Sentenza 1 febbraio 2007
Massime • 2
Il divieto di pronuncia favorevole alla estradizione previsto dall'art. 705, comma secondo, lett. b) cod. proc. pen., nell'ipotesi in cui la sentenza per la cui esecuzione essa è stata domandata contenga disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, non ricorre quando sia dedotta inosservanza delle regole relative alla contumacia, la disciplina della quale, nell'ordinamento processuale dello Stato richiedente, testimonia, nella valutazione dei presupposti per l'estradizione, dell'esistenza della relativa garanzia, il cui rispetto può essere verificato e ottenuto in concreto dall'interessato nello svolgimento del processo penale a suo carico nel Paese in cui sia estradato. (Fattispecie relativa a estradizione verso la Repubblica di Romania)
Non osta all'estradizione verso l'estero l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato nell'ordinamento dello Stato richiedente, salvo che esso sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di legalità e di proporzionalità delle pene. (Fattispecie, nella quale erano stati inflitti sei anni di reclusione ad estradando verso la Romania, ritenuto dall'autorità giudiziaria rumena responsabile di furto aggravato e di lesioni gravi che avevano reso necessario un intervento di splenectomia nella vittima).
Commentario • 1
- 1. Estradizione per reato comune, Egitto non tortura? (Cass.43648/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2019
Costituisce fatto notorio che nelle carceri egiziane è frequente l'impiego di forme di tortura, spesso caratterizzate da un indiscriminato uso dell'isolamento dei detenuti, talora destinatari di atti di violenza, umiliazione e riduzione dell'alimentazione: ma è estradabile il condannato per reati comuni in assenza di allegati elementi oggettivi, precisi e aggiornati idonei a fondare il timore che la estradizione preluda a un trattamento incompatibile con i diritti fondamentali della persona. In assenza di convenzione tra gli Stati interessati ovvero in presenza di una convenzione che non preveda la valutazione da parte dello Stato richiesto dei gravi indizi di colpevolezza, l'autorità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/02/2007, n. 25413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25413 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 01/02/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 269
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 19346/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DA IO, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 24 febbraio 2006 n. 690;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Enrico DELEHAYE, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino 24 febbraio 2006 n. 690 - con la quale si è ritenuta la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento della richiesta per la sua estradizione nella Repubblica di Romania - IO DA ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 705 c.p.p., comma 2, lett. a), (art. 606 c.p.p., lett. b) per mancato rispetto dei diritti di difesa nei procedimenti penali ai quali il ricorrente è stato sottoposto in Romania;
con riferimento all'art. 3 del secondo protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione, mancato rispetto delle norme in materia di contumacia;
e perché anche la decisione, assunta in camera di consiglio dalla Giudicatura di Bacau il 9 novembre 2005, di sollecitazione all'estradizione, era stata adottata senza avviso all'interessato, già in stato d'arresto in Italia;
2. inosservanza ed erronea applicazione (art. 606 c.p.p., lett. b), dell'art. 14 della Convenzione di Parigi, per mancato rispetto del principio di specialità, e dell'art. 12 della Convenzione predetta per mancata indicazione delle disposizioni di legge applicate con riferimento al reato di lesioni personali, del quale non sono indicati ne' gli articoli del codice penale rumeno che lo contemplano, ne' la necessità di sporgere querela;
3. inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 698 c.p.p., e art.705 c.p.p., comma 2, lett. b), e art. 27 Cost., comma 3 (art. 606 c.p.p., lett. b) perché la pena applicata dalle Autorità
Giudiziarie rumene si pone in netto contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano.
L'impugnazione è infondata.
La sentenza impugnata, applicando i canoni interpretativi elaborati dalla giurisprudenza in materia, ha correttamente escluso che la rilevanza delle violazioni procedurali eccepite dal ricorrente nel procedimento di estradizione.
Infatti, poiché l'istituto dell'estradizione è rivolto ad assicurare la presenza fisica dell'imputato nel paese richiedente onde consentirvi la trattazione del processo penale pendente nei suoi confronti, appare evidente che solo le strutture ordinamentali pertinenti alla consegna e, quindi, alle garanzie di un giusto processo assumono rilievo ai fini della decisione, per cui restano escluse le violazioni procedurali verificatesi nella trattazione in concreto del singolo processo, che sono rimesse all'esercizio dei poteri di controllo processuale spettanti all'imputato nell'ambito del processo a suo carico, una volta che ne sia stata eseguita l'estradizione (Cass., Sez. 6^, 19 aprile 2005 n. 21370, ric. Niculita;
Sez. 6^, 12 febbraio 2007 n. 5909, ric.Bolun). Questo vale a proposito del rispetto delle regole relative alla contumacia, la cui previsione nell'ordinamento processuale del paese richiedente testimonia, nella valutazione dei presupposti per l'estradizione, dell'esistenza della relativa garanzia, il rispetto della quale può essere verificato e ottenuto in concreto dall'imputato nello svolgimento del processo penale a suo carico nel paese in cui sia stato estradato.
A questi principi appare uniformata la decisione in esame, nella quale si è peraltro osservato che -seppure le violazioni eccepite fossero sussistenti, in quanto il ricorrente nel giudizio davanti alla Giudicatura di Bacau, definito con sentenza 19 dicembre 2002 n. 4345, era stato rappresentato da un difensore d'ufficio e la mancanza di eccezioni da parte di questo difensore lasciasse presumere la sussistenza in concreto dei presupposti per il regolare svolgimento del giudizio in assenza dell'imputato - tuttavia esse avrebbero dovuto essere fatte valere in relazione e con gli strumenti propri del processo penale svoltosi all'estero.
E si è, altresì, precisato, riguardo all'obiezione difensiva della mancata notificazione dell'avviso della data dell'udienza del 9 novembre 2005, che nel provvedimento era stata dichiarata la regolarità della pronuncia in assenza delle parti. Pertanto il primo motivo di ricorso risulta privo di fondamento. Lo stesso deve dirsi del secondo.
L'eccezione della difesa di violazione del principio di specialità, in quanto l'estradizione sarebbe pronunciata oltre che per il richiesto reato di furto anche per quello di lesioni, è stata disattesa in fatto perché nel provvedimento del 9 novembre 2005 la richiesta estradizione era stata sollecitata per l'esecuzione della pena di sei anni, applicata con la sentenza penale n. 4345 del 19 dicembre 2002 della Giudicatura di Bacau, di cui al relativo mandato di esecuzione n. 7844 del 21 gennaio 2003, con esplicito riferimento alle condanne inflitte all'estradando sia per il reato di furto, giudicato con la citata sentenza n. 4345 del 19 dicembre 2002, sia per il reato di lesioni, giudicato con la sentenza n. 1733 del 30 aprile 1966. Mentre l'obiezione relativa alla perseguibilità a querela del reato di lesioni nel diritto italiano doveva ritenersi superata dalla constatazione che nella sentenza di condanna n. 1733 del 30 aprile 1996 si da atto che la persona offesa ha presentato querela, senza contare che nel nostro ordinamento essendo le lesioni personali gravi in quanto giudicate guaribili in 28-30 giorni, il reato è perseguibile d'ufficio. Del pari infondato è il terzo motivo.
La sentenza impugnata si è richiamata all'orientamento giurisprudenziale per cui, in regime di doppia incriminazione, ai fini dell'estradizione l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio del reato negli ordinamenti dei due stati assume rilievo solo qualora sia del tutto irragionevole e si ponga manifestamente in contrasto con il principio di legalità e di proporzionalità delle pene (Cass., Sez. 6^, 21 settembre 2004 - 10 gennaio 2005 n. 121, ric. Cosa;
Sez. 6^, 1 ottobre 2003 n. 47614, ric. Buda).
Nella specie per il furto, qualificato ossia aggravato, la citata sentenza dell'A.G. di Bacau n. 4345/02 ha irrogato al ricorrente la pena di tre anni di reclusione;
ed altri tre anni sono stati inflitti per le lesioni gravi, arrecate con colpi di tavola all'addome della vittima provocando la necessità di intervento chirurgico di splenectomia, per il totale di sei anni - non irragionevole e non contrario al principio di proporzionalità - per cui è stata chiesta l'estradizione.
Pertanto il ricorso dev'essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 203 norme att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2007