Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, se l'ordinamento dello Stato richiedente riconosce a quest'ultima, qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento, il diritto di chiedere la rinnovazione del giudizio, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità romene).
Commentario • 1
- 1. MAE esecutivo eseguibile anche se condanna senza difensore (Cass. 43542/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2025
Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione -previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato - ricorre solo quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo: non osta alla consegna MAE di chi sia stato ocndannato senza difensore se sia possibile richiedere un nuovo giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 06/11/2008
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 2473
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 030549/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RADU ELENA, N. IL 27/01/1957;
avverso SENTENZA del 15/05/2008 CORTE APPELLO di L'AQUILA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORTESE ARTURO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Iacoviello Francesco Mauro, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTO
La ricorrente impugna per Cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che si è pronunciata in senso favorevole alla domanda di estradizione avanzata dall'Autorità romena in funzione dell'esecuzione della pena di mesi sei, cui la medesima è stata condannata, con sentenza 20.09.2004 del Tribunale di Brasov per reati di falso in scrittura privata.
Deduce che non ha mai avuto notizia del procedimento penale svoltosi in Romania, che è incensurata e vive regolarmente da anni in Italia. DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Premessa, invero, l'irrilevanza in questa sede dell'incensuratezza della ricorrente e della sua permanenza regolare da anni in Italia, si osserva che il fatto che essa sia stata giudicata in contumacia nel suo Paese e non abbia, secondo il suo assunto, avuto effettiva notizia del processo, non osta alla sua estradizione. Come già puntualizzato da questa Corte ( 6, 17.04.2007 Timeu), infatti, l'ordinamento processuale rumeno consente al condannato in contumacia che non abbia avuto conoscenza del procedimento di chiedere la rinnovazione del giudizio nel pieno rispetto del contraddittorio e di tutti i diritti di difesa (art. 522, comma 1 del codice di rito rumeno).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, li 6 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009