Sentenza 11 marzo 2015
Massime • 1
La mancata citazione del teste per l'udienza, sebbene non determina la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova per la ripetuta assenza del teste a discarico, che il difensore non documentava mai essere stato raggiunto dalla raccomandata inviatagli).
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E' viziata da nullità relativa l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, integrando una violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma 3, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti (cfr., ex plurimis, Cass., sez. V, n. 2511 del 24/11/2016, rv. 269050). La legge preveda solo la revoca delle prove superflue: il diritto di difendersi provando, pertanto, …
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Riconoscere fotogrammi (anche se cerchiati di rosso) durante le indagini rende superflua la ricognizione di persona in dibattimento. L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle Indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né, d'altro canto, vi è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2015, n. 20851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20851 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 11/03/2015
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia Gaetana - Consigliere - N. 1758
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 29500/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI RI N. IL 28/01/1945;
avverso la sentenza n. 1408/2011 TRIBUNALE di UDINE, del 11/03/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. De Augustinis Umberto, che ha concluso per l'inammissibilità del proposto ricorso. RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Udine, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente LI RI, con sentenza del 11.3.2014, lo dichiarava responsabile del reato previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 71, comma 4, per non avere, nella qualità di datore di lavoro della ditta Edil-montaggi Srl, vigilato sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, in quanto i ponteggi auto sollevanti SAFI sono stati utilizzati privi delle protezioni previste alle colonne portanti, in Udine il 3.2.09; condannandolo, concesse le attenuanti generiche, alla pena di Euro 4.000,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con pena sospesa alle condizioni di legge.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ZA IO, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. Questione di legittimità costituzionale.
Il ricorrente rileva l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., comma 3, laddove stabilisce l'inappellabilità delle sentenze per la quali sia stata applicata la sola pena dell'ammenda. Deduce che, se anche la giurisprudenza abbia stabilito che la norma non sarebbe riferibile al caso di applicazione di pena pecuniaria quale conversione della pena detentiva, di fatto non sarebbe possibile operare un distinguo tra pena applicata in conseguenza di reati per i quali sia originariamente prevista la sola pena dell'ammenda ovvero quale conversione della pena detentiva, in quanto la norma fa riferimento unicamente alla pena applicata e non a quella prevista.
L'inappellabilità delle sentenze influirebbe direttamente nella sfera della libertà personale del condannato, violando il principio di uguaglianza, quello del giusto processo e quello dell'inviolabilità del diritto di difesa.
Le pene pecuniarie non eseguite, infatti, si convertono a norma di legge, precisamente la pena dell'ammenda si converte nella libertà controllata per un periodo di sei mesi.
Del resto non possono, secondo il ricorrente, sacrificarsi il principio di uguaglianza e la tutela della libertà personale a fronte della mera necessità di deflazione processuale. Il Giudice in definitiva, scegliendo tra l'applicazione della pena detentiva o pecuniaria, deciderebbe se concedere all'imputato la possibilità di un secondo grado di giudizio.
La norma in questione violerebbe sia il principio di uguaglianza che quello di ragionevolezza, sottraendo alcuni imputati ad un importantissimo grado di giudizio.
b. Della mancata concessione dell'oblazione - inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di alter norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) - travisamento del fatto e comunque mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d). Il ricorrente deduce che il GIP avrebbe rigettato la rituale richiesta di oblazione proposta in sede di opposizione al decreto penale di condanna, in quanto non erano state eliminate le conseguenze dannose e pericolose del reato.
Sarebbe stata asserita un'inottemperanza alle prescrizioni a suo tempo impartite dalla ASL all'azienda. Invero, ammette il ricorrente che agli atti a disposizione del GIP, risultava che la ASL, a seguito del verbale di prescrizioni, rilevava, non l'inadempimento, ma il non completo adempimento perché l'azienda aveva in corso di esecuzione le opere richieste.
Successivamente l'azienda avrebbe completato le opere, comunicandolo all'Asl e sollecitandone la verifica, che non venne effettuata. Pertanto l'adempimento completo sarebbe avvenuto, anche se oltre il termine originariamente assegnato, di un giorno. Pertanto se ciò ha precluso la possibilità di addivenire alla speciale estinzione in via amministrativa, non avrebbe dovuto precludere l'accesso all'oblazione in sede penale.
La mancata concessione della richiesta oblazione, da parte del GIP, sarebbe stata, quindi, determinata sulla scorta di presupposti contrastanti con il dato effettivo.
La decisione del Tribunale, sulla richiesta di oblazione, tempestivamente reiterata, sarebbe viziata per gli stessi motivi. La sentenza impugnata non esprime sul punto alcuna motivazione. Inoltre il Tribunale revocando l'ammissione di prova testimoniale avrebbe ulteriormente pregiudicato la possibilità di fare chiarezza. Si sarebbe trattato di prova decisiva che, ove esperita, avrebbe potuto modificare l'esito del processo.
Il ricorrente, in subordine, propone nuovamente, in questa sede, la richiesta di oblazione.
c. Della inosservanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato - inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) - mancata assunzione di una prova decisiva ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).
La sussistenza del reato sarebbe stata ritenuta sulla base di un dato non pienamente provato. Non sarebbe dimostrata l'asserita inottemperanza alle prescrizioni;
di conseguenza permarrebbe il dubbio sulla possibile definizione della contravvenzione in via amministrativa.
La sentenza, in proposito, non avrebbe fornito adeguata motivazione. Inoltre, l'ordinanza di revoca della prova testimoniale avrebbe ulteriormente pregiudicato l'accertamento dei fatti. L'ordinanza, tra l'altro, non spiegherebbe le motivazioni della revoca e nessuna motivazione sarebbe stata fornita in merito dalla sentenza impugnata. d. Della eccessività della pena - contraddittorietà e carenza della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) - erronea applicazione di legge.
La sentenza apparirebbe contraddittoria laddove, pur affermando la responsabilità dell'imputato, evidenzierebbe la meritevolezza della società Edilmontaggi per tutti gli altri aspetti dell'attività, applicando, poi, una pena lontana dai minimi edittali. e. Il ricorrente impugna anche l'ordinanza per erronea applicazione di legge penale ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) - mancanza, contraddittorietà o illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Rileva che la prova testimoniale revocata sarebbe stata importante e decisiva e che vi sarebbero stati i presupposti di legge per giustificare la revoca, del tutto priva di motivazione. Propone, pertanto, istanza per la rimessione degli atti alla corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale e chiede pronuncia ex art. 615 c.p.p., e segg. della sentenza impugnata e dell'ordinanza del 11.3.14, con riforma degli stessi provvedimenti, emettendo i provvedimenti di ammissione della richiesta di oblazione e/o di annullamento totale o parziale della sentenza, con o senza rinvio. Nell'ipotesi di ammissibilità dell'appello chiede l'emissione dei provvedimenti consequenziali e la conversione del presente atto in appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La proposta questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata, così come lo sono tutti gli altri proposti motivi derivandone che il ricorso va dichiarato inammissibile.
2. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., comma 3, dedotta quale motivo sub a , è manifestamente infondata.
Sul punto il Collegio condivide ed intende ribadire il costante dictum di questa Corte di legittimità che, seppure con una norma che è andata negli anni mutando, si è già pronunciata in proposito con la sentenza n. 3340 del 18.12.2000, evidenziando che la esclusione dell'appello per determinate sentenze non confligge col principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., poiché, senza violare tale principio, il legislatore può ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena detentiva: la diversità di trattamento è evidentemente giustificata dalla diversa valutazione della gravità del reato (in tal senso, in precedenza, questa sez. 3 n. 3433 dell'11.2.1993, Mosca, rv. 194115 relativamente al testo originario dell'art. 593 c.p.p.). Già è stato affrontato anche il tema del possibile contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., evidenziandosi, tra l'altro, condivisibilmente, che l'impossibilità di appellare siffatte sentenze: 1) non viola il principio di ragionevolezza, dal momento che le situazioni prese in esame sono radicalmente diverse proprio in ragione della "qualità" della pena, in quanto, in caso di condanna a pena detentiva, un secondo giudizio di merito trova giustificazione nella maggiore afflittività della sanzione, derivante da una diversa valutazione di gravità del reato, effettuata dal legislatore e, quindi, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria, 2) non lede il diritto di difesa ne' il principio di parità di trattamento dell'imputato, in quanto, mentre non è "costituzionalizzato" l'obbligo di un secondo grado di merito, è comunque garantito - con il ricorso per cassazione - il riesame della vicenda processuale ed in quanto eguale trattamento è riservato a situazioni similari (così sez. 5, n. 41136 del 15.10.2001, Soglio ed altri, rv. 220279;
conf. sez. 3, n. 1552 del 14.11.2002 dep. 15.1.2003, Pestarino, rv. 223269; sez. 3, n. 14087 del 24.1.2013, Mendola ed altro, rv. 255047).
3. Manifestamente infondato è anche il motivo ricorso sub b. Lo stesso ricorrente, infatti, ammette che non aveva ottemperato nei termini per accedere all'oblazione amministrativa ex D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21 e, quanto all'oblazione ex art. 162 bis c.p., che aveva ottemperato solo parzialmente, per cui non erano state, di fatto, eliminate le conseguenze dannose e pericolose del reato. Assolutamente generiche ed aspecifiche sono poi le doglianze sub c. in ordine all'elemento soggettivo ed oggettivo del reato (che non va trascurato essere un reato contravvenzionale) e quelle sub. d. in punto di dosimetria della pena.
Sul punto va ricordato che per giurisprudenza costante di questa Suprema Corte, infatti, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153). Già in precedenza si era, peraltro, rilevato come la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
4. Quanto all'ordinanza con cui in data 11.3.2014 il Tribunale di Udine ha revocato il teste a discarico (motivo sub e.), la stessa si palesa legittima laddove il processo risultava già più volte rinviato per l'assenza del teste a discarico, che il difensore non documentava mai essere stato raggiunto dalla raccomandata inviatagli (di cui veniva prodotto in atti sempre la ricevuta di spedizione e mai la cartolina di A.R.).
In proposito va ribadito, in quanto condivisibile, il principio recentemente affermato da questa Corte di legittimità per cui la mancata citazione del teste per l'udienza, sebbene non determini la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo (così questa sez. 3, n. 20267 dell'8.4.2014, Acerbis, rv. 259668, fattispecie in cui questa Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova per la ripetuta assenza, nell'ultima occasione non giustificata da legittimo impedimento, di un teste a discarico;
conf. sez. 3, n. 2103 dell'11.11.2008, dep. 20.1.2009, rv. 242346).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2015