TAR
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza 30/09/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00972/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 30/09/2025
N. 01642 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00972/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2025, proposto da
LA PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
costituito dalla sentenza n. 157/2023 emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 496/2020, pubblicata in data 20/04/2023, notificata in data 01/07/2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00972/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Alberto Ramon
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, nel giudizio R.G. n. 496/2020 avanti il Tribunale di Treviso, ha allegato:
a) di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione con contratto a tempo indeterminato con qualifica di docente di scuola secondaria, in servizio presso l'“ITT
Mazzotti” di Treviso, con decorrenza giuridica dal 01/09/1997 ed economica dal
22/10/1997;
b) di essere stata destinata a prestare servizio all'estero dal 29.11.2006 al 31.08.2015, per un totale di nove anni scolastici, presso le Istituzioni scolastiche ex art. 636 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. in materia di istruzione);
c) di aver chiesto la ricostruzione della propria carriera ai sensi degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994;
d) di aver ottenuto la ricostruzione, con attribuzione alla data del 01.01.2005, dell'inquadramento nello scaglione stipendiale 9-14 anni previsto dal CCNL del
Comparto Scuola, con l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici di anni 9;
e) di avere diritto di essere inquadrata nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata a seguito della supervalutazione degli anni di servizio all'estero, con conseguente inserimento nella fascia stipendiale corrispondente alla acquisita anzianità di servizio, sulla base della Tabella B del CCNL relativo al personale del comparto scuola e di vedersi attribuire lo stipendio relativo a tale fascia di anzianità.
2. Con sentenza n. 157/2023, pubblicata il 20 aprile 2023, il Tribunale di Treviso: N. 00972/2025 REG.RIC.
a) ha accertato “il diritto della ricorrente al riconoscimento degli aumenti del servizio prestato all'estero dal 29.11.2006 al 31.08.2015 nella misura del doppio per i primi due anni ed un terzo per gli anni successivi come anzianità di servizio permanente utile per tutto lo sviluppo in carriera e quindi ai fini dell'anzianità di servizio per il passaggio alle classi di stipendio superiore secondo le tabelle retributive allegate ai
CCNL di comparto succedutesi nel tempo”;
b) ha condannato il Ministero dell'Istruzione “a ricostruire la carriera della ricorrente ed a corrisponderle le differenze retributive maturate, quantificate in complessivi euro
5076,46= con gli interessi legali o rivalutazione qualora superiore al tasso degli interessi dalle singole scadenze al saldo”.
3. In data 1 luglio 2023, la ricorrente ha notificato la sentenza in forma esecutiva presso il domicilio digitale dell'Amministrazione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa.
La parte ricorrente ha finanche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento e la fissazione della somma di denaro dovuta dal Ministero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
5. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur correttamente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. Sussistono, innanzitutto, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato del 30 maggio 2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni – dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione – di cui all'art. N. 00972/2025 REG.RIC.
14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero intimato non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e che quindi essa sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di
Treviso n. 157/2023, pubblicata il 20 aprile 2023, nella parte in cui ha disposto che il
Ministero dell'Istruzione e del Merito – previo riconoscimento degli aumenti del servizio prestato all'estero dal 29.11.2006 al 31.08.2015 nella misura del doppio per i primi due anni ed un terzo per gli anni successivi come anzianità di servizio permanente utile per tutto lo sviluppo in carriera e quindi ai fini dell'anzianità di servizio per il passaggio alle classi di stipendio superiore secondo le tabelle retributive allegate ai CCNL di comparto succedutesi nel tempo e, quindi, previa ricostruzione in tal senso della carriera della ricorrente – versi, in favore della ricorrente, le differenze retributive maturate pari a euro 5.076,46, con gli accessori di legge.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dello stesso Ministero di pagare, a favore della parte ricorrente, l'importo di euro 5.076,46, (cinquemilasettantasei/46), con gli interessi legali o rivalutazione qualora superiore al tasso degli interessi dalle singole scadenze al saldo.
L'Amministrazione dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore Generale della “Direzione Generale per le N. 00972/2025 REG.RIC.
risorse umane e finanziarie” del Ministero dell'Istruzione e del Merito (indirizzo PEC: dgruf@postacert.istruzione.it), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione innanzitutto dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§ 7.3).
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che
“l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Cons. Stato, Ad.
Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Orbene, alla luce delle richiamate coordinate esegetiche, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. T.A.R.
Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022). N. 00972/2025 REG.RIC.
Sicché, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora va respinta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di euro
800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00972/2025 REG.RIC.
Alberto Ramon
Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 30/09/2025
N. 01642 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00972/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 972 del 2025, proposto da
LA PA, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, che si dichiara antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione del giudicato
costituito dalla sentenza n. 157/2023 emessa dal Tribunale di Treviso, Sezione Lavoro, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 496/2020, pubblicata in data 20/04/2023, notificata in data 01/07/2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati; N. 00972/2025 REG.RIC.
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 il dott. Alberto Ramon
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente, nel giudizio R.G. n. 496/2020 avanti il Tribunale di Treviso, ha allegato:
a) di essere dipendente del Ministero dell'Istruzione con contratto a tempo indeterminato con qualifica di docente di scuola secondaria, in servizio presso l'“ITT
Mazzotti” di Treviso, con decorrenza giuridica dal 01/09/1997 ed economica dal
22/10/1997;
b) di essere stata destinata a prestare servizio all'estero dal 29.11.2006 al 31.08.2015, per un totale di nove anni scolastici, presso le Istituzioni scolastiche ex art. 636 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U. in materia di istruzione);
c) di aver chiesto la ricostruzione della propria carriera ai sensi degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297/1994;
d) di aver ottenuto la ricostruzione, con attribuzione alla data del 01.01.2005, dell'inquadramento nello scaglione stipendiale 9-14 anni previsto dal CCNL del
Comparto Scuola, con l'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici di anni 9;
e) di avere diritto di essere inquadrata nella fascia stipendiale corrispondente all'anzianità maturata a seguito della supervalutazione degli anni di servizio all'estero, con conseguente inserimento nella fascia stipendiale corrispondente alla acquisita anzianità di servizio, sulla base della Tabella B del CCNL relativo al personale del comparto scuola e di vedersi attribuire lo stipendio relativo a tale fascia di anzianità.
2. Con sentenza n. 157/2023, pubblicata il 20 aprile 2023, il Tribunale di Treviso: N. 00972/2025 REG.RIC.
a) ha accertato “il diritto della ricorrente al riconoscimento degli aumenti del servizio prestato all'estero dal 29.11.2006 al 31.08.2015 nella misura del doppio per i primi due anni ed un terzo per gli anni successivi come anzianità di servizio permanente utile per tutto lo sviluppo in carriera e quindi ai fini dell'anzianità di servizio per il passaggio alle classi di stipendio superiore secondo le tabelle retributive allegate ai
CCNL di comparto succedutesi nel tempo”;
b) ha condannato il Ministero dell'Istruzione “a ricostruire la carriera della ricorrente ed a corrisponderle le differenze retributive maturate, quantificate in complessivi euro
5076,46= con gli interessi legali o rivalutazione qualora superiore al tasso degli interessi dalle singole scadenze al saldo”.
3. In data 1 luglio 2023, la ricorrente ha notificato la sentenza in forma esecutiva presso il domicilio digitale dell'Amministrazione.
4. Poiché la pronuncia non è stata spontaneamente eseguita dall'Amministrazione,
l'interessata ha proposto il presente giudizio per l'ottemperanza della stessa.
La parte ricorrente ha finanche chiesto la nomina di un commissario ad acta per il caso di eventuale successivo inadempimento e la fissazione della somma di denaro dovuta dal Ministero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
5. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, seppur correttamente intimato, non si è costituito in giudizio.
6. All'esito della camera di consiglio del 24 settembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso dev'essere accolto.
7.1. Sussistono, innanzitutto, i requisiti di ammissibilità della domanda, perché la parte ricorrente ha provato il passaggio in giudicato della sentenza da eseguire (certificato del 30 maggio 2025) e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni – dalla notifica del titolo esecutivo presso il domicilio digitale dell'Amministrazione – di cui all'art. N. 00972/2025 REG.RIC.
14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
7.2. Nel merito, va ricordato che ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., l'Amministrazione ha l'obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sul provvedimento giurisdizionale.
È circostanza di fatto incontestata che il Ministero intimato non abbia dato esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe e che quindi essa sia ancora inadempiente.
In conformità alla domanda proposta, lo stesso Ministero deve essere conseguentemente condannato a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di
Treviso n. 157/2023, pubblicata il 20 aprile 2023, nella parte in cui ha disposto che il
Ministero dell'Istruzione e del Merito – previo riconoscimento degli aumenti del servizio prestato all'estero dal 29.11.2006 al 31.08.2015 nella misura del doppio per i primi due anni ed un terzo per gli anni successivi come anzianità di servizio permanente utile per tutto lo sviluppo in carriera e quindi ai fini dell'anzianità di servizio per il passaggio alle classi di stipendio superiore secondo le tabelle retributive allegate ai CCNL di comparto succedutesi nel tempo e, quindi, previa ricostruzione in tal senso della carriera della ricorrente – versi, in favore della ricorrente, le differenze retributive maturate pari a euro 5.076,46, con gli accessori di legge.
Di conseguenza, va dichiarato l'obbligo dello stesso Ministero di pagare, a favore della parte ricorrente, l'importo di euro 5.076,46, (cinquemilasettantasei/46), con gli interessi legali o rivalutazione qualora superiore al tasso degli interessi dalle singole scadenze al saldo.
L'Amministrazione dovrà provvedere in tal senso entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla notifica della stessa a cura della parte ricorrente.
7.3. Una volta decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta che sin d'ora si nomina nel Direttore Generale della “Direzione Generale per le N. 00972/2025 REG.RIC.
risorse umane e finanziarie” del Ministero dell'Istruzione e del Merito (indirizzo PEC: dgruf@postacert.istruzione.it), con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro dirigente dello stesso Ufficio, il quale vi dovrà provvedere nell'ulteriore termine di 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione che gli dovrà a tal fine essere effettuata a cura della ricorrente.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad acta.
7.4. Per quanto riguarda la domanda di condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora (cd. astreinte) di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., essa va respinta in considerazione innanzitutto dell'avvenuta nomina del commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione (§ 7.3).
Sul punto, occorre nondimeno evidenziare che il Consiglio di Stato, nel rilevare l'assenza di preclusioni astratte sul piano dell'ammissibilità dell'istituto giuridico in esame nei confronti dell'Amministrazione inadempiente, ha tuttavia chiarito che
“l'art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., proprio in considerazione della specialità, in questo caso favorevole, del debitore pubblico – con specifico riferimento alle difficoltà nell'adempimento collegate a vincoli normativi e di bilancio, allo stato della finanza pubblica e alla rilevanza di specifici interessi pubblici – ha aggiunto al limite negativo della manifesta iniquità, previsto nel codice di rito civile, quello, del tutto autonomo, della sussistenza di «altre ragioni ostative»” (cfr. Cons. Stato, Ad.
Plen., 25 giugno 2014, n. 15).
Orbene, alla luce delle richiamate coordinate esegetiche, il Collegio ritiene che la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna della parte pubblica al pagamento dell'astreinte (cfr. T.A.R.
Campania, Salerno, Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2501; T.A.R. Lazio, Sez. III, 23 agosto 2018, n. 9022). N. 00972/2025 REG.RIC.
Sicché, alla luce di quanto precede, la domanda volta a conseguire la condanna dell'Amministrazione al pagamento della penalità di mora va respinta.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo di euro
800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese e delle competenze di causa liquidandole nella complessiva somma di euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Pasanisi, Presidente
Filippo Dallari, Primo Referendario
Alberto Ramon, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00972/2025 REG.RIC.
Alberto Ramon
Leonardo Pasanisi
IL SEGRETARIO