Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 1109
CASS
Sentenza 6 novembre 2008

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Massime1

In tema di estradizione per l'estero, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, se l'ordinamento dello Stato richiedente riconosce a quest'ultima, qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento, il diritto di chiedere la rinnovazione del giudizio, nel pieno rispetto del contraddittorio e dei diritti della difesa. (Fattispecie relativa ad una richiesta di estradizione avanzata dalle autorità romene).

Commentario1

  • 1MAE esecutivo eseguibile anche se condanna senza difensore (Cass. 43542/12)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2025

    Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione -previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato - ricorre solo quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo: non osta alla consegna MAE di chi sia stato ocndannato senza difensore se sia possibile richiedere un nuovo giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 1109
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1109
Data del deposito : 6 novembre 2008

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