Sentenza 25 marzo 2009
Massime • 1
In tema d'estradizione per l'estero, sussistono le condizioni per l'accoglimento dell'istanza relativa ad una persona condannata in contumacia, quando l'ordinamento dello Stato richiedente riconosca a quest'ultima il diritto di impugnare la sentenza definitiva, qualora non abbia avuto conoscenza del procedimento. (Fattispecie relativa ad una richiesta d'estradizione avanzata dalle autorità albanesi).
Commentario • 1
- 1. MAE esecutivo eseguibile anche se condanna senza difensore (Cass. 43542/12)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2025
Il divieto di pronuncia favorevole all'estradizione -previsto dall'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. b), nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato - ricorre solo quando sia prospettata l'assenza nell'ordinamento dello Stato richiedente di disposizioni a tutela delle fondamentali garanzie difensive e del diritto al giusto processo, e non quando sia denunciata la mera violazione di norme processuali presenti in quest'ultimo: non osta alla consegna MAE di chi sia stato ocndannato senza difensore se sia possibile richiedere un nuovo giudizio. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2009, n. 15550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15550 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 25/03/2009
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 688
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 029286/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SINANI BLEDAR N. IL 17/05/1973;
avverso SENTENZA del 17/06/2008 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito per il ricorrente l'avv. Candullo Raffaele che ha insistito sui motivi di ricorso.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino ha dichiarato la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dall'autorità albanese nei confronti di Sinani Blenar, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva di anni otto di reclusione inflitta con sentenza del Tribunale di Lushnje in data 28-5-2004, divenuta definitiva il 5-7-2004, per i reati di falso e sfruttamento della prostituzione.
Ricorre personalmente il Sinani, per violazione dell'art. 705 c.p.p.,comma 2 e mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Deduce che è da considerare contrario ai principi fondamentali del nostro ordinamento lo svolgimento di un processo contumaciale nel quale l'imputato non sia stato posto in condizione di potersi difendere, e che, nel caso di specie, dagli atti risulta che il prevenuto non ha mai ricevuto alcuna notifica idonea a portarlo a conoscenza del procedimento penale a suo carico, e che anzi il predetto, essendo all'epoca detenuto in Italia, si è trovato nell'assoluta impossibilità di partecipare al processo. Nel corso del procedimento sono state acquisite informazioni tramite il Ministero della Giustizia circa le garanzie offerte dall'ordinamento albanese in favore del condannato in contumacia che non abbia avuto conoscenza del procedimento penale celebrato nei suoi confronti.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, non costituisce violazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, e non è quindi di ostacolo alla estradizione ai sensi dell'art. 705 c.p.p., comma 2, il fatto che il soggetto da estradare sia stato condannato in contumacia, quando nell'ordinamento dello Stato richiedente siano previsti rimedi per consentire all'imputato che non abbia avuto conoscenza del procedimento il diritto di impugnare la sentenza definitiva (Cass. Sez. 6, 24-5-2007 n. 24707;
Cass. Sez. 6, 17-4-2007 n. 34480; Cass. Sez. 6, 12-2-2007 n. 5909). Nel caso di specie, dalla documentazione acquisita tramite il Ministero della Giustizia risulta che il codice di rito albanese prevede, all'art. 147, che, in caso di sentenza pronunciata in absentia, l'imputato può chiedere la restituzione dei termini per proporre appello, allorché comprovi di non essere stato messo a conoscenza della sentenza.
Poiché, dunque, l'ordinamento dello Stato richiedente accorda adeguate garanzie in favore della persona giudicata e condannata in contumacia, il provvedimento posto a base della richiesta di estradizione non si pone in contrasto con i principi fondamentali del nostro ordinamento.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 25 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2009