Sentenza 24 gennaio 2013
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma terzo, cod. proc. pen., in relazione all'art. 3 Cost., laddove, non consentendo l'appello avverso le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, discriminerebbe la posizione del somministratore condannato a pena pecuniaria ex art. 18 D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, cui è preclusa l'impugnazione, rispetto a quella dell'intermediario punibile con pena congiunta, posto che trattasi di materia demandata alla discrezionalità del legislatore e non viziata da alcun profilo di irragionevolezza alla luce della diversità delle due figure.
Commentario • 1
- 1. A proposito dell’impugnazione dell’ordinanza di rigetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata in primo grado quale unico motivo di appello o…Sodano Gioele · https://www.diritto.it/ · 28 ottobre 2015
La questione che ci si propone in tale sede di presentare, pur non assumendo ad oggi una rilevanza centrale nelle più varie disquisizioni teorico-pratiche che i più illuminati operatori quotidiani del diritto si preoccupano di portare avanti, né essendo connotata da quell'aura mediatica che spesso fa si che persino l'interesse dei non (o dei meno) addetti ai lavori venga ad essere attirato da esse, appare tuttavia, a parere di chi scrive, pregnante di profili di estremo interesse, e ciò tanto per i vari e diversi istituti giuridici che va a tangere, quanto per le ricadute e gli effetti de facto che dalla trasposizione sul piano pratico di una tale tematica, intuitivamente, sono in grado …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/01/2013, n. 14087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14087 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FIALE Aldo - Presidente - del 24/01/2013
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMORESANO Silvio - rel. Consigliere - N. 257
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - N. 27897/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) ME AN nato l'[...];
2) MI IO nato il [...];
avverso la sentenza del 14.6.2011 del Tribunale di Vigevano;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., dr. Pietro Gaeta, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
sentito il difensore di MI, avv. Fabio Falcetta, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14.6.2011 il Tribunale di Vigevano, in composizione monocratica, condannava ME AN e MI IO, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al solo MI, alla pena di Euro 50.000,00 di ammenda il primo e di Euro 80.000,00 di ammenda il secondo, per i reati di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, artt. 4, 18 e 28, rispettivamente ascritti;
pena sospesa e non menzione per il MI.
Rilevava il Tribunale che dalle risultanze processuali era emersa la prova che gli imputati ME e ER si erano limitati a somministrare manodopera alla società del MI, con conseguente configurabilità dei reati rispettivamente ascritti ai capi 1), 3) e 4).
Quanto al capo 8, ascritto al MI, era stato provato che presso l'unità operativa di Ferrera Erbognone aveva prestato servizio un dipendente della RCM srl senza l'autorizzazione prevista dalla L. n. 276 del 2003, art.
4. In ordine ai capi 6) e 2) era emersa la prova che i lavoratori a parità di mansioni avevano ricevuto una retribuzione inferiore. Infine, in ordine al reato di cui al capo 4) risultava provato che i dipendenti della ditta appaltatrice erano gestiti dalla committente. Non era maturata la prescrizione, in quanto il termine triennale previsto dall'art. 157 c.p. si riferisce a pene di specie diverse da quella detentiva o pecuniaria (nel caso di specie è prevista l'ammenda anche se proporzionale e progressiva).
Manifestamente infondata era l'eccezione di incostituzionalità del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, essendo frutto di discrezionalità legislativa non irragionevole la scelta di una pena "progressiva". Il grave precedente del ME non consentiva la concessione al medesimo delle circostanze attenuanti generiche, che andavano invece concesse al MI (incensurato).
2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il ME, a mezzo del difensore, deducendo l'erronea interpretazione dei fatti, la mancanza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e chiedendo, quindi di essere assolto perché il fatto non sussiste. Dopo aver ripercorso la vicenda processuale, assumeva che non vi era la benché minima prova che si trattasse di intermediazione, essendosi gli Ispettori del lavoro, sentiti a dibattimento, limitati ad affermare che nel corso del sopralluogo avevano trovato gli operai intenti a svolgere attività lavorativa all'interno del capannone di Ferrera Erbognone. Anzi la difesa aveva piuttosto fornito la prova che i contratti di subappalto erano veri.
Inoltre, quanto alla pena da comminare, non vi era prova in ordine al numero de) lavoratori impiegati e delle giornate della presunta prestazione di manodopera. Con il secondo motivo lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la eccessività della pena irrogata e l'omessa concessione della sospensione della pena.
Con il terzo motivo, infine, eccepiva la prescrizione, applicandosi a norma dell'art. 157 c.p., come riformulato dalla L. n. 251 del 2005, il termine di anni 3 (per il reato è prevista infatti una pena pecuniaria proporzionale impropria).
3. Appellava anche il MI, a mezzo del difensore. Con il primo motivo deduceva l'erroneità del provvedimento di rigetto della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n.276 del 2003, art. 18. Con il secondo, terzo e quarto motivo chiedeva l'assoluzione dal reato di cui ai capo 4) perché il fatto non sussiste, non essendo emersa alcuna prova della responsabilità dell'imputato (la circostanza che il lavoro venisse svolto presso il capannone di Comecf non era univocamente indiziante), dal reato di cui ai capi 5, 7 e 8 (la circostanza che il personale degli appaltatori dovesse seguire le direttive della Epizephiro non era univocamente indiziante;
le fatture agli atti dimostravano l'esistenza di un reale rapporto di appalto) e dal reato di cui al capo 6) (l'assoluzione dal reato di cui al capo 5, comportava l'assoluzione anche per tale capo;
in ogni caso i lavoratori non avevano sollevato questioni in ordine al loro trattamento economico). Con il quinto motivo deduceva l'illogicità e contraddittorietà della contestuale contestazione e condanna per il capo 4) e per i capi 5, 6, 7, 8 (essendo i fatti avvenuti in luoghi vicini e pressoché contemporaneamente).
Con il sesto motivo deduceva che la fattispecie dell'appalto genuino certificabile di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 84, non aveva ancora trovato attuazione.
Con il settimo motivo eccepiva la prescrizione del reati. La pena progressiva proporzionale di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 18, costituisce una pena diversa da quella detentiva e quella pecuniaria, per cui, a norma dell'art. 157, come riformulato, il termine di prescrizione è di anni 3.
Con l'ottavo motivo, infine, chiedeva l'applicazione del minimo della pena e del minimo aumento per la continuazione.
4. Essendo la sentenza inappellabile, qualificata l'impugnazione come ricorso ex art. 568 c.p.p., comma 5, gli atti venivano trasmessi a questa Corte.
5. Con motivi nuovi il difensore del MI eccepisce la illegittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., comma 3, per violazione dell'art. 3 Cost.. Pur essendo sostanzialmente uniforme la posizione di partenza tra somministratore (o utilizzatore) e intermediario, il trattamento sanzionatorio e processuale è gravemente deteriore per il primo, che, pur condannato a sanzione pecuniaria molto grave (è previsto un coefficiente proporzionale fisso di 50 Euro, da moltiplicare per il numero di lavoratori ed il numero di giornate di lavoro illecito), non può proporre appello al contrario del secondo (per il quale è prevista una pena fissa dell'arresto fino a 6 mesi e dell'ammenda da Euro 750 a 3.750). Deduce, poi, la mancanza di motivazione in ordine al rigetto della questione di costituzionalità sollevata con l'atto di appello (poi convertito), la manifesta illogicità della motivazione in ordine ai capi 4, 5, 6, 7, 8 e la mancanza di motivazione in ordine alla questione sulla fattispecie di appalto genuino certificabile. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.
2. Il primo motivo dell'atto di appello (poi convertito) ed il secondo dei motivi nuovi, con i quali si eccepisce dal MI il vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al rigetto della sollevata questione di costituzionalità, sono inammissibili. Secondo costante giurisprudenza di questa Corte (a partire da quella più risalente) "il provvedimento di rigetto della eccezione di incostituzionalità non è soggetto ad impugnazione, attenendo alla verifica (positiva) di un presupposto processuale (la inesistenza di una pregiudiziale di costituzionalità) di esclusiva competenza del giudice del processo. L'unico rimedio configurabile è la riproposizione della questione all'inizio di ogni grado del processo da parte dell'interessato dinanzi al giudice superiore, il quale ne valuterà nuovamente la rilevanza" (cfr. Cass. sez. 1 n. 4200 del 25.1.1985; conf. Cass. sez. 3 n. 4604 del 2.4.1986; Cass. sez. 1 n. 1316 del 2.5.1988). Anche più di recente è stato ribadito che "Non può essere dedotto sotto forma di difetto di motivazione la carente considerazione riservata dal giudice di merito alla questione di legittimità costituzionale prospettata dalla parte. Il provvedimento relativo alla questione di costituzionalità è infatti in sè non impugnabile, riservando la legge la possibilità di riproporre la questione ad ogni successivo grado di giudizio" (Cass. sez. 6 n. 706 del 19.2.1997).
2. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., comma 3, è manifestamente infondata.
Questa Corte si è già pronunciata in proposito con la sentenza n. 3340 del 18.12.2000, evidenziando che "la esclusione dell'appello per determinate sentenze non confligge col principio di ragionevolezza desunto dall'art. 3 Cost., poiché, senza violare tale principio, il legislatore può ragionevolmente escludere l'appello per il caso in cui il giudice abbia condannato l'imputato alla sola pena pecuniaria e conservarlo per il caso in cui il giudice abbia irrogato la pena detentiva: la diversità di trattamento è evidentemente giustificata dalla diversa valutazione della gravità del reato (in tal senso Cass. Sez. 3^, n. 3433 dell'8.4.1993, ud. 11.2.1993, Mosca, rv. 194115 relativamente al testo originario dell'art. 593 c.p.p.). La confisca di un grado di giudizio..., quindi, può essere discrezionalmente stabilita dal legislatore, al fine di accelerare i tempi del processo penale, senza vulnerare diritti costituzionali" (conf. Cass. pen. Sez. 3 n. 1552 del 14.11.2002). Anche in relazione al denunciato specifico profilo di irragionevolezza, che deriverebbe dalla disparità di trattamento tra la posizione di chi somministra illecitamente manodopera e quella dell'intermediatore (essendo i trattamenti sanzionatorio e processuale gravemente deteriori per il primo), il sospetto di illegittimità costituzionale è manifestamente infondato. Infatti il principio di ragionevolezza impone alla legge di trattare in maniera eguale situazioni eguali, ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse. Ed il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto che, a prescindere dall'entità della sanzione pecuniaria, fosse più grave il reato posto in essere dall'intermediatore tanto da sanzionarlo con la pena detentiva. Di qui la previsione dell'appello proprio in ragione della "qualità" della pena, dal momento che, in caso di condanna a pena detentiva, un secondo giudizio di merito trova giustificazione nella maggiore afflittività della sanzione, derivante da una diversa valutazione di gravità dei reato, effettuata dai legislatore e, quindi, in definitiva, in ragioni di politica giudiziaria (cfr. Cass. Sez. 5 n. 41136 del 15.10.2001 che ugualmente ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., comma 3). E, difatti, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito che la configurazione delle fattispecie criminose e la determinazione delle pene appartengono alla politica legislativa e, quindi, alla discrezionalità del legislatore, censurabile solo in caso di manifesta irragionevolezza. Ne consegue che quando l'assoggettamento di una determinata condotta a sanzione penale non appaia manifestamente irragionevole ne' sproporzionato al disvalore della condotta il minimo edittale previsto, non vi è ragione di discostarsi dall'orientamento consolidato secondo il quale non spetta alla Corte rimodulare le scelte punitive effettuate dal legislatore, nè stabilire quantificazioni sanzionatorie (cfr. Corte Cost. ord. n. 207 del 26.5.1999).
3. Gli altri motivi di entrambe le impugnazioni "risentono" palesemente del fatto che si intendeva proporre appello avverso la sentenza del Tribunale e che, quindi, si chiedeva un riesame del merito della vicenda processuale.
L'art. 568 c.p.p., comma 5, stabilisce che l'impugnazione è ammissibile a prescindere dalla qualificazione ad essa data, per un ovvio principio di conservazione del mezzo di impugnazione impropriamente denominato. La diversa qualificazione non determina, però, una modificazione per così dire "funzionale"
dell'impugnazione, altrimenti si attribuirebbe sostanzialmente alla parte la possibilità di appellare sentenze ritenute dal legislatore inappellabili. I contenuti possibili dell'impugnazione restano quindi sempre quelli dei ricorso ex art. 606 c.p.p.. Anche con i motivi nuovi del MI, attraverso una formale denuncia di vizi di motivazione, si ripropongono le medesime doglianze, in tema di responsabilità, di cui all'appello originario.
3.1. Tanto premesso, le censure sollevate sia dal ME che dal MI non tengono conto, che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza alcuna possibilità di rivalutare in una diversa ottica, gli argomenti di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o di verifica re se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo. Anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e), con la L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte
di Cassazione rimane di legittimità: la possibilità di desumere la mancanza, contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame", non attribuisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, ma solo quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova non considerata o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (cfr. Cass. pen. sez. 6 n. 752 del 13.12.2006). Anche di fronte alla previsione di un allargamento dell'area entro la quale deve operare, non cambia la natura del sindacato di legittimità; è solo il controllo della motivazione che, dal testo del provvedimento, si estende anche ad altri atti del processo specificamente indicati. Tale controllo, però, non può "mai comportare una rivisitazione dell'iter ricostruttivo del fatto, attraverso una nuova operazione di valutazione complessiva delle emergenze processuali, finalizzata ad individuare percorsi logici alternativi ed idonei ad inficiare il convincimento espresso dal giudice di merito" (così Cass. pen. sez. 2 n. 23419/2007 - Vignaroli).
3.2. Il Tribunale, con motivazione pertinente ed immune da vizi logici, sulla base di un esame puntuale delle risultanze processuali, ha ritenuto provata la responsabilità degli imputati. Ha accertato infatti che i lavoratori delle ditte artigiane del ME e del ER (non ricorrente) lavoravano all'interno del capannone di Ferrera Erbognone insieme a quelli della Epizephiro, con le medesime mansioni di saldatori e con lo stesso orario di lavoro, e sotto il controllo e le direttive di tale HI RE, dipendente della medesima Epizephiro con funzioni di capo squadra. Tali emergenze attestavano senza ombra di dubbio che le due imprese artigiane non avevano autonomia gestionale, per cui correttamente ha ritenuto configurabili i reati ascritti ai capi 1, 3 e 5, essendosi gli imputati ME e ER limitati a somministrare manodopera alla società del MI che l'utilizzava. Relativamente al capo 4) ha rilevato il Tribunale che dagli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro era emerso che i dipendenti della ditta appaltatile erano gestiti dalla committente che aveva anche fatto frequentare ad essi i corsi di sicurezza e messo a loro disposizione i relativi presidi.
In ordine al reato di cui al capo 8) ha rilevato il Tribunale che dagli accertamenti dell'Ispettorato del Lavoro era emerso che presso l'unità operativa di Ferrera Erbognone aveva svolto attività lavorativa un dipendente della RCM srl in assenza dell'autorizzazione di cui alla L. n. 276 del 2003, art.
4. Quanto ai capi 2) e 6) ha accertato il Tribunale che i lavoratori del ME avevano percepito, a parità di mansioni svolte, una retribuzione inferiore a quelli della Epizephiro.
Ha quindi esaminato il Tribunale i rilievi difensivi e, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha ritenuto irrilevante il contratto di appalto stipulato tra la committente CO.ME.CF. e l'appaltatrice Epizephiro, non contraddittoria la circostanza che la Epizephiro avesse rivestito il duplice ruolo di utilizzatore a (a Ferrera Erbognone) e di somministratore (a De Burgundi Sannazzaro), ed infine la irrilevanza della mancata adozione del decreto previsto dall'art. 84 comma 2 D.Lvo 276/03.
Con le impugnazioni vengono riproposte le medesime questioni già esaminate e disattese correttamente dal Tribunale, In modo per di più o meramente assertivo oppure attraverso la prospettazione di una non consentita rivisitazione delle risultanze processuali.
4. Quanto al trattamento sanzionatorio il Tribunale ha fatto corretto ed argomentato uso del potere discrezionale riconosciuto in proposito ai Giudici di merito, negando le circostanze attenuanti generiche al ME a cagione del grave precedente penale (estorsione ed incendio doloso) e determinando la pena per entrambi (previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al MI) in misura congrua tenuto conto del numero dei lavoratori occupati e delle giornate lavorative (dati ricavati non solo dalle dichiarazioni rese all'Ispettorato del Lavoro dal dipendenti delle varie imprese, ma soprattutto dalle risultanze del libro matricola - pag. 9 sent.) e con un aumento contenuto per la continuazione.
Peraltro, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficiente a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 c.p. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" (cfr. Cass.
pen. Sez. 2 n. 36245 del 26.6.2009). In considerazione della precedente condanna e dell'entità della pena irrogata ha ritenuto il Tribunale che non ricorressero i presupposti per concedere anche al ME i benefici di legge.
5. Infine, ineccepibilmente, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di prescrizione non trovando applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, l'art. 157 c.p., comma 5. I reati ascritti sono, infatti, sanzionati con la pena dell'ammenda (anche se commisurata proporzionalmente e progressivamente), per cui il termine di prescrizione è di anni 4, con aumento di % ex art. 161 c.p., comma 2. L'art. 157 c.p., comma 5, fa, invece, riferimento a pene (quali ad es. la permanenza domiciliare ed il lavoro di pubblica utilità di competenza di Giudice di Pace - cfr. Cass. Sez. 5 n. 17399 del 20.2.2007) diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria (come indicate espressamente dall'art. 18 c.p.).
6. I ricorsi debbono, quindi, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma che pare congruo determinare in Euro 1.000,00 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.. 6.1. Va solo aggiunto che la inammissibilità dei ricorsi preclude la possibilità di dichiarare la prescrizione, maturata dopo l'emissione della sentenza impugnata. Questa Corte si è pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent. n. 23428/2005 - Bracale). Tale pronuncia, operando una sintesi delle precedenti decisioni, ha enunciato il condivisibile principio che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art. 591, comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art. 606, comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00 ciascuno.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2013