Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 25
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Sentenza 14 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Contratto perfezionato prima dell'entrata in vigore dell'art. 10-bis d.l. n. 21/2022

    La Corte ha ritenuto non provato che il contratto fosse stato stipulato prima della data normativa rilevante. Il verbale di assemblea condominiale non è considerato sufficiente a dimostrare il perfezionamento del contratto. Le fatture prodotte riguardano altri condomini e interventi non agevolabili. La dichiarazione di correzione dell'errore materiale è priva di data certa.

  • Rigettato
    Superamento soglia importo lavori per certificazione SOA

    La Corte ha confermato la sentenza impugnata, ritenendo che l'importo da considerare per la necessità della certificazione SOA sia quello pattuito nel contratto, poiché è su tale base che si valuta l'obbligo di richiedere l'attestazione. La differenza in diminuzione a consuntivo è considerata un evento eventuale.

  • Rigettato
    Eccezione di costituzionalità dell'art. 10-bis d.l. n. 21/2022

    La Corte non condivide la tesi degli appellanti. La norma interpretativa è stata necessaria per correggere un'incongruenza nella disciplina originaria, con l'obiettivo di garantire che i lavori agevolati fossero eseguiti da ditte qualificate. La norma ha precisato che per i contratti stipulati tra l'entrata in vigore della legge e la fine dell'anno era sufficiente che l'adeguamento alla certificazione SOA avvenisse entro l'inizio dell'anno successivo.

  • Rigettato
    Natura della comunicazione di scarto e richiesta di autotutela

    La Corte ha respinto questo motivo dell'appello incidentale, affermando che la comunicazione di scarto è impugnabile in quanto costituisce un diniego di agevolazione fiscale. In assenza di impugnazione diretta, è legittimo richiedere una revisione in autotutela e, in caso di esito negativo, adire la giurisdizione tributaria.

  • Accolto
    Contenuto del ricorso avverso il diniego di autotutela

    La Corte ha accolto questo motivo dell'appello incidentale, citando la Cassazione 24652/2021. Ha affermato che per giustificare la doglianza contro il diniego di autotutela occorre dedurre un rilevante interesse generale. Non è ammissibile contestare vizi dell'atto impositivo che avrebbero potuto essere fatti valere in sede di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. V, sentenza 14/01/2026, n. 25
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 25
    Data del deposito : 14 gennaio 2026

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