Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2020, n. 1590
CASS
Sentenza 14 ottobre 2020

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In tema di misure di prevenzione patrimoniale, la verifica dell'occasionalità dell'infiltrazione mafiosa, che il tribunale è tenuto a compiere per disporre il controllo giudiziario ai sensi dell'art. 34-bis del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non deve essere finalizzata ad acquisire un dato statico, consistente nella cristallizzazione della realtà preesistente, ma deve essere funzionale a un giudizio prognostico circa l'emendabilità della situazione rilevata, mediante gli strumenti di controllo previsti dall'art. 34-bis, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 159 del 2011. (In motivazione, la Corte ha precisato che il controllo giudiziario comporta una minore ingerenza rispetto all'amministrazione giudiziaria e mira ad esercitare la vigilanza in ordine al recupero di una gestione dell'azienda improntata alla libera concorrenza, al di fuori del condizionamento delle infiltrazioni mafiose).

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  • 1Controllo giudiziario per infiltrazione mafiosa: il requisito della non occasionalitàAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 3 aprile 2023

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/10/2020, n. 1590
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1590
Data del deposito : 14 ottobre 2020

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