TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3325/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 da elettivamente domiciliata in Treviso, Via Ciardi, 13, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Nicola Lamarca, che la rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: reddito di cittadinanza i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
In via principale: a) accertare, per i motivi esposti in narrativa, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del d.l. n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019, per il riconoscimento del diritto della sig.ra a percepire il c.d. Reddito di Parte_1
Cittadinanza nel periodo dicembre 2020 - maggio 2022, come da domanda Protocollo n. INPS-RDC-2020-3389535 di data 3.11.2020 e, per l'effetto, b) accertare l'illegittimità e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ovvero disporre l'annullamento dei provvedimenti formati dall' di Gorgonzola in data CP_1
19.2.2024 e dall di Milano Sesto San NN in data 21.2.2024 notificati in CP_1 data 19.3.2024 – con cui rispettivamente veniva revocato il beneficio del reddito di
1 cittadinanza e pretesa la restituzione della somma di € 5.796,70 in ordine alla domanda prot. INPS-RDC-2020-3389535; c) conseguentemente, accertare che nulla è dovuto dalla sig.ra per le Parte_1 causali indicate nel provvedimento emanato dall' di Sesto San NN in CP_1 data 21.2.2024. In via subordinata: a) accertare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ovvero disporre l'annullamento dei provvedimenti formati dall' di Gorgonzola in data 19.2.2024 e dall' di Milano Sesto San CP_1 CP_1
NN in data 21.2.2024 – notificati in data 19.3.2024 – con cui rispettivamente veniva revocato il beneficio del reddito di cittadinanza e pretesa la restituzione della somma di € 5.796,70 in ordine alla domanda prot. INPS-RDC-2020-3389535 e b) per l'effetto, rideterminare, ai sensi dell'art. 2, III comma del d.l. n. 4/2019 e della circolare n. 100/2019 di data 5.7.2019, nel limite della quota parte CP_1 riferita alla posizione del componente dimissionario del nucleo familiare della sig.ra la somma eventualmente dovuta. Parte_1
PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via principale, nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande svolte perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di prova, confermando il credito dell' ; CP_1
2) con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 18 marzo 2025, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la ricorrente di aver presentato in data 3 novembre 2020 la domanda di accesso al beneficio del c.d. Reddito di Cittadinanza previsto dal d.l. n. 4/2019 (doc. 1 fasc. ric.). La domanda era stata accolta (doc. 2 fasc. ric.). Al momento della presentazione della domanda, il nucleo familiare era composto, oltre che da anche dalla figlia , all'epoca Parte_1 Persona_1 dei fatti studentessa iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. La sig.ra al fine di mantenersi agli studi universitari, sino Persona_1 al giorno 24 settembre 2020, aveva prestato attività lavorativa presso la società ARKADIA s.r.l., prima uno n stage e poi un apprendistato, attività di consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Tuttavia, in data 24 settembre 2020, aveva rassegnato le Persona_1 dimissioni dal rapporto con ARKADIA s.r.l. al fine di cominciare a svolgere
2 attività lavorativa che fosse coerente con le proprie inclinazioni professionali (doc. 3 fasc. ric.).
in data 5 ottobre 2020, aveva comunicato Persona_1 tempestivamente al Centro per l'Impiego di Milano di aver rassegnato le dimissioni dal precedente impiego (doc. 4 fasc. ric.).
pertanto, si era rivolta al di Cassano d'Adda, al fine Parte_1 Pt_2 di aggiornare la posizione del nucleo familiare. era stata convocata presso il patronato di Cassano d'Adda per il Parte_1 giorno 20 ottobre 2020 per gli adempimenti relativi alle dimissioni della figlia (doc. 5 fasc. ric.). A seguito dell'incontro, in data 3 novembre 2020, aveva inoltrato Parte_1 una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza.
nel mese di ottobre 2020, aveva intrapreso attività Persona_1 lavorativa per conto di e di ed aveva Parte_3 Parte_4 preso contatti con lo studio di consulenza del lavoro del Rag. Persona_2 di Milano. Il contratto di lavoro a chiamata con la società aveva decorrenza Parte_4 dal giorno 9.10.2020 al giorno 31.12.2020 (doc. 6 fasc. ric.), mentre il contratto di lavoro in somministrazione aveva avuto durata di un giorno (doc. 7 fasc. ric.). Dunque, alla data di presentazione della nuova domanda (3 novembre 2020) non risultava “disoccupata a seguito di dimissioni Persona_1 volontarie”, proprio perché dal 24 settembre 2020 al 3 novembre 2020, aveva svolto attività lavorativa in regime di subordinazione per conto di altri datori di lavoro.
in data 29.10.2020, aveva sottoscritto un progetto Persona_1 formativo con lo studio di consulenza del lavoro del rag. , di Persona_2 concerto con l'Università degli Studi di Milano (doc. 8 fasc. ric.). Con il professionista era stato formalizzato l'impegno con decorrenza dal 19.11.2020. In realtà, aveva cominciato ben prima a frequentare lo studio Persona_1 di consulenza del lavoro del Rag. al fine di approfondire la materia Per_2 giuslavoristica. La ricorrente riferiva di essere invalida civile: nel 2016 le era stata riconosciuta un'invalidità pari al 67% e, attualmente, risultava invalida al 75% (doc. 9 fasc. ric.). Dunque, al momento dei fatti di causa, versava in uno stato di Parte_1 salute alquanto critico e, conseguentemente, si faceva assistere sia dai servizi sociali del Comune di Pessano con Bornago ove risiedeva, nonché dal CAF per l'adempimento di tutti le formalità relative alla propria posizione assistenziale. non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa e, pertanto, Parte_1 risultava essere disoccupata, percependo unicamente una pensione di invalidità pari ad € 300,00 mensili nonché una modesta somma a titolo di Assegno di Inclusione. intendeva ottenere un provvedimento giudiziale che confermasse Parte_1 la sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione del beneficio del Reddito di
3 cittadinanza ed annullasse i provvedimenti adottati dall' in data 19.2.2024 e CP_1
21.2.2024. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
L'Istituto rilevava che in data 30.6.2020 aveva presentato Parte_1 domanda di Reddito di cittadinanza, ma non dichiarando che uno dei componenti del nucleo, la figlia aveva iniziato in data 1° giugno 2020 Persona_1 un'attività lavorativa. Conseguentemente l' , verificata tale circostanza, aveva CP_1 revocato a settembre 2020 la domanda. In data 3.11.2020, aveva presentato una nuova domanda, la n. Parte_1
INPS-RDC-2020-3389535, che, sulla base della Dichiarazione ISEE presentata era stata accolta e posta in pagamento. Solo successivamente, a seguito delle verifiche, era emerso che Parte_1 aveva omesso di dichiarare che uno dei componenti del nucleo, la figlia aveva rassegnato le dimissioni volontarie dalla Persona_1 precedente occupazione in data 23.9.2020 (doc. 3 fasc. ). Dimissioni che non CP_1 risultavano rassegnate per giusta causa. Conseguentemente anche la seconda domanda era stata revocata ai sensi degli artt. 2, commi 3, 4 e 7 della L. 26/2019. Conseguentemente era stato altresì attivato l'indebito e chiesta la restituzione dell'importo di €. 5.796,70 percepito per il periodo dal dicembre 2020 al maggio 2022.
All'udienza del 15 luglio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va rigettato poiché infondato. Parte_1
La ricorrente chiede di accertare la sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione da parte sua del beneficio del Reddito di cittadinanza e quindi chiede l'annullamento dei provvedimenti adottati dall' in data 19 febbraio 2024 e 21 CP_1 febbraio 2024 (docc. B e C fasc. ric.; docc. 4 e 5 fasc. ). CP_1
2. La norma di legge che qui rileva è il Decreto Legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. In particolare, in forza del terzo comma dell'art. 2, rubricato “Beneficiari”, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, della Legge 28 marzo 2019, n. 26, in sede di conversione: “3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”. La ratio di tale previsione deve essere ricercata nella volontà del legislatore di non consentire la fruizione del reddito di cittadinanza a colui che si sia reso responsabile della propria condizione di disoccupazione.
4 L'art. 7, comma 4, del medesimo d.l. così dispone: “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.” Più oltre, l'art. 7, comma 6, del d.l. così dispone: “
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”
3. Invero, a seguito delle verifiche effettuate dall' , emerge che CP_1 Pt_1 omette di dichiarare che uno dei componenti del nucleo famigliare, la figlia
[...]
aveva rassegnato le dimissioni (non per giusta causa) Persona_1 dalla precedente occupazione in data 23 settembre 2020 (doc. 3 fasc., ). La CP_1 circostanza è ammessa nel ricorso (p. 3). Peraltro, il contesto di fatto vede, secondo quanto diporta l' , la ricorrente che, CP_1 il 30 giugno 2020, aveva già presentato domanda di reddito di cittadinanza, non dichiarando che uno dei componenti del nucleo, la medesima figlia, aveva avviato (dal 1° giugno 2020) un'attività lavorativa, che non menzionava nella Dichiarazione ISEE. Conseguentemente l , verificata tale circostanza, aveva CP_1 revocato a settembre 2020 la domanda. Nella successiva domanda mirata ad ottenere il reddito di cittadinanza, si verifica l'omissione di cui poco più sopra. Indipendentemente dal contesto, in ogni caso, il beneficio, già concesso, è revocato ai sensi dell'art. 7, comma 4, sopra citato. Si tratta dell'omissione di un obbligo di comunicazione che nulla ha a che fare con la pretesa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2, 1° comma, lett. b) del d.l. n. 4/2019 per la percezione del beneficio del reddito di cittadinanza anche a seguito delle dimissioni di un familiare, come richiesto da in via Parte_1 subordinata. Non rileva cioè la dimissione in quanto tale, ma la comunicazione che avrebbe dovuto rendere ai sensi del citato art. 7, comma 4, del d.l. Parte_1
4/2019. Non paiono avere, quindi, rilevanza le vicende posteriori alle dimissioni di segnalate nell'atto introduttivo del giudizio. Persona_1
5 E' stato dunque chiesta a la restituzione dell'importo di €. Parte_1
5.796,70 percepito per il periodo dal dicembre 2020 al maggio 2022. Il ricorso va quindi respinto, rimanendo assorbito ogni altro profilo.
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni legate alla situazione personale della ricorrente) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 15 luglio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE LAVORO Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in data 18 marzo 2025 da elettivamente domiciliata in Treviso, Via Ciardi, 13, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Nicola Lamarca, che la rappresenta e difende, per delega allegata al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Savarè, n. 1, presso l'ufficio regionale dell'Avvocatura dell' , rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Silvana Mostacchi, per procura generale alle liti;
convenuto OGGETTO: reddito di cittadinanza i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE Parte_1
In via principale: a) accertare, per i motivi esposti in narrativa, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 del d.l. n. 4/2019, convertito nella legge n. 26/2019, per il riconoscimento del diritto della sig.ra a percepire il c.d. Reddito di Parte_1
Cittadinanza nel periodo dicembre 2020 - maggio 2022, come da domanda Protocollo n. INPS-RDC-2020-3389535 di data 3.11.2020 e, per l'effetto, b) accertare l'illegittimità e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ovvero disporre l'annullamento dei provvedimenti formati dall' di Gorgonzola in data CP_1
19.2.2024 e dall di Milano Sesto San NN in data 21.2.2024 notificati in CP_1 data 19.3.2024 – con cui rispettivamente veniva revocato il beneficio del reddito di
1 cittadinanza e pretesa la restituzione della somma di € 5.796,70 in ordine alla domanda prot. INPS-RDC-2020-3389535; c) conseguentemente, accertare che nulla è dovuto dalla sig.ra per le Parte_1 causali indicate nel provvedimento emanato dall' di Sesto San NN in CP_1 data 21.2.2024. In via subordinata: a) accertare, per i motivi esposti in narrativa, l'illegittimità e/o dichiarare la nullità e/o l'inefficacia ovvero disporre l'annullamento dei provvedimenti formati dall' di Gorgonzola in data 19.2.2024 e dall' di Milano Sesto San CP_1 CP_1
NN in data 21.2.2024 – notificati in data 19.3.2024 – con cui rispettivamente veniva revocato il beneficio del reddito di cittadinanza e pretesa la restituzione della somma di € 5.796,70 in ordine alla domanda prot. INPS-RDC-2020-3389535 e b) per l'effetto, rideterminare, ai sensi dell'art. 2, III comma del d.l. n. 4/2019 e della circolare n. 100/2019 di data 5.7.2019, nel limite della quota parte CP_1 riferita alla posizione del componente dimissionario del nucleo familiare della sig.ra la somma eventualmente dovuta. Parte_1
PER IL CONVENUTO : CP_1
1) in via principale, nel merito, rigettare il ricorso e tutte le domande svolte perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto e comunque prive di prova, confermando il credito dell' ; CP_1
2) con vittoria di spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica in data 18 marzo 2025, Pt_1 ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per
[...] sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di . CP_1
Rilevava la ricorrente di aver presentato in data 3 novembre 2020 la domanda di accesso al beneficio del c.d. Reddito di Cittadinanza previsto dal d.l. n. 4/2019 (doc. 1 fasc. ric.). La domanda era stata accolta (doc. 2 fasc. ric.). Al momento della presentazione della domanda, il nucleo familiare era composto, oltre che da anche dalla figlia , all'epoca Parte_1 Persona_1 dei fatti studentessa iscritta alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano. La sig.ra al fine di mantenersi agli studi universitari, sino Persona_1 al giorno 24 settembre 2020, aveva prestato attività lavorativa presso la società ARKADIA s.r.l., prima uno n stage e poi un apprendistato, attività di consulenza in materia di responsabilità amministrativa degli enti. Tuttavia, in data 24 settembre 2020, aveva rassegnato le Persona_1 dimissioni dal rapporto con ARKADIA s.r.l. al fine di cominciare a svolgere
2 attività lavorativa che fosse coerente con le proprie inclinazioni professionali (doc. 3 fasc. ric.).
in data 5 ottobre 2020, aveva comunicato Persona_1 tempestivamente al Centro per l'Impiego di Milano di aver rassegnato le dimissioni dal precedente impiego (doc. 4 fasc. ric.).
pertanto, si era rivolta al di Cassano d'Adda, al fine Parte_1 Pt_2 di aggiornare la posizione del nucleo familiare. era stata convocata presso il patronato di Cassano d'Adda per il Parte_1 giorno 20 ottobre 2020 per gli adempimenti relativi alle dimissioni della figlia (doc. 5 fasc. ric.). A seguito dell'incontro, in data 3 novembre 2020, aveva inoltrato Parte_1 una nuova domanda di Reddito di Cittadinanza.
nel mese di ottobre 2020, aveva intrapreso attività Persona_1 lavorativa per conto di e di ed aveva Parte_3 Parte_4 preso contatti con lo studio di consulenza del lavoro del Rag. Persona_2 di Milano. Il contratto di lavoro a chiamata con la società aveva decorrenza Parte_4 dal giorno 9.10.2020 al giorno 31.12.2020 (doc. 6 fasc. ric.), mentre il contratto di lavoro in somministrazione aveva avuto durata di un giorno (doc. 7 fasc. ric.). Dunque, alla data di presentazione della nuova domanda (3 novembre 2020) non risultava “disoccupata a seguito di dimissioni Persona_1 volontarie”, proprio perché dal 24 settembre 2020 al 3 novembre 2020, aveva svolto attività lavorativa in regime di subordinazione per conto di altri datori di lavoro.
in data 29.10.2020, aveva sottoscritto un progetto Persona_1 formativo con lo studio di consulenza del lavoro del rag. , di Persona_2 concerto con l'Università degli Studi di Milano (doc. 8 fasc. ric.). Con il professionista era stato formalizzato l'impegno con decorrenza dal 19.11.2020. In realtà, aveva cominciato ben prima a frequentare lo studio Persona_1 di consulenza del lavoro del Rag. al fine di approfondire la materia Per_2 giuslavoristica. La ricorrente riferiva di essere invalida civile: nel 2016 le era stata riconosciuta un'invalidità pari al 67% e, attualmente, risultava invalida al 75% (doc. 9 fasc. ric.). Dunque, al momento dei fatti di causa, versava in uno stato di Parte_1 salute alquanto critico e, conseguentemente, si faceva assistere sia dai servizi sociali del Comune di Pessano con Bornago ove risiedeva, nonché dal CAF per l'adempimento di tutti le formalità relative alla propria posizione assistenziale. non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa e, pertanto, Parte_1 risultava essere disoccupata, percependo unicamente una pensione di invalidità pari ad € 300,00 mensili nonché una modesta somma a titolo di Assegno di Inclusione. intendeva ottenere un provvedimento giudiziale che confermasse Parte_1 la sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione del beneficio del Reddito di
3 cittadinanza ed annullasse i provvedimenti adottati dall' in data 19.2.2024 e CP_1
21.2.2024. L' , costituitasi, chiedeva il rigetto del ricorso. CP_1
L'Istituto rilevava che in data 30.6.2020 aveva presentato Parte_1 domanda di Reddito di cittadinanza, ma non dichiarando che uno dei componenti del nucleo, la figlia aveva iniziato in data 1° giugno 2020 Persona_1 un'attività lavorativa. Conseguentemente l' , verificata tale circostanza, aveva CP_1 revocato a settembre 2020 la domanda. In data 3.11.2020, aveva presentato una nuova domanda, la n. Parte_1
INPS-RDC-2020-3389535, che, sulla base della Dichiarazione ISEE presentata era stata accolta e posta in pagamento. Solo successivamente, a seguito delle verifiche, era emerso che Parte_1 aveva omesso di dichiarare che uno dei componenti del nucleo, la figlia aveva rassegnato le dimissioni volontarie dalla Persona_1 precedente occupazione in data 23.9.2020 (doc. 3 fasc. ). Dimissioni che non CP_1 risultavano rassegnate per giusta causa. Conseguentemente anche la seconda domanda era stata revocata ai sensi degli artt. 2, commi 3, 4 e 7 della L. 26/2019. Conseguentemente era stato altresì attivato l'indebito e chiesta la restituzione dell'importo di €. 5.796,70 percepito per il periodo dal dicembre 2020 al maggio 2022.
All'udienza del 15 luglio 2025, omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva discussa e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso di va rigettato poiché infondato. Parte_1
La ricorrente chiede di accertare la sussistenza dei requisiti di legge per la fruizione da parte sua del beneficio del Reddito di cittadinanza e quindi chiede l'annullamento dei provvedimenti adottati dall' in data 19 febbraio 2024 e 21 CP_1 febbraio 2024 (docc. B e C fasc. ric.; docc. 4 e 5 fasc. ). CP_1
2. La norma di legge che qui rileva è il Decreto Legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. In particolare, in forza del terzo comma dell'art. 2, rubricato “Beneficiari”, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, della Legge 28 marzo 2019, n. 26, in sede di conversione: “3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa”. La ratio di tale previsione deve essere ricercata nella volontà del legislatore di non consentire la fruizione del reddito di cittadinanza a colui che si sia reso responsabile della propria condizione di disoccupazione.
4 L'art. 7, comma 4, del medesimo d.l. così dispone: “
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.” Più oltre, l'art. 7, comma 6, del d.l. così dispone: “
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.”
3. Invero, a seguito delle verifiche effettuate dall' , emerge che CP_1 Pt_1 omette di dichiarare che uno dei componenti del nucleo famigliare, la figlia
[...]
aveva rassegnato le dimissioni (non per giusta causa) Persona_1 dalla precedente occupazione in data 23 settembre 2020 (doc. 3 fasc., ). La CP_1 circostanza è ammessa nel ricorso (p. 3). Peraltro, il contesto di fatto vede, secondo quanto diporta l' , la ricorrente che, CP_1 il 30 giugno 2020, aveva già presentato domanda di reddito di cittadinanza, non dichiarando che uno dei componenti del nucleo, la medesima figlia, aveva avviato (dal 1° giugno 2020) un'attività lavorativa, che non menzionava nella Dichiarazione ISEE. Conseguentemente l , verificata tale circostanza, aveva CP_1 revocato a settembre 2020 la domanda. Nella successiva domanda mirata ad ottenere il reddito di cittadinanza, si verifica l'omissione di cui poco più sopra. Indipendentemente dal contesto, in ogni caso, il beneficio, già concesso, è revocato ai sensi dell'art. 7, comma 4, sopra citato. Si tratta dell'omissione di un obbligo di comunicazione che nulla ha a che fare con la pretesa sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2, 1° comma, lett. b) del d.l. n. 4/2019 per la percezione del beneficio del reddito di cittadinanza anche a seguito delle dimissioni di un familiare, come richiesto da in via Parte_1 subordinata. Non rileva cioè la dimissione in quanto tale, ma la comunicazione che avrebbe dovuto rendere ai sensi del citato art. 7, comma 4, del d.l. Parte_1
4/2019. Non paiono avere, quindi, rilevanza le vicende posteriori alle dimissioni di segnalate nell'atto introduttivo del giudizio. Persona_1
5 E' stato dunque chiesta a la restituzione dell'importo di €. Parte_1
5.796,70 percepito per il periodo dal dicembre 2020 al maggio 2022. Il ricorso va quindi respinto, rimanendo assorbito ogni altro profilo.
4. Sussistono le ragioni di cui all'art. 92, secondo comma, c.p.c. così come corretto dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 77 del 19 aprile 2018 (gravi ed eccezionali ragioni legate alla situazione personale della ricorrente) per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide: 1) rigetta il ricorso di Parte_1
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso il 15 luglio 2025. Il giudice
Dott. Giorgio Mariani
6