Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
È legittimo, sussistendo il requisito dell'evidenza probatoria, il decreto di giudizio immediato emesso ai sensi dell'art. 453, comma primo, cod. proc. pen., nei confronti dell'indagato sottoposto a misura cautelare; né, in tal caso, il P.M. ha l'obbligo di attivare il giudizio immediato c.d. custodiale procedendo ai sensi dell'art. 453, commi 1 bis e ter, cod. proc. pen. - per il quale la relativa richiesta non può essere proposta prima della definizione del procedimento di riesame - trattandosi di fattispecie autonome, fondate su differenti presupposti ed azionabili alternativamente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2014, n. 51245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51245 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 30/09/2014
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 2740
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - N. 50577/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.V.C. N. IL (OMISSIS) ;
D.I. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 31/2011 CORTE APP.SEZ.MINORENNI di REGGIO CALABRIA, del 07/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 30/09/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Dr. Mario Pinelli conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Per il ricorrente è presente l'Avv. Del Castro, in sostituzione dell'Avv. Calderazzo Giuseppe, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. I difensori di D.M.V.C. e D.M.I.
propongono separati ricorsi per cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Minori, in data 7 maggio 2013, che ha confermato la decisione emessa in data 14 aprile 2011 dal Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, che aveva dichiarato D.M.I. e D.M.V.C. colpevoli del delitto di rapina aggravata, ai danni di una tabaccheria di proprietà di D.T. , per essersi impossessati del denaro contenuto nella cassa, delle sigarette e di merci varie, per complessivi Euro 3000, in concorso con altre persone travisate.
2. Il difensore di D.M.V.C. propone ricorso per cassazione lamentando:
- violazione ed errata applicazione dell'art. 453, comma 1 bis e comma 1 ter, in combinato disposto con l'art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179, per avere giudici di merito disatteso l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato, emesso prima dell'udienza di riesame;
- violazione di legge riguardo alla valutazione di prove decisive costituite dalle dichiarazioni dei testi a discarico della difesa di D.M.V.C. ;
- vizio di motivazione riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni rese del teste Y.A.M. ;
- violazione dell'art. 500 e art. 192, nonché vizio di motivazione riguardo alla credibilità delle dichiarazioni del predetto teste Y. ;
- violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sul presupposto della gravità del fatto e del comportamento successivo dell'imputato.
3. Il difensore di D.M.I. deduce:
- violazione di legge, con riferimento all'art. 453, comma 1 bis e comma 1 ter e art. 178, comma 1, lett. c) e art. 179 per avere, i giudici di merito, disatteso l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato, emesso prima dell'udienza del riesame;
- violazione di legge per la illogica valorizzazione, quale unico elemento di responsabilità, delle dichiarazioni del testimone oculare Y. , caratterizzate da evidenti falsità e insanabili contraddizioni, omettendo qualunque verifica di credibilità delle dichiarazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La sentenza impugnata non merita censura.
1. Con il primo motivo i difensori, sia di D.M.V.C. ,
che D.M.I. , lamentano violazione ed errata applicazione degli artt. 453, 178 e 179 c.p.p. per avere i giudici di merito disatteso l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato, emesso prima dell'udienza del riesame. In particolare, secondo la difesa nell'ipotesi ricorrente nel caso di specie, di soggetti in misura cautelare, opera obbligatoriamente, per il Pubblico Ministero, la fattispecie prevista dall'art. 453, commi 1 bis e 1 ter;
pertanto, dopo l'introduzione da parte della L. n. 92 del 2008 di una nuova figura di giudizio immediato ed custodiale, non trova più applicazione il presupposto dell'evidenza probatoria, ma l'attivazione della procedura è obbligata, purché non venga formulata prima della definizione del procedimento di riesame. Nel caso di specie, invece, il decreto di giudizio immediato era stato richiesto e concesso, rispettivamente il 30 ed il 31 dicembre 2010, prima dell'udienza del riesame, fissata per il 4 gennaio 2011. Conseguentemente la richiesta avrebbe dovuto essere rigettata, ricorrendo l'ipotesi dell'anteriorità della richiesta di giudizio immediato rispetto alla definizione del procedimento ex art. 309. 2. La censura è infondata poiché il decreto di giudizio immediato è stato emesso ai sensi dell'art. 453, comma 1 in presenza del requisito della consistenza della fondatezza dell'accusa. La questione posta dalla difesa riguarda l'interpretazione dei commi 1 bis e 1 ter, prospettando la tesi secondo cui, nei casi in cui l'indagato si trovi in custodia cautelare (art. 453 c.p.p., comma 1 bis), la richiesta di giudizio immediato, anche nei casi in cui non ci sia l'evidenza della prova, costituisce l'unica modalità di richiesta di giudizio immediato, vincolata alla previa definizione del procedimento di cui all'art. 309 (come prevede, invece, il comma 1 ter, della norma), escludendo che si tratti di due fattispecie autonome fondate su presupposti differenti, azionabili in maniera alternativa.
3. La tesi è infondata. La L. n. 32 del 2008 ha introdotto una nuova figura di giudizio immediato, autonoma da quella originaria, avente caratteristiche proprie e che riguarda i reati per i quali la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare. Il presupposto dell'evidenza probatoria, che qualifica l'instaurazione del giudizio immediato su richiesta del Pubblico Ministero, non trova applicazione nel caso di richiesta di giudizio immediato nei confronti di soggetto che per quel reato si trovi in stato di custodia cautelare (Sez. 2, Sentenza n. 38727 del 01/07/2009 Rv. 244804).
4. Questa Corte ha escluso che, anche dopo le modifiche introdotte in tema di procedimenti speciali dal D.L. n. 92 del 2008, sia configurabile un obbligo in capo alla parte pubblica di procedere, nell'esercizio dell'azione penale, secondo le forme del rito speciale, anziché di quello ordinario. La configurabilità stessa di un siffatto obbligo sarebbe, secondo tale impostazione, in contrasto con il carattere monopolistico della scelta del rito da parte del Pubblico Ministero. Pertanto, appare priva di addentellati normativi la tesi secondo cui, a seguito della riforma della normativa attuata nel 2008, la parte pubblica sarebbe tenuta a "procedere con rito direttissimo ogni qual volta, convalidato l'arresto in flagranza, il Pubblico Ministero non ritenesse necessarie nuove indagini". Al contrario, secondo il costante e condivisibile orientamento di questa Corte, nonostante la riforma del 2008 va ribadita la sopravvivenza e la legittimità del sistema delineato dal codice del 1989, costruito sulla attribuzione al Pubblico Ministero, attraverso l'art. 405 c.p.p., di una discrezionalità relativa in tema di forme di esercizio dell'azione penale (Cass., Sez. 2, 26 febbraio 2010, P.M. Trib. Velletri c. N.F. che accogliendo il ricorso presentato dall'ufficio della Procura contro l'ordinanza del Gip, ha rilevato che l'argomento letterale, che si richiama alla circostanza che nella disposizione de qua, per descrivere l'azione del Pubblico Ministero, si usi la forma "procede" anziché quella di "può procedere" va però coniugato (...) con quello sistematico del carattere monopolistico della scelta del rito da parte del PM"). Il principio di diritto affermato da questa Corte, benché enunciato in casi aventi ad oggetto la fattispecie di giudizio direttissimo previsto dall'art. 449 c.p.p., comma 4, assume, per il suo contenuto, una valenza generale, tale da renderlo riferibile anche alla diversa figura di rito immediato prevista dall'art. 453 c.p.p., comma 1 bis.
5. Tale disposizione, nel prevedere il giudizio immediato "speciale" per reati in relazione ai quali la persona sottoposta alle indagini si trovi in stato di custodia cautelare, per un verso, deroga al termine stabilito dell'art. 454 c.p.p. ("anche fuori dai termini..") e, per altro verso, pur nella diversità del momento della decorrenza, si limita ad "allungare" detto termine come è reso manifesto dall'impiego della medesima preposizione impropria ("entro"). Come è stato già evidenziato da questa Corte, "da quanto desumibile dai Lavori preparatori deve ritenersi che l'intenzione del legislatore era di limitare il rischio di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare assegnando al procedimento una propria speditezza in presenza di una misura custodiale, in modo da imporre, alla parte pubblica, di completare le indagini prima dell'emissione della misura custodiale stessa al fine di poter celermente esercitare l'azione penale scaricando sulla fase dibattimentale la problematica della gestione dei termini di fase di carcerazione" (cfr. Cass. Sez. 1 n. 2321 del 9.12.2009). "La modifica normativa è finalizzata ad accelerare i tempi del procedimento, con l'imposizione ai P.M. di completare celermente le indagini quando l'imputato si trovi in stato di custodia cautelare, coi risultato di diminuire la possibilità di scarcerazioni per decorrenza dei termini di custodia cautelare nella fase delle indagini preliminari" (Cass. Sez. 6 n. 7912 del 20.1.2011).
6. All'esigenza "acceleratoria" evidenziata nei lavori parlamentari, connessa alla trattazione prioritaria di processi aventi ad oggetto reati di particolare allarme sociale, corrisponde un convergente interesse dell'indagato alla celebrazione tempestiva del processo medesimo e, quindi, della verifica giudiziale, in contraddittorio tra le parti, della ipotesi accusatoria.
7. In conclusione dalle innegabili differenti caratteristiche delle due forme di giudizio immediato, non è possibile, in alcun modo, sulla base di una interpretazione letterale e sistematica delle norme, sostenere anche che, nell'ipotesi di imputati sottoposti a misura cautelare, operi obbligatoriamente, per il Pubblico Ministero, l'ipotesi prevista dall'art. 453, commi 1 bis e 1 ter, rendendo irrilevante il presupposto dell'evidenza probatoria.
8. Con il secondo motivo la difesa di V.C. lamenta violazione di legge riguardo all'omessa valutazione di una prova decisiva. In particolare, la decisione impugnata non prende in esame l'alibi di D.M.V. costituito dalle dichiarazioni dei testi della difesa escussi in primo grado, D.C. , fratello di V. , D.N. e L.E. , genitori di
V. , B.V. e P.G. , i quali avrebbero riferito che all'epoca dei fatti il minore si trovava in (OMISSIS) e non a XXXXXXXX.
9. Il motivo è inammissibile per carenza degli indefettibili requisiti della specificità e della completezza, non avendo i ricorrenti indicato le ragioni per le quali le dichiarazioni dei testi indicati inficerebbero e comprometterebbero, in modo decisivo, la tenuta logica e la coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato. Tanto senza considerare che, per poter stabilire se le richiamate testimonianze, asseritamente non considerate dal giudice, possano assumere effettivamente un significato probatorio pregnante, occorreva una valutazione complessiva del materiale probatorio disponibile - del tutto omessa nel ricorso - pacificamente non operabile dal giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggerita dai ricorrenti. Era, cioè, necessario che venissero evidenziati gli elementi probatori tutti in ordine alla ricostruzione dei fatti, per impingerne che quelli pretesamente omessi dalla Corte d'appello erano comunque idonei, con giudizio di certezza, a condurre a diversa decisione. Al contrario, non solo si pretenderebbe di vagliare in modo atomistico gli elementi probatori asseritamente omessi, ma degli stessi si offre non più che un mero stralcio, senza che, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, siano allegati gli atti richiamati. Peraltro, nel ricorso non si indicano ne' i verbali di cui si eccepisce l'inutilizzabilità, ne' la valenza di tali dichiarazioni sul giudizio di responsabilità degli imputati, per cui il motivo appare infondato anche sotto il profilo della sua assoluta genericità (Sez. 6, Sentenza n. 10974 del 2009). 10. Il terzo e quarto motivo proposti dalla difesa di D.M. .V. ed il secondo motivo del ricorso proposto da D.M.
.I. possono essere trattati congiuntamente riguardando il controllo sull'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste Y. .
11. Con il terzo motivo la difesa di D.M.V. lamenta vizio di motivazione riguardo alla mancata valutazione delle contraddizioni interne alle dichiarazioni del teste Y.A.M. .
In primo luogo, la Corte territoriale non ha spiegato come sia conciliabile che l'allarme abbia suonato, anche per pochi istanti e sia stato sentito soltanto dal teste Y. e non anche dalla proprietaria (l'allarme era collegato all'abitazione della proprietaria) o dagli occupanti le abitazioni vicine. Inoltre, Y.A.M. si trovava in macchina, quindi distante rispetto alla tabaccheria;
una seconda incongruenza è rappresentata dal fatto che ai Carabinieri, nell'immediatezza dei fatti, non aveva riferito del suono dell'allarme e tale circostanza non è stata verbalizzata, sebbene in dibattimento il teste Y.A. .M. abbia ribadito di averne parlato già ai Carabinieri. In terzo luogo, la motivazione è contraddittoria nella parte in cui ritiene incompatibile il taglio della serranda riferito dal teste Y. , con l'utilizzo di un piede di porco, che lo stesso ha riferito di avere visto nelle mani dei malfattori. Il vizio è evidente poiché, dalle dichiarazioni del LO F. , emerge che la serranda è stata tagliata e non scardinata, come invece ritenuto dalla Corte territoriale.
12. Analoghe doglianze costituiscono oggetto del secondo motivo del ricorso proposto da D.M.I. che, a tali incongruenze, aggiunge la contraddittorietà della motivazione della Corte che ha ritenuto attendibile tale testimone oculare, sebbene lo stesso abbia riconosciuto D.M.I. , benché questi fosse incappucciato. In particolare, la credibilità della testimonianza appare disarticolata dal fatto che i ladri avevano il volto coperto da un passamontagna, oltre che per il fatto che il testimone Y. era prevenuto nei confronti di D.M.I. , a causa di un precedente danneggiamento della autovettura, per il quale Y.A. .M. aveva manifestato al proprio datore di lavoro, Fu. , di avere sospetti nei confronti di D.M.I. . Sotto altro profilo, rileva che il riconoscimento è avvenuto nei confronti di un soggetto i cui tratti visibili erano il labbro superiore e i denti, poiché il resto era coperto da passamontagna. Ulteriore contraddizione risiederebbe nel fatto che i giudici, in un primo momento, hanno ritenuto assolutamente necessario, al fine di decidere, sentire il teste Fu.Gi. , sulla circostanza riferita dall'imputato riguardo alla questione del danneggiamento dell'auto e ciò al fine di fare chiarezza sull'attendibilità del testimone oculare Y. . Fu. , nuovamente sentito dalla Corte il 7 maggio 2013, ha ribadito di avere parlato con D.M.I. del danneggiamento dell'auto subito da Y.A.M. e dei sospetti esternati da quest'ultimo nei confronti di I. . Dopo tali dichiarazioni la Corte ha omesso di attribuire il giusto valore a tale elemento.
13. Tali considerazioni costituiscono anche oggetto del quarto motivo del ricorso proposto da D.M.V. col quale si ribadisce che dalla testimonianza di Fu.Gi. è emerso che tra Y.
.A.M. e i ricorrenti vi erano motivi di astio, per i sospetti che i teste aveva sull'autore del danneggiamento dell'auto e ciò, secondo la difesa, sarebbe sufficiente per ingenerare il sospetto della esistenza di rancori.
14. Sotto altro profilo evidenzia che la circostanza utilizzata dalla Corte quale riscontro, costituita dal fatto che D.M.V. , successivamente all'evento, avrebbe avvicinato, unitamente ad un'altra persona sconosciuta il teste, minacciandolo, andrebbe correttamente intesa poiché le minacce provenivano solo dall'accompagnatore di V. il quale, al contrario, si era limitato a calmare il suo accompagnatore e a spiegare che al momento del fatto si trovava a (OMISSIS) .
15. Le censure sono destituite di fondamento. Assistito da motivazione congrua e formalmente corretta, risulta l'apprezzamento delle dichiarazioni del teste Y. , prudentemente vagliate nella loro credibilità e coerenza, sulla base dei parametri di giudizio che, per indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità, devono presiedere alla relativa valutazione. In ragione della particolarità della vicenda il giudice di appello si è fatto doverosamente carico della ricerca di elementi di riscontro, puntualmente indicati nel contesto motivazionale. L'insieme giustificativo non appare affetto da errori di diritto od incongruenze di alcun genere, offrendo una complessiva valutazione della vicenda conforme agli ordinari canoni di ragionevolezza e plausibilità, in piena aderenza alle risultanze di causa. Le pretese incongruenze nelle quali sarebbe incorso il principale teste di accusa, non appaiono dotata di coefficiente di decisività tale da inficiare il complessivo giudizio di attendibilità e da scardinare il costrutto logico-argomentativo della sentenza impugnata, che, nell'indicare le emergenze di causa dotate di valenza probatoria a sostegno della statuizione di colpevolezza, ha operato, come si conviene, una valutazione selettiva degli elementi probatori, utilizzando le risultanze ritenute univocamente sintomatiche nella recepita prospettazione accusatoria, offrendo al riguardo giustificazione logica ed adeguata che, reca in sè, l'implicito apprezzamento di influenza od irrilevanza di ogni altro elemento di segno contrario. Per quello che si dirà la conclusiva ricostruzione della vicenda risulta logica congrua, oltre che giuridicamente corretta, ed a siffatto rilievo estrinseco deve arrestarsi il sindacato di legittimità (cfr., tra le tante, Cass. Cass. Sez. 4, n. 4842 del 2.12.2003, rv. 229369). Come ben evidenziato dai giudici di merito Y.A.M. ha dichiarato che, nel periodo in oggetto, lavorava come dipendente di una pizzeria posta a brevissima distanza dalla tabaccheria oggetto del furto e che, terminato il proprio turno di lavoro, intorno alle 2:30 della notte, si era seduto nella propria macchina per effettuare, come di consueto, con il proprio computer un collegamento ad Internet;
mentre stava lavorando al computer aveva sentito una risata e delle voci tra le quali riconosceva con sicurezza quella di D.M.V. che conosceva quale suo amico, successivamente era stato distolto dal suono di un allarme e, per tale motivo, era sceso dall'autovettura. Nell'occasione si era accorto che il predetto minore, D.M.V. , con indosso un copricapo del tipo passamontagna, si recava verso il tabacchino con un altro soggetto, che portava con sè un bastone che, ad una delle estremità, presentava una triforcazione. Dopodiché aveva sentito dei rumori metallici e si era poi recato a casa telefonando ai Carabinieri. Una volta ritornato sul posto, notava D.M.V. uscire dall'negozio insieme a I. e ad un altro individuo e i tre soggetti ridevano e urlavano e agitavano il bastone verso di lui. Alcuni giorni dopo veniva fermato in piazza (OMISSIS) , da D.M. .V. , in compagnia di un'altra persona, il quale gli chiedeva se lui avesse visto V. rubare presso il tabacchino,
consigliandolo di farsi i fatti suoi.
16. Riguardo al mancato riferimento al suono dell'allarme in sede di sommarie informazioni è emerso dalla testimonianza di D. .F. , fratello della titolare dell'esercizio commerciale derubato, che il dispositivo antifurto era stato manomesso la sera in esame. I rilievi della difesa non consentono di superare due dati essenziali: è risultato provato che l'antifurto era stato effettivamente neutralizzato dall'intervento dei malfattori, che hanno tagliato i fili e l'antifurto si è effettivamente attivato e il teste Y.A.M. ne ha udito il suono. Appare poi ragionevole e plausibile la spiegazione della Corte territoriale secondo cui un suono di allarme, immediatamente interrotto, potrebbe non essere stato udito dai vicini (a causa dell'orario notturno) e dalla proprietaria dell'esercizio commerciale, poiché l'interruzione immediata potrebbe avere impedito di attivare la comunicazione. 17. Quanto alle perplessità relative alle modalità del riconoscimento, la Corte ha adeguatamente chiarito che il teste dapprima riconosce D.M.V. , che già conosceva, dalla voce, dal corpo, dagli occhi e dalle labbra e, in secondo momento, riconosce D.M.I. il quale, con la bocca aperta emetteva dei suoni. Tale riconoscimento è stato espresso in termini di certezza dal teste ed ha trovato un significativo riscontro nella circostanza dell'avvicinamento di Y. da parte di D.M.V. , in piazza (OMISSIS) , in compagnia di un altro soggetto, che lo minacciava invitandolo a farsi i fatti suoi e chiedendo espressamente al teste se avesse visto D.M. compiere il furto.
18. Rispetto ad una quadro probatorio assolutamente consistente, le presunte criticità, rappresentate dalle caratteristiche dell'arnese da scasso, descritto dal teste e dall'ipotizzato sentimento di rancore del teste nei confronti di uno degli imputati, non appaiono dotati di coefficiente di decisività tale da inficiare il complessivo giudizio di attendibilità e da scardinare il costrutto logico-argomentativo della sentenza impugnata, considerando, altresì, che a seguito di tale vicenda e del comportamento rispettoso delle regole tenuto da Y. , questi è stato licenziato proprio dal Fu.Gi. , che raccolse la confidenza di Y. riguardo all'episodio del furto e del riconoscimento dei D.M. .
19. Con il quinto motivo la difesa di D.M.V. deduce violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche, sul presupposto della gravità del fatto e del comportamento successivo dell'imputato, ritenendo insufficiente il riferimento a tali elementi, senza tenere conto di tutti i dati riferiti al reato, alle modalità e alla personalità del reo nonché ai criteri enunciati dall'art. 133 c.p.. 20. La doglianza è infondata sulla base del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, Sentenza n. 34364 del 16/06/2010). Così è adeguatamente motivata la mancata concessione delle attenuanti generiche con riferimento, come nel caso di specie, alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n. 33506 del 07/07/2010). 21. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 dicembre 2014