CASS
Sentenza 28 ottobre 2020
Sentenza 28 ottobre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/10/2020, n. 29878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29878 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MO ME nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/07/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore il difensore presente Avv Sonia Bova, si riporta ai motivi ( Penale Sent. Sez. 5 Num. 29878 Anno 2020 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. OM ON ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 17 luglio 2015, di conferma della sentenza del 12 marzo 2007, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, che l'aveva riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore di fatto della Edil M. & C. Srl., dichiarata fallita il 5 giugno 2003, e che, per l'effetto, l'aveva condannato, riconosciuta la contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen., alla pena di giustizia, applicandogli, al contempo, le pene accessorie di cui all'art. 216, comma 4, L.F. nella misura di legge. 2. L'impugnativa presentata nell'interesse del menzionato imputato consta di un solo motivo, con il quale è denunciato il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 99, comma 4, cod.pen., per non avere la Corte censurata applicato all'imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen.; trattamento di maggiore benevolenza cui il ricorrente ben avrebbe potuto aspirare, vuoi perché aveva serbato un comportamento collaborativo nei confronti degli organi fallimentari, vuoi perché nulla era stato argomentato dal giudice censurato in ordine all'essere la condotta criminosa oggetto di accertamento espressione peculiare di un processo delinquenziale già avviato. 3. Con memoria del 3 gennaio 2020, il difensore del ricorrente ha articolato un motivo nuovo, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata per violazione degli artt. 62-bis e 99, comma 4, cod.pen., in quanto il silenzio serbato dalla sentenza impugnata sul tema della recidiva si sarebbe posto in contrasto con il 'clictum' della sentenza Sez. U, n. 35738/2010, Calibe', statuente l'obbligo del giudice di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo della maggiore riprovevolezza della condotta e della pericolosità del suo autore, quali conseguenze della dimestichezza con il crimine. 4. Con memoria del 9 settembre 2020, è stato sviluppato ulteriore motivo nuovo, con il quale, dedotta la violazione degli artt. 62-bis e 99, comma 4, cod.pen. e ripetute le argomentazioni svolte con i precedenti motivi, si è insistito per la cassazione della sentenza impugnata in riferimento al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva contestata, che sarebbe stata, comunque, da escludere, per essere assai risalenti i precedenti penali dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto per le sole ragioni di seguito indicate. 1.Tutti i profili di censura articolati con il motivo principale e con i motivi aggiunti sono inammissibili. Va rilevato che le censure di omessa motivazione in punto di riconoscimento della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod.proc.pen. - alla stregua di quanto statuito dal diritto vivente - e di iniquo bilanciamento delle circostanze del reato sono state articolate per la prima volta in Cassazione, in sede di gravame essendosi limitato, l'imputato impugnante, a censurare la sentenza di primo grado in punto di riconoscimento della sua responsabilità per il delitto scrittogli;
donde, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., sono inammissibili perché nuove, non essendo, peraltro, in esse ravvisabili profili di doglianza attinenti a questioni rilevabili d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod.proc.pen.. 2. Devesi rilevare d'ufficio, invece, che con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di cui all'art. 216, ultima comma L.F. in riferimento alla previsione di pene accessorie di durata fissa decennale (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) per tutti coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta. Quanto alla loro determinazione in concreto, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 28 febbraio 2019, Suraci, hanno stabilito che occorre che sia il giudice di merito a procedervi in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.. 3. Poiché il delitto ascritto all'imputato non è, allo stato, estinto per prescrizione, in ragione dell'operare del combinato disposto degli artt. 99, commi 4 e 6, e 161, comma 2, cod.pen., per quanto dianzi esposto, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 25/09/2020. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCIA ODELLO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore il difensore presente Avv Sonia Bova, si riporta ai motivi ( Penale Sent. Sez. 5 Num. 29878 Anno 2020 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE Data Udienza: 25/09/2020 RITENUTO IN FATTO 1. OM ON ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 17 luglio 2015, di conferma della sentenza del 12 marzo 2007, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bergamo, che l'aveva riconosciuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore di fatto della Edil M. & C. Srl., dichiarata fallita il 5 giugno 2003, e che, per l'effetto, l'aveva condannato, riconosciuta la contestata recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen., alla pena di giustizia, applicandogli, al contempo, le pene accessorie di cui all'art. 216, comma 4, L.F. nella misura di legge. 2. L'impugnativa presentata nell'interesse del menzionato imputato consta di un solo motivo, con il quale è denunciato il vizio di violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis e 99, comma 4, cod.pen., per non avere la Corte censurata applicato all'imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla circostanza aggravante della recidiva ex art. 99, comma 4, cod.pen.; trattamento di maggiore benevolenza cui il ricorrente ben avrebbe potuto aspirare, vuoi perché aveva serbato un comportamento collaborativo nei confronti degli organi fallimentari, vuoi perché nulla era stato argomentato dal giudice censurato in ordine all'essere la condotta criminosa oggetto di accertamento espressione peculiare di un processo delinquenziale già avviato. 3. Con memoria del 3 gennaio 2020, il difensore del ricorrente ha articolato un motivo nuovo, insistendo per l'annullamento della sentenza impugnata per violazione degli artt. 62-bis e 99, comma 4, cod.pen., in quanto il silenzio serbato dalla sentenza impugnata sul tema della recidiva si sarebbe posto in contrasto con il 'clictum' della sentenza Sez. U, n. 35738/2010, Calibe', statuente l'obbligo del giudice di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo della maggiore riprovevolezza della condotta e della pericolosità del suo autore, quali conseguenze della dimestichezza con il crimine. 4. Con memoria del 9 settembre 2020, è stato sviluppato ulteriore motivo nuovo, con il quale, dedotta la violazione degli artt. 62-bis e 99, comma 4, cod.pen. e ripetute le argomentazioni svolte con i precedenti motivi, si è insistito per la cassazione della sentenza impugnata in riferimento al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alla recidiva contestata, che sarebbe stata, comunque, da escludere, per essere assai risalenti i precedenti penali dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso deve essere accolto per le sole ragioni di seguito indicate. 1.Tutti i profili di censura articolati con il motivo principale e con i motivi aggiunti sono inammissibili. Va rilevato che le censure di omessa motivazione in punto di riconoscimento della recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, cod.proc.pen. - alla stregua di quanto statuito dal diritto vivente - e di iniquo bilanciamento delle circostanze del reato sono state articolate per la prima volta in Cassazione, in sede di gravame essendosi limitato, l'imputato impugnante, a censurare la sentenza di primo grado in punto di riconoscimento della sua responsabilità per il delitto scrittogli;
donde, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., sono inammissibili perché nuove, non essendo, peraltro, in esse ravvisabili profili di doglianza attinenti a questioni rilevabili d'ufficio ex art. 609, comma 2, cod.proc.pen.. 2. Devesi rilevare d'ufficio, invece, che con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di cui all'art. 216, ultima comma L.F. in riferimento alla previsione di pene accessorie di durata fissa decennale (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) per tutti coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta. Quanto alla loro determinazione in concreto, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 28 febbraio 2019, Suraci, hanno stabilito che occorre che sia il giudice di merito a procedervi in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen.. 3. Poiché il delitto ascritto all'imputato non è, allo stato, estinto per prescrizione, in ragione dell'operare del combinato disposto degli artt. 99, commi 4 e 6, e 161, comma 2, cod.pen., per quanto dianzi esposto, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alle statuizioni sulla durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 25/09/2020. Il Presidente