Sentenza 11 novembre 2008
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La mancata citazione del teste per l'udienza può essere valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2008, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 11/11/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 2297
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 6048/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.P., n. (OMISSIS) il (OMISSIS);
e
Si.Co., n. a (OMISSIS) il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 21 settembre 2007 della Corte d'appello di Bari;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Amoroso Giovanni;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Passacantando Guglielmo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del S. ed il rigetto del ricorso del Si..
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 4 aprile 2005 il Tribunale di Trani ha condannato S.P. e Si.Co. alla pena di anni sei e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e alle pene accessorie di cui all'art. 609 nonies c.p., per i reati di violenza sessuale di gruppo (art. 110 c.p. e art. 609 octies c.p.) e porto illegale di un coltello di genere proibito al fine di commettere il reato di violenza sessuale (art. 61 c.p., n. 2, e L. n. 110 del 1975, art. 4, commi 2, 3 e 6), reati unificati nel vincolo della continuazione sotto quello più grave (acc. in (OMISSIS) il (OMISSIS)).
La sentenza si basava sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa D.B.A.G., che denunciava come il (OMISSIS) (in
(OMISSIS)) si era recata ad acquistare delle sigarette quando venne avvicinata da un individuo il quale, minacciandola alle spalle con un coltello, la costrinse a camminare. La ragazza vide altri due individui che si trovavano davanti a lei e fu fatta entrare in un casolare, alle spalle della stazione ferroviaria. Ivi giunti le dissero che avrebbe fatto quello che le avrebbero detto loro ed ebbero tutti un rapporto sessuale con la D.B., uno dopo l'altro, alternandosi. La fecero rivestire e ripulire e quindi la minacciarono dicendole: "se ci fai passare i guai, guai a te". La D.B. andò via ed incontrò una sua amica, T.M., alla quale,
piangendo, confidò quel che le era successo. Incontrò poi altri amici ai quali confidò l'accaduto e quindi tutti insieme andarono dai Carabinieri. La sera stessa le furono mostrati degli album di fotografie, ma ella non riconobbe gli aggressori. La mattina dopo tornò dai Carabinieri e questa volta riconobbe gli autori della violenza sessuale nelle foto segnaletiche n. (OMISSIS) ( S. P.), (OMISSIS) ( D.A.) e (OMISSIS) ( Si.Co.).
La D.B. ha indicato il giovane con il coltello nella persona del S.. Ella raccontò poi tutto al suo fidanzato. Ha
dichiarato la D.B. che non tentò di difendersi perché vide il coltello. Tentò di fuggire dal casolare ma inutilmente, in quanto due dei tre giovani si erano posti fra la porta e le scale. A giudizio del Tribunale, le dichiarazioni della D.B. hanno trovato conferma in quelle dell'amica T.M.. Questa ha confermato che incontrò la D.B., che le disse di essere stata violentata e piangeva. Il fidanzato della D.B. ( S.
G.) ha riferito che incontrò degli amici uscendo dal lavoro e seppe che la sua ragazza si trovava in ospedale perché era stata violentata. Dopo che la ragazza uscì dall'ospedale, la stessa narrò al Sa. come era stata violentata da tre persone.
Dal fascicolo fotografico redatto dai Carabinieri di Molfetta si ricava, a giudizio del Tribunale, la corrispondenza fra la descrizione del luogo dove avvenne la violenza, fatta dalla D. B., e lo stato dei luoghi. La procedura di identificazione dei tre aggressori (come affermato nella sentenza appellata) è stata descritta dal teste M.lo L., che ha riferito come la D.B. fu accompagnata in ospedale e poi in caserma, dove non riconobbe alcuno nel fascicolo fotografico mostratole dai Carabinieri. Il riconoscimento avvenne il giorno successivo (7 settembre). La D. B. riferì che aveva visto i tre individui nei pressi della sua abitazione e si era spaventata, per cui si portò nuovamente in caserma.
Il Tribunale ha poi citato il referto del Pronto Soccorso redatto il 6.9.01, da cui si rileva uno stato ansioso della D.B. e tracce di liquido seminale nella vagina.
Nessun dubbio vi era, per il Tribunale, sulla identificazione degli imputati S.P. e Si.Co., i quali comunque avevano ammesso di avere avuto un rapporto sessuale completo con la ragazza, insieme a D.A., la cui posizione è stata definita con il patteggiamento della pena.
Gli imputati hanno asserito che la ragazza era consenziente, ma il Tribunale ha ritenuto che fu costretta al rapporto perché minacciata con il coltello.
2. Avverso questa pronuncia il S. ed il Si. hanno proposto appello. La Corte di Appello di Bari con sentenza del 21 settembre 2007 dichiarava non doversi procedere nei confronti di entrambi gli imputati in ordine alla contravvenzione di cui al capo b) in quanto estinta per intervenuta prescrizione;
rideterminava al pena per entrambi gli imputati in ordine al reato di cui al capo a), esclusa la continuazione con il reato sub capo b), in anni sei di reclusione ciascuno.
3. Avverso questa pronuncia gli imputati S. e Si.
propongono ricorso per cassazione rispettivamente con due e tre motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi - quello del S. articolato in due motivi con cui quest'ultimo si duole sia dell'erronea qualificazione del fatto come violenza sessuale di gruppo piuttosto che come concorso nel reato di violenza sessuale, sia del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato;
quello del Si. articolato in tre motivi con cui l'imputato, oltre a muovere le stesse censure, si duole anche della revoca dell'ammissione dei testi richiesti dalla difesa - sono infondati.
2. Innanzi tutto il secondo motivo del ricorso del S. e il secondo motivo del ricorso del Si. - con cui entrambi denunciano l'illegittimità del rigetto della richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria - è infondato. Come ha osservato la Corte Territoriale nel corso della udienza preliminare del 20.2.2002 il difensore degli imputati S. e Si. ha chiesto il rito abbreviato subordinato all'esame della persona offesa e del teste di Sa.Gi.. Il g.u.p. non ha accolto la richiesta di audizione della D.B. e del Sa., ritenendo che questi fossero stati sentiti più volte durante le indagini rendendo coerenti dichiarazioni diverse da quelle degli imputati;
diversità che costituiva oggetto di valutazione del giudice, ma non di integrazione probatoria necessaria. In sostanza, la audizione della D.B. e del Sa. non appariva necessaria. Deve in proposito considerarsi che è vero che il provvedimento di rigetto della richiesta di abbreviato condizionato assunto nell'udienza preliminare può essere sindacato dal giudice dibattimentale in occasione della sentenza di condanna deliberata in esito al dibattimento stesso, con l'applicazione, per il caso di valutazione negativa del rigetto, della riduzione di pena ex art. 442 c.p.p. (cfr. Cass., sez. 3^, 10 gennaio 2004 - 24 febbraio 2004,
7750). Ma occorre che l'integrazione probatoria sia necessaria ai fini della decisione;
e tale non è quando ha ad oggetto la deposizione di testi già sentiti nel corso delle indagini preliminari. L'art. 438 c.p.p., infatti, parla di "integrazione probatoria" e non di rinnovazione di una prova già assunta nel corso delle indagini (cfr. Cass., sez. 2^, 23 gennaio 2003 - 12 marzo 2003, n. 11768). Più recentemente questa Corte (Cass., sez. 2^, 8 aprile 2008 - 16 maggio 2008, n. 19645) ha affermato - e qui si ribadisce - che è legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad una integrazione probatoria, quando detta integrazione non sia finalizzata al necessario ed oggettivo completamento degli elementi informativi in atti, insufficienti per la decisione, ma miri esclusivamente alla valorizzazione degli elementi favorevoli all'impostazione difensiva;
tale è la richiesta di integrazione probatoria volta a confermare l'assunto difensivo attraverso una nuova escussione di un testimone, che già abbia reso un'esauriente deposizione su tutti gli aspetti della vicenda.
3. Parimenti infondato è il primo motivo del ricorso del Si. con cui quest'ultimo si duole della revoca dell'ammissione dei testi indicati a difesa.
Ha rilevato la Corte Territoriale che alla udienza del 17.1.2005 il Tribunale ha dichiarato la difesa del Si. decaduta dalla prova testimoniale già espletata dinanzi ad un precedente collegio, e richiesta in occasione della rinnovazione del dibattimento, poiché la citazione era irregolare in mancanza degli avvertimenti nel caso di mancata comparizione dei testi, ed anche per mancanza della tempestiva citazione, oltre che per il fatto che il difensore del Si. aveva dichiarato di non avere domande da porre all'unico teste comparso. Il Tribunale ha ritenuto che ricorresse un comportamento concludente della parte, di rinuncia alla prova. In proposito questa Corte (Cass., sez. 6^, 24 febbraio 1999 - 13 maggio 1999, n. 6026) ha affermato che, qualora la testimonianza a discarico sia stata ammessa su richiesta della parte, questa ha l'obbligo di provvedere alla citazione. Nel caso in cui la parte onerata non abbia allegato di aver citato i testi e di essersi comunque adoperata al fine di ottenerne la presenza in udienza, nel silenzio delle altre parti, non occorre una ordinanza con la quale il giudice revochi il precedente provvedimento di ammissione della prova, in quanto le parti, con il loro comportamento concludente, hanno rinunciato alla prova stessa, dando concreta attuazione al principio di disponibilità della prova di cui all'art. 190 c.p.p., comma 1, versandosi in tal caso in una decadenza dalla prova, per cui sussiste preclusione a richiedere la medesima prova in sede di impugnazione.
L'esigenza di ragionevole durata del processo - elevata a livello di parametro costituzionale (art. 111 Cost., comma 2) - induce a confermare tale orientamento, precisando che, anche se non c'è una vera e propria decadenza dalla prova (Cass., sez. Sez. 5^, 16 giugno 2005 - 12 agosto 2005, n. 30889; Cass., sez. 5^, 23 novembre 2006 - 18 dicembre 2006, n. 41340), la mancata citazione del teste può essere valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte di rinunciare alla prova già ammessa. Nella specie la valutazione di merito della Corte d'appello - che ha ritenuto la motivazione del Tribunale essere esauriente e condivisibile, avendo ravvisato nel comportamento della parte la implicita rinuncia alla prova - è sufficiente e non contraddittoria e quindi si sottrae alle censure mosse dai ricorrenti.
4. Infondato è infine il primo motivo del ricorso del S. ed il terzo motivo del ricorso del Si., con cui entrambi deducono l'erroneo inquadramento della condotta loro contestata nel reato di violenza sessuale di gruppo piuttosto che in quella di concorso nel reato di violenza sessuale.
Va in proposito riaffermato che il reato di violenza sessuale di gruppo è ravvisabile anche nell'ipotesi in cui i partecipi dell'azione criminosa non siano presenti contestualmente al compimento degli atti sessuali da parte di uno dei componenti del gruppo, ma lo siano stati nella fase iniziale della violenza e siano tuttora presenti nel luogo dei fatti, permanendo in tal caso l'effetto intimidatorio derivante dalla consapevolezza, da parte della vittima, di essere in balia di un gruppo di persone, con accrescimento, quindi, del suo stato di prostrazione ed ulteriore diminuzione della possibilità di sottrarsi alla violenza. Cfr. Cass., sez. 3^, 9 novembre 2005 - 19 dicembre 2005, 45970, che, con riferimento ad analoga fattispecie a quella oggetto dell'odierno giudizio, ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui gli agenti avevano, tutti insieme, sequestrato, percosso e minacciato la vittima, sulla quale ciascuno di essi aveva poi compiuto atti sessuali mentre gli altri, all'esterno, attendevano il proprio turno. Cfr. anche Cass., sez. 3^, 12 ottobre 2007 - 15 novembre 2007, n. 42111, che ha affermato che ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies c.p., non è necessario che l'atto sessuale sia compiuto contemporaneamente da tutti i partecipanti essendo sufficiente la mera presenza di tutti anche se l'atto viene posto in essere a turno da ciascuno dei partecipanti.
5. Pertanto i ricorsi vanno interamente rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2009