno delle successioni mortis causa, così da estendere a queste i medesimi istituti disciplinanti le vicende LA vita e LA - delle persone fisiche, l'orientamento dottrinale prevalente ha sostenuto morte - che il fenomeno LA fusione non produce l'estinzione delle società fuse o incorporate, in quanto queste ultime continuano ad esistere come soggetti unificati con il soggetto risultante dalla fusione o incorporante: la fusione non determina la morte delle società fuse o incorporate ma, soltanto, una modificazione dei loro atti costitutivi e dei loro statuti, cui si affianca soltanto la perdita LA loro «individualità». In tale scia si è anche sostenuto che la fusione sia da inquadrare come un'operazione di riorganizzazione societaria: la fusione, lungi dall'essere rivolta all'estinzione delle società, costituisce un «contratto di vita», che contraddistingue la crescita dell'impresa e l'evoluzione del sistema nel suo complesso. La giurisprudenza aveva seguito l'orientamento secondo cui la fusione dava luogo ad un fenomeno successorio, che tuttavia non si identificava tout court nella successione mortis causa, dipendendo la modificazione dell'organizzazione societaria esclusivamente dalla volontà delle società partecipanti. Nel novellare con il decreto legislativo n. 6 del 2003 la normativa in tema di fusioni, il legislatore delegato ha avvalorato la tesi, secondo la quale la fusione costituirebbe una vicenda non già estintiva, bensì semplicemente modificativa delle società partecipanti all'operazione di fusione, dando così piena applicazione alla citata direttiva 78/855 che aveva individuato nella «continuità» il tratto caratterizzante il fenomeno LA fusione. Nell'art. 2504-bis cod. civ., il legislatore delegato, pur conservando la dizione già esistente circa l'assunzione di diritti e obblighi delle società fuse o incorporate, ha introdotto la previsione LA «prosecuzione» di tutti i pregressi rapporti da parte dell'incorporante o LA società nata dalla fusione. 17 Il lessico adoperato accentua il profilo LA modifica organizzativa del rapporto sociale in una prospettiva di continuità dell'impresa che contraddistingue la fusione e si rapporta alla sua funzione economica concentrativa e non dissolutiva (Sez. U civ., n. 19698 del 17/09/2010, Rv. 614542). A sostegno di tale impostazione si pone anche il quinto comma dell'articolo 2504-bis cod. civ., che stabilisce la permanenza in capo ai soci illimitatamente responsabili delle obbligazioni contratte dalla società antecedentemente alla fusione, e quindi conferma in modo inequivocabile la sopravvivenza del vecchio assetto sociale nella nuova entità costituita con la fusione. Orbene, è evidente che la non del tutto chiara natura LA fusione (come sottolineato da Sez. U civ., n. 19698 del 17/09/2010, Rv. 614542) giustificava l'introduzione nella disciplina LA responsabilità degli enti del 2001 di norme chiarificatrici sulle conseguenze derivanti dalle vicende modificatrici riguardanti l'ente, così da evitare nel silenzio LA legge che queste ultime si potessero tradurre in strumenti di elusione dei nuovi meccanismi sanzionatori.
3. Quanto ora premesso fa perdere di pregio giuridico le questioni versate nel secondo e terzo motivo, tutte basate sulla comune premessa LA «terzietà» LA società incorporante ai reati che costituiscono il presupposto LA responsabilità dell'ente. Sulla base LA normativa vigente al momento LA fusione attuata dalla ricorrente poteva ritenersi del tutto pacifico (come dimostra, Sez. U civ., n. 2637 del 08/02/2006, Rv. 586134) che la società incorporata conservasse, pur in un nuovo assetto organizzativo, la propria identità nella società incorporante. Non siamo pertanto di fronte alla punizione dell'erede per fatti commessi da un soggetto estinto (cfr. Corte Edu, sent. A.P., M.P. e T.P.
contro
Svizzera, 29 agosto 1997; sent. Lagardère
contro
Francia, 12 aprile 2012), in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che ereditare la colpevolezza del defunto non è compatibile con le norme LA giustizia penale in una società regolata dalla preminenza del diritto. La fusione per incorporazione, secondo la disciplina vigente all'epoca, aveva infatti determinato la «continuità» LA società incorporata con l'effetto di far cumulare le responsabilità di quest'ultima con quelle proprie dell'incorporante. Pertanto è evidente che la ricorrente non possa definirsi soggetto terzo rispetto alla società incorporata. Trattandosi di un'operazione rimessa alla libera determinazione dei soggetti, la due dligence che deve accompagnare la vicenda modificativa offre in ogni caso alla società incorporante le garanzie come già sottolineato dalla Corte di - 18 S giustizia nel precedente citato per essere pienamente «consapevole» dei rischi nell'acquisire una società «attinta» da illeciti amministrativi. Tale conclusione appare ancor più indefettibile specie nei casi in cui le società coinvolte nell'operazione di fusione appartengano allo stesso gruppo e l'operazione sia pianificata dalla holding. Tale controllo era sicuramente a dir poco agevole nel caso in esame, tenuto conto dell'assetto societario in cui si è venuta a trovare la OG s.p.a. al momento LA fusione (già dal 2004 OG s.p.a. aveva avuto notizia formale delle indagini penali avviate). Come si evince dalla consulenza Deloitte (richiamata dai Giudici di merito), al 2002 l'NI contava partecipazioni sia in OG s.p.a. (100%) che in IP s.p.a. (43%); nei primi mesi del 2006 NI cedeva la sua partecipazione del 100% di OG s.p.a. alla IP Projects, a sua volta posseduta al 100% da IP s.p.a. Questa era la situazione nel gruppo NI allorquando nel maggio 2008 il Consiglio di Amministrazione di IP s.p.a. approvava il progetto di fusione di IP projects e OG s.p.a., che si perfezionava nel successivo luglio (si era trattato in ogni caso di una fusione «semplificata» per incorporazione di società interamente posseduta, nella quale non si verifica a fortiori alcuna modificazione nella compagine sociale e nel valore delle partecipazioni dei soci delle società partecipanti, con conseguente semplificazioni delle relative operazioni).
4. La questione sollevata dalla ricorrente in ordine alla imputabilità degli illeciti alla sola OG Netheralnds non ha fondamento. La sentenza impugnata attribuisce a tale società il ruolo di mero schermo del coinvolgimento LA s.p.a. italiana nel progetto Nigeria. La conclusione a cui pervengono i Giudici di merito appare sostenuta da un ragionamento probatorio del tutto convincente. Basti richiamare quanto in premessa indicato in ordine all'evoluzione del progetto elaborato dalla joint venture. La OG s.p.a. era coinvolta nel progetto anche formalmente sino al momento in cui, alla fine del 1994, viene costituito dalle società LA joint venture l'assetto delle imprese che doveva gestire l'intera operazione (e in particolare la dazione delle tangenti). Dall'iniziale previsione di costituire una formale associazione di imprese, che poteva peraltro esporre maggiormente le società partecipanti a responsabilità e a controlli, si era deciso di costruire singole società in Madeira e di regolare i processi decisionali riguardanti quella delle società addetta al solo pagamento 19 delle dazioni corruttive in modo che la società OG ne restasse formalmente fuori. In premessa, è stata ricordata la riunione dell'aprile 1994 presso la OG s.p.a., presenti rappresentanti LA joint venture, nel corso LA quale la società italiana chiedeva la partecipazione al 25% dei soci nell'accordo, concordava la localizzazione in un paradiso delle società che dovevano essere costituite come emanazione LA joint venture e riteneva preferibile che le attività da eseguirsi in Nigeria dovessero essere svolte da una società controllata LA joint venture. E' in tale contesto che si inserisce la costituzione da parte LA s.p.a. italiana di una società con sede all'estero proprio, come la stessa consulenza LA difesa ha evidenziato, per gestire le «iniziative finalizzate alla realizzazione del progetto NG in Nigeria». E' significato che l'accordo che suggellava tra le società partecipanti il nuovo assetto strategico LA joint venture veniva formalmente sottoscritto nel 1995, ma con efficacia sin dal luglio 1994, ovvero da una data in cui la OG Netherlans neppure esisteva. La «catena di comando» e le dichiarazioni rese dai diretti interessati alla gestione delle vicende LA OG Netheralnds avevano inoltre ampiamente confermato il ruolo meramente formale svolto da quest'ultima nell'intera vicenda, risultando la società controllata mera fittizia appendice LA società italiana. Sulla base di quanto premesso, anche le critiche contenute nel settimo motivo si rilevano infondate e ai limiti dell'inammissibilità, nella misura in cui mirano ad una complessiva «rilettura» degli elementi fattuali oggetto del giudizio di merito, senza evidenziare carenze o manifesti vizi logici del ragionamento probatorio che sorregge la sentenza impugnata in ordine all'identificazione del soggetto giuridico cui imputare l'illecito amministrativo.
5. Infondato è parimenti il quarto motivo, relativo alla violazione delle norme processuali poste a presidio LA unilaterale riapertura delle indagini da parte dell'Ufficio del P.M.. Assorbente è la constatazione che l'archiviazione nel caso in esame è stata deliberata dal Giudice perché ignoti erano gli autori del reato. Come hanno chiarito le Sezioni Unite, in tale evenienza l'archiviazione ha la semplice funzione di legittimare il congelamento delle indagini, senza alcuna preclusione allo svolgimento di ulteriori, successive attività investigative, ricollegabili direttamente al principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, e per 20 G le quali non occorre l'autorizzazione alla riapertura (Sez. U, n. 13040 del : 28/03/2006, Ignoti, Rv. 233198). Non è influente, come sostiene la ricorrente, la motivazione LA richiesta del P.M. Infatti, a prescindere dal «tipo» di archiviazione richiesta dal pubblico : ministero, spetta in ogni caso al giudice Iove la richiesta di archiviazione per reato commesso da persone ignote appaia fondata su valutazioni di merito e non sulla mancata identificazione degli autori delle condotte di richiedere al pubblico ministero l'iscrizione di tali soggetti, identificati о comunque agevolmente identificabili, nel registro degli indagati, trattandosi di atto che costituisce emanazione del generale potere di controllo del giudice sul corretto esercizio dell'azione penale (Corte cost. ord. n. 176 del 1999). Nella specie, il Giudice, sulla base del controllo affidatogli dall'ordinamento, ha ritenuto di disporre l'archiviazione perché erano ignoti gli autori del reato.
6. Non ha fondamento neppure la censura versata nel quinto motivo, relativa alla mancanza LA procedibilità del reato e alla conseguente applicabilità dell'art. 37 d.lgs. n. 231 del 2001. Già si è affrontato il tema del ruolo rivestito nella vicenda dalla OG Netherland, società totalmente controllata LA OG s.p.a., quale mera copertura dell'operato all'estero LA società italiana. I Giudici di merito hanno accertato che l'amministrazione LA società olandese, che formalmente aveva parte nella società di Madeira che distribuiva i compensi corruttivi, avveniva infatti nella sede di San DOato Milanese LA società italiana, dove venivano adottate tutte le decisioni strategiche ed organizzative. E' principio consolidato che, ai fini LA punibilità dei reati commessi in parte all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento LA condotta, che, seppur privo dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia apprezzabile in modo tale da collegare la parte LA condotta realizzata in Italia a quella realizzata in territorio estero (tra le tante, Sez. 6, n. 16115 del 24/04/2012, G., Rv. 252507). A tal fine è stata ritenuta sufficiente l'essersi verificata in Italia anche la sola ideazione del delitto, quantunque la restante condotta sia stata attuata all'estero (Sez. 2, n. 46665 del 20/09/2011, Illiano, Rv. 252053). Pertanto, non è accoglibile la tesi LA intera consumazione all'estero del reato presupposto. Non è dato comprendere il rilievo avanzato dalla ricorrente sull'intitolazione del paragrafo LA sentenza impugnata («difetto di giurisdizione»), posto che, 21 S anche a voler tacere LA rilevanza LA questione stessa (la Corte adita risponde infatti in merito al tema del locus commissi delicti), è la stessa difesa ad evocare al riguardo il tema LA sussistenza o meno LA «giurisdizione» (pag. 21 appello, pag. 38 ricorso per cassazione).
7. Neppure ha pregio giuridico la censura relativa alla violazione del principio del ne bis in idem internazionale. Gli accordi raggiunti in Nigeria e negli Stati Uniti d'America per la definizione dei processi penali avviati in tali Stati non precludono la rinnovazione del giudizio in Italia per i medesimi fatti. In relazione a questi Paesi non vige infatti alcun obbligo pattizio che impedisca l'esercizio LA giurisdizione italiana. Tale obbligo non sussiste non solo per il perseguimento degli illeciti previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2001, ma neppure in relazione ai reati ad essi connessi. E' principio consolidato nella giurisprudenza sia costituzionale che di legittimità (tra le tante, Corte cost. 58 del 1997; Sez. 2, n. 40553 del 21/05/2013, Tropeano, Rv. 256469) che il ne bis in idem internazionale in materia penale non costituisca principio o consuetudine di diritto internazionale, sicché deve trovare la sua fonte esclusivamente in un obbligo pattizio. Le convenzioni citate dalla ricorrente (Convenzione Ocse sulla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri e Convenzione ONU contro la corruzione) prevedono soltanto meccanismi procedurali volti ad evitare che, in relazione allo stesso fatto, vengano avviati, dinanzi a diverse autorità nazionali, paralleli procedimenti penali. Tali meccanismi si esauriscono nella consultazione reciproca degli Stati al fine di stabilire quale tra le giurisdizioni concorrenti sia la più «idonea»> ad esercitare l'azione penale. E' significativo che l'art. 42, par. 6, LA Convenzione ONU, precisi a tal riguardo che «fatte salve le norme di diritto internazionale generale, la presente Convenzione non esclude l'esercizio di ogni competenza penale stabilita da uno Stato Parte conformemente al proprio diritto interno», con ciò ribadendo che, al di là LA consultazione, non sussistono ulteriori conseguenze discendenti dalla Convenzione stessa. Nel ratificare tali convenzioni, in ogni caso, l'Italia non ha ritenuto di introdurre norme volta a precludere in via generale il rinnovamento del giudizio per gli stessi fatti. Nel d.lgs. n. 231 del 2001, si è soltanto previsto, in relazione alla responsabilità degli enti, di apporre uno sbarramento alla perseguibilità dell'illecito commesso dall'ente nei casi in cui nei suoi confronti già proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto. Come prevede, l'art. 4 d.lgs. cit. 22 tale sbarramento opera in relazione ai soli «reati commessi all'estero». Ipotesi nella specie, non ricorrente per quanto in precedenza affermato. Neppure obblighi del riconoscimento del divieto del bis in idem internazionale discendono dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, posto che l'art. 4 del suo Protocollo n. 4 trova esclusiva applicazione nell'ambito delle giurisdizioni nazionali, come risulta dal tenore letterale LA disposizione («under the jurisdiction of the same State») e dalle chiare indicazioni contenute nell'Explanatory Report (par. 27).
8. Non può essere accolto l'ottavo motivo di annullamento, là dove avanza critiche all'accertamento del reato-presupposto. La prova delle condotte corruttive è stata basata dalle sentenze di merito sulle dichiarazioni ampiamente confessorie e concordanti dei principali protagonisti LA vicenda (LB JA LE, responsabile LA società LO, che aveva rivestito il ruolo di capo-fila LA joint venture, e ET RY, responsabile LA società francese EC, anch'essa parte LA TS), che hanno riguardato anche i fatti nel periodo oggetto di contestazione, spiegando in particolare tutti i passaggi principali dell'intera operazione («bribery scheme»): dagli incontri con i massimi vertici dello Stato IA ai meccanismi elaborati per le dazioni corruttive e alle somme versate. Sulla base di tali dichiarazioni era chiaramente emerso il ruolo pienamente partecipativo LA OG, che aveva solo preteso di non essere coinvolta formalmente≫ nella assegnazione delle consulenze alle società TR e NI, pur collaborando fattivamente alla loro stesura. Le dichiarazioni di costoro avevano trovato ulteriore conferma nella copiosa documentazione acquisita (in particolare, l'agenda di Chodan, che aveva registrato» le vicende significative dei comitati c.d. «culturali»), nonché nelle ammissioni LA stessa OG (e IP) effettuate negli accordi conclusi dalla ricorrente con le autorità giudiziarie straniere, nei quali avevano pienamente riconosciuto tutte le circostanze di fatto che conducevano a qualificare le condotte tenute come atti di corruzione. Orbene, come si è evidenziato nella premessa, la vicenda LA corruzione realizzata dalla joint venture TS nei confronti di pubblici funzionari nigeriani trova la sua genesi nel 1990 allorquando le quattro società, interessate ad aggiudicarsi la importantissima commessa per la realizzazione dell'impianto per la liquefazione del gas in NY ND (in quattro tranches contrattuali: treni 1/2 - 3 - 4/5 - 6), si erano coalizzate, mettendo in atto una strategia concordata per ottenere l'incarico, che prevedeva la corresponsione di somme a rappresentanti 23 S del Governo IA (dai più alti gradi sino a funzionari governativi), attraverso la creazione di un'apposita società con sede a Madeira. : E' evidente che, quantunque la genesi e l'evoluzione dell'operazione ;- corruttiva sino alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 231 del 2001 non abbia rilevanza per l'affermazione LA responsabilità dell'ente, tali vicende sono fondamentali passaggi nella ricostruzione del quadro fattuale oggetto di accertamento da parte LA sentenza impugnata. Quanto al vizio del travisamento denunciato con riferimento alle dichiarazioni rese da rappresentanti LA OG, la deduzione non evidenzia la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco delle dichiarazioni assunte e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, quanto piuttosto denuncia soltanto una errata valutazione del significato probatorio delle dichiarazioni medesime, che come tale non integra il vizio di travisamento deducibile in sede di legittimità (tra le tante, Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, dep. 2013, Maggio, Rv. 255087).
9. La sentenza impugnata non appare censurabile in ordine all'accertamento LA qualifica pubblicistica dei «soggetti destinatari dei pagamenti corruttivi»> contestati. La motivazione sul punto risulta adeguata e priva di vizi logici o giuridici. Invero, la prova LA suddetta qualifica è tratta dalla sentenza impugnata dalle stesse dichiarazioni confessorie di LE, che aveva tracciato lo schema del meccanismo corruttivo: pagare somme di danaro a esponenti del Governo AN (il Presidente LA Repubblica, funzionari del Ministero del Petrolio, funzionari LA NP, funzionari LA NNG) per ottenere le commesse. Che i contratti per l'opera pubblica (impianto di liquefazione del gas) fossero affidati da soggetti pubblici è una circostanza confermata dalla sentenza anche sulla base di una considerazione logica: l'aggiudicazione dei contratti era infatti il frutto degli accordi corruttivi conclusi dalla joint venture con i massimi esponenti pubblici, ovvero i vari Presidenti LA Repubblica nigeriana che si erano succeduti tra il 1990 e il 2004. Erano costoro ad individuare i pubblici funzionari destinatari dei pagamenti corruttivi (attraverso la nomina di un referente, costituto da un alto dirigente pubblico). La difesa insiste nel ritenere tale argomentazione non sufficiente in ordine ai pagamenti effettuati dalla NI, che, secondo i giudici di merito, doveva occuparsi di «oleare» i livelli burocratici operativi. Questa censura non è fondata per due ordini di motivi. Sotto un primo aspetto, la sentenza impugnata evidenzia che, secondo lo schema corruttivo accertato, mentre la TR si era occupata di versare somme 224 24 G di danaro ai livelli decisionali più alti del Governo IA (quelli che dovevano decidere sull'an dell'aggiudicazione), la NI aveva avuto il compito di versare somme di danaro ai funzionari di NP e NNG i livelli operativi>> - - che potevano creare intralci, nella realizzazione del progetto, attesa la sua vastità. Che si trattassero di «pubblici funzionari» anche i destinatari di queste ultime dazioni è circostanza che risultava dalle evidenze probatorie acquisite. E' emerso infatti che NP era l'ente governativo addetto allo sviluppo e alla regolamentazione del petrolio e del gas LA Nigeria (Nigerian National Petroleum Corporation) e la NNG (Nigeria NG Limited) era l'ente creato dal governo IA per incrementare il commercio del gas naturale IA mediante la costituzione di un impianto di liquefazione in NY ND e del quale lo stesso governo aveva il controllo, attraverso funzionari governativi designati da NP a far parte LA stessa NNG. NNG era pertanto un ente strumentale del governo IA per la realizzazione di un'opera pubblica, come dimostrava il fatto che era tale entità ad assegnare formalmente i relativi contratti di EPC alla joint venture, la cui conclusione veniva decisa nella sostanza dai livelli governativi più alti del Paese. Gli accordi conclusi dalla ricorrente con le autorità giudiziarie statunitensi riconoscevano tra l'altro pienamente, in punto di fatto, che i dirigenti e dipendenti di NL fossero «funzionari esteri», secondo la legislazione degli Stati Uniti, che li definisce come i funzionari di un governo straniero (compresi i dipartimenti, agenzie e enti governativi) o coloro agiscono in veste ufficiale per o per conto di detto governo (Titolo 15 United States Code, § 78 dd-1, f), e che la NI avesse avuto il compito di pagare tangenti a «funzionari governativi nigeriani». Sotto altro verso, la questione LA qualifica soggettiva dei percettori in concreto delle dazioni di danaro versate da NI è anche ininfluente per la integrazione LA fattispecie di corruzione contestata ai responsabili LA OG s.p.a. (Sez. 6, n. 28264 del 26/03/2013, Anemone, Rv. 255609, in cui la Corte di cassazione ha affermato che possono costituire prezzo del reato di corruzione anche somme di denaro che siano state erogate a soggetti terzi e non al funzionario pubblico). Lo schema corruttivo che risulta accertato dalle sentenze di merito si incentra infatti sull'accordo illecito concluso dalle società LA joint venture con i vertici dello Stato IA (il Presidente dello Stato, che è anche capo del governo) per l'ottenimento delle commesse per l'impianto da costruire: questo accordo prevedeva, come contropartita da parte LA joint venture, il pagamento di somme di danaro (da versare ai vari livelli governativi). 25 Quindi alla promessa del danaro al pubblico ufficiale straniero, seguivano le dazioni di danaro che venivano predeterminate nei contratti con le società intermediarie. Da quanto evidenziato in premessa, risulta accertato infatti che l'entità LA dazione veniva stabilita al momento dell'accordo corruttivo con i più alti vertici governativi e sulla base degli importi così stabiliti venivano conclusi i contratti di consulenza»: compito delle intermediarie TR e MA era quindi solo quello di versare alle «key positions» le suddette somme nelle tranches indicate nei contratti. 10. Va respinta anche la censura, prospettata nell'ottavo e nel nono motivo, sotto varie angolature, LA prescrizione dell'illecito amministrativo. La sentenza impugnata, sulla base di quanto ora affermato, ha qualificato la corruzione addebitata ai vertici e ai dirigenti di OG s.p.a. come propria antecedente» e non incorre nei vizi denunciati là dove ha individuato il momento consumativo in epoca successiva al 15 giugno 2004. I Giudici dell'appello hanno infatti accertato che nel periodo in contestazione, coincidente con la presidenza LA Nigeria di Obasanjo, l'accordo corruttivo concluso tra le parti era sostanzialmente unico e si era dipanato nella conclusione dei vari «treni» (nelle due tranches dei 4-5 e 6). Conclusione questa che non risulta affatto illogica, deponendo in tal senso: le inequivoche dichiarazioni di RY, che aveva riferito che, dopo l'aggiudicazione dei «treni>> 1 e 2, nei «comitati culturali» si discuteva solo del quantum - e non più dell'an delle dazioni corruttive;
la circostanza che nel periodo relativo all'assegnazione delle tranches da 4 a 6 del progetto in Nigeria era al vertice il medesimo Presidente Obasanjo;
la documentazione dalla quale era risultato che la TR aveva proposto alla joint venture, già nel settembre 2001, di concludere un contratto di consulenza anche con l'estensione al treno 6 e che già alla data del settembre 2003 il Presidente Obasanjo aveva dato assicurazioni alla joint venture, nei contatti avuti con le società di «consulenza», che il contratto 6 sarebbe stato affidato alla stessa con le «stesse modalità» dei treni 4 e 5. In ogni caso, la sentenza impugnata evidenzia che, anche a voler ritenere separati gli accordi per le due indicate tranches contrattuali, l'illecito amministrativo non risulterebbe comunque prescritto, dovendosi individuare il momento consumativo del reato nei versamenti effettuati in adempimento degli accordi stessi. Secondo il principio affermato dalle Sezioni unite, il delitto di corruzione si perfeziona alternativamente con l'accettazione LA promessa ovvero con la dazione-ricezione dell'utilità, e tuttavia, ove alla promessa faccia seguito la 26 26 dazione-ricezione, è solo in tale ultimo momento che, approfondendosi l'offesa tipica, il reato viene a consumazione (Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246583). Orbene, la sentenza impugnata ha sostenuto che le evidenze probatorie dimostravano che i pagamenti illeciti erano stati effettuati in epoca successiva al 15 giugno 2004, in quanto solo con la lettera del primo dicembre 2004 la joint venture aveva comunicato alla NI la sospensione del contratto di consulenza». Pertanto, quest'ultima aveva continuato dal maggio 2004 - (ultima fattura pagata) sino alla inaspettata ricezione LA comunicazione del 1 dicembre 2004 (dovuta all'avvio delle indagini da parte delle autorità giudiziarie straniere) ad eseguire puntualmente il suo contratto di «consulenza», - emettendo ulteriori fatture per le «prestazioni effettuate>>. Quindi, secondo la sentenza impugnata, la NI aveva continuato nel suddetto periodo a corrispondere, secondo le indicazioni contenute nel contratto di consulenza, le dazioni corruttive, che poi provvedeva a fatturare alla joint venture che, a sua volte, doveva coprire i pagamenti effettuati. Tale conclusione appare supportata da elementi dimostrativi, che la rendono incensurabile in questa sede. Come esposto in premessa, NI aveva più volte sollecitato, dopo il primo dicembre 2004 e sino al 2008, il pagamento delle somme ad essa spettanti (minacciando addirittura di adire le vie legali) per le «prestazioni effettuate» per i treni 4-5 (la società chiede in particolare il pagamento LA fattura del novembre 2004) e per il treno 6, come dimostra inequivocabilmente il fatto che nei solleciti sia stata indicata come causale dei pagamenti anche il contratto di aggiudicazione per il treno n. 6, che era stato concluso il 31 luglio 2004. 11. Anche il decimo motivo non ha fondamento. i Le Sezioni unite, nell'affermare che il sistema normativo introdotto dal decreto legislativo n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza, ha chiarito, in tema di responsabilità dell'ente derivante da persone che esercitano funzioni apicali, che grava sulla pubblica accusa l'onere di dimostrare l'esistenza dell'illecito dell'ente, mentre a quest'ultimo incombe l'onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima LA commissione del reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati LA specie di quello verificatosi (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261112). 27 C Fatte queste premesse, va osservato che nel caso in esame il c.d. modello 231 fu approvato dalla OG s.p.a. nel giugno 2004. In sede di appello, la ricorrente aveva contestato le conclusioni del primo giudice in ordine all'inidoneità del suddetto modello. La sentenza impugnata perviene al giudizio di inidoneità di tutte le cautele adottate a far data dal 2001 dalla OG s.p.a. - e quindi anche di quelle - contenute nel modello -, evidenziandone le carenze, consistite nella previsione di misure preventive solo «sulla carta» e nell'assenza di alcun tipo di garanzia in grado di impedire o quanto meno rendere più difficile la partecipazione dei rappresentanti LA OG s.p.a. alla complessiva corruzione attuata per aggiudicarsi i vari «treni» (quali, il comitato di controllo, l'internal audit, ecc.). Si tratta di un giudizio di fatto non affetto dai vizi denunciati, in quanto la sentenza impugnata non ha tratto la prova dell'inidoneità del modello dalla mera commissione del reato di corruzione dai rappresentanti dell'ente. La Corte di appello, dopo aver esaminato le cautele organizzative apprestate e averne stabilito la inidoneità, ha utilizzato quale argomento rafforzativo LA sussistenza LA responsabilità dell'ente quello di aver adottato una politica aziendale di mero formalismo cartolare («paper compliance policy»), come era dato trarre dalla sistematica violazione da parte dei suoi responsabili LA normativa penale e dall'entità dei fondi impiegati nelle dazioni corruttive. Invero, nel caso in esame, dal giugno 2004 sino al dicembre 2004, nonostante l'adozione del modello, si erano susseguite senza alcuna soluzione - - le attività corruttivedi continuità rispetto a quanto avvenuto in precedenza realizzate da OG s.p.a. attraverso i suoi intermediari, che subivano una sospensione solo a seguito dell'inizio delle investigazioni penali. 12. L'ultimo motivo di ricorso è parimenti infondato. Sulla questione LA responsabilità dell'ente la sentenza impugnata ha motivato, come si è detto in precedenza e non è di certo motivo di nullità la mera collocazione grafica LA risposta all'interno LA motivazione. Una volta esclusa la prescrizione dell'illecito ascritto all'ente, perdono di rilevo le ulteriori critiche mosse dalla ricorrente in ordine alla statuizione LA confisca. 13. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge. 28 G
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/02/2016 Il Presidenteвек Il Consigliere estensore Ersilia Calvanese Francesco Ippolit DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 17 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Funzionario Responsabi LUCHIO Loissa Silvana : F 29