Sentenza 8 aprile 2014
Massime • 1
La mancata citazione del teste per l'udienza, sebbene non determina la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova per la ripetuta assenza, nell'ultima occasione non giustificata da legittimo impedimento, di un teste a discarico).
Commentario • 1
- 1. Riconoscimento fotografico con cerchietto rosso (Cass. 44448/15)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2020
Riconoscere fotogrammi (anche se cerchiati di rosso) durante le indagini rende superflua la ricognizione di persona in dibattimento. L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle Indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né, d'altro canto, vi è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2014, n. 20267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20267 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 08/04/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 934
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 41846/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER SS N. IL 17/04/1970;
avverso la sentenza n. 765/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 28/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori avv. Paris Ignazio e avv. Mattoni Alessandro, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Brescia, pronunciando nei confronti dell'odierno ricorrente ER SS, con sentenza del 28.05.2013, depositata in data 10.06.2013, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Bergamo del 29.10.2012, rideterminando la pena inflitta in anni 1 e mesi 8 di reclusione.
Il Tribunale di Bergamo aveva dichiarato l'imputato colpevole del reato previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10 quater perché, nella sua qualità di titolare dell'omonima ditta, non versava le somme dovute a titolo di imposta sul valore aggiunto in misura pari ad Euro 105.841,75 per l'anno di imposta 2006, utilizzando in compensazione crediti inesistenti. Fatto commesso il 16.10.2006 (data dell'indebita compensazione) ed accertato in Bergamo il 24.06.2009.
L'imputato veniva condannato alla pena di anni 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con pene accessorie.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a. mancanza e manifesta illogicità della motivazione su un punto decisivo della questione per non aver la Corte d'Appello considerato la violazione del diritto alla difesa dell'imputato. L'imputato deduce di aver eccepito in appello, la violazione del diritto di difesa realizzatasi in virtù del fatto che il Giudice di prime cure avrebbe negato all'imputato la possibilità di provare, attraverso l'audizione del commercialista della ditta, regolarmente citato ma non presentatosi per legittimo impedimento rilevato, l'effettivo svolgimento dei fatti.
La motivazione basata sull'imminenza della prescrizione sarebbe del tutto ingiustificata.
b. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche - mancata applicazione del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17. Il ricorrente deduce che non risulterebbe provata l'inesistenza del credito Iva, essendo l'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate basato solo su un controllo cartolare, senza alcun esame delle scritture contabili.
L'art. 17 avrebbe allargato le ipotesi di compensazione previste dalle norme tributarie, allargando la possibilità della compensazione da quella "verticale a quella "orizzontale". La norma non ha limitato la facoltà di compensazione IVA, ma ha solo aggiunto altre fattispecie compensazione, pertanto detta norma può applicarsi alle detrazioni da imposta a imposta.
c. inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale o di norme integratici della stessa. Mancata applicazione della sanzione amministrativa ex D.L. n. 158 del 2008, art. 27. Detto decreto prevede l'applicazione della sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi, in caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, non si può parlare di crediti inesistenti, dal momento che non vi è stato alcun accertamento sulle scritture contabili.
In data 21.3.2014 sono stati depositati motivi nuovi, con i quali venivano sostanzialmente richiamati e ulteriormente illustrati i motivi di cui al proposto ricorso e si insisteva, in particolar modo, sul fatto che la sentenza impugnata, con motivazione errata, avrebbe falsamente applicato l'ipotesi di reato in contestazione. Ciò in quanto la stessa avrebbe correlato le sue conclusioni sulla inesistenza del credito esclusivamente alla circostanza che, nella dichiarazione relativa all'anno 2005 (cosiddetto modello unico) il contribuente non avesse esposto alcun dato contabile nel riquadro VL, relativo proprio i movimenti IVA.
Si obietta da parte del ricorrente che il reato in oggetto non può farsi risiedere nella pura e semplice indicazione nel modello F 24 di un credito in compensazione, avulso da qualsiasi riferimento documentale emergente dalla contabilità e dalla anteriori dichiarazione del contribuente che ne costituiscono la necessaria premessa. Si insiste anche sulla violazione del diritto di difesa che si assume essersi verificata in relazione alla revoca del teste a discarico.
Chiede, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi meglio specificati in premessa sono infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato.
2. Sul primo motivo di ricorso la Corte territoriale ha già risposto in maniera logica e coerente, nella motivazione del provvedimento impugnato, in ordine alla doglianza riguardante la revoca dell'ordinanza di ammissione del teste a discarico, facendo riferimento sia alla mancata richiesta di rinnovazione dibattimentale che all'irrilevanza della deposizione testimoniale, in quanto dalle risultanze processuali era emerso che la società aveva cessato l'attività al 31/12/2004.
In altri termini, se non c'era stata attività d'impresa, non ci potevano essere crediti IVA su cui il teste potesse riferire. Va peraltro ricordato che questa Corte di legittimità ha più volte affermato il principio che il potere giudiziale di revoca, per superfluità, delle prove già ammesse è, nel corso del dibattimento, più ampio di quello esercitabile all'inizio del dibattimento stesso, momento in cui il giudice può non ammettere soltanto le prove vietate dalla legge o quelle manifestamente superflue o irrilevanti, (così, in ultimo, sez. 2, n. 9056 del 21.1.2009, Zerabib, rv. 243306 che, affermando tale principio, ha ritenuto legittima la decisione del giudice che nel corso del dibattimento ha escluso, ritenutane la irrilevanza, la deposizione di un teste già citato;
conf. sez. 6, n. 12589 del 3.2.2004, Pisani, rv. 229017; sez. 5, n. 13277 del 17.1.2013, Sanna, rv. 254839). È stato anche più volte ribadito che, pacifico che la mancata citazione del teste per l'udienza non comporti la decadenza della parte richiedente dalla prova, quest'ultima può essere dal giudice legittimamente revocata laddove sia divenuta superflua o la nuova autorizzazione alla citazione per un'udienza successiva comporti il ritardo della decisione (così questa sez. 3, n. 13507 del 18.2.2010, Cimilo, rv. 246604).
Ebbene è proprio quest'ultima l'evenienza occorsa nel caso in esame. Oltre che per l'evidente superfluità dell'ulteriore testimonianza, così come sottolineato dalla Corte d'appello in motivazione, l'ulteriore rinvio per l'assenza del teste della difesa avrebbe comportato una dilazione dei tempi della decisione certamente incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo. Peraltro, questa Corte Suprema ritiene di doverla ribadire il principio, già affermato in precedenza, secondo cui la mancata citazione del teste per l'udienza può essere valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa (così questa sez. 3, n. 2103 dell'11.11.2008 dep. il 20.1.2009, Sinigaglia ed altro, rv. 242346).
Come si evince dagli atti, cui questa Corte ha ritenuto di accedere stante il tipo di doglianza proposta, all'udienza del 19/7/2012 era terminata l'istruttoria operata su impulso del PM. C'erano stati poi due rinvii, il 27/9/2012 e l'11/10/2012, per l'assenza dei testi della difesa.
Alla successiva udienza del 29/10/2012 (cfr. pag. 7 del verbale stenotipico) non risulta addotto nessuno specifico impedimento volto a giustificare la perdurante assenza del teste della difesa e il giudice di prime cure ha perciò provveduto, nel contraddittorio delle parti, a revocare il teste, così motivando: "stante l'assenza dell'ultimo teste della difesa, considerati i reiterati rinvii dovuti all'assenza dei testi della difesa, nell'imminente scadenza dei termini di prescrizione del reato in contestazione". Va poi ulteriormente rilevato che si evince effettivamente ex actis che nell'atto di appello non è stata chiesta la rinnovazione del dibattimento.
3. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.
La norma invocata prevede la possibilità di compensazione tra tributi diversi, senza escludere quella di partite dello stesso tributo, ma nessuna rilevanza ha nel caso in questione, in cui si esclude la possibilità di detrazione per inesistenza dei crediti.
4. Il terzo motivo non sembra ictu oculi avere alcuna incidenza, perché la mancata applicazione di una sanzione amministrativa non inficia certamente la possibilità di perseguire penalmente un reato. Va rilevato, in ultimo, che, incidentalmente e nei motivi nuovi, nel ricorso viene lamentato il mancato accertamento sulle scritture contabili e l'avvenuta dimostrazione del reato soltanto attraverso un accertamento cartolare, ma, dalla lettura del ricorso e della sentenza, non pare essere stata sollevata tale doglianza in appello. In ogni caso quella che viene proposta è una censura fattuale, tesa, a fronte di una motivazione logica e coerente del giudice di merito sul punto, a chiedere a questa Corte di legittimità una rivalutazione delle emergenze dibattimentali che non è in questa sede consentita.
5. Al rigetto del ricorso consegue, ex lege, la condanna alla pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2014