Sentenza 15 ottobre 2001
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art 593 comma terzo cod.proc.pen., come modificato dall'art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468 (il quale ha previsto, tra l'altro, la inappellabilità delle sentenze di condanna in relazione alle quali sia stata applicata la sola pena pecuniaria) per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, atteso che l'impossibilità di appellare siffatte sentenze: 1) non viola il principio di ragionevolezza, dal momento che le situazioni prese in esame sono radicalmente diverse proprio in ragione della "qualità" della pena, in quanto, in caso di condanna a pena detentiva, un secondo giudizio di merito trova giustificazione nella maggiore afflittività della sanzione, derivante da una diversa valutazione di gravità del reato, effettuata dal legislatore e, quindi, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria, 2) non lede il diritto di difesa ne' il principio di parità di trattamento dell'imputato, in quanto, mentre non è "costituzionalizzato" l'obbligo di un secondo grado di merito, è comunque garantito -con il ricorso per cassazione- il riesame della vicenda processuale ed in quanto eguale trattamento è riservato a situazioni similari, 3) non contrasta con il principio di eguaglianza, con particolare riferimento alla nuova formulazione dell'art. 443 Cpp (che, a seguito della modifica apportata dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, consente al soggetto condannato, con rito abbreviato, alla sola pena pecuniaria, di proporre appello), in quanto il carattere più "snello", anche in secondo grado, del giudizio abbreviato giustifica tale diversità di trattamento, 4) non determina disparità di trattamento tra coloro che siano stati condannati dal giudice di pace, genericamente, al risarcimento del danno (soggetti ai quali è consentito appellare) e coloro che siano stati condannati dal Tribunale, non solo al risarcimento del danno, ma anche al pagamento di una provvisionale, in quanto trattasi di diverse procedure, come reso evidente dall'art. 38 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, che estende, agli effetti penali, l'impugnazione -nella ipotesi in cui la legge prevede il ricorso immediato al giudice (art.21)- a situazioni diverse da quelle contemplate dall'art. 577 Cpp (il quale consente l'impugnazione, anche agli effetti penali, di chi sia costituito parte civile in relazione ai reati di ingiuria e diffamazione), ne' determina disparità tra l'imputato e la parte civile, in quanto, neanche la parte civile può appellare, agli effetti civili e penali, le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria.
Commentario • 1
- 1. Lancio di escrementi nel giardino del vicinoRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2001, n. 41136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41136 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 15/10/2001
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ANDREA COLONNESE - Consigliere - N. 1566
3. Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO BRUNO - Consigliere - N. 50063/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) OG IS, nata a [...] il [...]; 2) ZI LA, nato Milano il 27.10. 1950; 3) NE EN, nato a [...] il [...]; 4) NI AN, nato a [...] il [...]; 5) BI OL, nato a [...] il [...]; 6) EL OL, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza del Tribunale di Milano in data 28.4.2000; e sull'istanza di correzione di errore materiale avanzata avverso la medesima sentenza dalla parte civile RO SA NG;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vito Monetti che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza: quanto agli imputati ZI, NE e NI perché il fatto non costituisce reato;
quanto a OG in relazione agli articoli 8, 9, 10, 14 (relativo all'intervista) e 20 febbraio 1996 perché il fatto non costituisce reato e rigetto del ricorso quanto agli articoli 13 e 14 febbraio 1996; rigetto del ricorso NI;
rigetto del ricorso EL con riferimento agli articoli per i quali è stato concluso per il rigetto del ricorso dei coimputati;
accoglimento della richiesta di correzione di errore materiale;
Udito l'Avv. Tusa Benedetto per la parte civile RO SA NG e l'Avv. Caterina Malavendra per gli imputati;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 28.4.2000 il Tribunale di Milano dichiarava OG IS, ZI LA, NE EN, NI AN, BI OL colpevoli del delitto di diffamazione a mezzo stampa per avere offeso la reputazione di RO SA NG in una serie di articoli da loro scritti e pubblicati sul quotidiano "Corriere della Sera", come precisato nelle singole imputazioni loro ascritte, e EL OL, quale direttore del suddetto quotidiano, colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv. e 57 c.p. in relazione agli artt. 595 c.p., 13 e 21 legge 8.2.1948 n.47, e, in concorso di attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla aggravante contestata, condannava la OG a lire 1.800.000 di multa, lo ZI, il NE, il NI, il NI a lire 1.500.000 di multa e il EL a lire 1.200.000 di multa, nonché tutti in solido al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, alla costituita parte civile RO SA NG, a cui veniva assegnata una provvisionale di lire 50 milioni.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, i quali deducono: 1) la non punibilità dei giornalisti per avere esercitato correttamente il diritto di cronaca e di critica e assoluzione del direttore per insussistenza del fatto;
2) la non punibilità dei giornalisti per avere esercitato correttamente il diritto di cronaca e di critica, quanto meno sotto il profilo putativo, e assoluzione del direttore per insussistenza del fatto;
3) l'assoluzione dei giornalisti per insussistenza o, quanto meno, per insufficienza di prove in ordine all'elemento soggettivo del reato, e l'assoluzione del direttore per insussistenza del fatto;
4) l'assoluzione, comunque, del direttore per insussistenza del fatto;
5) l'esclusione dell'aggravante dell'attribuzione del fatto determinato, con conseguente riduzione della pena e della somma liquidata a titolo risarcimento danni;
6) la genericità alla condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in separata sede e l'eccessività della provvisionale liquidata di cui si chiede congrua riduzione;
7) la nullità del capo della sentenza che ha inflitto la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, senza che tale sanzione sia stata inserita nel dispositivo letto in udienza;
8) l'appellabilità della sentenza, eccependo, in caso contrario, l'illegittimità costituzionale dell'art. 593, terzo comma, c.p.p. nella parte in cui dispone l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria.
In data 20.12.2000, la Corte d'Appello di Milano, ritenendo la sentenza impugnata inappellabile ai sensi dell'art. 593 c.p.p., ha trasmesso gli atti a questa Suprema Corte ai sensi dell'art. 568, quinto comma, c.p.p. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere affrontata la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, terzo comma, c.p.p., come modificato dall'art. 18 della legge 24.11.1999 n. 468 in relazione all'art. 3 della Costituzione. I ricorrenti deducono, in primo luogo, l'illegittimità costituzionale della norma in questione in quanto determina una disparità di trattamento tra coloro che, imputati di un reato per il quale è prevista la pena alternativa (cioè pena detentiva o pena pecuniaria), se condannati, possono impugnare la decisione del giudice di primo grado a seconda che (anche per effetto della comparazione delle circostanze eventualmente concorrenti) e comunque per effetto della valutazione discrezionale compiuta dal giudice medesimo, questi abbia pronunciato sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria o, invece, alla pena detentiva, non potendo, nel primo caso, proporre appello, che peraltro potrà essere attivato nel secondo caso.
Il rilievo è manifestamente infondato, in quanto del tutto diverse sono le situazioni prese in esame. Diversità che attiene proprio alla qualità della pena irrogata. Nel caso di condanna a pena detentiva un secondo giudizio di merito trova giustificazione nella maggiore afflittività della pena, mentre la preclusione dell'appello in caso di condanna alla sola pena pecuniaria trova giustificazione, appunto, nella minore afflittività di tale sanzione. Del resto i termini della questione non differiscono da quelli già affrontati da questo Supremo Collegio con riferimento al precedente testo dell'art.593, terzo comma, c.p.p., che prevedeva l'inappellabilità delle sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali era stata applicata la pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento e di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola ammenda o con pena alternativa. Questa Suprema Corte ha infatti ritenuto la manifesta infondatezza della questione sul rilievo che l'impossibilità di appellare siffatte sentenze non lede ne' il diritto di difesa ne' quello di parità di trattamento dell'imputato:
il primo perché è sempre garantito con il ricorso per cassazione il riesame della vicenda processuale, non trovando d'altro canto il doppio grado di giurisdizione garanzia nel sistema costituzionale;
il secondo perché uguale trattamento è riservato a situazioni similari (cfr. Cass., 6.4.1994, Franco, RIV 197814; nello stesso senso cfr. anche Cass., Sez. 3^, 11.2.1993, Mosca, RIV 194115 e Cass., Sez. 3^, 24.2.1993, Serra, RIV 194699). Orbene, la circostanza che il legislatore abbia esteso l'inappellabilità alle sentenza di condanna relative a tutti i reati (delitti e contravvenzioni) per i quali è stata applicata la pena pecuniaria e alle sentenze di proscioglimento e non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, non sposta i termini della questione come in precedenza risolta, ne' tale estensione confligge con il principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., trovando giustificazione la diversità di trattamento tra il caso di condanna a pena detentiva e quello di condanna a pena pecuniaria nella diversa valutazione della gravità del reato effettuata dal legislatore e, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria.
I ricorrenti, invero, sostengono l'illegittimità costituzionale della norma in questione anche attraverso il rapporto con l'art. 443 c.p.p., come modificato dalla legge 16.12.1999 n. 479, che ha abrogato il secondo comma dell'art. 443 citato, consentendo all'imputato, condannato in esito a giudizio abbreviato alla sola pena pecuniaria, di proporre appello avverso la sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria.
Anche tale tesi è manifestamente infondata.
L'abrogazione del secondo comma dell'art. 443 c.p.p. trova giustificazione nel fatto che detta norma era divenuta superflua a seguito della modifica dell'art. 593, terzo comma, c.p.p., da ritenersi norma avente carattere generale. Nè può trascurarsi dal considerare - in relazione al preteso contrasto della norma impugnata con il principio di uguaglianza - la diversità tra il giudizio abbreviato e il giudizio ordinario, atteso che il carattere più snello, anche in grado di appello, del giudizio abbreviato, ben può giustificare una diversità di trattamento.
I ricorrenti rilevano ancora l'illegittimità costituzionale, per disparità di trattamento, della norma sopra citata, rilevando che a colui che è stato condannato dal giudice di pace è concessa la facoltà di appellare la sentenza che lo abbia condannato genericamente al risarcimento del danno, facoltà invece non concessa a chi sia stato condannato dal Tribunale non solo al risarcimento del danno, ma anche al pagamento di una provvisionale.
Il rilievo non ha pregio, trattandosi di processi diversi. Il che è reso evidente anche dall'art. 38 D.Lg.vo 28.8.2000 n. 274, che estende l'impugnazione del ricorrente di cui all'art. 21, anche agli effetti penali, pure a situazioni diverse da quelle previste dall'art. 577 c.p.p. Si assume, infine, una ingiustificata disparità di trattamento tra l'imputato e la parte offesa costituita parte civile, la quale, ai sensi dell'art. 577 c.p.p., può impugnare la sentenza di condanna o di proscioglimento anche agli effetti penali.
Anche tale rilevo è manifestamente infondato. A tale proposito è sufficiente osservare: 1) che anche l'imputato può appellare le sentenza di proscioglimento, eccezion fatta per quelle richiamate dal secondo comma dell'art. 593 c.p.p.; 2) che neppure la parte civile può appellare, agli effetti civili e penali, le sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria, atteso che alla parte civile è consentito proporre impugnazione, ai sensi dell'art. 576 c.p.p., con i mezzi previsti per pubblico ministero;
3) che anche l'imputato può appellare, in caso di condanna a pena congiunta, detentiva e pecuniaria, per il reato di cui all'art. 595 c.p. Nè può avere rilevanza il richiamo fatto dai ricorrenti alle sorti che avrebbe l'art. 605 c.p.p. che prevede l'immediata esecutività delle pronunce del giudice di appello sull'azione civile, atteso che nel caso di sentenza inappellabile, questa, ovviamente, non può più ritenersi immediatamente esecutiva.
Tutto ciò premesso, deve perciò concludersi per la manifesta infondatezza della sollevata eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 593, terzo comma, c.p.p. come modificato dall'art. 18 legge 24.11.1999 n. 468. Con primo e secondo motivo di ricorso, si sostiene da parte dei ricorrenti, la sussistenza della scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, quanto meno sotto il profilo putativo, e si lamenta quindi la mancata dichiarazione di non punibilità per i suddetti motivi con conseguente assoluzione del direttore per insussistenza del fatto.
A tale proposito occorre rilevare che l'impugnata sentenza ha proceduto a vagliare, alla luce delle prove raccolte, la sussistenza della scriminante in questione in relazione a ciascuno degli articoli incriminati e a ciascuno degli imputati, pervenendo ad una soluzione negativa. si evidenzia, a tale proposito: come negli articoli dell'8.2.1996 e del 9.2.1996, a firma OG, non sia stato rispettato ne' il limite della pertinenza rispetto al fatto reale ne' il limite della verità oggettiva in relazione ai collegamenti societari tra la RO e l'VI, tra questi, quale rappresentante della Astri e la Amsa e quindi tra la RO e l'intesa con la Astra, laddove si parla di presunti legami e intrecci, nonché (articolo del 9.2.1996) in relazione ai rapporti intercorsi tra la RO, l'VI e il Conti, accostando arbitrariamente questi due soggetti, arrestati nel 1994 per corruzione, alla parte lesa;
come nell'articolo del 9.2.1996 a firma ZI i suddetti limiti non siano stati rispettati, avendo tale articolo contenuto del tutto analogo a quello in pari data a firma OG di cui sopra;
come tali limiti non siano stati rispettati nell'articolo del 10.2.1996 (dal titolo "Milano, la Lega scivola nei rifiuti") dove si insiste su quanto riferito nei due precedenti articoli, affermando che una delle società a cui l'Amsa ha affidato il servizio di smaltimento dei rifiuti, ha come consulente l'VI, socio d'affari della RO, arrestato nel 1994 per due episodi di corruzione, insistendo ancora su tale argomento nell'ulteriore articolo sempre del 10.2.1996 dal titolo "Rifiuti, bufera politica sul caso RO"; come nell'articolo 10.2.1996 a firma NE, pubblicato accanto a quello a firma soglio, dal titolo "Milano, la Lega scivola sul caso rifiuti", si faccia una biografia della RO, con chiare ed evidenti allusioni ad una strana storia di amicizie e di rifiuti, escludendosi, da parte dei giudici di merito, proprio in considerazione della contiguità dei due articoli, che il NE potesse avere redatto il proprio pezzo senza essere a conoscenza del testo della collega;
come nell'articolo del 12.2.1996, dal titolo RO, il vulcano e le altre", a firma NI, si faccia una prospettazione negativa della figura della RO, avanzando il solito sospetto della sua ingerenza nel giro degli appalti e ipotizzandosi una condotta incauta della suddetta;
come nell'articolo del 13.2.1996, dal titolo "Milano, la bagarre dei rifiuti finisce in Procura", a firma OG, si definisca il soggetto a cui sarebbe legata l'azienda entrata nel "Business dei rifiuti" come socio della parte offesa, facendo accostamenti tra i due;
come nell'articolo del 14.2.1996, dal titolo "Babbini: macché intrallazzi, Lega in bolletta", a firma OG, nel riportare un'intervista del consigliere comunale Babbini in cui questi dimostra di non credere agli "intrallazzi" della RO, quest'ultima sia invece presentata dalla giornalista nella solita luce negativa, ormai consolidata, sottolineando l'intreccio tra la parte offesa, l'ex di tangentopoli e il contratto Amsa-Astri; come nell'articolo del 14.2.1996 dal titolo "I rifiuti rispediti a Milano" a firma OG, si affermi: "Ultima nota;
la Astri, società al centro dell'indagine sulle presunte pressioni del consigliere leghista RO RO, compare in un'altra trattativa privata del Comune per il servizio di rimozione forzata", e ciò contrariamente al vero, in quanto a tale data non sussisteva assolutamente alcuna indagine ne' comunale ne' giudiziaria su tali asserite presunte pressioni della RO;
come nell'articolo del 20.2.1996, dal titolo Rifiuti, le USSL a rapporto", a firma soglio, si mettano in risalto i legami, neppure dati per presunti, tra la RO, l'VI, di cui si sottolinea gratuitamente la figura di ex di Tangentopoli, e la società Astri, il cui collegamento risultava invece inesistente;
aggiungendosi, inoltre, una circostanza non corrispondente al vero circa lo scopo della istituita commissione consiliare di inchiesta, che non contemplava il nome della RO;
come nell'articolo del 23.2.1996, dal titolo "A giudizio l'uomo del caso RO", a firma NI, si effettui un inopportuno accostamento tra la notizia della vicenda giudiziaria dell'VI e la RO, definendo il primo ("a giudizio per tangenti") addirittura un protagonista del caso RO RO, ribadendo inoltre il leit-motiv giornalistico dei giorni precedenti definendolo "socio d'affari" della predetta.
A fronte di una analitica disamina dei fatti effettuata da parte dei giudici di merito, che hanno constatato la non corrispondenza delle pubblicazioni suddette ai limiti di pertinenza e di verità, la difesa dei ricorrenti cerca di offrire una diversa lettura dei fatti, in particolare per ciò che concerne i rapporti tra la RO e l'VI, assumendo, in sostanza, che in effetti i legami tra i due erano tutt'altro che presunti.
Orbene, è di tutta evidenza che le argomentazioni difensive si risolvono in censure su accertamenti ed apprezzamenti di merito non consentiti in sede di legittimità e, come tali inammissibili, a fronte di una motivazione completa, corretta ed esente da vizi logici e di diritto. Nè può sostenersi la sussistenza dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e di critica, quanto meno sotto il profilo putativo, avendo l'impugnata sentenza ampiamente dimostrato la rappresentazione dell'intento diffamatorio da parte degli imputati e la pervicacia della volontà dell'evento. E in inammissibili censure di merito si risolvono i rilevi mossi dai ricorrenti all'impugnata sentenza per ciò che concerne la prova della sussistenza dell'elemento psicologico. Deve essere infatti condivisa l'impostazione della sentenza, secondo cui, mentre deve ricercarsi l'autonoma sufficienza di ciascun articolo in senso diffamatorio (autonoma sufficienza adeguatamente e logicamente dimostrata), di contro non deve escludersi la possibile incidenza di una visione globale della serie di articoli pubblicati e scritti anche da autori diversi, ai fini della valutazione dell'elemento soggettivo del reato, risultando dimostrato dal tenore dei rispettivi testi nonché dalla successione di pubblicazione degli articoli incriminati sullo stesso quotidiano in un ristretto arco di tempo, che nella redazione di ciascun pezzo ogni autore aveva presenti sia i testi precedenti che gli elementi fattuali posti a base di essi. Manifestamente infondato è il motivo con cui si deduce carenza di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante del fatto determinato, atteso che l'impugnata sentenza evidenzia, articolo per articolo, i fatti determinati non corrispondenti al vero attribuiti alla parte offesa.
In censure di merito si risolvono i rilievi mossi dai ricorrenti in relazione alla condanna generica al risarcimento del danno laddove questo è stato definito "di rilevante entità", trattandosi di una valutazione di circostanze di fatto.
Inammissibile è poi il motivo con cui si eccepisce l'eccessività della provvisionale liquidata, di cui si chiede congrua riduzione, atteso che il provvedimento di concessione della costituisce una pronuncia discrezionale del giudice di merito non soggetta, in quanto tale, a ricorso per cassazione.
Manifestamente infondato è, infine, il motivo di ricorso con cui si deduce la nullità del capo della sentenze che ha inflitto, ai sensi dell'art. 9 legge 8.2.1948 n. 47, senza che tale disposizione sia stata inserita nel dispositivo letto in udienza. L'omessa applicazione di una pena accessoria - quando non sia rimessa alla sua valutazione discrezionale del giudice in ordine alla sua applicazione nè in relazione alla durata o alla specie, ma consegue "ex lege" alla pronuncia di condanna (ed e predeterminata da essa) - può essere corretta attraverso la procedura prevista dagli artt. 130 e 547 c.p.p. In tal caso, infatti, l'omissione non concettuale, ma soltanto materiale, e la sua eliminazione, mediante la procedura di correzione degli errori materiali, non produce modificazioni della sentenza, ma ne completa il contenuto, in armonia con la statuizione fondamentale, già attuata. Le pene accessorie inoltre, possono essere applicate - qualora conseguano "ex lege" alla condanna e siano già predeterminate nella specie e nella durata - in sede di esecuzione, onde la mancata applicazione di esse in sede di cognizione non comporta la nullità della sentenza (cfr. Cass., Sez. 1^, 26.11.1998, Ruggiu, RIV 212100). Ciò posto, poiché ai sensi dell'art. 9 legge 8.2.1948 n. 47, la pubblicazione della sentenza, per intero o per estratto consegue obbligatoriamente alla condanna per reato commesso mediante la pubblicazione in un periodico, deve procedersi, ai sensi dell'art. 130, primo comma, c.p.p., alla correzione del dispositivo dell'impugnata sentenza nel senso che lo stesso deve essere integrato con la dizione "ordina la pubblicazione della sentenza per estratto nel 'Corriere della Sera'". Ciò premesso, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, ivi compreso quello del direttore del quotidiano, in quanto la sua responsabilità per colpa è stata ritenuta in conseguenza della accertata responsabilità dolosa degli autori degli articoli di cui egli, omettendo il doveroso controllo, non ha impedito la pubblicazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, oltre alla condanna solidale di ciascun imputato alle spese processuali e alle spese sostenute dalla parte civile, liquidate come in dispositivo, anche la condanna al versamento, da parte di ciascun imputato, di una somma alla cassa delle ammende che stimasi equo determinare in lire un milione.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali e, ciascuno al versamento di lire un milione alla cassa delle ammende;
condanna inoltre i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di parte civile che liquida in lire 3.672.000
(tremilioniseicentosettantaduemila) di cui lire 3.000.000 (tre milioni) per onorari;
dispone la correzione del dispositivo dell'impugnata sentenza, nel senso che lo stesso deve essere integrato con la dizione "ordina la pubblicazione della sentenza per estratto nel 'Corriere della Sera'".
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2001. Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2001