Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2007, n. 3462
CASS
Sentenza 21 novembre 2007

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Massime1

L'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile che, presente nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza, integra una nullità a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata.

Commentario1

  • 1Prova a discarico revocata, diritto di difesa violato se eccepito a verbale (Cass. 2511/17)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020

    Deve ritenersi nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, in violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti. L'esclusione tacita di un testimone implica necessariamente l'assenza totale di motivazione, onere a cui il giudice del merito effettivamente non può sottrarsi nel comprimere e ridurre il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2007, n. 3462
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3462
Data del deposito : 21 novembre 2007

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