Sentenza 3 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/04/2002, n. 4791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4791 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2002 |
Testo completo
E 6 N 8 O 9 I 1 A Z / I 5 4 A / R . R 0074805 6 N T 2 A S . I R . B G P E . L R D I L 0 47 9 1/ 0 2 R L A A E T . D D B I A S E T A N T IN NOM DE POPO O TALI NO I E 1 N S 3 R E I 1 S E A E CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE T N Oggetto A M SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Michele CANTILLO Presidente R.G.N. 4251/01 Dott. Enrico PAPA Consigliere Cron. 10811 Dott. Giuseppe FALCONE - Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano BENINI · Consigliere Ud. 30/01/02 Dott. Antonino DI BLASI · Consigliere - C.C. ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente E L I E V N I 5 O I C domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso Z 0 A S E 8 S A N C 4 I O D 7 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta I P A M E M R P A U e difende ope legis;
S C . E T R N O C - ricorrente ·-
contro
AM CO;
intimato la sentenza n. 436/99 della Commissione avversO 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 438 20/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 30/01/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo 'AM CO residente in unc dei comuni colpiti dagli eventi del 1984 dopo sismici avere beneficiato della sospensione dal . pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. ritenendo che in aggiunta alla sospensione non L'Ufficio, la detrazione, rideterminava l'ammontare del reddito spettasse imponibile con esclusione della stessa e notificava al contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del 13, d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del C.D. 30 dicembre 1995, n. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1996, n. 46 11 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi Sismic1, non ai fini dell' IRPEF concorrono alla formazione dell'imponibile - in virtù dell'interpretazione autentica di dell' ILOR cui all'art. 28 della legge 13 maggio 1993, .n. 133, pos in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, A. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo La scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per discostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. 30.1.2002 Così deciso in Roma il Il Presidente Il Cons. Estensore IL RE C1 ZE IS DEPOSITATO IN CANCELLERIA -3 APR 2002 Oggi IL RE C1 E N IN IS O 6 I 6 9 T 1 A / S R 4 / T . 6 S N N 2 I A G R T E . D P R . U D L B L A I L A E D R . D T B E I A T S T N N E A E 1 S I 3 S I 1 E R A . E T N A M 24.