Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 17/03/2026, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01828/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02862/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2862 del 2023, proposto da
Condominio Landolfi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Tontoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Caserta, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1209/21 del tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 la dott.ssa RI CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo n. 1209/21, reso dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarato esecutivo in data 11/05/2022, notificato in data 03.01.2023 e passato in giudicato.
Con memoria depositata in data 23.02.2026 il ricorrente ha rilevato che, nelle more del giudizio, il Comune di Caserta ha provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del suindicato decreto ingiuntivo. Ha chiesto, pertanto, dichiararsi l’estinzione del presente giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere ed ha insistito per la liquidazione, in favore del procuratore costituito, delle competenze e spese professionali di lite, con condanna dell’Ente intimato alla soccombenza virtuale.
Il Comune di Caserta non si è costituito.
Pervenuta alla camera di consiglio del 26 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio prende atto di quanto dichiarato dal Condominio resistente circa l’intervenuta esecuzione del decreto azionato e dichiara cessata la materia del contendere.
Facendo applicazione della c.d soccombenza virtuale, e constatato che il pagamento è intervenuto dopo l’instaurazione della presente fase esecutiva, le spese di lite sono poste a carico del Comune di Caserta, nella misura liquidata in dispositivo e con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di Caserta alla refusione delle spese e competenze di lite, pari ad euro 1500,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL IU, Presidente
RI CE, Consigliere, Estensore
Angela Fontana, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI CE | OL IU |
IL SEGRETARIO