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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/12/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 184/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), in via della Rosa Iemma, n. 2, presso lo studio dell'avv. Annamaria Doria (C.F. ; Fax 0828/304514; PEC C.F._1
che la rappresenta e difende, come da procura in atti. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, già C.F. e P.I. ), in persona CP_1 NTroparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Milano, in corso Magenta,
n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume (C.F. ; PEC: C.F._2
– fax: 0257760400) che la rappresenta e la difende, Email_2 come da procura in atti.
pagina 1 di 11 APPELLATA
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
➢ accogliere il proposto appello e, in riforma della Sentenza n. 4886/2023, pronunciata dal
Tribunale di Milano l'11.06.2023, pubblicata il 12.06.2023 nel giudizio distinto con R.G.
11452/2021, previo accertamento e declaratoria di manifesta eccessività della misura degli interessi previsti all'art. 12 del contratto di cessione a titolo di penale, ridurre ex art. 1384 c.c. la misura pattuita degli stessi;
➢ condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per , già CP_1 NTroparte_2 nel riportarsi ai pregressi scritti difensivi di parte, alla documentazione prodotta ed ai verbali di causa, insiste quindi per l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate come da proprio atto introduttivo del giudizio, che qui si intendano per riportate e trascritte:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, per i motivi di cui sopra:
• IN VIA PRELIMINARE: rigettare in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza
• IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato
l'appello promosso da e confermare la sentenza n. 4886/23 pubblicata il 12.06.23 Parte_1 pubblicata dal Tribunale di Milano nel giudizio RG 11452/21 tra e Parte_2 Pt_1
[...]
• IN VIA SUBORDINATA: condannare al pagamento di ogni diversa somma Parte_1
NT ritenuta dovuta nei confronti di
• IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, oltre CPA
e successive”.
pagina 2 di 11 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 4886/2023 Parte_1 pubblicata in data 12.06.2023, con la quale, nell'ambito di una controversia relativa ad un contratto di factoring pro soluto stipulato in data 21.11.2018 tra Parte_1
(fornitore/cedente e odierna appellante) e già Parte_2 NTroparte_3
(factor/cessionaria e odierna appellata), è stata accolta la domanda dell'attrice
[...] ed è stata condannata la convenuta al pagamento della NTroparte_3 Parte_1 somma di euro € 67.821,95 oltre interessi e spese.
Vicende processuali:
1) Con atto di citazione regolarmente notificato (ora NTroparte_2 Parte_2
NT e di seguito anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano,
[...] esponendo quanto segue: Parte_1
NT
- che, in data 21.11.2018, aveva concluso con il contratto di factoring “pro Parte_1 soluto” per regolamentare la cessione di crediti, maturati e maturandi da nei confronti Pt_1 di enti della P.A.; NT
- che, nel corso del rapporto, aveva ceduto a anche i crediti maturati nei confronti Pt_1 del Comune di Bellizzi, come indicati nell'elenco a corredo della fattura n. 90014829 del NT 27.10.2020 emessa da NT
- che , ricevuti i pagamenti dal Comune, aveva provveduto a girarli a con ritardo Pt_1 rispetto a quanto previsto dall'art. 12 del contratto di factoring;
NT
- che, pertanto, doveva a ai sensi della medesima disposizione, l'importo di euro Pt_1
67.821,95 a titoli di interessi maturati per la ritardata rimessa delle somme, come riportato NT nella fattura del 27.10.2020 emessa da NT L'attrice sulla base di tali allegazioni, chiedeva: NT a. in via principale, di condannare a pagare a l'importo di € 67.821,95 Parte_1
NT relativo alla fattura n. 90014829 del 27.10.2020 emessa da a titolo di interessi per il NT tardivo versamento, da parte di in favore di delle somme pagate a da Pt_1 Pt_1
NT parte del Comune di Bellizzi in relazione a crediti che erano stati ceduti da a Pt_1
pagina 3 di 11 NT b. in via subordinata, di condannare a pagare a l'importo ritenuto dovuto Parte_1
a titolo di interessi per le medesime ragioni esposte nella domanda principale.
2) Si costitutiva in giudizio la convenuta che, eccependo preliminarmente Parte_1
l'usurarietà degli interessi pattuiti all'art. 12 del contratto di factoring, sostenendo di aver NT provveduto a bonificare a le somme in contestazione per evitare di compromettere i rapporti con la società attrice ma di non avere alcuna responsabilità per eventuali ritardi, chiedeva il rigetto delle domande attoree o, in subordine, di ridurre la somma richiesta ai senti dell'art. 1384 c.c.
3) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4886/2023 pubblicata in data 12/06/2023, in accoglimento della domanda principale attorea, condannava la convenuta a Parte_1 corrispondere a l'importo di euro 67.821,95 portato dalla fattura n. 90014829 del Parte_2
27.10.2020, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché a rimborsare alla parte attrice le spese di lite liquidate in complessivi euro 11.268,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.
Il Tribunale, con tale pronuncia, è pervenuto all'accoglimento della domanda attorea sulla base dei seguenti rilievi: NT i) ha, anzitutto, richiamato che il NTratto stipulato tra e prevedeva Pt_1 espressamente all'art. 12: “INCASSI DA PARTE DEL FORNITORE”: “qualora il Fornitore riceva pagamenti da parte del Debitore relativi a fatture oggetto d'acquisto pro soluto, dovrà NT darne tempestiva comunicazione a e disporne l'accredito a suo favore entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento delle relative somme sui propri conti. Qualora il Fornitore non adempia tale obbligazione nel rispetto del termine su indicato, il Fornitore si impegna sin da ora, per il periodo successivo al decorso del suddetto termine e fino alla data dell'effettivo accredito NT NT delle relative somme sul conto corrente di a riconoscere a gli interessi calcolati al
Tasso BCE + 800 bps. Nel caso in cui il Fornitore non abbia dato alcuna comunicazione a NT
ovvero quest'ultima non sia stata comunque messa nelle condizioni per avere dal
Fornitore le opportune informazioni in merito alla data dell'accredito, sulla somma che dovrà NT essere bonificata a si applicheranno, a carico del Fornitore, gli interessi al Tasso BCE +
800 bps, con decorrenza dalla Data Valuta RI aumentata di 60 giorni”;
ii) ha, quindi, rilevato quanto segue:
pagina 4 di 11 - che non era stato contestato che “la “Data Valuta RI” debba farsi coincidere con quella NT in cui pagava a il corrispettivo della cessione dei crediti in esame, vale a dire il Pt_1
6.12.2018”;
- che non erano state specificamente contestate da le circostanze allegate dalla Pt_1
NT società attrice sulle vicende intercorse tra le parti, e, cioè, “che cedeva a i crediti Pt_1 da essa maturati nei confronti del Comune di Bellizzi indicati nel dettaglio allegato e prodotto NT con la fattura n. 90014829 del 27.10.2020 emessa da (doc. 4 parte opposta); che il NT Comune pagava tali crediti, anziché alla cessionaria a;
che non Pt_1 Pt_1
NT comunicava a la data in cui riceveva il pagamento da parte del Comune;
che pertanto NT aveva diritto a percepire gli interessi calcolati al tasso convenuto dal 4 febbraio 2019 (60 giorni dal 6 dicembre 2018 “Data Valuta RI”) al 30 aprile 2020, data in cui girava Pt_1
NT a le somme ricevute dal Comune”;
- che dalla documentazione prodotta dalla stessa , ed in particolare dal doc 5 del Pt_1
20.04.2020, risultava che detta società aveva scritto al Comune di Bellizzi che l'Ente era stato portato a conoscenza dell'avvenuta cessione delle fatture oggetto del presente giudizio, precisando che “nonostante l'avvenuta ricezione di suddetta corrispondenza il Comune di
Bellizzi erroneamente provvedeva a pagare alla scrivente i crediti ceduti al predetto atto”; NT
- che era irrilevante la circostanza che avesse, con atto di citazione del 16.03.2020, richiesto al Comune il pagamento di tali fatture, “non essendo stata prodotta la comparsa di costituzione di quest'ultimo dalla quale si poteva effettivamente verificare se lo stesso le aveva già pagate o meno ed a chi”;
iii) ha, quindi, rigettato l'eccezione circa la presunta usurarietà degli interessi pattuiti sul rilievo che “il tasso indicato dall'art 12 non è in alcun modo identificabile con il teg del contratto, unico tasso rilevante ai fini della rilevazione dell'usura”; che “nel caso di specie l'art. 12 indica, invece, sia pure facendo riferimento agli interessi da applicare sulla somma da bonificare,
l'importo dovuto da a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di riaccreditare Pt_1 tempestivamente le somme erroneamente corrisposte dal debitore ceduto”; iv) ha, pertanto, ritenuto che la clausola relativa agli interessi per cui era causa dovesse essere assimilata ad una penale;
che, peraltro, non poteva procedersi alla sua riduzione ex art. 1384 c.c. in quanto non aveva fornito elementi dai quali desumerne la manifesta Pt_1 eccessività.
pagina 5 di 11 4) Avverso tale pronuncia ha proposto appello la quale ha chiesto, previo Parte_1 accertamento e declaratoria di manifesta eccessività degli interessi previsti dall'art. 12 del contratto di factoring, di ridurre ex art. 1384 c.c. la misura pattuita degli interessi con conseguente condanna dell'odierna appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi gradi di giudizio, previa riforma di detta sentenza per il seguente motivo:
“Violazione dell'art. 1384 c.c. anche in relazione all'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c.”.
5) Si è costituita in giudizio l'appellata che, eccependo sia l'inammissibilità Parte_2 dell'appello per tardività delle allegazioni in fatto introdotte dalla parte appellante oltre il limite preclusivo della prima memoria istruttoria ex 183 c.p.c., sia la decadenza dall'eccezione di riduzione della penale per tardiva costituzione in giudizio della controparte, contestando tutto quando ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
6) Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
7) Con l'unico motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provata la manifesta eccessività della penale, e, ciò, quantunque il valore della penale risulterebbe essere quasi il doppio del “costo” della cessione pro soluto (credito ceduto: 1.026.774,54; costo per della cessione pro soluto Pt_1 pari ad euro 36.526,40; penale: 67.821,95).
La parte appellante ha, inoltre, lamentato che il Tribunale non avrebbe dato rilevanza al fatto, NT documento in atti, che aveva già chiesto il pagamento dell'intero credito cedutole al
Comune di Bellizzi dinanzi al Tribunale di Salerno (all. 11 e 12 terza memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.). NT Per converso, la parte appellata contestando la fondatezza dell'appello, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del motivo di appello avversario per tardività delle allegazioni in fatto1 ad esso sottese, sia perché le circostanze che asseritamente proverebbero 1 In particolare: “il prezzo della cessione pro soluto, coincidente con la commissione di acquisto pro soluto relativamente alle somme oggetto di cessione pari a € 1.026.774,54, è stato di € 35.526,40, siccome indicato a pag. 2 del contratto in cui sono schematizzate le CONDIZIONI ECONOMICHE RAPPORTO PRO SOLUTO. Per pagina 6 di 11 l'eccessività della penale non sarebbero state proposte in primo grado (e, comunque, non entro la prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.), sia per il fatto che l'appellante si Pt_1 era costituita nel giudizio di primo grado solo due giorni prima dell'udienza di prima comparizione.
8) Ad avviso della Corte l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata per le ragioni di seguito indicate.
Va, preliminarmente, osservato che la questione relativa all'eccessività della penale, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, è rilevabile d'ufficio.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio”
(Cass. ord. 34021/2019).
Deve, inoltre, ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dalla parte appellata con riguardo alle nuove allegazioni e difese prospettate dalla parte appellante, dovendosi rilevare, in via dirimente, la palese infondatezza della doglianza in tal modo avanzata dalla parte appellante. NT Va, anzitutto, richiamato che la pretesa creditoria avanzata in primo grado da si basa sulle previsioni contrattuali non specificamente contestate da . Pt_1
In particolare, ha fondato la sua pretesa sull'art. 12 del contratto di factoring, il Parte_2 quale prevedeva che, ove il debitore ceduto avesse erroneamente pagato al fornitore, quest'ultimo ne avrebbe dovuto dare tempestiva comunicazione e avrebbe dovuto disporre l'accredito al factor entro il termine di 5 giorni dal ricevimento delle relative somme.
Tale clausola impegnava altresì il fornitore al pagamento degli interessi calcolati al Tasso
BCE + 800 bps per eventuale ulteriore ritardo, ovvero per l'ipotesi in cui non Parte_1 avesse dato alcuna comunicazione a;
in quest'ultima ipotesi gli interessi andavano Pt_2
meglio dire, a fronte di una cessione pro soluto di € 1.026.774,54 “costata” a € 35.526,40 per quanto Parte_1 sopra specificato, essa cedente è stata condannata a pagare a titolo di penale per il ritardo nella restituzione a Con delle somme erroneamente corrispostele dal ceduto Comune, un importo di € 67.821,95, pari a circa il doppio del prezzo pagato per la cessione!!!” (pag. 8 appello) pagina 7 di 11 NT calcolati con decorrenza dalla Data Valuta RI (ossia dalla data in cui aveva pagato il corrispettivo della cessione, nel caso pacificamente da riferirsi al 6.12.2018), aumentata di NT 60 giorni, sino alla data del riaccredito, da parte di a delle somme erroneamente Pt_1 pagate alla prima dal debitore ceduto (in concreto, quindi, gli interessi a titolo di detta penale, NT sono stati fatti decorrere da dal 4/2/2019 al 30/4/2020).
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, “la clausola può essere assimilata, come pure prospettato dalla società convenuta in via subordinata, ad una penale”
(pag. 6 sentenza impugnata).
Occorre, quindi, rilevato che la parte appellante non ha in alcun modo provato il carattere
“manifestamente eccessivo” della penale, non sembrando che questo possa discendere dal mero riferimento al “costo” sostenuto da (pari a euro 35.526,40) per la cessione in pro Pt_1 soluto dei crediti per cui è causa (pari a euro 1.026.774,54), posto che la clausola n. 12 del NT contratto costituisce una penale con finalità risarcitoria per il danno patito da a causa della ritardata corresponsione degli importi (ben maggiori) relativi ai crediti ceduti che la cedente ha, medio tempore, indebitamente trattenuto e che, ove tempestivamente riversati al factor, sarebbero stati fatti da questo fruttare.
L'appellante ha, poi, sostenuto che, ai fini della valutazione sull'eccessività della Pt_1 penale, non sarebbero irrilevanti talune circostanze che “se non valgono ad annullare la responsabilità della , valgono senz'altro ad attenuarla incidendo positivamente sulla Pt_1 riduzione richiesta ex art. 1384 c.c.”, quali l'enorme esposizione debitoria che aveva maturato il Comune di Bellizzi nei suoi confronti ed il fatto che questi, nel corso del 2019, avrebbe effettuato una serie di pagamenti privi di specifica causale.
Tali allegazioni di parte appellante sono infondate ed irrilevanti ai fini del decidere, posto che, da un lato, le stesse rimandano all'organizzazione aziendale della stessa e, quindi, Pt_1 alla sfera di responsabilità di questa;
da un altro lato, non costituiscono ragioni idonee a configurare il carattere manifestamente eccessivo della penale per cui è causa, penale che attiene ad una valutazione forfettaria del danno subito dal factor in conseguenza dell' inadempimento del fornitore ad uno specifico obbligo previsto in contratto, quale quello che impone al fornitore di immediatamente riversare al factor (che abbia già anticipato al primo il corrispettivo del credito ceduto) gli importi erroneamente pagati al fornitore dal debitore ceduto.
pagina 8 di 11 Invero, come precisato dalla Suprema Corte, la clausola penale “ha una finalità sanzionatoria
e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività”, ed è fondata “non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto” (Cass.
5379/2023)
Per tale ragione va escluso che parte appellante abbia assolto all'onere probatorio necessario affinché il giudice posso ridurre la penale ex art. 1384 c.c.
Del resto, va richiamato che “il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività,
a norma dell'art. 1384 cod. civ., ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (ove, ad esempio, venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità), senza che occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l'ammontare” (Cass. 7180/2012).
Ebbene, come già segnalato, non pare che, nel caso, avendosi riguardo all'interesse del creditore, sia configurabile uno squilibrio tra la posizione delle parti, ove si consideri che la penale di euro 67.821,95 va rapportata agli importi tardivamente riversati al factor per la complessiva somma di euro 1.026.774,54 e che il trasferimento di tali somme, di spettanza del factor, risulta essere stato effettuato dal fornitore a distanza di quasi un anno e mezzo dal momento in cui il fornitore aveva ricevuto il corrispettivo dei crediti ceduti. NT Quanto alla doglianza relativa al fatto che avrebbe anche introdotto un giudizio nei confronti del debitore ceduto Comune di Bellizzi dinanzi al Tribunale di Salerno, trattasi di un'allegazione inconcludente e del tutto irrilevante rispetto alla materia del contendere, posto NT che tale diverso giudizio risultava essere stato promosso da in data 20 marzo 2020 e, NT dunque, prima che (in data 30/4/2020) avesse riversato le somme a e, ciò, non Pt_1 già certo non per chiedere al Comune il pagamento degli interessi per la ritardata rimessa ex art. 12 del contratto di factoring, ma per conseguire il pagamento dei crediti già vantati da pagina 9 di 11 verso il Comune (per l'importo di euro 1.026,774,54) che erano stati ceduti da Pt_1 Pt_1
NT a e che il Comune (con effetto non liberatorio) aveva erroneamente pagato a . Pt_1
NT Peraltro, l'appellata ha anche chiarito che essa (a seguito del trasferimento delle somme ad essa dovute da ) aveva poi dato atto in quel giudizio, con la prima memoria utile, Pt_1 dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. NT Pare, quindi, evidente che l'oggetto di tale causa diversa promossa da nei confronti del
Comune dinanzi al Tribunale di Salerno non ha nulla a che vedere con l'oggetto della NT presente causa, nella quale, come detto, ha richiesto a gli interessi come previsti Pt_1
a titolo di penale nel contratto di factoring per il tardivo ritrasferimento da parte di delle Pt_1 somme a questa erroneamente pagate dal debitore ceduto.
Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
9) Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a rimborsare Pt_1
NT alla parte appellata le spese di lite relative al presente grado, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria- trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, sussistono, per la parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4886/2023, pubblicata in data 12/06/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata Parte_1 Parte_2
(già le spese di lite del presente grado di giudizio
[...] NTroparte_2 liquidate in euro 9.990,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
pagina 10 di 11 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Marianna Galioto Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. R.G. 184/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. e P.I. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Battipaglia (SA), in via della Rosa Iemma, n. 2, presso lo studio dell'avv. Annamaria Doria (C.F. ; Fax 0828/304514; PEC C.F._1
che la rappresenta e difende, come da procura in atti. Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, già C.F. e P.I. ), in persona CP_1 NTroparte_2 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Milano, in corso Magenta,
n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume (C.F. ; PEC: C.F._2
– fax: 0257760400) che la rappresenta e la difende, Email_2 come da procura in atti.
pagina 1 di 11 APPELLATA
OGGETTO: cessione dei crediti
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per Parte_1
Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
➢ accogliere il proposto appello e, in riforma della Sentenza n. 4886/2023, pronunciata dal
Tribunale di Milano l'11.06.2023, pubblicata il 12.06.2023 nel giudizio distinto con R.G.
11452/2021, previo accertamento e declaratoria di manifesta eccessività della misura degli interessi previsti all'art. 12 del contratto di cessione a titolo di penale, ridurre ex art. 1384 c.c. la misura pattuita degli stessi;
➢ condannare l'appellata al pagamento delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
Per , già CP_1 NTroparte_2 nel riportarsi ai pregressi scritti difensivi di parte, alla documentazione prodotta ed ai verbali di causa, insiste quindi per l'integrale accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate come da proprio atto introduttivo del giudizio, che qui si intendano per riportate e trascritte:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, per i motivi di cui sopra:
• IN VIA PRELIMINARE: rigettare in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza
• IN VIA PRINCIPALE: dichiarare inammissibile e, in ogni caso, rigettare in quanto infondato
l'appello promosso da e confermare la sentenza n. 4886/23 pubblicata il 12.06.23 Parte_1 pubblicata dal Tribunale di Milano nel giudizio RG 11452/21 tra e Parte_2 Pt_1
[...]
• IN VIA SUBORDINATA: condannare al pagamento di ogni diversa somma Parte_1
NT ritenuta dovuta nei confronti di
• IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi, oltre 15% per spese generali, oltre CPA
e successive”.
pagina 2 di 11 IN FATTO E IN DIRITTO
ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Milano n. 4886/2023 Parte_1 pubblicata in data 12.06.2023, con la quale, nell'ambito di una controversia relativa ad un contratto di factoring pro soluto stipulato in data 21.11.2018 tra Parte_1
(fornitore/cedente e odierna appellante) e già Parte_2 NTroparte_3
(factor/cessionaria e odierna appellata), è stata accolta la domanda dell'attrice
[...] ed è stata condannata la convenuta al pagamento della NTroparte_3 Parte_1 somma di euro € 67.821,95 oltre interessi e spese.
Vicende processuali:
1) Con atto di citazione regolarmente notificato (ora NTroparte_2 Parte_2
NT e di seguito anche solo “ ) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Milano,
[...] esponendo quanto segue: Parte_1
NT
- che, in data 21.11.2018, aveva concluso con il contratto di factoring “pro Parte_1 soluto” per regolamentare la cessione di crediti, maturati e maturandi da nei confronti Pt_1 di enti della P.A.; NT
- che, nel corso del rapporto, aveva ceduto a anche i crediti maturati nei confronti Pt_1 del Comune di Bellizzi, come indicati nell'elenco a corredo della fattura n. 90014829 del NT 27.10.2020 emessa da NT
- che , ricevuti i pagamenti dal Comune, aveva provveduto a girarli a con ritardo Pt_1 rispetto a quanto previsto dall'art. 12 del contratto di factoring;
NT
- che, pertanto, doveva a ai sensi della medesima disposizione, l'importo di euro Pt_1
67.821,95 a titoli di interessi maturati per la ritardata rimessa delle somme, come riportato NT nella fattura del 27.10.2020 emessa da NT L'attrice sulla base di tali allegazioni, chiedeva: NT a. in via principale, di condannare a pagare a l'importo di € 67.821,95 Parte_1
NT relativo alla fattura n. 90014829 del 27.10.2020 emessa da a titolo di interessi per il NT tardivo versamento, da parte di in favore di delle somme pagate a da Pt_1 Pt_1
NT parte del Comune di Bellizzi in relazione a crediti che erano stati ceduti da a Pt_1
pagina 3 di 11 NT b. in via subordinata, di condannare a pagare a l'importo ritenuto dovuto Parte_1
a titolo di interessi per le medesime ragioni esposte nella domanda principale.
2) Si costitutiva in giudizio la convenuta che, eccependo preliminarmente Parte_1
l'usurarietà degli interessi pattuiti all'art. 12 del contratto di factoring, sostenendo di aver NT provveduto a bonificare a le somme in contestazione per evitare di compromettere i rapporti con la società attrice ma di non avere alcuna responsabilità per eventuali ritardi, chiedeva il rigetto delle domande attoree o, in subordine, di ridurre la somma richiesta ai senti dell'art. 1384 c.c.
3) Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 4886/2023 pubblicata in data 12/06/2023, in accoglimento della domanda principale attorea, condannava la convenuta a Parte_1 corrispondere a l'importo di euro 67.821,95 portato dalla fattura n. 90014829 del Parte_2
27.10.2020, oltre interessi dalla domanda al saldo, nonché a rimborsare alla parte attrice le spese di lite liquidate in complessivi euro 11.268,00 per compenso ed euro 786,00 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e C.P.A.
Il Tribunale, con tale pronuncia, è pervenuto all'accoglimento della domanda attorea sulla base dei seguenti rilievi: NT i) ha, anzitutto, richiamato che il NTratto stipulato tra e prevedeva Pt_1 espressamente all'art. 12: “INCASSI DA PARTE DEL FORNITORE”: “qualora il Fornitore riceva pagamenti da parte del Debitore relativi a fatture oggetto d'acquisto pro soluto, dovrà NT darne tempestiva comunicazione a e disporne l'accredito a suo favore entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento delle relative somme sui propri conti. Qualora il Fornitore non adempia tale obbligazione nel rispetto del termine su indicato, il Fornitore si impegna sin da ora, per il periodo successivo al decorso del suddetto termine e fino alla data dell'effettivo accredito NT NT delle relative somme sul conto corrente di a riconoscere a gli interessi calcolati al
Tasso BCE + 800 bps. Nel caso in cui il Fornitore non abbia dato alcuna comunicazione a NT
ovvero quest'ultima non sia stata comunque messa nelle condizioni per avere dal
Fornitore le opportune informazioni in merito alla data dell'accredito, sulla somma che dovrà NT essere bonificata a si applicheranno, a carico del Fornitore, gli interessi al Tasso BCE +
800 bps, con decorrenza dalla Data Valuta RI aumentata di 60 giorni”;
ii) ha, quindi, rilevato quanto segue:
pagina 4 di 11 - che non era stato contestato che “la “Data Valuta RI” debba farsi coincidere con quella NT in cui pagava a il corrispettivo della cessione dei crediti in esame, vale a dire il Pt_1
6.12.2018”;
- che non erano state specificamente contestate da le circostanze allegate dalla Pt_1
NT società attrice sulle vicende intercorse tra le parti, e, cioè, “che cedeva a i crediti Pt_1 da essa maturati nei confronti del Comune di Bellizzi indicati nel dettaglio allegato e prodotto NT con la fattura n. 90014829 del 27.10.2020 emessa da (doc. 4 parte opposta); che il NT Comune pagava tali crediti, anziché alla cessionaria a;
che non Pt_1 Pt_1
NT comunicava a la data in cui riceveva il pagamento da parte del Comune;
che pertanto NT aveva diritto a percepire gli interessi calcolati al tasso convenuto dal 4 febbraio 2019 (60 giorni dal 6 dicembre 2018 “Data Valuta RI”) al 30 aprile 2020, data in cui girava Pt_1
NT a le somme ricevute dal Comune”;
- che dalla documentazione prodotta dalla stessa , ed in particolare dal doc 5 del Pt_1
20.04.2020, risultava che detta società aveva scritto al Comune di Bellizzi che l'Ente era stato portato a conoscenza dell'avvenuta cessione delle fatture oggetto del presente giudizio, precisando che “nonostante l'avvenuta ricezione di suddetta corrispondenza il Comune di
Bellizzi erroneamente provvedeva a pagare alla scrivente i crediti ceduti al predetto atto”; NT
- che era irrilevante la circostanza che avesse, con atto di citazione del 16.03.2020, richiesto al Comune il pagamento di tali fatture, “non essendo stata prodotta la comparsa di costituzione di quest'ultimo dalla quale si poteva effettivamente verificare se lo stesso le aveva già pagate o meno ed a chi”;
iii) ha, quindi, rigettato l'eccezione circa la presunta usurarietà degli interessi pattuiti sul rilievo che “il tasso indicato dall'art 12 non è in alcun modo identificabile con il teg del contratto, unico tasso rilevante ai fini della rilevazione dell'usura”; che “nel caso di specie l'art. 12 indica, invece, sia pure facendo riferimento agli interessi da applicare sulla somma da bonificare,
l'importo dovuto da a fronte dell'inadempimento dell'obbligo di riaccreditare Pt_1 tempestivamente le somme erroneamente corrisposte dal debitore ceduto”; iv) ha, pertanto, ritenuto che la clausola relativa agli interessi per cui era causa dovesse essere assimilata ad una penale;
che, peraltro, non poteva procedersi alla sua riduzione ex art. 1384 c.c. in quanto non aveva fornito elementi dai quali desumerne la manifesta Pt_1 eccessività.
pagina 5 di 11 4) Avverso tale pronuncia ha proposto appello la quale ha chiesto, previo Parte_1 accertamento e declaratoria di manifesta eccessività degli interessi previsti dall'art. 12 del contratto di factoring, di ridurre ex art. 1384 c.c. la misura pattuita degli interessi con conseguente condanna dell'odierna appellata al pagamento delle spese processuali di entrambi gradi di giudizio, previa riforma di detta sentenza per il seguente motivo:
“Violazione dell'art. 1384 c.c. anche in relazione all'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c.”.
5) Si è costituita in giudizio l'appellata che, eccependo sia l'inammissibilità Parte_2 dell'appello per tardività delle allegazioni in fatto introdotte dalla parte appellante oltre il limite preclusivo della prima memoria istruttoria ex 183 c.p.c., sia la decadenza dall'eccezione di riduzione della penale per tardiva costituzione in giudizio della controparte, contestando tutto quando ex adverso dedotto, ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza impugnata.
6) Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
7) Con l'unico motivo di appello l'appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non provata la manifesta eccessività della penale, e, ciò, quantunque il valore della penale risulterebbe essere quasi il doppio del “costo” della cessione pro soluto (credito ceduto: 1.026.774,54; costo per della cessione pro soluto Pt_1 pari ad euro 36.526,40; penale: 67.821,95).
La parte appellante ha, inoltre, lamentato che il Tribunale non avrebbe dato rilevanza al fatto, NT documento in atti, che aveva già chiesto il pagamento dell'intero credito cedutole al
Comune di Bellizzi dinanzi al Tribunale di Salerno (all. 11 e 12 terza memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.). NT Per converso, la parte appellata contestando la fondatezza dell'appello, ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del motivo di appello avversario per tardività delle allegazioni in fatto1 ad esso sottese, sia perché le circostanze che asseritamente proverebbero 1 In particolare: “il prezzo della cessione pro soluto, coincidente con la commissione di acquisto pro soluto relativamente alle somme oggetto di cessione pari a € 1.026.774,54, è stato di € 35.526,40, siccome indicato a pag. 2 del contratto in cui sono schematizzate le CONDIZIONI ECONOMICHE RAPPORTO PRO SOLUTO. Per pagina 6 di 11 l'eccessività della penale non sarebbero state proposte in primo grado (e, comunque, non entro la prima memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c.), sia per il fatto che l'appellante si Pt_1 era costituita nel giudizio di primo grado solo due giorni prima dell'udienza di prima comparizione.
8) Ad avviso della Corte l'appello è infondato e va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata per le ragioni di seguito indicate.
Va, preliminarmente, osservato che la questione relativa all'eccessività della penale, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata, è rilevabile d'ufficio.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte, “Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio”
(Cass. ord. 34021/2019).
Deve, inoltre, ritenersi superata l'eccezione di inammissibilità dell'appello svolta dalla parte appellata con riguardo alle nuove allegazioni e difese prospettate dalla parte appellante, dovendosi rilevare, in via dirimente, la palese infondatezza della doglianza in tal modo avanzata dalla parte appellante. NT Va, anzitutto, richiamato che la pretesa creditoria avanzata in primo grado da si basa sulle previsioni contrattuali non specificamente contestate da . Pt_1
In particolare, ha fondato la sua pretesa sull'art. 12 del contratto di factoring, il Parte_2 quale prevedeva che, ove il debitore ceduto avesse erroneamente pagato al fornitore, quest'ultimo ne avrebbe dovuto dare tempestiva comunicazione e avrebbe dovuto disporre l'accredito al factor entro il termine di 5 giorni dal ricevimento delle relative somme.
Tale clausola impegnava altresì il fornitore al pagamento degli interessi calcolati al Tasso
BCE + 800 bps per eventuale ulteriore ritardo, ovvero per l'ipotesi in cui non Parte_1 avesse dato alcuna comunicazione a;
in quest'ultima ipotesi gli interessi andavano Pt_2
meglio dire, a fronte di una cessione pro soluto di € 1.026.774,54 “costata” a € 35.526,40 per quanto Parte_1 sopra specificato, essa cedente è stata condannata a pagare a titolo di penale per il ritardo nella restituzione a Con delle somme erroneamente corrispostele dal ceduto Comune, un importo di € 67.821,95, pari a circa il doppio del prezzo pagato per la cessione!!!” (pag. 8 appello) pagina 7 di 11 NT calcolati con decorrenza dalla Data Valuta RI (ossia dalla data in cui aveva pagato il corrispettivo della cessione, nel caso pacificamente da riferirsi al 6.12.2018), aumentata di NT 60 giorni, sino alla data del riaccredito, da parte di a delle somme erroneamente Pt_1 pagate alla prima dal debitore ceduto (in concreto, quindi, gli interessi a titolo di detta penale, NT sono stati fatti decorrere da dal 4/2/2019 al 30/4/2020).
Come correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, “la clausola può essere assimilata, come pure prospettato dalla società convenuta in via subordinata, ad una penale”
(pag. 6 sentenza impugnata).
Occorre, quindi, rilevato che la parte appellante non ha in alcun modo provato il carattere
“manifestamente eccessivo” della penale, non sembrando che questo possa discendere dal mero riferimento al “costo” sostenuto da (pari a euro 35.526,40) per la cessione in pro Pt_1 soluto dei crediti per cui è causa (pari a euro 1.026.774,54), posto che la clausola n. 12 del NT contratto costituisce una penale con finalità risarcitoria per il danno patito da a causa della ritardata corresponsione degli importi (ben maggiori) relativi ai crediti ceduti che la cedente ha, medio tempore, indebitamente trattenuto e che, ove tempestivamente riversati al factor, sarebbero stati fatti da questo fruttare.
L'appellante ha, poi, sostenuto che, ai fini della valutazione sull'eccessività della Pt_1 penale, non sarebbero irrilevanti talune circostanze che “se non valgono ad annullare la responsabilità della , valgono senz'altro ad attenuarla incidendo positivamente sulla Pt_1 riduzione richiesta ex art. 1384 c.c.”, quali l'enorme esposizione debitoria che aveva maturato il Comune di Bellizzi nei suoi confronti ed il fatto che questi, nel corso del 2019, avrebbe effettuato una serie di pagamenti privi di specifica causale.
Tali allegazioni di parte appellante sono infondate ed irrilevanti ai fini del decidere, posto che, da un lato, le stesse rimandano all'organizzazione aziendale della stessa e, quindi, Pt_1 alla sfera di responsabilità di questa;
da un altro lato, non costituiscono ragioni idonee a configurare il carattere manifestamente eccessivo della penale per cui è causa, penale che attiene ad una valutazione forfettaria del danno subito dal factor in conseguenza dell' inadempimento del fornitore ad uno specifico obbligo previsto in contratto, quale quello che impone al fornitore di immediatamente riversare al factor (che abbia già anticipato al primo il corrispettivo del credito ceduto) gli importi erroneamente pagati al fornitore dal debitore ceduto.
pagina 8 di 11 Invero, come precisato dalla Suprema Corte, la clausola penale “ha una finalità sanzionatoria
e risarcitoria del danno, che viene predeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività”, ed è fondata “non già sulla valutazione della prestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento della parte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimento sull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto” (Cass.
5379/2023)
Per tale ragione va escluso che parte appellante abbia assolto all'onere probatorio necessario affinché il giudice posso ridurre la penale ex art. 1384 c.c.
Del resto, va richiamato che “il criterio che il giudice deve utilizzare per valutarne l'eccessività,
a norma dell'art. 1384 cod. civ., ha natura oggettiva, dovendosi tener conto non della situazione economica del debitore e del riflesso che la penale possa avere sul suo patrimonio, ma solo dello squilibrio tra le posizioni delle parti, avendo il riferimento all'interesse del creditore la funzione di indicare lo strumento per mezzo del quale valutare se la penale sia, o meno, manifestamente eccessiva, e dovendo la difficoltà del debitore riguardare l'esecuzione stessa della prestazione risarcitoria (ove, ad esempio, venga a mancare una proporzione tra danno, costo ed utilità), senza che occorrano ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino l'ammontare” (Cass. 7180/2012).
Ebbene, come già segnalato, non pare che, nel caso, avendosi riguardo all'interesse del creditore, sia configurabile uno squilibrio tra la posizione delle parti, ove si consideri che la penale di euro 67.821,95 va rapportata agli importi tardivamente riversati al factor per la complessiva somma di euro 1.026.774,54 e che il trasferimento di tali somme, di spettanza del factor, risulta essere stato effettuato dal fornitore a distanza di quasi un anno e mezzo dal momento in cui il fornitore aveva ricevuto il corrispettivo dei crediti ceduti. NT Quanto alla doglianza relativa al fatto che avrebbe anche introdotto un giudizio nei confronti del debitore ceduto Comune di Bellizzi dinanzi al Tribunale di Salerno, trattasi di un'allegazione inconcludente e del tutto irrilevante rispetto alla materia del contendere, posto NT che tale diverso giudizio risultava essere stato promosso da in data 20 marzo 2020 e, NT dunque, prima che (in data 30/4/2020) avesse riversato le somme a e, ciò, non Pt_1 già certo non per chiedere al Comune il pagamento degli interessi per la ritardata rimessa ex art. 12 del contratto di factoring, ma per conseguire il pagamento dei crediti già vantati da pagina 9 di 11 verso il Comune (per l'importo di euro 1.026,774,54) che erano stati ceduti da Pt_1 Pt_1
NT a e che il Comune (con effetto non liberatorio) aveva erroneamente pagato a . Pt_1
NT Peraltro, l'appellata ha anche chiarito che essa (a seguito del trasferimento delle somme ad essa dovute da ) aveva poi dato atto in quel giudizio, con la prima memoria utile, Pt_1 dell'intervenuta cessazione della materia del contendere. NT Pare, quindi, evidente che l'oggetto di tale causa diversa promossa da nei confronti del
Comune dinanzi al Tribunale di Salerno non ha nulla a che vedere con l'oggetto della NT presente causa, nella quale, come detto, ha richiesto a gli interessi come previsti Pt_1
a titolo di penale nel contratto di factoring per il tardivo ritrasferimento da parte di delle Pt_1 somme a questa erroneamente pagate dal debitore ceduto.
Per le considerazioni svolte l'appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
9) Secondo il criterio della soccombenza, l'appellante va condannata a rimborsare Pt_1
NT alla parte appellata le spese di lite relative al presente grado, come liquidate in dispositivo sulla base dei criteri previsti dal D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria- trattazione, non tenutasi in questa sede.
Infine, sussistono, per la parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater
D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4886/2023, pubblicata in data 12/06/2023, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna l'appellante a rimborsare alla parte appellata Parte_1 Parte_2
(già le spese di lite del presente grado di giudizio
[...] NTroparte_2 liquidate in euro 9.990,00 per compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e
C.P.A. come per legge;
pagina 10 di 11 3) dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17 della L. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/11/2025.
Il consigliere est. Il Presidente dott. Lorenzo Orsenigo dott.ssa Marianna Galioto
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