Sentenza 21 novembre 2007
Massime • 1
L'omessa citazione nel giudizio di impugnazione del responsabile civile che, presente nel giudizio di primo grado, ha proposto appello avverso la sentenza, integra una nullità a regime intermedio che può essere eccepita esclusivamente dalla parte illegittimamente pretermessa e non anche dall'imputato, il quale non vanta un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata.
Commentario • 1
- 1. Prova a discarico revocata, diritto di difesa violato se eccepito a verbale (Cass. 2511/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 ottobre 2020
Deve ritenersi nulla l'ordinanza con la quale il giudice abbia revocato il provvedimento di ammissione dei testi della difesa in difetto di motivazione sul necessario requisito della loro superfluità, in violazione del diritto della parte di "difendersi provando", stabilito dall'art. 495 c.p.p., comma 2, corrispondente al principio della "parità delle armi" sancito dall'art. 6, comma terzo, lett. d), della CEDU, al quale si richiama l'art. 111 Cost., comma 2, in tema di contraddittorio tra le parti. L'esclusione tacita di un testimone implica necessariamente l'assenza totale di motivazione, onere a cui il giudice del merito effettivamente non può sottrarsi nel comprimere e ridurre il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/11/2007, n. 3462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3462 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 21/11/2007
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 01711
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 009070/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AN, N. IL 30/11/1963;
2) LA OM, N. IL 11/09/1972;
3) LA RO, N. IL 23/03/1966;
4) LA RR ZI, N. IL 02/01/1959;
5) RESP.CIVILE "SETTE ELLE S.R.L.";
avverso SENTENZA del 19/05/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore generale in persona del Dott. Vito Monetti, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
Udito per la parte civile l'avvocato Leoni Mario, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti, con condanna degli imputati alle spese del grado;
Udito per LA RO e La OR ZI l'avvocato Grosso Carlo Federico, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, con annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Udito per LA NT e LA IC l'avvocato D'Apote Vincenzo Armando, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 14 dicembre 1999 il Tribunale di Modena dichiarava LA NT, LA IC, LA RO e La OR ZI colpevoli del reato di cui all'art. 589 c.p., commi 1 e 2 e art. 40 cpv. c.p., per avere cagionato per colpa, consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, nonché nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte di TO MI. Gli imputati erano stati tratti a giudizio con l'accusa di avere omesso di predisporre, in relazione a lavori eseguiti ad altezze superiori ai due metri, opere atte ad eliminare il pericolo di caduta di persone;
di non avere adeguatamente informato i dipendenti in ordine ai rischi specifici inerenti alla loro attività e di non avere imposto l'utilizzo dei mezzi di protezione necessari, così determinando il decesso del predetto lavoratore che, il giorno 17 maggio 1996, mentre eseguiva lavori di carpenteria sulla sommità del muro ascensore in assenza di qualsiasi misura di protezione e senza indossare la cintura di sicurezza, aveva perso l'equilibrio ed era precipitato nel vuoto. Di tali fatti gli imputati erano stati chiamati a rispondere il primo, quale legale rappresentante della impresa di costruzioni Sette Elle s.r.l., il secondo e il terzo, quali dirigenti dell'impresa, presenti costantemente in cantiere e dotati di specifici poteri in ordine all'organizzazione del lavoro e alla assegnazione dei compiti ai dipendenti, l'ultimo, quale capocantiere con compiti di direzione e di controllo.
Proposto gravame, la Corte d'appello di Bologna dichiarava non doversi procedere a carico dei prevenuti, per essere il reato loro ascritto estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni di carattere civile della impugnata sentenza. In motivazione il giudicante esplicitava di aderire all'orientamento giurisprudenziale in base al quale il proscioglimento nel merito previsto nell'art. 129 c.p.p., comma 2, si impone tutte e solo le volte che sussiste l'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, alla quale deve equipararsi la mancanza totale della stessa, ma non la situazione di incertezza di giudizio posta alla base della previsione dell'art. 530 c.p.p., comma 2, (Cass. n. 20807 del 28 maggio 2002). Esaminando poi ai fini dell'art. 578 c.p.p., il contenuto dei gravami proposti, essendovi stato esercizio dell'azione civile nel processo penale, evidenziava che dati certi, dai quali era necessario partire, erano l'omessa predisposzione di misure di prevenzione a tutela dei lavoratori che si trovassero sulla sommità del muro ascensore e il crollo parziale dell'assito, elementi che, valutati alla luce dell'accertata idoneità del tavolato a reggere in condizioni di sicurezza un carico concentrato di 100 chilogrammi, imponevano di ritenere che il parziale crollo dell'impalcatura fosse stato determinato da un urto generatore di una sollecitazione dinamica, e cioè dall'impatto di un peso eccezionale, aumentato dalla velocità di caduta dall'alto: dal che doveva dedursi che il TO, al momento della caduta, si trovava in posizione sopraelevata rispetto al sottostante impalcato.
Segnalava anche il decidente che l'ipotesi alternativa avanzata dalla difesa, secondo cui la vittima era precipitata a causa dell'indebolimento - e del conseguente cedimento - delle tavole, provocato accidentalmente poco prima dell'incidente dall'impatto tra i puntelli di sostegno dell'assito e materiale trasportato sullo stesso, oltre a essere priva di qualsivoglia supporto, non si conciliava con la rottura (soltanto) degli assi centrali dell'impiantito, che apparivano spezzati longitudinalmente. In tale contesto la dinamica del sinistro si collegava in maniera evidente alle contestate violazione di norme antinfortunistiche, soprattutto in punto di omessa predisposizione di cinture di sicurezza e cavi di ritenuta nonché di un sottoponte a non più di due metri al di sotto del piano sopraelevato di lavoro.
1.2 Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati. LA RO e La OR ZI ne hanno chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- nullità della sentenza per violazione di legge e, in particolare, per omessa citazione nel giudizio di appello del responsabile civile, Sette Elle s.r.l., ex art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, art. 180 c.p.p. e art. 601 c.p.p., comma 4, benché lo stesso, presente nel procedimento di primo grado,
avesse proposto appello. Nè tale omissione poteva ritenersi sanata dalla citazione dell'imputato LA RO in proprio, soggetto processuale diverso da Sette Elle s.r.l.;
- nullità della sentenza per mancanza di motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in ordine alla valutazione del rapporto tra declaratoria della causa di estinzione del reato e pronuncia nel merito, ex art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 129 c.p.p., non avendo il giudice di merito motivato le ragioni della ritenuta necessità, ai fini dell'inapplicabilità dell'art. 129 c.p.p., comma 2, della evidenza probatoria, e ciò tanto più che la difesa aveva segnatamente insistito su tesi opposte a quelle seguite dal giudice di merito.
In particolare nessuna risposta avrebbe dato la Corte ai rilievi difensivi, supportati dalla relazione giurata del consulente tecnico di parte, volti a evidenziare che l'assito aveva una solidità tale da sopportare il peso della vittima anche se caduta dall'alto; ne' avrebbe il decidente tenuto conto delle numerose testimonianze dei compagni di lavoro del TO, i quali tutti avevano escluso che lo stesso si trovasse, il giorno dell'incidente, nel punto ipotizzato dall'accusa. In tale contesto non poteva essere liquidata sbrigativamente l'ipotesi alternativa, secondo cui i puntelli degli assi centrali erano stati accidentalmente spostati. Doglianze sostanzialmente analoghe sono state proposte da LA NT e LA IC i quali, nel censurare il malgoverno del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito, hanno segnatamente lamentato il vizio di travisamento della prova, nella lettura datane dai più recenti arresti del Supremo collegio (Cass. 4, 9 giugno 2004, Cricchi), con particolare riguardo alla deposizione del teste Speranza, che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, aveva escluso la presenza del TO sulla cima del vano ascensore il giorno dell'infortunio.
2. Il proposti motivi di censura sono destituiti di fondamento. Anzitutto, quanto all'omessa citazione nel giudizio di appello del responsabile civile, è sufficiente rilevare che la relativa nullità avrebbe potuto essere eccepita, ai sensi dell'art. 182 c.p.p., solo dalla parte illegittimamente pretermessa, ma non dall'imputato, che non ha un interesse giuridicamente apprezzabile all'osservanza della disposizione violata (confr. Cass. pen., sez. 3, 8 aprile 1998, n. 6443). Non è poi vero che il giudice di merito abbia omesso di esporre le ragioni della ritenuta applicabilità dell'art. 129 c.p.p., comma 2, alle sole ipotesi di evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato o di mancanza totale di prova della sua responsabilità, con esclusione dunque dei casi di insufficienza o di contraddittorietà della stessa, di cui all'art. 530 c.p.p., comma 2. I motivi di tale convincimento risultano invece esplicitati, sia pure per relationem, attraverso il richiamo alle argomentazioni svolte da questa Corte nella pronuncia n. 20807 del 2002, in cui l'opzione interpretativa, condivisa dal decidente, è stata enunciata. Per altro verso va anche evidenziato che, avendo i ricorrenti censurato questa parte della decisione per "mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione", ex art. 606 c.p.p., lett. e), l'esito positivo dello scrutinio demandato a questa Corte non avrebbe alcun effetto sulla tenuta della sentenza della corte d'appello, operando il principio per cui, ove il reato sia prescritto, non sono rilevabili in cassazione, e sono in ogni caso privi di effetto, eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata, "perché il conseguente annullamento con rinvio è incompatibile con l'obbligo dell'immediata declaratoria di proscioglimento stabilita dall'art. 129 c.p.p., comma 1" (Cass. 5 agosto 2003, n. 33059). Del resto, e conclusivamente su questo punto, il giudice di merito ha affermato "l'assoluta impossibilità di pervenire ad un giudizio di assoluzione degli imputati che, per la sua evidenza, possa prevalere sulla causa di estinzione", di guisa che l'esposizione delle opzioni ermeneutiche in punto di rapporti tra il disposto dell'art. 129 c.p.p. e quello dell'art. 530 c.p.p., comma 2, nonché di tasso di evidenza delle prove necessario al fine della prevalenza dell'uno, piuttosto che dell'altro modulo decisorio, si riduce, a ben vedere, a puro sfoggio dogmatico.
2.2 Neppure sono condivisibili le critiche mosse al nucleo argomentativo centrale della sentenza impugnata.
L'adesione alla ricostruzione dei fatti posta a fondamento dell'ipotesi accusatoria formulata nel capo di imputazione è stata dal decidente argomentata avendo riguardo a tutti gli elementi emersi dalla compiuta istruttoria, alla cui luce è stata saggiata la tenuta delle possibili piste alternative. Non risponde peraltro al vero che il giudice di merito abbia ignorato testimonianze decisive, come la deposizione dei compagni di lavoro della vittima: piuttosto, in un contesto probatorio in cui nessuno è stato in grado di riferire con esattezza la dinamica dell'incidente, per avervi assistito in presa diretta, i riferiti movimenti del TO pochi minuti prima dell'infortunio sono stati correttamente valutati come tasselli di un mosaico andato disperso, dei quali vengano via via verificate le possibilità di incastro.
Segnatamente alla condivisione della tesi che la vittima fosse caduta dalla sommità del muro il giudicante è pervenuto sulla scorta di rilievi tecnici assolutamente ineccepibili, come l'impossibilità di immaginare un cedimento del tavolato senza una eccezionale sollecitazione dinamica e l'incompatibilità della rottura dei soli assi centrali con l'ipotesi di un accidentale indebolimento dell'impiantito. A fronte di tale apparato motivazionale mette conto ricordare che la Corte di cassazione non è giudice delle prove, non deve sovrapporre la propria valutazione a quella che delle stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se nell'interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confr. Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. 1, 4 novembre 1999, n. 12496). Nella fattispecie, da un lato, il percorso argomentativo sulla cui base è stata affermata la responsabilità dei prevenuti appare esente da vizi logici, da contraddizioni e da lacune argomentative;
dall'altro, le conclusioni sono coerenti e ampiamente plausibili. Ne deriva che la sentenza impugnata resiste alle critiche formulate dagli impugnanti. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione di quelle sostenute dalle parti civili, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili costituite per questo grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.250,00, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali, come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2008