Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2015, n. 20851
CASS
Sentenza 11 marzo 2015

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Massime1

La mancata citazione del teste per l'udienza, sebbene non determina la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova per la ripetuta assenza del teste a discarico, che il difensore non documentava mai essere stato raggiunto dalla raccomandata inviatagli).

Commentari2

  • 1Testimone irreperibile, prova .. superflua (Cass. 8422/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020

    E' viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, n. 2511 del 24/11/2016, rv. 269050). La legge preveda solo la revoca delle prove superflue: il diritto di difendersi provando, pertanto, …

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  • 2Riconoscimento fotografico con cerchietto rosso (Cass. 44448/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2020

    Riconoscere fotogrammi (anche se cerchiati di rosso) durante le indagini rende superflua la ricognizione di persona in dibattimento. L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle Indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né, d'altro canto, vi è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2015, n. 20851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20851
Data del deposito : 11 marzo 2015

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