Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12362
CASS
Sentenza 22 agosto 2003

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Massime1

Ai fini della prova della sussistenza del giustificato motivo obiettivo del licenziamento, l'onere probatorio, a carico del datore di lavoro, della inutilizzabilità del lavoratore licenziato in azienda riguarda la cosiddetta mobilità orizzontale, ovvero la possibilità di questi di svolgere mansioni equivalenti, tenuto conto della sua specifica professionalità, mentre solo nel caso in cui il motivo del licenziamento consista nella inidoneità permanente del lavoratore allo svolgimento delle mansioni per sopravvenuta infermità occorre anche fornire la prova dell'impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni inferiori, utilizzabili dall'impresa secondo l'assetto organizzativo di essa insindacabilmente stabilito dall'imprenditore.

Commentario1

  • 1Il cd. repêchage, strumento di contenimento dei licenziamenti nelle riorganizzazioni aziendali
    Prof. Mario Meucci · https://www.avvocatoandreani.it/ · 8 febbraio 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12362
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12362
Data del deposito : 22 agosto 2003

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