Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l'onere probatorio, a carico del datore di lavoro, della inutilizzabilità del lavoratore licenziato in azienda riguarda la cosiddetta mobilità orizzontale, ovvero la possibilità di questi di svolgere mansioni equivalenti, tenuto conto della sua specifica professionalità, mentre solo nel caso in cui il motivo del licenziamento consista nella inidoneità permanente del lavoratore allo svolgimento delle mansioni per sopravvenuta infermità occorre anche fornire la prova dell'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, utilizzabili dall'impresa secondo l'assetto organizzativo di essa insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.
Commentario • 1
- 1. Il cd. repêchage, strumento di contenimento dei licenziamenti nelle riorganizzazioni aziendaliProf. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 febbraio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12362 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. GUGLIELMETTI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Federico - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OL OR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TACITO N.50, presso lo studio dell'avvocato BRUNO COSSU, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MARCOLINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SPRING S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. TIEPOLO 21, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO ALABRESE, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO FALOMO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
FALLIMENTO SPRING S.R.L.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 89/01 della Corte d'Appello di TRIESTE, depositata il 10/10/01 R.G.N. 183/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato COSSU BRUNO;
udito l'Avvocato FALOMO LUCIANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 18.2.1998 OR OL adiva il Pretore di Pordenone, quale giudice del lavoro, esponendo che aveva lavorato alle dipendenze della società Spring S.r.l. dal 1991 con inquadramento come impiegato tecnico e con le mansioni di responsabile degli acquisti e di gestione del magazzino;
precisava che nel contratto di lavoro, all'atto di assunzione, si era fatto espresso riferimento alla facoltà di assegnarlo anche ad altre aziende del gruppo cui apparteneva la datrice. Specificava inoltre che la società Spring aveva più di 15 dipendenti e narrava che, a fine 1996 la datrice stessa, dopo avere tentato di indurlo a rassegnare le dimissioni, lo aveva licenziato con la lettera del 15/18.11.1996 per asserito giustificato motivo oggettivo e cioè per l'avvenuta soppressione del suo posto di lavoro. Invece - esponeva ancora il OL - le sue mansioni non erano state affatto soppresse ed anzi la società Spring aveva assunto nello stesso periodo del suo licenziamento altri addetti. Quindi chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento con le pronunce conseguenziali quanto alla reintegrazione ed la risarcimento del danno.
Si costituiva in giudizio la società Spring che deduceva che il grave stato di crisi aziendale l'aveva indotta a risolvere alcuni contratti di lavoro, tra cui quello del ricorrente;
concludeva pertanto per il rigetto della domanda.
La causa, istruita con l'assunzione di vari testimoni, era decisa parzialmente con la sentenza non definitiva n. 110 del 14/28.12.1998 con cui l'adito pretore dichiarava l'illegittimità del licenziamento ed ordinava la reintegra del ricorrente nel posto di lavoro. La causa proseguiva con l'effettuazione di consulenza contabile, all'esito della quale veniva decisa definitivamente con la sentenza n. 125 del 12/24.6.2000 recante la condanna della società resistente al pagamento delle retribuzioni fino alla reintegrazione.
2. Avverso dette due decisioni proponeva rituale e tempestivo appello la curatela del fallimento dellà società Spring ritualmente autorizzata dai competenti organi della procedura concorsuale , la quale riassumeva i fatti antecedenti alla causa ed il corso della causa stessa in primo grado evidenziando il tenore delle deposizioni assunte.
Si doleva l'appellante del fatto che il Giudice di prime cure erroneamente, aveva ritenuto sussistere l'onere di riassunzione datoriale dell'ambito del gruppo di imprese cui faceva capo anche la Spring S.r.l. non tenendo conto che dell'esistenza di tale gruppo non vi era affatto prova e del fatto che le altre imprese nemmeno erano state evocate in giudizio, pure essendo interessate al corso di esso.
Notava poi la resistente esservi stata in primo grado un'erronea valutazione delle risultanza istruttorie in merito alla reale natura della previsione contrattuale iniziale della possibile assegnazione ad altra impresa del gruppo, configurante nulla più che un mero distacco. Evidenziava poi la convenuta il fatto che le prove assunte avevano avvalorato la sua tesi, dell'impossibilità di collocare altrove il OL in azienda e che quindi, si era avuta dimostrazione dell'esistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento. Chiedeva dunque l'appellante l'accoglimento della sua impugnazione.
Si costituiva l'attore originario che deduceva esservi stata decadenza quanto alla sentenza non definitiva , dalla riserva d'appello ex 340 c.p.c. e quindi, che il gravame era, per tale punto, inammissibile.
Nel merito eccepiva l'infondatezza dell'impugnazione e proponeva appello incidentale su due aspetti della decisione del Tribunale Pordenone.
Con riferimento alla sentenza definitiva n. 125/2000 il OL notava che in essa era stata accolta l'eccezione dell'aliunde pereceptum coltivata da controparte del tutto intempestivamente e in ispregio delle norme sulla formazione delle prove nel rito del lavoro. Poneva poi in risalto l'appellato ed appellante incidentale il fatto che si era ritenuto che il nuovo rapporto di lavoro dell'interessato stesso fosse sorto prima di quanto in realtà accaduto, ciò in base ad un'errata valutazione delle prove assunte. Chiedeva perciò l'accoglimento delle sue conclusioni. La Corte d'appello di Trieste accoglieva l'appello principale e rigettava quello incidentale.
3. Avverso questa decisione propone ricorso per cassazione il CC con tre motivi illustrati anche con memoria successiva. Resiste con controricorso la società intimata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in tre motivi suddivisi, dalla stessa difesa del ricorrente, in tre argomenti.
Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente il giustificato motivo oggettivo di licenziamento;
deduce altresì la violazione dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. Secondo la difesa del ricorrente il posto di lavoro del CC era rimasto attivo e le sue mansioni erano state affidate ad altri dipendenti. La Corte d'appello non aveva considerato le risultanze della prova testimoniale sul punto, ancorché la questione fosse stata ritualmente posta in grado d'appello nella memoria di costituzione, recante anche l'appello incidentale.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge (art. 3 cit.) e vizio di motivazione quanto al mancato rilievo della possibilità di reimpiego del CC presso altre società del gruppo in ragione dell'espressa previsione contenuta nel contratto individuale di lavoro.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce ancora vizio di motivazione della sentenza impugnata in riferimento ancora alla ritenuta impossibilità di repechage avendo la datrice di lavoro proceduto a nuove assunzioni.
2. Può essere esaminato innanzi tutto il secondo motivo, che è infondato. La Corte d'appello ha correttamente identificato le norme (ed i principi di diritto) da applicare nella specie secondo cui: a) da una parte il giustificato motivo oggettivo di licenziamento può consistere nella soppressione della posizione di lavoro del dipendente licenziato vuoi per esigenze organizzative dell'impresa vuoi per una situazione di crisi dell'impresa stessa (sempre che non ricorrano i presupposti della diversa fattispecie del licenziamento collettivo); b) d'altra parte l'impossibilità di riutilizzazione del dipendente (ed. repechage), che condiziona la legittimità del licenziamento, implica la prova che al momento del licenziamento non sussisteva alcun altra posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo, e che per un congruo periodo di tempo successivo al recesso non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del licenziato.
La pronuncia impugnata ha poi fatto applicazione anche del principio già affermato da questa Corte (Cass., sez. lav., 23-10-2001, n. 13021) secondo cui l'onere probatorio, posto a carico del datore di lavoro, dell'inutilizzabilità del lavoratore licenziato in azienda riguarda le mansioni equivalenti, ossia la mobilità orizzontale, tenuto conto della professionalità specifica maturata dal lavoratore. Solo nel caso in cui il giustificato motivo oggettivo di licenziamento consiste nell'inidoneità permanente del lavoratore allo svolgimento delle mansioni per sopravvenuta infermità, occorre non solo la prova dell'impossibilità di adibizione del lavoratore medesimo ad altra attività riconducibile alle mansioni assegnate o a quelle equivalenti, ma anche, in mancanza, riconducibile a mansioni inferiori, sempre che tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore (Cass., sez. un., 07-08-1998, n. 7755). La Corte d'appello ha poi proceduto alla valutazione delle risultanze di causa quanto al presupposto dell'impossibilità di riutilizzazione del dipendente ed è pervenuta al convincimento che il contratto individuale di lavoro non contenesse alcuna clausola particolare che imponesse al datore di lavoro di riutilizzare il dipendente presso altre società del gruppo cui apparteneva la stessa datrice di lavoro. Un obbligo specifico di repechage di tal fatta - pur affermato dal pretore - è stato escluso dalla Corte d'appello che ha preso in considerazione la clausola in questione e l'ha valutata analiticamente pervenendo alla conclusione che la stessa autorizzasse unicamente il temporaneo distacco o comando del dipendente presso altre società del gruppo;
fattispecie diversa dalla stabile ricollocazione del dipendente in altra posizione di lavoro equivalente a quella soppressa.
Questa motivazione, già di per sè sufficiente e non contraddittoria, è poi stata anche coonestata dal rilievo aggiuntivo secondo cui nella specie risultava soltanto un collegamento economico e funzionale tra società diverse e non già di un soggetto distinto nella cui disponibilità fossero le distinte attività delle società riferibili ad un unico processo produttivo, solo apparentemente frazionato. La sentenza impugnata da anche atto che nella specie trovava pacificamente applicazione la tutela reale in ragione delle dimensioni occupazionali della società datrice di lavoro, sicché non sussisteva comunque quella ragione che di solito ispira il frazionamento formale dell'attività produttiva a mezzo di plurime società di un unico gruppo (ossia la ragione di eludere l'applicabilità del più rigoroso regime del licenziamento illegittimo). Tale ricostruzione, operata dalla sentenza impugnata (quella che ha escluso un obbligo contrattuale di repechage nel gruppo societario), costituisce una tipica valutazione di fatto rimessa all'apprezzamento dei giudici del merito, che nella specie risulta sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria e pertanto si sottrae alle censure del ricorrente;
le quali si risolvono nella sostanza solo nella contrapposizione di una diversa interpretazione, che è sì plausibile, ma non vale a rivelare alcuna insufficienza o contraddittorietà dell'interpretazione accolta dai giudici del merito.
3. Fondati sono invece il primo motivo del ricorso ed il terzo, da esaminare congiuntamente in quanto connessi.
Si è già detto che la Corte d'appello ha correttamente identificato i principi di diritto da applicare alla fattispecie concreta (sopra indicati); ma - diversamente che dal profilo appena esaminato sopra - sussiste in tal caso il vizio di motivazione denunciato dalla difesa del ricorrente.
La Corte d'appello ha identificato il giustificato motivo oggettivo del licenziamento del ricorrente (e contestualmente di altri tre dipendenti) nella soppressione del posto per crisi dell'impresa e quindi per ridimensionamento aziendale non ricadente nella fattispecie del licenziamento collettivo.
La ricognizione della situazione di crisi dell'impresa è motivata dalla sentenza impugnata con riferimento alle risultanze della prova documentale e testimoniale;
riferimento questo che, pur estremamente sintetico, non è insufficiente in quanto non contraddetto da alcun rilievo di segno contrario mosso dalla difesa del ricorrente (e può aggiungersi - coonestato dalla declaratoria di fallimento). C'è però un altro elemento di fatto, oggetto della ricognizione della Corte d'appello: la (conseguente) soppressione del posto del ricorrente. A tal proposito la Corte afferma che:
a) il ruolo del ricorrente (impiegato tecnico con mansioni di responsabile degli acquisti e della gestione del magazzino) era rimasto in azienda privo di mansioni;
b) che le mansioni del ricorrente erano passate in parte all'ing. Valent, dipendente della società;
c) che la contestuale assunzione di un nuovo dipendente (Faggian) era riferibile ad esigenze tecnico-produttive diverse da quelle curate dal CC.
Per l'affermazione sub b) la Corte d'appello indica a supporto una deposizione testimoniale (teste Del Bo); le altre due affermazioni sono invece autoassertive.
A fronte di questa ricognizione dei fatti la difesa del ricorrente oppone una serie di testimonianze per sostenere che in realtà il posto di lavoro non era stato affatto soppresso e che in esso era subentrato proprio il nuovo assunto Faggian;
circostanza questa che all'evidenza farebbe venir meno l'allegato giustificato motivo oggettivo del licenziamento anche in un contesto di accertata crisi dell'impresa. Da queste deposizioni testimoniali - che dalla difesa del ricorrente sono riportate testualmente (per stralci) in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - emergono affermazioni quali "(...) da quando la Spring s.r.l. ha assunto il sig. Faggian Loris, le mansioni di responsabile degli acquisti sono state tolte al sig. CC, il quale stava svolgendo il periodo di preavviso, ed affidate al sig. Faggian Loris" (dep. Sist Stefania); ed altre di analogo tono. Ossia a fronte di una sentenza che - quanto alle affermazioni di cui sopra sub a) e, soprattutto, sub e) - non indica le fonti di prova su cui fonda il suo convincimento, ne' mostra in alcun modo di aver ritenuto inattendibili le fonti di prova segnalate dalla difesa del ricorrente come divergenti rispetto alle asserzioni della sentenza stessa, quest'ultima svela un'intrinseca insufficienza della motivazione;
insufficienza che si spiega - ma non si giustifica - con l'ulteriore affermazione della sentenza secondo cui gli ermetici rilievi sulla sussistenza del giustificato motivo oggettivo - marcatamente sintetici a fronte di uno sviluppo argomentativo ben più ampio e dettagliato sul tema del repechage di cui si è già detto - concernevano in realtà un profilo che era fuori dal thema decidendum del gravame. Ossia una sorta di motivazione ad abundantiam Ma di ciò giustamente si duole la difesa del ricorrente che ha opposto che invece nella memoria di costituzione in grado d'appello ebbe a riproporre puntualmente - e ciò in effetti risulta dagli atti del processo - la deduzione dell'insussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento;
profilo questo che si aggiungeva a quello della utilizzabilità, o meno, del CC in altre società del gruppo.
Tale verifica è possibile a questa Corte effettuare direttamente perché attiene al corretto svolgimento del processo. In sostanza la Corte ha deciso funditus (e correttamente) solo su una parte del thema decidendum che le era stato devoluto in grado d'appello, erroneamente ritenendo che esaurisse l'oggetto del giudizio;
ed ha invece ritenuto (con motivazione ad abundantiam, ma carente) la sussistenza del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, soprattutto con riferimento all'allegato rimpiazzo del CC con altro dipendente asseritamente assunto alla bisogna, senza compiutamente valutare - anzi senza affatto valutare - le risultanze probatorie di causa.
La sentenza impugnata va quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso;
rigetta il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 21 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003