Sentenza 25 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/03/2003, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2003 |
Testo completo
сеee 75768 ESENTE DA REGISTRAZIONE REPUBBLICA ITALIANA Ai seusi Art 13 quinquies legge 26/5/84 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO молга LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE Dott. Bruno 043 42 /03 Composta dagli Ill.mi Sgg Ma strati .7148/2001 resident Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA 9543 Cron. Dott. IO MERONE Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Ud. 08/07/2002 Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Oggetto: SE N TENZA Irpef - Esenzione ex art. 13 sul ricorso proposto da: quinques DL 26/05/84, convertito in L. AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro Calamità 363/84 naturali pro tempore, e dall'AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona Sospensione Recupero del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliate in imponibile Compete. Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che le rappresenta e difende per legge;
ricorrente
contro
CORTE SU MA DI CASS. ZIONE CAN ONE CI LE IO CANALE, non costituito, - intimato N. 75768 avverso la sentenza n. 18/4/00 pronunciata dalla Tributaria Regionale di Campobasso, Sez. Commissione 1 171 3 ... - 4^, il 25/01/00, depositata il 22/02/00. Udita la relazione della causa svolta all'udienza del 08/07/2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
udito l'Avv. D. Giordano, dell'Avvocatura dello Stato, per l'Amministrazione ricorrente;
Sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IO Canale, residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984, convertito in Legge 24 luglio 1984 n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non spettasse la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto 2 ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 281 della n. 133, 3, comma 2 bis, del DL 30 Legge 13 maggio 1999 dicembre 1985 n. 971, 13, comma della1, Legge 27 dicembre 1997 n. 449, 10, della Legge 28 febbraio 1986 n. 46 e 2 del DPR 597/73. La parte intimata non ha presentato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del DL 30 dicembre 1985, n. 791, convertito con modificazioni in Legge 28 febbraio 1986, n. 46 - il quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del DL 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in Legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'IRPEF e - in dell'ILOR virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 della Legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella 3 rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" 10237/2001 e(Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma 1'08 Luglio 2002. Il Presidente Dott Bruno SaccucciM on Il Consigliere Estensore Dott. Ant Di Blasi C DEPOSI T IN CANCELLERIA 2.5 MOR, 2003 IL CANCELLIERE C Oggi IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio