Sentenza 14 giugno 2006
Massime • 1
La novella dell'art. 606, comma primo lett. e), cod. proc. pen. ad opera della L. n. 46 del 2006, che consente, per la deduzione dei vizi della motivazione, il riferimento anche ad altri atti del processo, pone a carico del ricorrente l'onere di specifica indicazione di tali atti, che si aggiunge all'onere di specifica indicazione nei motivi di impugnazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/06/2006, n. 34698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34698 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 14/06/2006
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - N. 1333
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 009170/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EL IN, N. IL 11/09/1941;
avverso ORDINANZA del 16/02/2006 TRIB. LIBERTÀ di CAMPOBASSO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. MANNINO Saverio Felice;
Sentita la requisitoria del procuratore generale, in persona del Dr. Mario FAVALLI, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Sentita l'arringa del difensore, avv. FRATTARELLI, sostituto processuale dell'avv. Mercurio Galasso, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Campobasso 16 febbraio 2006 - con la quale è stata confermata l'ordinanza del Tribunale di Larino 1 febbraio 2006, che gli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere per i reati previsti dagli artt. 416, 319, 321 e 110, 323, 378, 110 e 317 c.p. - PO NO ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. nullità della decisione impugnata per omessa valutazione degli atti e documenti presentati al Tribunale dalla difesa del ricorrente (art. 606 c.p.p., lett. c) in relazione al art. 178 c.p.p., lett. c), art. 309 c.p.p., comma 9, art. 292 c.p.p., comma 2 ter e art. 327 bis c.p.p.), volti a confutare l'intero impianto accusatorio basato unicamente su interpretazioni congetturali di alcune intercettazioni di conversazioni di NO PO, peraltro di assai difficile interpretazione perché questi parlava in un dialetto notoriamente incomprensibile, come lo stesso G.I.P. ha dovuto ammettere;
2. mancanza assoluta di motivazione della decisione impugnata e dell'ordinanza del G.I.P. applicativa della misura cautelare (art.606 c.p.p., lett. c), come modificato dalla L. 14 febbraio 2006, art. 4, in relazione agli artt. 13 e 111 Cost. e art. 292 c.p.p.) perché la voluminosa ordinanza del G.I.P. di Larino e la decisione del Tribunale del riesame, che ne costituisce una mera sovrapposizione, sono fondate su elementi inconcludenti ed equivoci, acquisiti mediante intercettazioni durate un paio di anni e non motivate ne' in ordine alla gravità degli indizi, ne' alle esigenze cautelari, ne' alla scelta della misura;
3. erronea applicazione degli artt. 116, 319, 323, 378 e 317 c.p.p., (art. 606 c.p.p., lett. b)) perché i fatti emersi dalle intercettazioni telefoniche e ambientali sono inidonei a configurare le ipotesi di reato contestate, e, in particolare;
1) ne' l'associazione per delinquere, in ordine alla quale si è contestata solo la concessione di un prestito a AT De LM, inviando all'estero la somma di Euro 128.000,00 in più soluzioni;
2) ne' la corruzione, in ordine alla quale ha dimostrato documentalmente di non aver mai assunto persone segnalate dai coniugi De LM P.DI GI e di non aver mai avuto appalti dall'A.S.L. n. 4 del Basso Molise e dal Comune di Termoli negli ultimi sette anni;
3) ne' l'abuso d'ufficio in relazione all'appalto della mensa, aggiudicato a tal RE TO grazie alla complicità dei funzionali dell'A.S.L. BE e ER, che era in realtà solo un progetto di ampliamento, mentre il TO non era un prestanome dell'indagato, bensì l'amministratore di una delle due società (l'altra è quella gestita dal figlio del PO), che gestivano la mensa dell'ospedale di Termoli in forza di contratto d'appalto stipulato sin dal 1999, molto prima del periodo 2003-04, cui si riferivano i fatti di causa;
4) ne' la concussione in concorso con EM Di GI e in danno di ignoti imprenditori del Nord, costretti a pagare tangenti del 20-30% per l'installazione di un inceneritore nel territorio del Comune di Termoli, fondata su un malinteso riguardante il discorso del PO, del Mastropasqua e di altri in ordine alla possibilità di acquistare partecipazioni della Fruttagel;
5) ne' il favoreggiamento personale in concorso col m.llo CC. NO RE e la giornalista RE Antonella, che avrebbero rivelato notizie concernenti il presente procedimento, relative, in particolare, alla perquisizione subita dalla De LM P. presso il suo studio privato di san Severo, che erano state già pubblicate da tutti i giornali locali.
L'eccezione dedotta col primo motivo di ricorso - peraltro, con motivazione del tutto generica perché formulata in termini tali da non consentire l'identificazione di specifiche censure, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dell'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto si riferisce ad atti e documenti presentati dalla difesa senza specificarne il contenuto e la rilevanza, indicandoli esclusivamente come idonei a confutare l'intero impianto accusatorio - appare manifestamente infondata perché la violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 9, non è prevista a pena di nullità, secondo il principio di tassatività enunciata nell'art. 177 c.p.p., ne' è riconducibile alla disposizione dell'art. 178 c.p.p., lett. c), che riguarda i diversi argomenti dell'intervento, dell'assistenza e della rappresentanza dell'imputato.
Il motivo in esame risulta, quindi, per più versi inammissibile. Altrettanto generico appare il secondo motivo di ricorso. L'ordinanza impugnata contiene una motivazione specifica e articolata, alla quale col motivo predetto si rivolgono considerazioni critiche di carattere generale, fondate su mere asserzioni, senza pervenire alla formulazione di censure specifiche e motivate.
La modifica introdotta con la L. 14 febbraio 2006, n. 46, art. 4, che ha ampliato la base del vizio di motivazione previsto dell'art. 606 c.p.p., lett. e), come motivo di ricorso per cassazione, ammettendo che possa risultare, oltre dal testo del provvedimento impugnato, anche da altri atti del processo, richiede pur sempre che tali atti siano specificamente indicati. La novella, in ogni caso, non ha abrogato la disposizione del art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Anche questo secondo motivo è pertanto inammissibile. Col terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, dipendente dall'inidoneità degli elementi di fatto emersi dalle conversazioni intercettate a configurare le ipotesi di reato contestate, che prende singolarmente in considerazione.
Seguendo tale ordine di argomenti si osserva che il reato di associazione per delinquere risulta contestato al PO, a AT De LM e a EM Di GI con riferimento a una serie indefinita di delitti, nei quali sono compresi i reati-fine presi in esame dal ricorrente, e non quindi in relazione alla mera concessione da parte sua di un presunto prestito di Euro 128.000,00 alla De LM P.. L'ordinanza impugnata ha accertato che il presunto prestito costituiva in realtà il finanziamento di un'attività di investimento di capitali all'estero, svolta congiuntamente dal PO e dalla De LM P., e che tale attività costituiva un risvolto dell'attività investigativa, dalla quale era emerso il ruolo efficiente svolto dall'indagato all'interno dell'organigramma dell'associazione criminosa.
La prova dell'apporto causale stabile ed efficiente fornito dal PO ai piani associativi è stata desunta dalla conversazione tra presenti svoltasi il 6 agosto 2004 tra quest'ultimo e la De LM P., riportata testualmente nella motivazione del provvedimento, dalla quale era emerso non solo l'inserimento dell'indagato nella gestione clientelare dell'A.S.L. n. 4, i suoi collaudati rapporti con la De LM P. e il coinvolgimento insieme con il Di GI nella gestione clientelare, fondata sullo scambio fra assunzioni presso l'impresa del PO e la concessione a quest'ultimo degli appalti indetti dalla predetta A.S.L. e dal Comune di Termoli, ma anche e soprattutto la spietata strategia diretta all'eliminazione anche fisica di chi, come il direttore generale dell'A.S.L. n. 4 del tempo, Mario Verrecchia, non assumeva le persone gradite alla coppia De LM P.-PO, e in particolare la figlia di quest'ultimo. In relazione a questi elementi la configurazione del reato di associazione per delinquere appare corretta e non vale a inficiarla la circostanza di fatto addotta dal ricorrente, peraltro di per sè non decisiva, di aver documentalmente provato di non aver assunto persone segnalategli dai coniugi De LM P.DI GI. Gli altri delitti, indicati ai nn.
3-5 dello stesso motivo, appaiono correttamente configurati nella stessa prospettazione fattane dal ricorrente, dalla quale risultano presenti tutti gli elementi delle fattispecie normative rispettivamente contestate. La correttezza della configurazione non è pregiudicata dalle contestazioni in fatto mosse dal ricorrente, il quale, lungi dallo smentire la ricostruzione motivatamente operata nel provvedimento impugnato in base agli indizi raccolti, si limita a contrapporvi in tutti i casi proprie valutazioni alternative, sottratte come tali al sindacato di legittimità (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. 3^, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. 3^, 14 luglio 1999 n. 2609/99, ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. 7^, 9 luglio 2002 n. 35758, ric. Manni G.). Il vizio di violazione di legge dedotto con quest'ultimo motivo di ricorso risulta quindi privo di consistenza.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2006