Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2014, n. 20267
CASS
Sentenza 8 aprile 2014

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Massime1

La mancata citazione del teste per l'udienza, sebbene non determina la decadenza dalla prova, può essere legittimamente valutata dal giudice come comportamento significativo della volontà della parte richiedente di rinunciare alla prova già ammessa, la cui acquisizione ad una udienza successiva comporterebbe una ingiustificata dilazione dei tempi della decisione incompatibile con il principio della ragionevole durata del processo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza ammissiva della prova per la ripetuta assenza, nell'ultima occasione non giustificata da legittimo impedimento, di un teste a discarico).

Commentario1

  • 1Riconoscimento fotografico con cerchietto rosso (Cass. 44448/15)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 luglio 2020

    Riconoscere fotogrammi (anche se cerchiati di rosso) durante le indagini rende superflua la ricognizione di persona in dibattimento. L'individuazione fotografica effettuata dal teste, nel giudizio, mediante le fotografie contenute nei verbali di individuazione fotografica redatti nella fase delle Indagini preliminari costituisce attività del tutto legittima, in quanto i fascicoli fotografici conservano una loro sostanziale autonomia e possono essere successivamente mostrati ai testimoni chiamati ad effettuare detto riconoscimento in sede di istruttoria dibattimentale, essendo del tutto superfluo sottoporre a questi ultimi altro e diverso fascicolo fotografico; né, d'altro canto, vi è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/04/2014, n. 20267
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20267
Data del deposito : 8 aprile 2014

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