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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 23/09/2025, n. 2810 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2810 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 960/2024 del Ruolo Genera- le Affari Contenziosi, avente ad oggetto azione di responsabi- lità ex art. 146 l. fallimentare, e vertente
TRA
in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Galasso, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
Avv. Antonio Angrisani, rappresentato e difeso dall'avv.to
Giuseppe Pagnotta, elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
in persona del curatore, conveniva in giudizio Parte_1
l'avv. Antonio Angrisani, chiedendo la condanna alla restitu- zione di somme asseritamente distratte mediante l'indebito utilizzo di una carta di credito intestata alla società fallita nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimo- niali, quantificati in € 30.000,00.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il conve- nuto, il quale contestava integralmente la domanda e solleva- va, tra l'altro, eccezione di incompetenza funzionale del Tri- bunale ordinario, assumendo che la cognizione della presente controversia appartenesse alla competenza inderogabile della
Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di
Napoli, trattandosi di azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., che cumula le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c.
2 All'udienza del 12/11/2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni invitando le parti a precisare sul tema dell'incompetenza funzionale.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le con- clusioni e all'udienza del 18/09/2025 il Giudice assegnava la causa in decisione.
Tanto premesso, la causa deve essere decisa in rito, essendo fondata l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito a favore della Sezione Specializzata in materia di Impre- se del Tribunale di Napoli, ex art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.
168/2003, sollevata dal convenuto.
È principio consolidato che l'azione esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. non introduce una nuova e autonoma azione, ma comporta una mera modifica della legittimazione attiva delle azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393 e 2394
c.c., senza alterarne i presupposti sostanziali (Cass., Sez. Un.,
20/09/2012, n. 15955; Cass., Sez. I, 28/09/2016, n. 19340).
Ne deriva che, in caso di azione del curatore nei confronti de- gli amministratori, trova applicazione la disciplina sulla com- petenza funzionale stabilita dall'art. 3, comma 2, d.lgs.
168/2003, che attribuisce alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa la cognizione di tutte le controversie concernenti le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, da chiunque promosse.
3 In tal senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione, affermando che la proposizione dell'azione di responsabilità da parte del curatore fallimentare non radica la competenza del Tribunale fallimentare, bensì quella della Sezione Specia- lizzata in materia di Imprese (Cass., 28/09/2016, n. 19340;
Cass., 30/10/2014, n. 23117).
Nel caso in esame, la domanda proposta dal Parte_2
integra un'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall.
[...]
e, pertanto, rientra pacificamente nella competenza funzionale inderogabile della Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Napoli, quale ufficio giudiziario territorial- mente competente.
L'eccezione è stata tempestivamente sollevata e, comunque, rilevata d'ufficio da questo Giudice, come consentito dall'art. 38 c.p.c.
Pertanto, in presenza dei predetti presupposti, va dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario in favore della Sezione specializzata in materia di Imprese del Tribuna- le di Napoli.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, sussistono gravi ragioni per la condanna alle spese in capo all'attore, che ha dato luogo all'instaurazione di un giudizio avanti a un giudice funzionalmente incompetente, aggravando l'attività proces-
4 suale ed esponendo la controparte a oneri difensivi non neces- sari.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la propria incompetenza funzionale a conoscere della presente controversia per essere la stessa devoluta alla Sezione Specializzata in materia di
Imprese del Tribunale di Napoli;
termini di legge per riassunzione;
b) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/09/2025
Il Giudice
Dott. Luigi Bobbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Luigi Bobbio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A riservata nella causa iscritta al n. 960/2024 del Ruolo Genera- le Affari Contenziosi, avente ad oggetto azione di responsabi- lità ex art. 146 l. fallimentare, e vertente
TRA
in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Galasso, elettivamente domiciliata come in atti;
- ATTORE -
Avv. Antonio Angrisani, rappresentato e difeso dall'avv.to
Giuseppe Pagnotta, elettivamente domiciliato come in atti;
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione depositate in atti cui per brevità si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza vie- ne estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n.
69/2009, trattandosi di disposizione normativa applicabile an- che ai giudizi ancora pendenti in primo grado alla data della sua entrata in vigore. È, pur tuttavia, opportuno precisare pre- liminarmente l'oggetto del processo.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il
[...]
in persona del curatore, conveniva in giudizio Parte_1
l'avv. Antonio Angrisani, chiedendo la condanna alla restitu- zione di somme asseritamente distratte mediante l'indebito utilizzo di una carta di credito intestata alla società fallita nonché al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimo- niali, quantificati in € 30.000,00.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il conve- nuto, il quale contestava integralmente la domanda e solleva- va, tra l'altro, eccezione di incompetenza funzionale del Tri- bunale ordinario, assumendo che la cognizione della presente controversia appartenesse alla competenza inderogabile della
Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di
Napoli, trattandosi di azione di responsabilità ex art. 146 l. fall., che cumula le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c.
2 All'udienza del 12/11/2024 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni invitando le parti a precisare sul tema dell'incompetenza funzionale.
Successivamente i procuratori delle parti precisavano le con- clusioni e all'udienza del 18/09/2025 il Giudice assegnava la causa in decisione.
Tanto premesso, la causa deve essere decisa in rito, essendo fondata l'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale adito a favore della Sezione Specializzata in materia di Impre- se del Tribunale di Napoli, ex art. 3 comma 2 del D. Lgs. n.
168/2003, sollevata dal convenuto.
È principio consolidato che l'azione esercitata dal curatore ex art. 146 l.fall. non introduce una nuova e autonoma azione, ma comporta una mera modifica della legittimazione attiva delle azioni di responsabilità previste dagli artt. 2393 e 2394
c.c., senza alterarne i presupposti sostanziali (Cass., Sez. Un.,
20/09/2012, n. 15955; Cass., Sez. I, 28/09/2016, n. 19340).
Ne deriva che, in caso di azione del curatore nei confronti de- gli amministratori, trova applicazione la disciplina sulla com- petenza funzionale stabilita dall'art. 3, comma 2, d.lgs.
168/2003, che attribuisce alle Sezioni Specializzate in materia di Impresa la cognizione di tutte le controversie concernenti le azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, da chiunque promosse.
3 In tal senso si è ripetutamente espressa la Corte di Cassazione, affermando che la proposizione dell'azione di responsabilità da parte del curatore fallimentare non radica la competenza del Tribunale fallimentare, bensì quella della Sezione Specia- lizzata in materia di Imprese (Cass., 28/09/2016, n. 19340;
Cass., 30/10/2014, n. 23117).
Nel caso in esame, la domanda proposta dal Parte_2
integra un'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall.
[...]
e, pertanto, rientra pacificamente nella competenza funzionale inderogabile della Sezione Specializzata in materia di Imprese del Tribunale di Napoli, quale ufficio giudiziario territorial- mente competente.
L'eccezione è stata tempestivamente sollevata e, comunque, rilevata d'ufficio da questo Giudice, come consentito dall'art. 38 c.p.c.
Pertanto, in presenza dei predetti presupposti, va dichiarata l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario in favore della Sezione specializzata in materia di Imprese del Tribuna- le di Napoli.
Infine, per quanto concerne le spese di lite, sussistono gravi ragioni per la condanna alle spese in capo all'attore, che ha dato luogo all'instaurazione di un giudizio avanti a un giudice funzionalmente incompetente, aggravando l'attività proces-
4 suale ed esponendo la controparte a oneri difensivi non neces- sari.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta, così provvede:
a) Dichiara la propria incompetenza funzionale a conoscere della presente controversia per essere la stessa devoluta alla Sezione Specializzata in materia di
Imprese del Tribunale di Napoli;
termini di legge per riassunzione;
b) Condanna parte attrice alla rifusione delle spese processuali in favore di parte convenuta, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Manda la cancelleria.
Nocera Inferiore, 23/09/2025
Il Giudice
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