TRIB
Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 26/12/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con assegnazione di termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 18.12.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 16.12.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa n. 390/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dal . Ferrara giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ancona, viale della vittoria n. 1, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni e Email_1 Emai_2 [...]
Email_3
RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: malattia professionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente allega di avere prestato attività lavorativa presso la ditta Astea s.p.a. dal 1.1.2005 al 1.12.2019, data del pensionamento, con mansioni di carichino e di avere avuto nel giudizio instaurato contro il datore di lavoro il riconoscimento del risarcimento spettante per il danno biologico subito a causa della violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., con detrazione delle somme che avrebbero dovuto essere erogate dall' . CP_1
Agisce contro l' al fine del riconoscimento della rendita spettan l CP_1 danno biologic guente alle mansioni svolte e determinato nella misura
1 attuale derivante da un aggravamento successivo alla pronuncia giudiziale resa nei confronti del datore di lavoro. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo l' non si CP_1 costituiva in giudizio. La causa, visto l'accertamento delle mansioni risultante dagli atti di causa e dalle prove raccolte in precedente giudizio, utilizzabili nella presente controversia come prova atipica, è stata istruita con disposizione di una consulenza medico legale volta a valutare l'attuale grado di invalidità tenuto conto che il ricorrente aveva già avuto il riconoscimento di alcune malattie professionali. Il CTU nominato ha affermato che la patologia del piede torto congenito bilaterale plurioperato è malattia congenita che non ha subito alcun aggravamento a causa dell'attività svolta. Ha, pertanto, ritenuto sussistente una percentuale di danno biologico di competenza pari al 16% a causa di: CP_1
1) esiti infortunio del 3.8.2 )
2) tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla destra del 3.7.2009 (2%) - complessivo 3%
3) discopatia lombare del 11.7.18 (8%) complessivo 12%. A fronte di tale accertamento a nulla vale quanto statuito nella pronuncia resa nei confronti del datore di lavoro, dove si affermava la sussistenza di una percentuale di pertinenza pari al 23%, sicché il ricorso va accolto in CP_1 parte con condanna d alla corresponsione di una rendita CP_1 corrispondente al danno o del 16% decorrente dalla data del pensionamento, come riscontrato dal CTU. Quanto alle spese di lite, visto il parziale accoglimento del ricorso, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione per metà tra le parti delle spese di lite con conseguente riparto delle spese di CTU in misura pari a ¾ a carico della convenuta e ¼ a carico del ricorrente ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere a CP_1
la rendita spettante a fronte nno biologico pari Parte_1
a del pensionamento, oltre arretrati e accessori come per legge;
2) Pone definitivamente a carico di per 3/4 e di CP_1 Parte_1 per 1/4 le spese di CTU liquidate separato de
3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l' a CP_1 rifondere a la residua metà che liquida in Euro Parte_1
1.821,50, di 0 per compenso professionale ed Euro 21,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
2 Così deciso in Ancona, il 26.12.2025 a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 18.12.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
3
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione scritta della causa con assegnazione di termine per note ex art. 127 ter c.p.c. sino al 18.12.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 16.12.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente SENTENZA nella causa n. 390/2024 R.G. Lav., TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dal . Ferrara giusta procura allegata al ricorso introduttivo depositato telematicamente, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Ancona, viale della vittoria n. 1, con indicazione dell'indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni e Email_1 Emai_2 [...]
Email_3
RICORRENTE
CP_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: malattia professionale.
RAGIONI DELLA DECISIONE Il ricorrente allega di avere prestato attività lavorativa presso la ditta Astea s.p.a. dal 1.1.2005 al 1.12.2019, data del pensionamento, con mansioni di carichino e di avere avuto nel giudizio instaurato contro il datore di lavoro il riconoscimento del risarcimento spettante per il danno biologico subito a causa della violazione dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 c.c., con detrazione delle somme che avrebbero dovuto essere erogate dall' . CP_1
Agisce contro l' al fine del riconoscimento della rendita spettan l CP_1 danno biologic guente alle mansioni svolte e determinato nella misura
1 attuale derivante da un aggravamento successivo alla pronuncia giudiziale resa nei confronti del datore di lavoro. Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo l' non si CP_1 costituiva in giudizio. La causa, visto l'accertamento delle mansioni risultante dagli atti di causa e dalle prove raccolte in precedente giudizio, utilizzabili nella presente controversia come prova atipica, è stata istruita con disposizione di una consulenza medico legale volta a valutare l'attuale grado di invalidità tenuto conto che il ricorrente aveva già avuto il riconoscimento di alcune malattie professionali. Il CTU nominato ha affermato che la patologia del piede torto congenito bilaterale plurioperato è malattia congenita che non ha subito alcun aggravamento a causa dell'attività svolta. Ha, pertanto, ritenuto sussistente una percentuale di danno biologico di competenza pari al 16% a causa di: CP_1
1) esiti infortunio del 3.8.2 )
2) tendinopatia della cuffia dei rotatori spalla destra del 3.7.2009 (2%) - complessivo 3%
3) discopatia lombare del 11.7.18 (8%) complessivo 12%. A fronte di tale accertamento a nulla vale quanto statuito nella pronuncia resa nei confronti del datore di lavoro, dove si affermava la sussistenza di una percentuale di pertinenza pari al 23%, sicché il ricorso va accolto in CP_1 parte con condanna d alla corresponsione di una rendita CP_1 corrispondente al danno o del 16% decorrente dalla data del pensionamento, come riscontrato dal CTU. Quanto alle spese di lite, visto il parziale accoglimento del ricorso, si ritiene sussistano i presupposti per la compensazione per metà tra le parti delle spese di lite con conseguente riparto delle spese di CTU in misura pari a ¾ a carico della convenuta e ¼ a carico del ricorrente ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' a corrispondere a CP_1
la rendita spettante a fronte nno biologico pari Parte_1
a del pensionamento, oltre arretrati e accessori come per legge;
2) Pone definitivamente a carico di per 3/4 e di CP_1 Parte_1 per 1/4 le spese di CTU liquidate separato de
3) Compensa per metà tra le parti le spese di lite e condanna l' a CP_1 rifondere a la residua metà che liquida in Euro Parte_1
1.821,50, di 0 per compenso professionale ed Euro 21,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge.
2 Così deciso in Ancona, il 26.12.2025 a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con termine per note sino al 18.12.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
3